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Documento 31986R1603

Regolamento (CEE) n. 1603/86 della Commissione del 26 maggio 1986 che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi

GU L 140 del 27.5.1986, pag. 24-24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/05/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1603/oj

31986R1603

Regolamento (CEE) n. 1603/86 della Commissione del 26 maggio 1986 che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 27/05/1986 pag. 0024 - 0024


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1986

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio, del 12 maggio 1986, relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1505/86 della Commissione, del 16 maggio 1986, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1388/86 del Consiglio relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi (2), ha modificato l'elenco dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1388/86 e per i quali è sospesa l'importazione nella Comunità;

considerando che i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1388/86 sono quelli che presentano un rischio di contaminazione; che è risultato che tale rischio non esiste per i cavalli destinati alla competizione ippica; che occorre pertanto modificare l'allegato del predetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1388/86 la linea « 01.01 - Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi » che figura rispettivamente sotto la rubrica « Numero della tariffa doganale comune » e « Designazione delle merci » è sostituita dalla linea seguente: « ex 01.01 - Cavalli, esclusi i cavalli da corsa che devono partecipare a competizioni ippiche, asini, muli e bardotti vivi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 127 del 13. 5. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 131 del 17. 5. 1986, pag. 45.

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