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Documento 32014R1163

BCE/2014/41: Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014 , sui contributi per le attività di vigilanza

GU L 311 del 31.10.2014, pagg. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1163/oj

31.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/23


REGOLAMENTO (UE) N. 1163/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 ottobre 2014

sui contributi per le attività di vigilanza

(BCE/2014/41)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 4, paragrafo 3, secondo comma, 30 e 33, paragrafo 2, secondo comma,

Vista la pubblica consultazione e l'analisi condotta in conformità all'articolo 30, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue

(1)

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 istituisce un Meccanismo di vigilanza unico composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC).

(2)

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU nei confronti di tutti gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista in tutti gli Stati membri dell'area dell'euro oltre che negli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che instaurano una cooperazione stretta con la BCE. Le norme e le procedure che disciplinano la cooperazione tra la BCE e le ANC nell'ambito dell'MVU e con le autorità nazionali designate sono dettate nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2).

(3)

L'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 impone il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza svolte dalla BCE agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. I contributi imposti dalla BCE dovrebbero coprire e non eccedere le spese sostenute dalla BCE in relazione ai compiti ad essa attribuiti dagli articoli da 4 a 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)

Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovrebbe includere un importo corrisposto annualmente da tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e dalle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da parte di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante vigilati nell'ambito dell'MVU.

(5)

Nell'ambito dell'MVU, le responsabilità in materia di vigilanza della BCE e di ciascuna ANC sono ripartite sulla base della significatività dei soggetti vigilati.

(6)

La BCE è competente a esercitare la vigilanza diretta sugli enti creditizi, sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista insediati in Stati membri partecipanti e sulle succursali insediate in Stati membri partecipanti di enti creditizi significativi stabiliti in Stati membri non partecipanti.

(7)

La BCE sorveglia altresì il funzionamento dell'MVU che include tutti gli enti creditizi, significativi o meno. La BCE è competente in via esclusiva in relazione a tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti in merito al rilascio dell'autorizzazione all'accesso all'attività di ente creditizio, alla revoca delle autorizzazioni e alla valutazione delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate.

(8)

Le ANC sono responsabili della vigilanza diretta sui soggetti meno significativi, fatto salvo il potere della BCE di esercitare la vigilanza diretta in casi particolari in cui ciò si renda necessario per l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati. Nella ripartizione delle somme da recuperare attraverso i contributi per le attività di vigilanza tra le categorie di soggetti vigilati significativi e meno significativi, si tiene conto della condivisione delle responsabilità in materia di vigilanza nell'ambito dell'MVU e delle relative spese sostenute dalla BCE.

(9)

L'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 impone alla BCE di rendere pubblici, mediante regolamenti e decisioni, i meccanismi operativi dettagliati per l'attuazione dei compiti ad essa conferiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(10)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 i contributi sono basati su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.

(11)

I contributi sono calcolati al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti. Ciò vuol dire che quando gli enti creditizi fanno parte di un gruppo vigilato stabilito negli Stati membri partecipanti, sarà calcolato e corrisposto un unico contributo a livello di gruppo.

(12)

Nel calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza, non si dovrebbe tener conto delle filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante. Al riguardo, e al fine di determinare i fattori per il calcolo della contribuzione di un gruppo vigilato, dovrebbero essere forniti dati a livello subconsolidato per tutte le filiazioni e le operazioni controllate dall'impresa madre negli Stati membri partecipanti. Tuttavia, poiché i costi per l'elaborazione di tali dati a livello subconsolidato potrebbero risultare elevati, dovrebbe essere concessa ai soggetti vigilati la facoltà di optare per il calcolo del contributo sulla base dei dati forniti al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti includendo le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti anche se possano risultarne contributi più elevati.

(13)

I soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sono esclusi dai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (3) e pertanto la BCE non imporrà loro il pagamento di contributi.

