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Documento 32025H1710

Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025, su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese

C/2025/4984

GU L, 2025/1710, 5.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1710

5.8.2025

RACCOMANDAZIONE (UE) 2025/1710 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2025

su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è entrata in vigore il 5 gennaio 2023. Essa rafforza e modernizza gli obblighi in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità mediante modifiche della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(2)

La direttiva (UE) 2022/2464 è un elemento importante del Green Deal europeo (6) e del piano d'azione sulla finanza sostenibile (7). Il suo scopo è garantire che gli investitori dispongano delle informazioni loro necessarie per comprendere e gestire i rischi ai quali le imprese partecipate sono esposte a causa dei cambiamenti climatici e di altre questioni attinenti alla sostenibilità. Essa è volta altresì a fare in modo che gli investitori e gli altri portatori di interessi dispongano delle informazioni di cui necessitano in merito all'impatto delle imprese sulle persone e sull'ambiente.

(3)

La direttiva (UE) 2022/2464 impone alle grandi imprese, alle imprese madri di un grande gruppo e alle imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione (ad eccezione delle microimprese) di comunicare le informazioni sulla sostenibilità conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità. L'articolo 29 ter della medesima direttiva impone alla Commissione di adottare tali principi mediante atti delegati, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG). Il 31 luglio 2023, con regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione (8), la Commissione ha adottato la prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS).

(4)

La direttiva (UE) 2022/2464 consente alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione (PMI quotate) di comunicare informazioni applicando una serie distinta di principi, più leggera e proporzionata, anziché l'intera serie di ESRS. Tale direttiva non impone obblighi di rendicontazione di sostenibilità alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione (PMI non quotate).

(5)

La direttiva (UE) 2022/2464 impone alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di comunicare informazioni sulla propria catena del valore nella misura necessaria a comprendere i rispettivi impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità. L'obbligo di comunicare informazioni sulla catena del valore può causare ripercussioni a cascata, inducendo le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione a chiedere a loro volta informazioni sulla sostenibilità alle imprese nella loro catena del valore. Ciò può comportare oneri aggiuntivi per le PMI che non sono soggette a obblighi di rendicontazione di sostenibilità, come nel caso delle PMI non quotate, ma fanno parte della catena del valore di imprese di dimensioni maggiori. Vi sono anche altri fattori, oltre alla direttiva (UE) 2022/2464, che possono causare ripercussioni a cascata. Ad esempio, numerose imprese cercano di ottenere dalle imprese nelle loro catene del valore informazioni sulla sostenibilità, al fine di comprendere e gestire meglio i propri rischi, impatti od opportunità legati alla sostenibilità oppure di soddisfare obblighi giuridici diversi da quelli stabiliti nella direttiva (UE) 2022/2464, anche per quanto riguarda il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità a norma della direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(6)

Per limitare le ripercussioni a cascata sulle PMI, la direttiva (UE) 2022/2464 ha istituito un limite riguardante la catena del valore, in base al quale gli ESRS non possono contenere obblighi di rendicontazione che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle PMI nella loro catena del valore informazioni in più rispetto a quelle da comunicare conformemente al principio proporzionato per le PMI quotate.

(7)

In aggiunta al principio per le PMI quotate previsto dalla direttiva (UE) 2022/2464, la Commissione ha chiesto all'EFRAG di elaborare un principio distinto e più semplice per le PMI non quotate, a uso volontario. Il 12 settembre 2023 la Commissione ha pubblicato il pacchetto di aiuti per le PMI (10). Nel quadro dell'azione 14 di tale pacchetto, la Commissione si è impegnata a garantire che le PMI dispongano di un quadro semplice e standardizzato per riferire in merito alle questioni ambientali, sociali e di governance, creando così migliori opportunità per le PMI di ottenere finanziamenti verdi e facilitando in tal modo la transizione verso un'economia sostenibile. Tale quadro standardizzato per le PMI limiterebbe inoltre il rischio che gli obblighi di informativa abbiano ripercussioni a cascata sulle PMI non quotate che fanno parte della catena del valore di imprese soggette alla direttiva (UE) 2022/2464.

(8)

L'obiettivo principale del principio volontario è aiutare le imprese non soggette alla direttiva (UE) 2022/2464 a rispondere alle richieste di informazioni che ricevono da enti finanziari, grandi imprese e altri portatori di interessi. Tale principio volontario mira a ridurre la necessità che le PMI rispondano a richieste distinte di informazioni avanzate da varie controparti per adempiere ai propri obblighi di rendicontazione, dovuta diligenza e gestione dei rischi o per altri usi delle informazioni sulla sostenibilità. Inoltre, la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità può facilitare l'accesso alla finanza sostenibile e aiutare le PMI a comprendere e monitorare meglio le proprie prestazioni in termini di sostenibilità, migliorando in tal modo la resilienza e la competitività.

(9)

Un aspetto fondamentale di un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI è la sua accettazione da parte del mercato, sul versante sia dei fruitori (ossia dei partner commerciali e finanziari, che devono rinunciare ai loro questionari e accettare il principio come strumento sostitutivo per raccogliere dati sulla sostenibilità dalle PMI) che delle PMI stesse (che devono adottare il principio come strumento di rendicontazione).

(10)

L'EFRAG ha elaborato il suo progetto di parere tecnico su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI non quotate («principio volontario per le PMI») seguendo un rigoroso iter procedurale che ha contemplato una consultazione pubblica e prove sul campo del progetto di principio. Le PMI e i fruitori previsti delle informazioni comunicate hanno espresso sostegno nei confronti del principio volontario per le PMI come strumento di rendicontazione semplificata in grado di sostituire in modo valido una parte sostanziale delle richieste di informazioni che le banche e le grandi imprese spesso inviano alle PMI nelle loro catene del valore. L'EFRAG ha consegnato il principio volontario per le PMI alla Commissione nel dicembre 2024.

(11)

Il principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG si articola in un modulo base e un modulo omnicomprensivo. La comunicazione delle informazioni oggetto del primo costituisce un prerequisito per la comunicazione di quelle oggetto del secondo. Il modulo base è descritto come «approccio ottimale» per le microimprese. Ciò significa che le microimprese non sono tenute ad applicarlo nella sua interezza e possono utilizzarne soltanto alcune parti. Per le piccole e medie imprese, il modulo base è invece descritto come «requisito minimo obbligatorio» per attenersi al principio. Oltre al modulo base e al modulo omnicomprensivo, l'EFRAG ha elaborato anche orientamenti pratici complementari finalizzati ad aiutare le PMI ad attuare le disposizioni del principio stesso. Il modulo base e quello omnicomprensivo figurano nell'allegato I della presente raccomandazione, mentre gli orientamenti pratici complementari figurano nell'allegato II.

(12)

Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (pacchetto omnibus di semplificazione (11))), nella quale propone tra l'altro una serie di modifiche degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla direttiva (UE) 2022/2464 e degli obblighi relativi al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2024/1760.

(13)

Per quanto concerne la direttiva (UE) 2022/2464, la Commissione propone tra le altre cose di ridurre il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Secondo la proposta della Commissione, solo le grandi imprese con più di 1 000 dipendenti rimarrebbero soggette all'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità. Per le imprese con un massimo di 1 000 dipendenti, la Commissione propone di adottare un principio volontario mediante atto delegato. Tale principio volontario si baserebbe sul principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG.

