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Documento 31986R3332
Commission Regulation (EEC) No 3332/86 of 31 October 1986 amending Regulation (EEC) No 579/86 laying down detailed rules relating to stocks of products in the sugar sector in Spain and Portugal on 1 March 1986
Regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione del 31 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 579/86 che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986
Regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione del 31 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 579/86 che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986
GU L 306 del 1.11.1986, pagg. 37-38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1987
Regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione del 31 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 579/86 che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986
Gazzetta ufficiale n. L 306 del 01/11/1986 pag. 0037
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3332/86 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 579/86 che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3771/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (1), in particolare l'articolo 8, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, considerando che l'atto di adesione dispone all'articolo 254 che qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1o marzo 1986, che superi in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto, deve essere eliminata dallo stesso Stato membro a suo carico; considerando che il regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione (4) ha stabilito le modalità e le condizioni di smaltimento delle scorte presenti in Portogallo che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto; che l'articolo 4 dello stesso regolamento stabilisce che il Portogallo, in particolare, deve assicurare che tale quantitativo sia esportato fuori della Comunità anteriormente al 1o gennaio 1987; considerando che a causa della situazione particolare del mercato dello zucchero in Portogallo e specialmente delle questioni relative al raffinaggio dello zucchero greggio destinato all'approvvigionamento dello stesso mercato, la data limite del 1o gennaio 1987 non assicura un passaggio armonico alla campagna 1986/1987; che pertanto è giustificato posticipare tale termine al 30 giugno 1987; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 579/86 è modificato come segue: 1. All'articolo 4, paragrafo 1, i termini « anteriormente al 1o gennaio 1987 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 1o gennaio 1987 quando trattasi della Spagna e anteriormente al 1o luglio 1987 quando trattasi del Portogallo ». 2. All'articolo 4, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente: « c) il prodotto in causa deve essere esportato anteriormente al 1o gennaio 1987 per quanto riguarda la Spagna e al 1o luglio 1987 per quanto riguarda il Portogallo a partire dal territorio del nuovo Stato membro in causa in cui è avvenuto il rilevamento di cui al paragrafo 1 e deve aver lasciato il territorio geografico della Comunità prima della data prevista ». 3. La frase introduttiva dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente: « 1. Salvo caso di forza maggiore, la prova dell'avvenuta esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve essere fornita anteriormente al 1o marzo 1987 per le esportazioni dalla Spagna e anteriormente al 1o settembre 1987 per le esportazioni dal Portogallo, mediante presentazione: ». 4. All'articolo 5, paragrafo 2, i termini « anteriormente al 1o marzo 1987 » sono sostituiti dai termini « anteriormente alla data prevista ». 5. L'articolo 6, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Il titolo d'esportazione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio sino: a) al 31 dicembre 1986, per le esportazioni dalla Spagna, b) al 30 giugno 1987, per le esportazioni dal Portogallo ». 6. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 7 1. Sui quantitativi che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, vengono considerati smaltiti sul mercato interno, viene riscosso un importo pari: a) per quanto riguarda lo zucchero, per 100 kg, al prelievo all'importazione per lo zucchero bianco applicabile il 31 dicembre 1986 nel caso della Spagna e il 30 giugno 1987 nel caso del Portogallo, maggiorato o diminuto, secondo il caso, dell'importo compensativo adesione applicabile alla stessa data allo zucchero bianco per il nuovo Stato membro in causa; b) per quanto riguarda l'isoglucosio, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione degli sciroppi di saccarosio applicabile il 31 dicembre 1986 nel caso della Spagna e il 30 giugno 1987 nel caso del Portogallo. 2. Per convertire in moneta nazionale gli importi di cui al paragrafo 1, si applica il tasso di conversione agricolo in vigore, nel settore dello zucchero, il 31 dicembre 1986 per la Spagna e il 30 giugno 1987 per il Portogallo ». 7. All'articolo 8 paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) anteriormente al 1o aprile 1987 nel caso della Spagna e anteriormente al 1o ottobre 1987 nel caso del Portogallo, i quantitativi che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 si considerano smaltiti sul mercato interno e i casi per i quali è stato applicato il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 21. (2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (3) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 21.