(14)

Un regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'area dell'euro. Esso costituisce pertanto lo strumento giuridico appropriato per predisporre meccanismi pratici di attuazione dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(15)

In linea con l'articolo 30, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il presente regolamento fa salvo il diritto delle ANC di imporre il pagamento di contributi in conformità al diritto nazionale e, nella misura in cui i compiti di vigilanza non siano stati attribuiti alla BCE, ovvero in relazione ai costi inerenti alla cooperazione e all'assistenza prestata alla BCE in conformità alle istruzioni da quest'ultima impartite, in conformità al pertinente diritto dell'Unione e nel rispetto dei meccanismi attuativi del Regolamento (UE) n. 1024/2103, compresi gli articoli 6 e 12,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento disciplina:

a)

i meccanismi di calcolo dell'importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati;

b)

la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato;

c)

la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza;

2.   L'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza comprende il contributo annuale per le attività di vigilanza relativo a ciascun soggetto o gruppo vigilato significativo e meno significativo ed è calcolato dalla BCE al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2013 e al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), in aggiunta alle seguenti:

1)   «contributo annuale per le attività di vigilanza»: contributo dovuto in relazione a ciascun soggetto e gruppo vigilato, calcolato secondo i meccanismi stabiliti all'articolo 10,

2)   «costi annuali»: la somma, determinata ai sensi dell'articolo 6, recuperabile dalla BCE mediante i contributi annuali per le attività di vigilanza per un determinato periodo di contribuzione,

3)   «soggetto obbligato al pagamento»: ente creditizio o succursale tenuto a contribuzione individuato ai sensi dell'articolo 4 e destinatario dell'avviso di contribuzione;

4)   «fattori per il calcolo della contribuzione»: i dati relativi a un soggetto o gruppo vigilato definiti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza;

5)   «avviso di contribuzione»: avviso che specifica il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto, emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento ai sensi del presente regolamento;

6)   «ente creditizio tenuto a contribuzione»: ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante;

7)   «succursale tenuta a contribuzione»: succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante;

8)   «periodo di contribuzione»: un anno civile;

9)   «primo periodo di contribuzione»: il periodo compreso tra la data in cui la BCE assume i compiti ad essa attribuiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e la fine dell'anno civile in cui la BCE ha assunto tali compiti;

10)   «gruppo di soggetti tenuti a contribuzione»: (i) un gruppo vigilato e (ii) un certo numero di succursali tenute a contribuzione considerate un'unica succursale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

11)   «Stato membro»: Stato membro dell'Unione;

12).   «attività totali»: valore totale delle attività calcolato ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). In caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione, il totale dell'attivo esclude le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi;

13)   «importo complessivo dell'esposizione al rischio»: in riferimento a un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione o a un ente creditizio tenuto a contribuzione che non faccia parte di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione, l'importo determinato al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 3

Obbligo generale di pagare il contributo annuale per le attività di vigilanza

1.   La BCE impone il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza a ciascun soggetto e gruppo vigilato rispetto a ciascun periodo di contribuzione.

2.   Il contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun soggetto e gruppo vigilato è specificato in un avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento ed esigibile nei suoi confronti. Il soggetto obbligato al pagamento è destinatario dell'avviso di contribuzione e di ogni altro avviso o comunicazione da parte della BCE concernenti i contributi per le attività di vigilanza. Il soggetto obbligato al pagamento è responsabile del versamento del contributo annuale per le attività di vigilanza.

3.   Due o più succursali tenute a contribuzione stabilite dal medesimo ente creditizio nello stesso Stato membro partecipante sono considerate un'unica succursale. Succursali tenute a contribuzione dello stesso ente creditizio stabilite in Stati membri partecipanti diversi non sono considerate un'unica succursale.

4.   Ai fini del presente regolamento le succursali tenute al pagamento del contributo sono considerate distinte dalle filiazioni dello stesso ente creditizio stabilite nello stesso Stato membro partecipante.

Articolo 4

Soggetto obbligato al pagamento

1.   In relazione al contributo annuale per le attività di vigilanza è obbligato al pagamento:

a)

l'ente creditizio tenuto a contribuzione, in caso di ente creditizio tenuto a contribuzione che non faccia parte di un gruppo vigilato;

b)

la succursale tenuta a contribuzione, in caso di succursale tenuta contribuzione che non sia considerata congiuntamente ad altra succursale tenuta a contribuzione;

c)

il soggetto individuato ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, in caso di un gruppo vigilato di soggetti tenuti a contribuzione.