(14)

La proposta di semplificazione omnibus della direttiva (UE) 2022/2464 amplia e rafforza il limite riguardante la catena del valore, che si applicherebbe direttamente all'impresa comunicante anziché costituire soltanto un limite a quanto può essere specificato dagli ESRS. Tutelerebbe tutte le imprese non più soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE in virtù della proposta di semplificazione omnibus (ossia le imprese con un massimo di 1 000 dipendenti) e non soltanto le PMI, come avviene attualmente. Il limite sarebbe definito dal principio volontario di rendicontazione ad uso delle imprese con un massimo di 1 000 dipendenti, oggetto della presente raccomandazione, che dovrà essere adottato dalla Commissione mediante atto delegato e basarsi sul principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG. La proposta di semplificazione omnibus introduce inoltre nella direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità un limite relativo alla catena del valore connesso al principio volontario per le PMI, pur con le dovute eccezioni, per quanto riguarda le richieste di informazioni sulla mappatura della catena del valore. Di conseguenza il contenuto del futuro principio volontario di rendicontazione ad uso delle imprese con un massimo di 1 000 dipendenti potrebbe differire dalla raccomandazione attuale. La delega di potere alla Commissione finalizzata all'adozione di tale principio mediante atto delegato e le relative tempistiche dipendono dalla conclusione dei negoziati tra i colegislatori in merito alla proposta di semplificazione omnibus.

(15)

L'adozione della presente raccomandazione è uno dei risultati tangibili richiesti dal pacchetto di aiuti per le PMI del 2023 e dalla strategia per il mercato unico del 2025. Rappresenta una soluzione intermedia per far fronte alla domanda del mercato fino a che non sarà adottato, mediante atto delegato, un principio volontario basato sul principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG, come prevede la proposta di semplificazione omnibus, le cui tempistiche dipenderanno dalla rapidità e dall'esito dei negoziati tra i colegislatori. Nel frattempo resta necessario aiutare con urgenza le PMI a rispondere alle richieste di informazioni già ricevute da enti finanziari, grandi imprese e altri portatori di interessi. La Commissione può fornire orientamenti al mercato e ridurre così gli oneri amministrativi per le PMI e gli altri portatori di interessi, incoraggiando da un lato le PMI a pubblicare le informazioni sulla sostenibilità secondo il principio volontario per le PMI elaborato dall'EFRAG e dall'altro coloro che richiedono tali informazioni alle PMI a utilizzare, per quanto possibile, il medesimo principio.

(16)

Con la presente raccomandazione, la Commissione raccomanda alle microimprese e alle PMI non quotate che desiderano comunicare volontariamente informazioni sulla sostenibilità di attenersi al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità elaborato dall'EFRAG. A tal fine è ritenuto proporzionato l'uso di autodichiarazioni da parte delle PMI e delle microimprese non quotate. Ciò significa che non vi è alcun obbligo di fornire garanzie sulle informazioni comunicate dalle PMI non quotate e che è sufficiente un'autodichiarazione da parte della PMI. Le PMI non quotate e le microimprese possono anche fare riferimento agli orientamenti pratici elaborati dall'EFRAG che accompagnano il principio volontario e ne facilitano l'applicazione pratica.

(17)

La Commissione incoraggia le grandi imprese e gli intermediari finanziari ad applicare il principio di proporzionalità quando interagiscono con le PMI e a dare prova di moderazione quando chiedono informazioni alle PMI partner nella loro catena del valore (12). In seguito all'adozione della presente raccomandazione, le grandi imprese e gli intermediari finanziari dovrebbero limitare, per quanto possibile, tali richieste a informazioni coerenti con le informative del principio volontario per le PMI.

(18)

Gli Stati membri svolgono un ruolo importante nel far conoscere e sostenere l'adozione del principio volontario per le PMI, al fine di agevolare la riduzione degli oneri e razionalizzare le informazioni che le PMI devono fornire a fronte delle diverse richieste che ricevono. In linea con l'obiettivo della transizione verde e digitale delle PMI, è importante utilizzare soluzioni e strumenti digitali volti a facilitare la rendicontazione di sostenibilità per le PMI. A tale fine la Commissione sta valutando la possibilità di sfruttare la fatturazione elettronica per estrarre automaticamente i dati pertinenti ai fini della rendicontazione di sostenibilità, in conformità con il principio volontario per le PMI di cui all'allegato I. Nel quadro dello strumento di sostegno tecnico la Commissione ha inoltre avviato il progetto faro del ciclo 2025 «Migliorare la rendicontazione di sostenibilità per le imprese», che mira a fornire assistenza tecnica agli Stati membri allo scopo di sviluppare un sostegno digitale e capacità a livello nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità delle imprese.

(19)

In futuro le piccole imprese potrebbero voler rendere pubblicamente accessibili le informazioni sulla sostenibilità che le riguardano tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), così da aumentare la propria visibilità agli occhi di potenziali investitori e incrementare e diversificare le possibilità di finanziamento. A tal fine le piccole imprese dovrebbero fornire determinati metadati e utilizzare un formato specifico per la presentazione di tali informazioni.

(20)

Allo scopo di erogare prestiti sostenibili o fare investimenti sostenibili, i prestatori o gli investitori potrebbero chiedere alle PMI altri tipi di informazioni sulla sostenibilità oltre a quanto previsto dal principio volontario per le PMI. La Commissione darà seguito in separata sede all'impegno assunto nel pacchetto di aiuti per le PMI di incrementare i finanziamenti sostenibili a favore delle PMI, anche basandosi sulla relazione della piattaforma sulla finanza sostenibile riguardo alla razionalizzazione della finanza sostenibile per le PMI e traendo spunto dai quadri esistenti, quali il documento relativo ai casi d'uso della garanzia per la sostenibilità di InvestEU e il «Green Checker» della Banca europea per gli investimenti.

(21)

Il principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I lascia impregiudicati gli obblighi di comunicazione delle imprese derivanti da altre normative dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«piccole e medie imprese» (PMI): imprese di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE;

2)

«microimpresa»: impresa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE;

3)

«partecipante ai mercati finanziari»:

a)

impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);

b)

impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;

c)

ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);

d)

creatore di un prodotto pensionistico;

e)

gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);

f)

fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);

g)

gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

h)

gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale registrato conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

i)

società di gestione di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM);

4)

«impresa di assicurazione»: impresa di assicurazione autorizzata conformemente all'articolo 18 della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

5)

«ente finanziario»: ente finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

Raccomandazioni alle PMI

1.

La Commissione raccomanda alle microimprese e alle PMI non quotate che intendono comunicare volontariamente informazioni sulla sostenibilità di attenersi al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I.

2.

Il principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I può essere utilizzato anche dalle PMI e dalle microimprese di paesi terzi che intendono fornire informazioni sulla sostenibilità su base volontaria.

3.

Le imprese che applicano il principio di cui all'allegato I per comunicare volontariamente informazioni sulla sostenibilità possono avvalersi anche degli orientamenti pratici di cui all'allegato II.

Raccomandazioni agli enti finanziari, ai partecipanti ai mercati finanziari, alle imprese di assicurazione, agli enti creditizi e ad altre imprese che chiedono alle PMI informazioni sulla sostenibilità

4.

Qualora le imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE necessitino di informazioni sulla sostenibilità delle PMI nelle loro catene del valore ai fini della rendicontazione di sostenibilità, la Commissione raccomanda loro di limitare per quanto possibile le richieste di tali informazioni a quanto comunicato conformemente al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I della presente raccomandazione.

5.

Qualora gli enti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari, le imprese di assicurazione e gli enti creditizi necessitino di informazioni sulla sostenibilità delle PMI, la Commissione raccomanda loro di limitare per quanto possibile le richieste di tali informazioni a quanto comunicato conformemente al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I.

Raccomandazioni agli Stati membri

6.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di sensibilizzare le PMI in merito ai vantaggi della comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità conformemente al principio di cui all'allegato I.

7.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare misure adeguate a livello nazionale al fine di promuovere l'attuazione e l'accettazione del principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le PMI di cui all'allegato I.

8.

La Commissione raccomanda altresì agli Stati membri di adottare misure adeguate a livello nazionale affinché i soggetti di cui ai punti 4 e 5 limitino per quanto possibile le richieste finalizzate a ottenere dalle PMI e dalle microimprese le informazioni sulla sostenibilità necessarie ai fini dell'informativa sulla sostenibilità a quanto comunicato conformemente al principio volontario di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I.

