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Document 32017R0920
Regulation (EU) 2017/920 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming markets (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all’ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all’ingrosso (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 147 del 9.6.2017, pp. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2022; abrogato da 32022R0612
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9.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 147/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/920 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all’ingrosso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) introduce un approccio comune alla regolamentazione del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione. |
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(2) |
La strategia per il mercato unico digitale per l’Europa, stabilita nella comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015, ha considerato il pacchetto sul mercato unico delle telecomunicazioni, adottato successivamente dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), una prima tappa verso l’eliminazione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, sostenendo in tal modo la creazione di un mercato unico digitale nell’Unione. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2015/2120 istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017 senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati. |
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(4) |
L’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio istituita dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche «roaming a tariffa nazionale», è necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l’Unione. Tuttavia, tale regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire affinché l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio non incida sui modelli di determinazione dei prezzi nei mercati nazionali. |
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(5) |
L’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio a partire dal 15 giugno 2017 è subordinata all’applicabilità di un atto legislativo proposto dalla Commissione che preveda misure adeguate in seguito al riesame del mercato del roaming all’ingrosso. |
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(6) |
La Commissione ha proceduto a un riesame completo del mercato del roaming all’ingrosso al fine di vagliare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017. |
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(7) |
Alla luce dei risultati di tale riesame, la Commissione ha adottato la relazione sul riesame del mercato del roaming all’ingrosso il 15 giugno 2016 («relazione della Commissione»). La relazione della Commissione rileva che, per garantire che i servizi di roaming al dettaglio possano essere forniti ai prezzi al dettaglio nazionali, nel roaming gli input all’ingrosso devono essere disponibili a un livello che consenta agli operatori nazionali di fornire il roaming a tariffa nazionale. Sebbene mercati nazionali del roaming all’ingrosso pienamente concorrenziali e con prezzi in linea con i costi effettivi di fornitura del servizio delle reti ospitanti rendano il roaming a tariffa nazionale certamente più sostenibile, dalla relazione della Commissione emerge un quadro ben diverso. La relazione indica inoltre che difficilmente il futuro obbligo di roaming al dettaglio a tariffa nazionale condurrà, da solo, a mercati del roaming all’ingrosso ben funzionanti che consentano la fornitura di roaming a tariffa nazionale nell’Unione a decorrere dal 15 giugno 2017. |
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(8) |
In particolare, l’attuale funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all’ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli, per gli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators — MVNO) o per gli operatori netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile. |
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(9) |
Il funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all’ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi a investire nelle reti ospitanti ed evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all’arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all’accesso al roaming all’ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati. |
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(10) |
Alla luce degli ostacoli individuati, le misure esistenti applicabili sui mercati del roaming all’ingrosso dovrebbero essere modificate per assicurare che il livello delle tariffe del roaming all’ingrosso consenta l’introduzione sostenibile del roaming a tariffa nazionale nell’Unione. |
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(11) |
Per permettere lo sviluppo di mercati più efficienti, integrati e competitivi dei servizi di roaming, nel negoziare l’accesso al roaming all’ingrosso ai fini della fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori dovrebbero poter negoziare regimi tariffari all’ingrosso innovativi, non direttamente connessi ai volumi effettivamente consumati, ad esempio pagamenti forfettari, impegni immediati o contratti in base alla capacità, oppure regimi tariffari che riflettano le variazioni della domanda nell’arco dell’anno. Pertanto, le parti negoziali dovrebbero avere la possibilità di concordare di non applicare le tariffe massime di roaming all’ingrosso regolamentate per la durata degli accordi di roaming all’ingrosso, il che escluderebbe la possibilità per le parti di chiedere successivamente l’applicazione delle tariffe massime all’ingrosso basate sul volume al consumo effettivo di cui al regolamento (UE) n. 531/2012. Questa alternativa non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati a norma di tale regolamento. |
