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Documento 31987R0174
Commission Regulation (EEC) No 174/87 of 22 January 1987 fixing, for 1987, the quotas for imports into Portugal of certain egg and poultrymeat products from Spain and certain detailed rules for the application thereof
Regolamento (CEE) n. 174/87 della Commissione del 22 gennaio 1987 che fissa i contingenti, per il 1987, applicabili all' importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, nonché talune modalità per la loro applicazione
Regolamento (CEE) n. 174/87 della Commissione del 22 gennaio 1987 che fissa i contingenti, per il 1987, applicabili all' importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, nonché talune modalità per la loro applicazione
GU L 21 del 23.1.1987, pagg. 19-20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1987
Regolamento (CEE) n. 174/87 della Commissione del 22 gennaio 1987 che fissa i contingenti, per il 1987, applicabili all' importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, nonché talune modalità per la loro applicazione
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 23/01/1987 pag. 0019 - 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 174/87 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 1987 che fissa i contingenti, per il 1987, applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, nonché talune modalità per la loro applicazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che, a seguito di un errore materiale che deve essere rettificato, l'atto di adesione non ha previsto l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti della sottovoce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, pertanto, tali restrizioni non sono state previste neanche nel regolamento (CEE) n. 3792/85 per le importazioni in Portogallo in provenienza dalla Spagna; che, in attesa della summenzionata rettifica, il regolamento (CEE) n. 619/86 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1996/86 (3), ha istituito le suddette restrizioni sotto forma di misure transitorie valide fino al 31 dicembre 1987; considerando che i contingenti iniziali applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, provenienti dalla Spagna, sono stati fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 619/86; che occore fissare i contingenti per il 1987 applicando loro il tasso minimo d'incremento annuo del 10 % di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3792/85; che i suddetti contingenti vanno aggiunti a quelli applicabili a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; considerando che è opportuno stabilire modalità d'applicazione analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 619/86; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti che la Repubblica portoghese può applicare, nel 1987, all'importazione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna sono fissati come indicato nell'allegato. Articolo 2 Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 619/86 si applicano ai contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Tuttavia, il secondo comma dell'articolo 3 del suddetto regolamento è soppresso. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (2) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 28. ALLEGATO 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Contingente per il 1987 // // // // // // - 1 000 unità - // 01.05 // Volatili vivi da cortile: // // // A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »: // // // ex I. di tacchini e di oche: // // // - di tacchini // 164 // // ex II. altri: // // // - di polli // 1 340 // 04.05 // Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no: // // // A. Uova in guscio, fresche o conservate: // // // I. Uova di volatili da cortile: // // // a) Uova da cova: // // // ex 1. di tacchini o di oche: // // // - di tacchini // 20 // // ex 2. altri: // // // - di polli // 58 // // // - t - // // b) altri: // 487 // // //