9.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare misure adeguate a sostenere la digitalizzazione automatica della rendicontazione di sostenibilità delle PMI basata sul principio di cui all'allegato I, così da consentire uno scambio efficiente di dati nel rispetto della proprietà dei dati delle PMI.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025

Per la Commissione

Maria Luís ALBUQUERQUE

Membro della Commissione


(1)  Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2464/oj).

(2)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(3)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).

(4)  Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/56/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj).

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo» [COM(2019) 640 final dell'11.12.2019].

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile» [COM(2018) 97 final dell'8.3.2018].

(8)  Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità (GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj).

(9)  Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

(10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Pacchetto di aiuti per le PMI» [COM(2023) 535 final del 12.9.2023].

(11)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [COM(2025) 81 final del 26.2.2025].

(12)  Raccomandazione (UE) 2023/1425 della Commissione, del 27 giugno 2023, sull'agevolazione dei finanziamenti per la transizione verso un'economia sostenibile (GU L 174 del 7.7.2023, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/1425/oj).

(13)  Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj).

(14)  Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/oj).

(15)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

(16)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).


ALLEGATO I

Sommario

Finalità del principio e imprese cui si applica 2
Struttura del principio 3
Principi per la preparazione della relazione sulla sostenibilità (modulo base e omnicomprensivo) 4
Modulo base 6
Modulo base – Informazioni generali 6

B1 –

Criteri per la redazione 12

B2 –

Pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile 12
Modulo base – Metriche ambientali 7

B3 –

Energia ed emissioni di gas a effetto serra 13

B4 –

Inquinamento di aria, acqua e suolo 13

B5 –

Biodiversità 13

B6 –

Acque 14

B7 –

Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti 14
Modulo base – Metriche sociali 8

B8 –

Forza lavoro – Caratteristiche generali 14

B9 –

Forza lavoro – Salute e sicurezza 14

B10 –

Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione 14
Modulo base – Metriche di governance 9

B11 –

Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva 15
Modulo onnicomprensivo 10
Modulo onnicomprensivo – Informazioni generali 10

C1 –

Strategia: modello aziendale e iniziative connesse alla sostenibilità 15

C2 –

Descrizione delle pratiche, delle politiche e delle iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile 15
Modulo onnicomprensivo – Metriche ambientali 10
Aspetti da considerare in sede di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della sezione B3 (modulo base) 10

C3 –

Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e transizione climatica 16

C4 –

Rischi climatici 16
Modulo onnicomprensivo – Metriche sociali 11

C5 –

Altre caratteristiche (generali) della forza lavoro 17

C6 –

Altre informazioni sulla forza lavoro propria – Politiche e procedure in materia di diritti umani 17

C7 –

Incidenti gravi in materia di diritti umani 17
Modulo onnicomprensivo – Metriche di governance 12

C8 –

Ricavi da determinate attività ed esclusione dagli indici di riferimento dell'UE 17

C9 –

Diversità di genere nell'organo di governance 18

Appendice A:

termini definiti 14

Appendice B:

elenco di possibili questioni attinenti alla sostenibilità 21

Appendice C:

informazioni di contestualizzazione per i partecipanti ai mercati finanziari che fruiscono delle informazioni prodotte applicando il presente principio (riconciliazione con altri atti normativi dell'UE) 24

Finalità del principio e imprese cui si applica

1.

Il presente principio volontario mira a sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese che intendono:

(a)

fornire informazioni che contribuiranno a rispondere alle esigenze di dati delle grandi imprese che chiedono ai propri fornitori informazioni sulla sostenibilità;

(b)

fornire informazioni che contribuiranno a rispondere alle esigenze di dati di banche e investitori, aiutando in tal modo le imprese ad accedere ai finanziamenti;

(c)

migliorare la gestione delle questioni attinenti alla sostenibilità, ossia le sfide ambientali e sociali quali l'inquinamento o la salute e la sicurezza della forza lavoro che si trovano ad affrontare. Ciò sosterrà la loro crescita competitiva e ne rafforzerà la resilienza a breve, medio e lungo termine; e

(d)

contribuire a un'economia più sostenibile e inclusiva.

2.

Il presente principio ha carattere volontario. Si applica alle imprese (1) i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea (non quotate). [L'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE] distingue tre categorie di piccole e medie imprese in base al totale dello stato patrimoniale, ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e al numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio.

(a)

Una microimpresa è un'impresa che resta al di sotto di due delle soglie seguenti:

i.

totale dello stato patrimoniale: 450 000 EUR;

ii.

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 EUR; e

iii.

numero medio di dipendenti: 10.

(b)

Una piccola impresa è un'impresa che resta al di sotto di due delle soglie seguenti:

i.

totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;

ii.

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR; e

iii.

numero medio di dipendenti: 50.

(c)

Una media impresa è un'impresa che resta al di sotto di due delle soglie seguenti:

i.

totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;

ii.

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR; e

iii.

numero medio di dipendenti: 250.

3.

Tali imprese non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, ma sono incoraggiate a utilizzare il presente principio. Il presente principio verte sulle medesime questioni attinenti alla sostenibilità che formano oggetto dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) per le grandi imprese. Tuttavia, essendo proporzionato, tiene conto delle caratteristiche fondamentali delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Le microimprese sono libere di utilizzare soltanto alcune parti del presente principio, come evidenziato al punto 5, lettera a).

4.

Nella preparazione del presente principio è stata prestata grande attenzione alla coerenza con gli ESRS per le grandi imprese, sempre all'insegna della proporzionalità degli obblighi. A differenza degli ESRS per le grandi imprese, il presente principio non ha alcuna valenza giuridica.

Struttura del principio

5.

Il presente principio consta di due moduli che l'impresa può utilizzare per preparare la propria relazione sulla sostenibilità:

(a)

modulo base: informative B1 e B2 e metriche di base (da B3 a B11). Questo modulo rappresenta l'approccio ottimale per le microimprese e un requisito minimo obbligatorio per le altre imprese; e

(b)

modulo onnicomprensivo: questo modulo prevede elementi di informazione supplementari rispetto alle informative B1-B11 di cui è probabile che banche, investitori e clienti aziendali dell'impresa facciano domanda in aggiunta al modulo base.

Il punto 24 illustra le opzioni disponibili per preparare una relazione sulla sostenibilità con l'ausilio del presente principio adottando uno o entrambi i moduli. Una volta operata la scelta, il modulo va rispettato nella sua interezza (ferma restando la flessibilità consentita dal punto 22); tuttavia, i singoli elementi dell'informativa devono essere forniti soltanto quando sono applicabili alle circostanze specifiche dell'impresa.

6.

L'applicazione del modulo base costituisce una condizione preliminare per l'applicazione del modulo omnicomprensivo.

7.

Nell'appendice A Termini definiti figurano le definizioni dei termini utilizzati nel presente principio. Nel testo del presente principio, i termini definiti nel glossario (appendice A) sono in grassetto corsivo , tranne dove un termine definito è utilizzato più di una volta nello stesso paragrafo.

Principi per la preparazione della relazione sulla sostenibilità (modulo base e omnicomprensivo)

Conformità al presente principio

8.

Il presente principio reca disposizioni che consentono all'impresa di fornire informazioni pertinenti in merito agli aspetti seguenti:

(a)

in che modo ha avuto o è probabile che abbia un impatto positivo o negativo sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine; e

(b)

in che modo le questioni ambientali e sociali hanno avuto o è probabile che abbiano ripercussioni sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sulle sue prestazioni e sui flussi di cassa a breve, medio o lungo termine.

9.

L'impresa comunica informazioni pertinenti, veritiere, comparabili, comprensibili e verificabili.

10.