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(12) |
È opportuno chiarire le condizioni che possono essere incluse nelle offerte di riferimento al fine di consentire agli operatori di reti mobili di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming. In particolare, qualora l’operatore di una rete ospitante abbia ragionevoli motivi di ritenere che sussista un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, esso dovrebbe poter esigere che il fornitore di roaming fornisca — in forma aggregata e nel pieno rispetto dei requisiti nazionali e dell’Unione in materia di protezione dei dati — informazioni che permettano di determinare se una quota significativa di clienti di tale fornitore si trova in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, come le informazioni sulla quota di clienti con consumo nazionale irrilevante rispetto al consumo di roaming. Inoltre, l’interruzione di accordi di roaming all’ingrosso al fine di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso al roaming all’ingrosso dovrebbe essere effettuata soltanto laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione. Tale interruzione dovrebbe essere subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante, tenendo nella massima considerazione il parere dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) qualora sia stato consultato. Le misure meno rigorose possono consistere nel fissare tariffe di roaming all’ingrosso più elevate che non superino le tariffe massime all’ingrosso previste dal presente regolamento per volumi superiori a un volume aggregato specificato nell’accordo. Tali tariffe di roaming all’ingrosso più elevate dovrebbero essere stabilite in anticipo o a partire dal momento in cui l’operatore di una rete ospitante abbia constatato e informato l’operatore della rete d’origine che, sulla base di criteri obiettivi, sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso al roaming all’ingrosso. Le misure meno rigorose possono altresì consistere nell’impegno dell’operatore della rete d’origine di adottare o rivedere le politiche di utilizzo corretto applicabili ai propri clienti conformemente alle norme dettagliate adottate a norma dell’articolo 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012, o nella possibilità per l’operatore di una rete ospitante di chiedere una revisione dell’accordo di roaming all’ingrosso. In un’ottica di trasparenza, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe rendere pubbliche le informazioni concernenti le domande di autorizzazione dell’interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari. |
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(13) |
Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all’ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell’Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l’Unione, senza risolvere la questione del livello dei costi all’ingrosso connessi alla fornitura di servizi di roaming all’ingrosso, rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza. Tariffe all’ingrosso a un livello adeguato dovrebbero favorire una concorrenza sostenibile, anche da parte di nuovi operatori, piccole e medie imprese e start-up. |
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(14) |
Le tariffe massime all’ingrosso dovrebbero fungere da livello di salvaguardia e dovrebbero garantire che gli operatori possano recuperare i costi, compresi i costi congiunti e comuni. Dovrebbero inoltre consentire la fornitura diffusa e sostenibile di roaming a tariffa nazionale e lasciare al tempo stesso un margine alle trattative commerciali tra gli operatori. |
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(15) |
I costi per la fornitura dei servizi di roaming all’ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni, sono stati stimati sulla base di diverse fonti: la prima è un modello generale di costi per i servizi di roaming all’ingrosso basato sui dati nazionali e sul metodo utilizzato dalle autorità nazionali di regolamentazione per stabilire le tariffe massime di terminazione sulle reti mobili conformi al diritto dell’Unione; la seconda fonte sono le stime dei costi alternative, basate su approcci coerenti a livello dell’Unione per quanto riguarda la regolamentazione delle tariffe nazionali di terminazione delle chiamate mobili. La valutazione ha inoltre attinto alle attuali tariffe del roaming all’ingrosso per la differenza di traffico nell’Unione e a dati concreti sulle attuali tariffe di accesso all’ingrosso sui mercati nazionali. |
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(16) |