2.   Fatti salvi gli accordi stipulati nell'ambito di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione in relazione alla ripartizione dei costi, un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione è considerato unitariamente. Ciascun gruppo di soggetti tenuti a contribuzione nomina il soggetto obbligato al pagamento per l'intero gruppo e notifica alla BCE l'identità di tale soggetto. Il soggetto obbligato al pagamento deve essere stabilito in uno Stato membro partecipante. Tale notifica è considerata valida solo se:

a)

indica nominativamente tutti i soggetti vigilati del gruppo ai quali la notifica si riferisce;

b)

è sottoscritta per conto di tutti i soggetti vigilati del gruppo;

c)

perviene alla BCE entro e non oltre il 1o luglio di ogni anno, al fine di poter essere presa in considerazione per l'emissione dell'avviso di contribuzione relativo al periodo di contribuzione successivo.

Se alla BCE perviene entro i termini più di una notifica per gruppo di soggetti tenuti a contribuzione, prevale la notifica più prossima al termine di scadenza, ma ad esso antecedente.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE si riserva il diritto di individuare il soggetto tenuto al pagamento.

PARTE II

SPESE E COSTI

Articolo 5

Costi annuali

1.   I costi annuali costituiscono la base per la determinazione dei contributi annuali per le attività di vigilanza e sono recuperati mediante il pagamento di detti contributi annuali per le attività di vigilanza.

2.   L'importo dei costi annuali è determinato in base all'ammontare delle spese annuali rappresentate dalle spese sostenute dalla BCE nel periodo di contribuzione di riferimento direttamente o indirettamente collegate ai suoi compiti in materia di vigilanza;

Il complessivo ammontare dei contributi annuali per le attività di vigilanza copre, ma non eccede, le spese sostenute dalla BCE in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza nel periodo di contribuzione di riferimento.

3.   Nella determinazione dei costi annuali, la BCE tiene conto:

a)

di contributi relativi a precedenti periodi di contribuzione che non è stato possibile riscuotere;

b)

di interessi ricevuti ai sensi dell'articolo 14;

c)

di somme ricevute o rimborsate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 6

Stima e determinazione dei costi annuali

1.   Salvi i suoi obblighi di comunicazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE calcola, entro il termine di ogni anno civile, i costi annuali stimati relativi al periodo di contribuzione di riferimento per il successivo anno civile.

2.   Entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione la BCE determina i costi annuali effettivi relativi a detto periodo di contribuzione.

3.   I costi annuali stimati e i costi annuali effettivi costituiscono la base per il calcolo del complessivo ammontare dei contributi annuali per le attività di vigilanza di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

PARTE III

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Articolo 7

Nuovi soggetti vigilati o cambiamento della qualificazione

1.   Ove un soggetto vigilato o un gruppo vigilato sia soggetto a vigilanza solo per una parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero dei mesi interi del periodo di contribuzione durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è sottoposta a vigilanza.

2.   Ove, a seguito di una decisione in tal senso della BCE, la qualifica di un soggetto o di un gruppo vigilato cambi da significativo a meno significativo o viceversa, il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero dei mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è risultato un soggetto o un gruppo significativo o meno significativo all'ultimo giorno del mese.

3.   Ove l'ammontare del contributo annuale per le attività di vigilanza si discosti dall'ammontare del contributo calcolato in conformità ai paragrafi 1 o 2, la BCE provvede al rimborso in favore del soggetto obbligato al pagamento del contributo o all'emissione di una fattura aggiuntiva a suo carico.

Articolo 8

Ripartizione dei costi annuali tra soggetti vigilati significativi e meno significativi

1.   Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza in relazione a ciascun soggetto e gruppo vigilato, i costi annuali sono suddivisi in due parti, una per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati, nel modo di seguito indicato:

a)

i costi annuali da recuperare dai soggetti vigilati significativi;

b)

i costi annuali da recuperare dai soggetti vigilati meno significativi;

2.   La suddivisione dei costi annuali ai sensi del paragrafo 1 è effettuata sulla base dei costi imputati alle funzioni interessate che esercitano la vigilanza diretta sui soggetti vigilati significativi e la vigilanza indiretta sui soggetti vigilati meno significativi.

Articolo 9

Ammontare del contributo

1.   L'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesto dalla BCE è costituito dalla somma:

a)

dei costi annuali stimati per il periodo di contribuzione in corso calcolato sulla base del bilancio approvato per il periodo di contribuzione;

b)

del risultato positivo o negativo del periodo di contribuzione precedente, determinato mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti nel periodo di contribuzione precedente dai costi annuali stimati addebitati nel periodo di contribuzione precedente.