A seconda del tipo di attività svolte dall'impresa, può essere opportuno includere informazioni aggiuntive (metriche e/o informative di carattere descrittivo) non contemplate nel presente principio per riferire su questioni attinenti alla sostenibilità che sono comuni nel settore dell'impresa (ossia solitamente affrontate da imprese o soggetti che operano all'interno di un'industria specifica o di un settore specifico) o specifiche dell'impresa, in quanto ciò favorisce la preparazione di informative pertinenti, veritiere, comparabili, comprensibili e verificabili. Tra queste figurano le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 (cfr. punti da 50 a 53 del presente principio). L'appendice B fornisce un elenco di possibili questioni attinenti alla sostenibilità.

11.

L'impresa può integrare le metriche del modulo base e del modulo omnicomprensivo con ulteriori informazioni qualitative e/o quantitative, se del caso, conformemente al punto 10.

Informazioni comparative

12.

L'impresa comunica informazioni comparative relative all'anno precedente, fatta eccezione per le metriche comunicate per la prima volta. L'impresa comunica le informazioni comparative a partire dal secondo anno di comunicazione.

Principio di applicabilità

13.

Talune informative si applicano soltanto a circostanze specifiche (2). Le istruzioni fornite in ciascuna informativa specificano tali circostanze e le informazioni che devono essere comunicate soltanto se l'impresa le ritiene applicabili. Quando una di queste è omessa, si presume che non sia applicabile.

Inclusione delle filiazioni nei dati comunicati

14.

Se l'impresa è l'impresa madre di un gruppo, si raccomanda che rediga la relazione sulla sostenibilità su base consolidata, includendovi le informazioni provenienti dalle sue filiazioni.

15.

Se l'impresa madre ha redatto la relazione sulla sostenibilità su base consolidata, includendovi le informazioni provenienti dalle sue filiazioni, queste sono esentate dall'obbligo di rendicontazione.

Tempistiche e collocazione della relazione sulla sostenibilità

16.

Se serve a rispondere alle esigenze di grandi imprese o banche che richiedono un aggiornamento annuale, la relazione sulla sostenibilità è preparata annualmente. Se l'impresa redige un bilancio, la relazione sulla sostenibilità è preparata secondo tempistiche coerenti con la redazione del bilancio. Se determinati elementi di informazione non sono cambiati rispetto al precedente anno di riferimento, l'impresa può indicare che non sono intervenute variazioni e rimandare alle informazioni fornite per tali elementi nella relazione dell'anno precedente.

17.

La funzione primaria della relazione è informare le controparti commerciali effettive o potenziali. L'impresa può decidere di rendere pubblica la propria relazione sulla sostenibilità. In tal caso, può presentarla in una sezione distinta della relazione sulla gestione, qualora ne rediga una. In caso contrario, l'impresa può presentare la relazione sulla sostenibilità come documento a parte.

18.

Onde evitare di pubblicare due volte le stesse informazioni, l'impresa può rimandare, nella relazione sulla sostenibilità, a informative pubblicate in altri documenti cui è possibile accedere contemporaneamente alla relazione sulla sostenibilità (3).

Informazioni classificate e sensibili

19.

Quando le informative del presente principio richiedono la comunicazione di informazioni classificate o sensibili , l'impresa può omettere tali informazioni. Se decide di avvalersi di questa possibilità, l'impresa deve dichiararlo nel quadro dell'informativa B1 (cfr. punto 24).

Coerenza e collegamenti con le informazioni contenute nel bilancio

20.

Se l'impresa redige anche un bilancio, le informazioni fornite nella relazione sulla sostenibilità a norma del presente principio devono:

(a)

essere coerenti con quanto comunicato nel bilancio per lo stesso periodo; e

(b)

essere presentate in modo da facilitare la comprensione dei collegamenti con le informazioni comunicate nel bilancio, ad esempio utilizzando gli opportuni riferimenti incrociati.

Modulo base

21.

L'impresa riferisce in merito agli aspetti ambientali, sociali e di condotta delle imprese (congiuntamente "questioni attinenti alla sostenibilità") che la riguardano presentando le informative da B1 a B11.

22.

Se desidera fornire informazioni più complete, l'impresa può integrare le metriche richieste nelle informative da B1 a B11 con informative tratte dal modulo omnicomprensivo.

23.

Ulteriori orientamenti in merito alle informative da B1 a B11 sono disponibili ai punti da 1 a 144 dell'allegato II della presente raccomandazione.

MODULO BASE – INFORMAZIONI GENERALI

B1 –   Criteri per la redazione

24.

L'impresa rende noto quanto segue:

(a)

l'opzione prescelta:

i.

OPZIONE A: modulo base (unicamente); o

ii.

OPZIONE B: modulo base e modulo onnicomprensivo;

(b)

eventuali informative omesse ritenendo che si trattasse di informazioni classificate o sensibili (cfr. punto 19);

(c)

se la relazione sulla sostenibilità è stata redatta su base individuale (ossia è limitata alle informazioni relative all'impresa) o su base consolidata (ossia include informazioni relative all'impresa e alle sue filiazioni);

(d)

in caso di relazione consolidata sulla sostenibilità, l'elenco delle filiazioni incluse nella relazione, compresa la loro sede legale (4); e

(e)

le informazioni seguenti:

i.

forma giuridica dell'impresa;

ii.

codice o codici di classificazione settoriale NACE;

iii.

entità dello stato patrimoniale (totale degli attivi in unità monetarie);

iv.

ricavi delle vendite e delle prestazioni (in unità monetarie);

v.

numero di dipendenti (effettivi o equivalenti a tempo pieno);

vi.

paese delle operazioni primarie e ubicazione degli attivi significativi; e

vii.

geolocalizzazione dei siti posseduti, in locazione o gestiti.

25.

Qualora abbia ottenuto una certificazione o un marchio di sostenibilità, l'impresa ne fornisce una breve descrizione (compresi, se del caso, i soggetti che hanno rilasciato la certificazione o il marchio, la data di rilascio e il punteggio di valutazione).

B2 –   Pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile

26.

L'impresa dichiara se ha predisposto pratiche, politiche o iniziative future specifiche per la transizione verso un'economia più sostenibile. L'impresa indica se si è dotata di:

(a)

pratiche. Nel novero possono rientrare sforzi volti a ridurre il consumo idrico e di energia elettrica dell'impresa, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o a prevenire l'inquinamento, iniziative tese a migliorare la sicurezza dei prodotti nonché iniziative in corso tese a migliorare le condizioni di lavoro e la parità di trattamento sul luogo di lavoro, formazione in materia di sostenibilità per la forza lavoro dell'impresa e partenariati relativi a progetti di sostenibilità;

(b)

politiche in materia di sostenibilità, a prescindere dal fatto che siano pubblicamente disponibili, ed eventuali politiche ambientali, sociali o di governance distinte che vertono su questioni attinenti alla sostenibilità;

(c)

eventuali iniziative future o piani lungimiranti in corso di attuazione che riguardano questioni attinenti alla sostenibilità; e

(d)

obiettivi per monitorare l'attuazione delle politiche e i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi.

27.

Le pratiche, politiche e iniziative future comprendono le azioni dell'impresa finalizzate a ridurre i propri impatti negativi e rafforzare quelli positivi sulle persone e sull'ambiente, al fine di contribuire a un'economia più sostenibile. L'appendice B elenca possibili questioni attinenti alla sostenibilità che potrebbero essere trattate nel contesto della presente informativa. Per comunicare tali informazioni l'impresa può utilizzare il modello di cui al punto 14 dell'allegato II della presente raccomandazione.

28.

Se applica anche il modulo omnicomprensivo, l'impresa integra l'informativa B2 con gli elementi di informazione di cui alla sezione C2.

MODULO BASE – METRICHE AMBIENTALI

B3 –   Energia ed emissioni di gas a effetto serra

29.

L'impresa rende noto il proprio consumo totale di energia in MWh, operando la ripartizione indicata nella tabella seguente, qualora sia in grado di ottenere le informazioni necessarie:

 

Rinnovabile

Non rinnovabile

Totale

Energia elettrica (secondo quanto risulta dalle bollette)

 

 

 

Combustibili

 

 

 

30.