Nell’esaminare le stime dei costi si è tenuto conto dell’impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso a livello nazionale. Tali stime prendono atto degli effetti di compensazione che mitigherebbero i potenziali aumenti dei costi dovuti alla stagionalità del traffico in roaming. In particolare per i servizi di dati, l’aumento della domanda interna significa che i picchi di traffico stagionali in un determinato anno saranno verosimilmente superati dal totale della domanda interna nell’anno o negli anni successivi. Di conseguenza, poiché le reti pubbliche di comunicazione mobile terrestri sono dimensionate per far fronte a questa tendenza generale all’aumento trainata dalla domanda interna, un picco nella domanda totale della rete dovuto a flussi stagionali di roaming non sembra incidere sostanzialmente sui costi di dimensionamento della rete mobile. Per le chiamate vocali la domanda è più stabile, e in alcuni Stati membri i picchi di roaming stagionali possono esercitare un impatto sui costi globali di dimensionamento della rete. Tuttavia, tali picchi stagionali di traffico localizzati possono anche scaturire dallo spostamento di utenti nazionali in zone turistiche ed essere mitigati dagli effetti compensatori esercitati sull’uso di capacità dagli utenti di servizi di roaming che si trovano nelle zone metropolitane durante le vacanze estive. |
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(17) |
L’utilizzo di servizi di dati sta aumentando rapidamente nell’Unione e in tutto il mondo. L’introduzione del roaming a tariffa nazionale a decorrere dal 15 giugno 2017 dovrebbe contribuire a tale aumento nel contesto del roaming, con la conseguenza che il costo per unità di dati trasmessi sarà notevolmente ridotto. Al fine di tenere conto dell’aumento dell’utilizzo di servizi di dati e della riduzione del costo per unità di dati trasmessi, la tariffa massima all’ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati dovrebbe diminuire ogni anno ed essere fissata in euro per gigabyte, tenendo presente che un gigabyte equivale a 1 000 megabyte. Nel fissare la tariffa massima all’ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati, si è tenuto conto di tutti gli elementi di accesso necessari per consentire la fornitura dei servizi di roaming, comprese le spese di transito per assicurare il traffico dei dati fino a un punto di scambio individuato dall’operatore della rete d’origine. |
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(18) |
Nel valutare il ruolo di salvaguardia delle tariffe di roaming all’ingrosso per conseguire il duplice obiettivo di garantire che i fornitori di servizi di roaming all’ingrosso recuperino tutti i costi pertinenti e che la non sostenibilità del roaming a tariffa nazionale rimanga eccezionale, è opportuno tener conto del portafoglio dei servizi forniti da ciascun fornitore di servizi di roaming all’ingrosso e delle previsioni del relativo volume di traffico. |
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(19) |
Pertanto, le attuali tariffe massime all’ingrosso per servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming dovrebbero essere sostanzialmente ridotte. |
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(20) |
Pur sempre assicurando la riservatezza commerciale, per sorvegliare e controllare l’applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012 e gli sviluppi nei mercati del roaming all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni sugli accordi di roaming all’ingrosso che non prevedono l’applicazione di tariffe massime. Tali autorità dovrebbero inoltre essere autorizzate a richiedere informazioni sull’adozione e l’applicazione di condizioni degli accordi di roaming all’ingrosso volte a impedire il roaming permanente e prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming che viaggiano all’interno dell’Unione. |
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(21) |
La specifica regolamentazione dei prezzi applicabile ai servizi di roaming all’ingrosso comporta l’applicazione di un limite tariffario generale dell’Unione a un prodotto composito che può comprendere anche altri tipi di input per l’accesso al roaming all’ingrosso e l’interconnessione, tra cui in particolare quelli soggetti a regolamentazione nazionale o, potenzialmente, transfrontaliera. In proposito le divergenze nella regolamentazione di tali input a livello di Unione dovrebbero diminuire, in particolare a causa delle possibili misure supplementari che potrebbero essere adottate in conformità della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (direttiva quadro) ai fini di una maggiore coerenza dell’approccio normativo. Nel frattempo, qualsiasi controversia tra operatori della rete ospitante e altri operatori sulle tariffe applicate a tali input regolamentati necessari per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso dovrebbe essere affrontata tenendo conto del parere del BEREC, qualora sia stato consultato, in conformità agli specifici obblighi regolamentari applicabili al roaming, alla direttiva quadro e alle direttive 2002/19/CE (6), 2002/20/CE (7), e 2002/22/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(22) |
È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. A tal fine, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 dicembre 2018, una relazione intermedia che riassuma gli effetti dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, tenendo conto delle pertinenti relazioni del BEREC. Successivamente, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni biennali. La prima di tali relazioni dovrebbe essere presentata entro il 15 dicembre 2019. Nella sua relazione biennale la Commissione dovrebbe, in particolare, valutare se il roaming a tariffa nazionale abbia un impatto sull’evoluzione dei piani tariffari disponibili sul mercato al dettaglio. Tale valutazione dovrebbe riguardare, da un lato, l’eventuale introduzione di piani tariffari che includano solamente servizi nazionali ed escludano totalmente i sevizi di roaming, pregiudicando in tal modo l’obiettivo stesso del roaming a tariffa nazionale, e, dall’altro, l’eventuale riduzione della disponibilità di piani tariffari forfettari, che potrebbe altresì rappresentare una perdita per i consumatori e compromettere gli obiettivi del mercato unico digitale. Le relazioni biennali della Commissione dovrebbero, in particolare, analizzare in che misura i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione, la capacità degli operatori della rete d’origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e la capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati. Al fine di consentire la presentazione di tali relazioni per valutare in che modo i mercati del roaming si adattano alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all’applicazione delle suddette norme. |
