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Document 02004R1471-20040908
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione del 18 agosto 2004 che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione del 18 agosto 2004 che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del SEE)
In force
2004R1471 — IT — 08.09.2004 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
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REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2004 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2004 che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 271, 19.8.2004, p.24) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2004
che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 ), in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,
considerando quanto segue:|
(1) |
La sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease) è stata riscontrata nei cervi e negli alci selvatici e d'allevamento in Canada e negli Stati Uniti. Finora non sono stati confermati altrove casi indigeni della malattia. |
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(2) |
Nel parere del 6-7 marzo 2003, il comitato scientifico direttivo ha invitato a rafforzare la tutela della salute pubblica e degli animali nella Comunità contro i rischi posti dalla sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi canadesi e statunitensi. |
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(3) |
Poiché il Canada e gli Stati Uniti non figurano nell'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità i ruminanti non domestici di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle relative carni fresche e fissa le condizioni di salute sanitaria e zoosanitaria e i criteri di certificazione veterinaria ( 2 ), l'esportazione di cervidi vivi da questi paesi verso la Comunità è già vietata. |
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(4) |
La direttiva 92/65/CEE del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ( 3 ) specifica che solo lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di talune specie designate possono essere importati nella Comunità. Poiché i cervidi non rientrano tra le suddette specie, l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di cervidi è già vietata. |
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(5) |
Occorrerebbe introdurre misure intese a rendere minimi i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali derivanti dall'importazione di carni fresche, prodotti e preparazioni a base di carne di cervidi selvatici e d'allevamento. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001. |
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(7) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Nella parte D dell’allegato XI è aggiunto il seguente punto 4:
a) Quando le carni di selvaggina d'allevamento definite dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio ( 4 ), le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio ( 5 ) e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio ( 6 ), di provenienza da cervidi d’allevamento, sono importati nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:
“Questo prodotto contiene o proviene unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”
b) Quando le carni di selvaggina definite dalla direttiva 92/45/CEE del Consiglio ( 7 ), le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, di provenienza da cervidi selvatici, sono importate nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, il certificato sanitario è accompagnato da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:
“ ►C1 Questo prodotto contiene o deriva ◄ unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto ►C1 dall’autorità competente; non proviene da animali provenienti da regioni nelle quali sia stata ◄ confermata negli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”
»
( 1 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).
( 2 ) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 9.7.2004, pag. 1).
( 3 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).
( 4 ) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.
( 5 ) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
( 6 ) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.
( 7 ) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.