L'impresa rende note le stime delle proprie emissioni lorde di gas a effetto serra in tonnellate di CO2 equivalente (t CO2eq) tenendo conto del contenuto della norma per le imprese del Greenhouse Gas Protocol (Corporate Accounting and Reporting Standard, versione 2004) e indicando:

(a)

le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 in t CO2eq (da fonti di proprietà o sotto il controllo dell'impresa); e

(b)

le emissioni di ambito 2 basate sulla posizione in t CO2eq (ossia le emissioni derivanti dalla generazione dell'energia acquistata, come energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento).

31.

L'impresa rende nota la propria intensità di gas a effetto serra, calcolata dividendo le " emissioni lorde di gas a effetto serra " comunicate a norma del punto 30 per il dato "ricavi delle vendite e delle prestazioni (in unità monetarie)" comunicato a norma del punto 24, lettera e), punto iv) (5).

B4 –   Inquinamento di aria, acqua e suolo

32.

Se è già tenuta, in forza di leggi o altre normative nazionali, a comunicare alle autorità competenti le proprie emissioni di inquinanti, o se riferisce volontariamente al riguardo nel quadro di un sistema di gestione ambientale, l'impresa rende noti gli inquinanti che emette nell'aria, nell'acqua e nel suolo nell'ambito delle proprie operazioni, con i rispettivi quantitativi. In alternativa, se tali informazioni sono già pubblicamente disponibili, l'impresa può rimandare al documento in cui figurano, ad esempio fornendo l'URL pertinente o inserendo un collegamento ipertestuale.

B5 –   Biodiversità

33.

L'impresa rende noti il numero e la superficie (in ettari o m2) dei siti che possiede, ha in locazione o gestisce all'interno o in prossimità di un' area sensibile sotto il profilo della biodiversità .

34.

L'impresa può comunicare metriche relative all' uso del suolo (in ettari o m2):

(a)

uso totale del suolo;

(b)

superficie totale impermeabilizzata;

(c)

superficie totale orientata alla natura nel sito; e

(d)

superficie totale orientata alla natura fuori dal sito.

B6 –   Acque

35.

L'impresa rende noto il proprio prelievo idrico totale, ossia la quantità di acqua in entrata nel perimetro dell'organizzazione (o dell'impianto); inoltre l'impresa indica separatamente la quantità di acqua prelevata presso siti ubicati in aree a elevato stress idrico.

36.

Se svolge processi di produzione che consumano quantità significative di acqua (ad esempio processi che richiedono energia termica quali l'essiccazione o la produzione di energia elettrica, produzione di merci, irrigazione agricola, ecc.), l'impresa indica il proprio consumo idrico , calcolato come differenza tra il prelievo idrico e lo scarico di acque risultante dai propri processi di produzione.

B7 –   Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti

37.

L'impresa indica se applica i principi dell'economia circolare e, in caso affermativo, le modalità con cui applica tali principi.

38.

L'impresa rende noto quanto segue:

(a)

la produzione annua totale di rifiuti, ripartita per tipo (non pericolosi e pericolosi);

(b)

il totale annuo di rifiuti reindirizzati al riciclaggio o al riutilizzo; e

(c)

se opera in un settore che utilizza flussi significativi di materiali (ad esempio industria manifatturiera, costruzione, imballaggio o altro), il flusso di massa annuo dei materiali pertinenti utilizzati.

MODULO BASE – METRICHE SOCIALI

B8 –   Forza lavoro – Caratteristiche generali

39.

L'impresa indica il numero di dipendenti , in termini di effettivi o equivalenti a tempo pieno, per le metriche seguenti:

(a)

tipo di contratto di lavoro (temporaneo o permanente);

(b)

genere; e

(c)

paese del contratto di lavoro, se opera in più paesi.

40.

Se conta 50 o più dipendenti , l'impresa indica il tasso di avvicendamento dei dipendenti durante il periodo di riferimento.

B9 –   Forza lavoro – Salute e sicurezza

41.

L'impresa comunica le informazioni seguenti in relazione ai propri dipendenti :

(a)

il numero e il tasso di infortuni registrabili connessi al lavoro ; e

(b)

il numero di decessi dovuti a lesioni e malattie connesse al lavoro.

B10 –   Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione

42.

L'impresa rende noto quanto segue:

(a)

se i dipendenti percepiscono una retribuzione pari o superiore al salario minimo applicabile nel paese cui si riferisce la comunicazione dell'impresa, determinato direttamente dal diritto nazionale in materia di salario minimo o mediante contrattazione collettiva ;

(b)

percentuale del divario retributivo tra dipendenti di sesso femminile e dipendenti di sesso maschile. L'impresa può omettere tale informativa quando il numero di effettivi è inferiore a 150 dipendenti, soglia che sarà ridotta a 100 dipendenti a partire dal 7 giugno 2031;

(c)

la percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi ; e

(d)

il numero medio annuo di ore di formazione per dipendente e per genere.

MODULO BASE – METRICHE DI GOVERNANCE

B11 –   Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva

43.

In caso di condanne e ammende nel periodo di riferimento, l'impresa indica il numero delle condanne e l'importo complessivo delle ammende in cui è incorsa per violazione delle leggi in materia di lotta alla corruzione passiva e attiva .

Modulo onnicomprensivo

44.

Questo modulo fornisce informative aggiuntive rispetto a quelle incluse nel modulo base, allo scopo di rispondere in modo esaustivo alle esigenze di informazione dei partner commerciali dell'impresa, quali investitori, banche e clienti aziendali. Le informative del presente modulo rispecchiano gli obblighi dei partecipanti ai mercati finanziari e dei clienti aziendali ai sensi delle leggi e delle normative pertinenti. Tengono inoltre conto delle informazioni di cui i partner commerciali hanno bisogno per valutare il profilo di rischio per la sostenibilità dell'impresa, ad esempio in qualità di (potenziale) fornitore o mutuatario.

45.

A seguire sono elencate le informative delle sezioni da C1 a C9 da prendere in considerazione e comunicare, laddove applicabili all'attività e all'organizzazione dell'impresa. Quando una di queste è omessa, si presume che non sia applicabile.

46.

Ulteriori orientamenti in merito alle informative da C1 a C9 sono disponibili ai punti da 145 a 180 dell'allegato II della presente raccomandazione.

MODULO ONNICOMPRENSIVO – INFORMAZIONI GENERALI

C1 –   Strategia: modello aziendale e iniziative connesse alla sostenibilità

47.

L'impresa rende noti gli elementi chiave del proprio modello aziendale e della propria strategia ambientale, tra cui:

(a)

una descrizione dei gruppi significativi di prodotti e/o servizi offerti;

(b)

una descrizione del mercato o dei mercati significativi in cui opera (ad esempio da impresa a impresa (B2B), all'ingrosso, al dettaglio, paesi);

(c)

una descrizione dei principali rapporti commerciali (ad esempio fornitori, clienti, canali di distribuzione chiave); e

(d)

se la strategia presenta elementi chiave che riguardano o hanno ripercussioni su questioni attinenti alla sostenibilità, una breve descrizione di tali elementi chiave.

C2 –   Descrizione delle pratiche, delle politiche e delle iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile

48.

Se l'impresa ha predisposto pratiche, politiche o iniziative future specifiche per la transizione verso un'economia più sostenibile già segnalate nell'informativa B2 nel modulo base, le descrive brevemente. A tal fine l'impresa può utilizzare il modello di cui al punto 149 dell'allegato II della presente raccomandazione.

49.

L'impresa può indicare il livello gerarchico più elevato tra i suoi dipendenti cui spetta la responsabilità dell'attuazione delle politiche, laddove lo abbia stabilito

MODULO ONNICOMPRENSIVO – METRICHE AMBIENTALI

Aspetti da considerare in sede di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della sezione B3 (modulo base)

50.