2.   Per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati, la BCE determina l'importo totale da richiedere mediante i contributi annuali per le attività di vigilanza, pubblicato sul proprio sito Internet entro il 30 aprile del periodo di contribuzione interessato.

Articolo 10

Contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti o gruppi vigilati

1.   Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto o gruppo vigilato significativo è determinato mediante la ripartizione dell'importo esigibile nei confronti della categoria dei soggetti e dei gruppi vigilati significativi tra i singoli soggetti e gruppi vigilati significativi in base ai rispettivi fattori per il calcolo della contribuzione.

2.   Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto o gruppo vigilato meno significativo è determinato mediante la ripartizione dell'importo esigibile nei confronti della categoria dei soggetti e dei gruppi vigilati meno significativi tra i singoli soggetti o gruppi vigilati meno significativi in base ai rispettivi fattori per il calcolo della contribuzione.

3.   I fattori per il calcolo della contribuzione al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti sono determinati nel modo di seguito indicato:

a)

I fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall'ammontare alla data di riferimento:

i)

delle attività totali;

ii)

dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. In caso di succursale tenuta a contribuzione, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è considerato pari a zero.

b)

I dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati e raccolti conformemente a una decisione della BCE che delinea la metodologia e le procedure applicabili. Tale decisione è pubblicata sul sito Internet della BCE.

c)

Ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione, i gruppi vigilati dovrebbero, di regola, escludere le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. I gruppi vigilati possono decidere di non scomputare tali attività nella determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.

d)

Per i soggetti o i gruppi vigilati classificati come meno significativi sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, il fattore per il calcolo della contribuzione relativo alle attività totali non può eccedere 30 miliardi di EUR.

e)

Le ponderazione relativa utilizzata in relazione ai fattori per il calcolo della contribuzione è la seguente:

i)

per le attività totali; 50 per cento;

ii)

per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio: 50 per cento;

4.   I soggetti obbligati al pagamento comunicano i fattori per il calcolo della contribuzione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e trasmettono i dati richiesti all'ANC interessata per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza da parte della BCE entro la fine della giornata lavorativa del 1o luglio dell'anno successivo alla data di riferimento predetta ovvero entro la giornata lavorativa successiva ove il 1o luglio non sia giorno lavorativo. Ove i soggetti vigilati redigano i propri bilanci annuali a una data di fine esercizio non coincidente con la fine dell'anno civile, i soggetti obbligati al pagamento possono comunicare fattori per il calcolo della contribuzione riferiti alla rispettiva data di fine esercizio. Le ANC comunicano tali dati alla BCE in conformità procedure stabilite dalla BCE. La somma delle attività totali e quella degli importi complessivi dell'esposizione al rischio di tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo è pubblicata sul sito Internet della BCE:

5.   Ove un soggetto obbligato al pagamento del contributo ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE provvede a determinarli in conformità alla metodologia stabilita nella propria decisione. L'omessa comunicazione dei fattori per il calcolo della contribuzione come disposto al paragrafo 4 del presente articolo è considerata violazione del presente regolamento.

6.   Il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo è effettuato con le modalità di seguito indicate:

a)

Il contributo annuale per le attività di vigilanza è la somma della componente costituita dal contributo minimo e della componente variabile del contributo.

b)

Il contributo minimo è calcolato in percentuale fissa sull'ammontare complessivo dei contributi per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati ai sensi degli articoli 8 e 9. Per la categoria dei soggetti e gruppi vigilati significativi la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo. Per i soggetti e i gruppi vigilati significativi le cui attività totali non superano 10 miliardi di EUR, il contributo minimo è dimezzato. Per la categoria dei soggetti e dei gruppi vigilati meno significativi, la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo. Il contributo minimo rappresenta il limite inferiore del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo.

c)

La componente variabile del contributo corrisponde alla differenza tra l'ammontare totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati determinata ai sensi degli articoli 8 e 9 e il contributo minimo per la stessa categoria. La componente variabile del contributo è ripartita tra i singoli soggetti obbligati al pagamento del contributo di ciascuna categoria in base alla rispettiva quota di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo rispetto alla somma di tutti i fattori per il calcolo della contribuzione ponderati di tutti i soggetti tenuti alla contribuzione.