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(23) |
Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di servizi di roaming, il BEREC dovrebbe raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Il BEREC dovrebbe inoltre raccogliere dati sui casi in cui le parti di un accordo di roaming all’ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all’ingrosso o hanno attuato, al livello all’ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Sulla base dei dati raccolti, il BEREC dovrebbe riferire regolarmente sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming. |
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(24) |
La Commissione, il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione interessate dovrebbero assicurare pienamente la riservatezza degli affari nella condivisione di informazioni ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012. Il rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari non dovrebbe pertanto impedire alle autorità nazionali di regolamentazione di condividere tempestivamente informazioni riservate a tali fini. |
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(25) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 531/2012. |
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(26) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le disposizioni nazionali non riescono a garantire la coerenza tra le norme sui mercati di roaming all’ingrosso e le norme dell’Unione sui servizi di roaming al dettaglio, ma, a motivo degli effetti transfrontalieri dei mercati nazionali del roaming all’ingrosso sulla fornitura di servizi di roaming al dettaglio all’interno dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(27) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 531/2012 è così modificato:
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1) |
l’articolo 3 è così modificato:
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2) |
all’articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. A decorrere dal 15 giugno 2017, la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di 0,032 EUR al minuto. Tale tariffa massima all’ingrosso, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,032 EUR fino al 30 giugno 2022. 2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o anteriormente al 30 giugno 2022.»; |
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3) |
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,01 EUR per SMS e, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 0,01 EUR fino al 30 giugno 2022.»; |
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4) |
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 7,70 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Tale tariffa massima all’ingrosso diminuisce a 6,00 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2018, a 4,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2019, a 3,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2020, a 3,00 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2021 e a 2,50 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2022 e, fatto salvo l’articolo 19, rimane fissata a 2,50 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.»; |
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5) |
l’articolo 16 è così modificato:
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6) |
all’articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Le controversie tra operatori delle reti ospitanti e altri operatori sulle tariffe applicate agli input necessari per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati possono essere sottoposte alla o alle autorità nazionali di regolamentazione competenti a norma dell’articolo 20 o dell’articolo 21 della direttiva quadro. In tal caso, l’autorità o le autorità nazionali di regolamentazione competenti possono consultare il BEREC in merito ai provvedimenti da adottare in conformità della direttiva quadro, delle direttive specifiche o del presente regolamento per risolvere la controversia. Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità o le autorità nazionali di regolamentazione competenti attendono il parere del BEREC prima di intervenire in tal senso.»; |
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7) |
l’articolo 19 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 2, 3 e 4 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 15 giugno 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
C. ABELA
(1) GU C 34 del 2.2.2017, pag. 162.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2017.
(3) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
(4) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(5) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(6) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).
(7) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).
(8) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).