A seconda del tipo di attività svolte dall'impresa, può essere opportuno rendere nota una quantificazione delle sue emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 (cfr. punto 10 del presente principio) al fine di fornire informazioni pertinenti sugli impatti della catena del valore dell'impresa sui cambiamenti climatici.

51.

Le emissioni di ambito 3 sono emissioni indirette di gas a effetto serra (diverse da quelle di ambito 2) derivanti dalla catena del valore di un'impresa. Tra esse figurano le emissioni delle attività a monte delle operazioni dell'impresa (ad esempio beni e servizi acquistati, beni strumentali acquistati, trasporto di beni acquistati, ecc.) e di quelle a valle delle operazioni dell'impresa (ad esempio trasporto e distribuzione dei prodotti dell'impresa, uso dei prodotti venduti, investimenti, ecc.).

52.

L’impresa che decida di comunicare questa metrica dovrebbe fare riferimento ai 15 tipi di emissioni di gas a effetto serra di ambito 3 individuati dalla norma Corporate Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol e descritti in dettaglio dalla norma Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol. Quando comunica le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3, l'impresa include le categorie significative di ambito 3 (secondo la norma Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard)) sulla base della propria valutazione delle categorie di ambito 3 pertinenti. Ulteriori orientamenti sui metodi di calcolo specifici per ciascuna categoria sono reperibili nel documento Technical guidance for Calculating Scope 3 Emissions del Greenhouse Gas Protocol.

53.

Se l'impresa comunica informazioni specifiche per soggetto sulle proprie emissioni di ambito 3, le presenta insieme alle informazioni richieste ai sensi della sezione B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra al momento di dichiarare le proprie emissioni di ambito 1 e 2.

C3 –   Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e transizione climatica

54.

Se ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'impresa li rende noti in valori assoluti per le emissioni di ambito 1 e 2. In linea con i punti da 50 a 53, se ha fissato obiettivi di riduzione di ambito 3, l'impresa rende noti anche gli obiettivi per le emissioni significative di ambito 3. In particolare indica:

(a)

l'anno-obiettivo e il valore per l'anno-obiettivo;

(b)

l'anno base e il valore per l'anno base;

(c)

le unità utilizzate per gli obiettivi ;

(d)

la quota di emissioni di ambito 1, di ambito 2 e, se del caso, di ambito 3 interessata dall'obiettivo; e

(e)

l'elenco delle principali azioni che l'impresa intende attuare per conseguire i propri obiettivi .

55.

Se ha adottato un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'impresa che opera in settori ad alto impatto climatico (6) può fornire informazioni al riguardo, compresa una spiegazione del modo in cui il piano sta contribuendo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

56.

Nel caso in cui operi in settori ad alto impatto climatico e non disponga di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'impresa indica se e quando ne adotterà uno.

C4 –   Rischi climatici

57.

Se ha individuato pericoli legati al clima ed eventi di transizione legati al clima che creano nei suoi confronti rischi lordi legati al clima, l'impresa:

(a)

descrive brevemente tali pericoli ed eventi di transizione legati al clima;

(b)

comunica in che modo ha valutato l'esposizione e la sensibilità dei suoi attivi, delle sue attività e della sua catena del valore a tali pericoli ed eventi di transizione;

(c)

indica gli orizzonti temporali di eventuali pericoli ed eventi di transizione legati al clima individuati; e

(d)

comunica se ha intrapreso azioni di adattamento ai cambiamenti climatici per eventuali pericoli ed eventi di transizione legati al clima.

58.

L'impresa può segnalare i potenziali effetti negativi dei rischi climatici che potrebbero incidere sui suoi risultati finanziari o sulle sue operazioni aziendali a breve, medio o lungo termine, precisando se reputa che i rischi siano elevati, medi o bassi.

MODULO ONNICOMPRENSIVO – METRICHE SOCIALI

C5 –   Altre caratteristiche (generali) della forza lavoro

59.

Se conta 50 o più dipendenti , l'impresa può indicare il rapporto tra donne e uomini a livello dirigenziale per il periodo di riferimento.

60.

Se conta 50 o più dipendenti , l'impresa può indicare il numero di lavoratori autonomi senza personale che lavorano esclusivamente per l'impresa e il numero di lavoratori temporanei messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente "attività di ricerca, selezione e fornitura di personale".

C6 –   Altre informazioni sulla forza lavoro propria – Politiche e procedure in materia di diritti umani

61.

L'impresa risponde ai quesiti riportati di seguito.

(a)

L'impresa dispone di un codice di condotta o di una politica in materia di diritti umani per la forza lavoro propria ? (SÌ/NO)

(b)

In caso affermativo, che cosa riguarda il codice di condotta/la politica?

i.

Lavoro minorile (SÌ/NO)

ii.

Lavoro forzato (SÌ/NO)

iii.

Tratta di esseri umani (SÌ/NO)

iv.

Discriminazione (SÌ/NO)

v.

Prevenzione degli infortuni (SÌ/NO)

vi.

Altro (SÌ/NO – se sì, precisare)

(c)

L'impresa dispone di un meccanismo di trattamento delle denunce per la forza lavoro propria ? (SÌ/NO)

C7 –   Incidenti gravi in materia di diritti umani

62.

L'impresa risponde ai quesiti riportati di seguito.

(a)

L'impresa ha confermato incidenti in seno alla forza lavoro propria relativamente a quanto segue?

i.

Lavoro minorile (SÌ/NO)

ii.

Lavoro forzato (SÌ/NO)

iii.

Tratta di esseri umani (SÌ/NO)

iv.

Discriminazione (SÌ/NO)

v.

Altro (SÌ/NO – se sì, precisare)

(b)

In caso affermativo, l'impresa può descrivere le azioni intraprese in risposta agli incidenti di cui sopra.

(c)

L'impresa è a conoscenza di incidenti confermati che coinvolgono lavoratori nella catena del valore , comunità interessate , consumatori e utilizzatori finali ? In caso affermativo, riportare i dettagli.

MODULO ONNICOMPRENSIVO – METRICHE DI GOVERNANCE

C8 –   Ricavi da determinate attività ed esclusione dagli indici di riferimento dell'UE

63.

Se opera in uno o più dei settori seguenti, l'impresa indica le entrate corrispondenti derivanti da attività relative a:

(a)

armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);

(b)

coltivazione e produzione di tabacco;

(c)

settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) (vale a dire che l'impresa genera proventi dalla prospezione, dall'estrazione, dalla produzione, dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, di combustibili fossili quali definiti all'articolo 2, punto 62, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7)), indicando la disaggregazione dei proventi derivanti da carbone, petrolio e gas; o

(d)

produzione di sostanze chimiche, se l'impresa fabbrica pesticidi e altri prodotti chimici per l'agricoltura.

64.

L'impresa segnala se è esclusa dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi secondo quanto descritto al punto 177 dell'allegato II della presente raccomandazione.

C9 –   Diversità di genere nell'organo di governance

65.

Se dispone di un organo di governance, l'impresa rende noto il relativo rapporto di diversità di genere.

(1)  Ivi compresi lavoratori autonomi, imprese non costituite in forma societaria e microimprese quotate.

(2)  Ad esempio se vige l'obbligo giuridico di divulgare informazioni specifiche o se determinate informazioni sono già comunicate su base volontaria attraverso un sistema di gestione ambientale.

(3)  In una futura versione del principio volontario per le PMI sotto forma di strumento online l'impresa potrà, se del caso, rimandare alle informative pubblicate in documenti diversi dalla relazione sulla sostenibilità includendole mediante riferimento. Tale riferimento è effettuato indicando il numero di pagina nel documento di partenza, a condizione che quest'ultimo sia reso disponibile in formato PDF nello strumento online.

(4)  Con "sede legale" si intende l'indirizzo ufficiale dell'impresa.