Sulla base del calcolo eseguito in conformità ai paragrafi che precedono e dei fattori per il calcolo della contribuzione comunicati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, la BCE decide il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto sarà comunicato al soggetto obbligato al pagamento del contributo mediante avviso di contribuzione.

PARTE IV

COOPERAZIONE CON LE ANC

Articolo 11

Cooperazione con le ANC

1.   La BCE comunica con le ANC prima di decidere in merito al livello definitivo del contributo così da assicurare che i costi della vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali interessate. A tale scopo la BCE sviluppa e utilizza un idoneo canale di comunicazione in cooperazione con le ANC.

2.   Le ANC, su richiesta di quest'ultima, assistono la BCE nell'imposizione di contributi.

3.   In caso di enti creditizi in uno Stato membro partecipante non appartenente all'area dell'euro la cui cooperazione stretta con la BCE non è sospesa né cessata, la BCE impartisce istruzioni all'ANC di tale Stato membro in merito alla raccolta dei fattori per il calcolo della contribuzione e alla fatturazione del contributo annuale per le attività di vigilanza.

PARTE V

FATTURAZIONE

Articolo 12

Avviso di contribuzione

1.   L'avviso di contribuzione è emesso dalla BCE con cadenza annuale nei confronti di ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo.

2.   L'avviso di contribuzione specifica le modalità di pagamento del contributo annuale per le attività di vigilanza. Il soggetto obbligato al pagamento osserva gli obblighi imposti nell'avviso di contribuzione in relazione al pagamento del contributo annuale per le attività di vigilanza.

3.   L'importo dovuto ai sensi dell'avviso di contribuzione è corrisposto dal soggetto obbligato al pagamento entro trentacinque giorni dalla data di emissione dell'avviso di contribuzione.

Articolo 13

Notifica dell'avviso di contribuzione

1.   Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è responsabile dell'aggiornamento dei dati di contatto per l'invio dell'avviso di contribuzione e comunica alla BCE eventuali modifiche (ossia nominativo, funzione, unità organizzativa, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e numero di fax). Il soggetto obbligato al pagamento del contributo comunica alla BCE eventuali modifiche dei dati di contatto non oltre il 1o luglio di ciascun periodo di contribuzione. Tali dati fanno riferimento a una persona fisica o, preferibilmente, a una funzione nell'ambito dell'organizzazione del soggetto obbligato al pagamento del contributo.

2.   La BCE notifica l'avviso di contribuzione con una delle seguenti modalità: a) in via elettronica o con altro mezzo di comunicazione analogo; b) mediante fax; c) mediante servizio di corriere espresso; d) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento; e) mediante notifica o consegna a mani. L'avviso di contribuzione è valido anche se privo di sottoscrizione.

Articolo 14

Interessi in caso di mancato pagamento

Fatto salvo ogni altro rimedio esperibile dalla BCE, in caso di pagamento parziale, mancato pagamento o inosservanza delle condizioni di pagamento indicate nell'avviso di contribuzione, sull'ammontare in essere del contributo annuale per le attività di vigilanza maturano interessi giornalieri al tasso previsto per le operazioni di rifinanziamento principale maggiorato di 8 punti percentuali dalla data di esigibilità del pagamento.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Sanzioni

In caso di violazione del presente regolamento, la BCE può irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti vigilati ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2532/98 (5) integrato dal Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/7).

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1.   L'avviso di contribuzione per il primo periodo di contribuzione è emesso unitamente all'avviso di contribuzione per il periodo di contribuzione relativo all'anno 2015.

2.   Per consentire alla BCE di iniziare a imporre il pagamento di un contributo annuale per le attività di vigilanza, ciascun gruppo di soggetti tenuti alla contribuzione nomina un soggetto obbligato al pagamento per il gruppo e ne comunica l'identità alla BCE entro il 31 dicembre 2014, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

3.   Il soggetto obbligato al pagamento del contributo trasmette per la prima volta i dati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, entro il 1o marzo 2015.

Articolo 17

Relazione e revisione

1.   Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea e all'Eurogruppo una relazione in merito alla prevista evoluzione della struttura e dell'ammontare dei contributi per le attività di vigilanza.

2.   La BCE effettua una revisione del presente regolamento, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato entro il 2017.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 ottobre 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2913 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).


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