(5)  In una futura versione del principio volontario per le PMI sotto forma di strumento online, questo dato sarà calcolato automaticamente.

(6)  I settori ad alto impatto climatico sono quelli elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione M della NACE, quali definiti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/137.

(7)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).


Appendice A:

Termini definiti

La presente appendice costituisce parte integrante del presente principio.

Termine definito

Definizione

Prevenzione degli infortuni

Per "prevenzione degli infortuni" si intendono le politiche e iniziative volte a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Consiste non soltanto in misure volte a ridurre i rischi fisici, ma anche nella promozione di un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, senza discriminazioni né molestie.

Azioni

Per "azioni" si intendono i) le azioni intraprese e i piani d'azione (inclusi i piani di transizione) attuati al fine di garantire che l'impresa raggiunga gli obiettivi fissati e tramite i quali l'impresa intende affrontare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, e ii) le decisioni volte a sostenerli con risorse finanziarie, umane o tecnologiche.

Comunità interessate

Persone o gruppi che vivono o lavorano nella stessa area geografica e sono stati o potrebbero essere interessati dalle operazioni dell'impresa che comunica informazioni o dalla sua catena del valore a monte o a valle. Per "comunità interessate" si intendono sia quelle che vivono in prossimità delle sedi in cui opera l'impresa (comunità locali) sia quelle più distanti. Fanno parte delle comunità interessate anche i popoli indigeni che subiscono impatti effettivi e potenziali.

Area sensibile sotto il profilo della biodiversità

Tra le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità si annoverano: la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette di cui all'allegato II, appendice D, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione.

Corruzione attiva

L'azione di persuadere in modo disonesto qualcuno ad agire a proprio favore offrendogli in dono denaro o un altro incentivo.

Condotta delle imprese

Per "condotta delle imprese o questioni relative alla condotta delle imprese" si intende collettivamente quanto segue:

a)

etica aziendale e cultura d'impresa, compresi la lotta alla corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;

b)

gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese;

c)

attività e impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying.

Lavoro minorile

Lavoro che priva i minori della loro infanzia, del loro potenziale e della loro dignità e che è dannoso per lo sviluppo fisico e psichico. Comprende il lavoro che è psicologicamente, fisicamente, socialmente o moralmente pericoloso e/o interferisce con la scolarizzazione dei minori (privandoli della possibilità di frequentare la scuola).

Contrattazione collettiva

L'insieme delle negoziazioni che avvengono tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati o, in loro assenza, i rappresentanti dei lavoratori debitamente eletti e da essi autorizzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, dall'altro, al fine di i) determinare le condizioni di lavoro e di impiego, e/o ii) regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori e/o regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e una o più organizzazioni dei lavoratori.

Corruzione passiva

Abuso del potere di cui si è investiti finalizzato a un profitto personale, che può essere istigato da singoli o da organizzazioni. Comprende pratiche quali l'agevolazione dei pagamenti, la frode, l'estorsione, la collusione e il riciclaggio di denaro. Comprende anche l'offerta o la ricezione di regali, prestiti, commissioni, ricompense o altri vantaggi nei confronti o da parte di qualsiasi persona come incentivo a compiere un atto disonesto, illegale o lesivo della fiducia nello svolgimento dell'attività dell'impresa. Ciò può comprendere prestazioni in denaro o in natura, quali beni gratuiti, regali e vacanze, o servizi personali speciali forniti allo scopo di ottenere un vantaggio indebito, o che possono comportare pressioni morali allo scopo di ricevere tale vantaggio.

Consumatore

Persona che acquista, consuma o utilizza beni e servizi per uso personale, sia per proprio conto che per altri, e non a fini di rivendita o commerciali, aziendali o professionali.

Informazioni classificate

Informazioni classificate UE quali definite nella decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (2013/488/UE) o classificate da uno degli Stati membri e contrassegnate conformemente all'appendice B di tale decisione.

Le informazioni classificate UE sono tutte le informazioni designata da una classifica di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Tali informazioni possono essere classificate in quattro livelli: top secret, secret, confidential, restricted (in base alle definizioni contenute nella decisione del Consiglio).

Principi dell'economia circolare

I principi dell'economia circolare europea sono: utilizzabilità, riutilizzabilità, riparabilità, smontaggio, rifabbricazione o ricondizionamento, riciclaggio, reimmissione nel ciclo biologico, altri potenziali modalità di ottimizzazione dell'uso del prodotto o del materiale.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro impatti.

Rischio fisico legato al clima

Rischio derivante dai cambiamenti climatici che può essere determinato da eventi (rischi acuti) o da mutamenti a più lungo termine nei modelli climatici (rischi cronici). I rischi fisici acuti derivano da pericoli specifici, specialmente eventi meteorologici quali tempeste, inondazioni, incendi o ondate di calore. I rischi fisici cronici derivano da cambiamenti climatici più a lungo termine, quali i cambiamenti di temperatura e i loro effetti sull'innalzamento del livello del mare, sulla minore disponibilità di acqua, sulla perdita di biodiversità e sui cambiamenti nella produttività dei terreni e dei suoli.

Emissioni dirette di gas a effetto serra

(ambito 1)

Emissioni dirette di gas a effetto serra da fonti che sono di proprietà o sotto il controllo dell'impresa.

Discriminazione

Può verificarsi direttamente o indirettamente: la discriminazione diretta si verifica quando una persona è trattata in modo meno favorevole rispetto ad altre che si trovano in una situazione analoga, mentre la discriminazione indiretta si verifica quando una disposizione apparentemente neutra comporta svantaggi per una persona o un gruppo di persone che condividono le medesime caratteristiche.

Dipendente

Persona fisica che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, ha un rapporto di lavoro con l'impresa.

Utilizzatore finale

Individuo che in ultima istanza utilizza o è destinato a utilizzare un determinato prodotto o servizio.

Lavoro forzato

Ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente secondo la convenzione del 1930 dell'Organizzazione internazionale per il lavoro sul lavoro forzato (n. 29). Il termine comprende tutte le situazioni in cui le persone sono costrette a svolgere un lavoro con qualsiasi mezzo.

Meccanismo di reclamo

Qualsiasi procedimento sistematico, statale o non statale, giudiziario o non giudiziario attraverso il quale i portatori di interessi possono presentare reclami e chiedere che vi sia posto rimedio. Tra gli esempi di meccanismi di reclamo giudiziari e non giudiziari statali figurano gli organi giurisdizionali, i tribunali del lavoro, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i punti di contatto nazionali nell'ambito delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, gli uffici del mediatore, le agenzie per la protezione dei consumatori, gli organismi di vigilanza regolamentare e gli uffici per le denunce gestiti da amministrazioni pubbliche. I meccanismi di reclamo non statali comprendono quelli gestiti dall'impresa, autonomamente o insieme ai portatori di interessi, per esempio i meccanismi di reclamo a livello operativo e la contrattazione collettiva, compresi i meccanismi istituiti mediante la contrattazione collettiva. Sono inclusi anche i meccanismi gestiti da associazioni industriali, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile o gruppi multilaterali. I meccanismi di reclamo a livello operativo sono gestiti dall'organizzazione, autonomamente o in collaborazione con altre parti, e sono direttamente accessibili ai portatori di interessi dell'organizzazione. Essi consentono di individuare e affrontare tempestivamente e direttamente i reclami, prevenendo un inasprimento dei danni e dei reclami. Consentono inoltre di raccogliere importanti riscontri sull'efficacia del dovere di diligenza dell'organizzazione da coloro che ne sono direttamente interessati. Secondo il principio guida 31 delle Nazioni Unite, per essere efficaci, i meccanismi di reclamo devono essere legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti e fonte di apprendimento continuo. Oltre a questi criteri, per essere efficaci i meccanismi di reclamo a livello operativo devono anche basarsi sulla partecipazione e sul dialogo. Può essere più difficile per l'organizzazione valutare l'efficacia dei meccanismi di reclamo cui partecipa rispetto a quelli che ha stabilito essa stessa.

Gas a effetto serra

Ai fini del presente principio, i gas a effetto serra sono le sei tipologie di gas elencate nel protocollo di Kyoto: biossido di carbonio (CO2); metano (CH4); ossido di azoto (N2O); trifluoruro di azoto (NF3); idrofluorocarburi (HFC); perfluorocarburi (PFC); esafluoruro di zolfo (SF6).

Governance

Sistema di regole, prassi e procedure mediante cui un'impresa è diretta e controllata.

Emissioni lorde di gas a effetto serra

Totale delle emissioni di gas a effetto serra rilasciate dall'impresa nell'atmosfera, senza tenere conto di eventuali deduzioni in virtù di assorbimenti o di altri adeguamenti.

Rifiuti pericolosi

Rifiuti che presentano una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti.

Tratta di esseri umani

Reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

Incidente

Azione legale o denuncia presentata all'impresa o alle autorità competenti tramite un procedimento ufficiale o un caso di non conformità individuato dall'impresa mediante procedure stabilite. Tali procedure, volte a individuare casi di non conformità, possono includere audit dei sistemi di gestione, programmi ufficiali di monitoraggio o meccanismi di reclamo.

Emissioni indirette di gas a effetto serra (ambito 2)

Le emissioni indirette sono una conseguenza delle operazioni di un'impresa ma si verificano presso fonti di proprietà o sotto il controllo di un'altra. Le emissioni di gas a effetto serra di ambito 2 sono emissioni indirette della generazione di energia elettrica, vapore e calore o raffrescamento, acquistati o acquisiti, che l'impresa consuma.

Impatto

Effetto che un'organizzazione ha o potrebbe avere sull'economia, sull'ambiente e sulle persone, comprese le ripercussioni sui diritti umani, in esito alle proprie attività o ai propri rapporti commerciali. Gli impatti possono essere effettivi o potenziali, negativi o positivi, intenzionali o non intenzionali, diretti o indiretti, reversibili o irreversibili e possono manifestarsi nel breve o lungo periodo. Essi indicano il contributo, negativo o positivo, dell'organizzazione allo sviluppo sostenibile. Gli impatti sull'economia, sull'ambiente e sulle persone sono correlati.

Gli impatti dell'organizzazione sull'ambiente sono gli impatti sugli organismi viventi e sugli elementi non viventi, compresi aria, suolo, acqua ed ecosistemi, che possono prodursi ad esempio attraverso l'uso di energia, suolo, acqua e altre risorse naturali da parte dell'organizzazione.

Gli impatti dell'organizzazione sulle persone sono gli impatti su singoli individui e su gruppi di individui, quali comunità, gruppi vulnerabili o la società nel suo complesso, e comprendono l'impatto sui loro diritti umani. Possono prodursi ad esempio attraverso le pratiche occupazionali dell'organizzazione (es. salario dei dipendenti), la sua catena di approvvigionamento (es. condizioni di lavoro presso i fornitori) e i suoi prodotti e servizi (es. sicurezza e accessibilità).

Uso del suolo (cambiamento)

Uso umano di una zona specifica per un determinato scopo (ad esempio, residenziale, agricolo, ricreativo, industriale, ecc.). È influenzato dalla copertura del suolo (erba, asfalto, alberi, suolo nudo, acqua, ecc.). Il cambiamento di uso del suolo si riferisce a un cambiamento nell'uso o nella gestione del suolo da parte dell'uomo, che può comportare un cambiamento della copertura del suolo.

Emissioni di ambito 2 basate sulla posizione

Emissioni derivanti dall'energia elettrica, dal calore, dal vapore e dal raffrescamento acquistati o acquisiti e consumati dall'impresa che comunica le informazioni, calcolate applicando il metodo che attribuisce le emissioni del generatore agli utilizzatori finali in base alla posizione. Il calcolo tiene conto dell'intensità media di emissione delle reti in cui avviene il consumo e usa prevalentemente dati relativi alle emissioni medie della rete. Fonti tipiche di emissioni di ambito 2 sono le apparecchiature che consumano energia elettrica (motori elettrici, apparecchi di illuminazione, edifici, ecc.), calore (riscaldamento nei processi industriali, negli edifici ecc.), vapore (processi industriali) e raffrescamento (processi industriali, edifici, ecc.).

Superficie orientata alla natura

Area dedicata principalmente a conservare o ripristinare la natura. Può trovarsi nel sito dell'organizzazione e includere elementi quali tetti, facciate o sistemi di drenaggio dell'acqua progettati per promuovere la biodiversità. In alternativa può essere situata fuori dal sito dell'organizzazione, purché sia di proprietà dell'organizzazione o (co)gestita dall'organizzazione e sia principalmente dedicata alla promozione della biodiversità.

In prossimità di (un'area sensibile sotto il profilo della biodiversità)

Nel contesto dell'informativa B5 – Biodiversità, superficie che (in parte) coincide con o è adiacente a un'area sensibile sotto il profilo della biodiversità.

Forza lavoro propria/lavoratori propri

L'insieme delle persone che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa ("dipendenti") e dei lavoratori non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa ("lavoratori autonomi") oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente "attività di ricerca, selezione e fornitura di personale" (codice NACE O78).

Retribuzione / retributivo

Salario o stipendio normale di base o minimo e ogni altra remunerazione, in contanti o in natura, che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente dal datore di lavoro ("componenti complementari o variabili") a motivo del suo impiego. Per "livello retributivo" si intende la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda; per "livello retributivo mediano" si intende la retribuzione del dipendente rispetto alla quale una metà dei dipendenti guadagna di più e l'altra metà guadagna di meno.

Politica

Insieme o quadro di obiettivi generali e principi di gestione che l'impresa applica ai fini del processo decisionale. Le politiche attuano la strategia o le decisioni gestionali dell'impresa connesse a una questione attinente alla sostenibilità. Ogni politica è sotto la responsabilità di una o più persone definite, ha un ambito di applicazione specifico e persegue uno o più scopi (collegati, se del caso, a obiettivi misurabili). Le politiche sono attuate attraverso azioni o piani d'azione.

A titolo di esempio, le imprese con meno risorse potrebbero avere formalizzato per iscritto poche politiche (o nessuna), ma questo non significa necessariamente che non ne abbiano definita alcuna.

Se l'impresa non ha ancora formalizzato una politica ma ha messo in atto azioni o fissato obiettivi mediante cui affrontare questioni attinenti alla sostenibilità, comunicherà tali azioni o obiettivi.

Rifiuti radioattivi

Qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale non è previsto nessun utilizzo ulteriore, ai sensi dell'articolo 3, punto 7), della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (1).

Infortunio registrabile connesso al lavoro / lesione o malattia registrabile connessa al lavoro

Un infortunio connesso al lavoro è un evento che provoca un danno fisico o mentale e pertanto comporta una lesione o una malattia. Avviene mentre si svolge un'attività professionale o durante il tempo trascorso al lavoro. "Registrabile" significa diagnosticato da un medico o da un altro professionista sanitario abilitato.

Una lesione o malattia connessa al lavoro può provocare una delle conseguenze seguenti: decesso, giorni di assenza dal lavoro, restrizioni al lavoro o trasferimento in un altro posto di lavoro, cure mediche oltre il primo soccorso o perdita di coscienza. Le lesioni che non richiedono cure mediche oltre il primo soccorso non sono in genere registrabili.

Riciclaggio

Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Energia rinnovabile

Energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (2).

Superficie impermeabilizzata

Superficie il cui suolo originario è stato coperto (es. strade), rendendolo impermeabile. La non permeabilità può provocare impatti ambientali.

Informazioni sensibili

Informazioni sensibili come definite nel regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

Sono informazioni sensibili i dati e le informazioni, tra cui le informazioni classificate, che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica.

Sito

Luogo che ospita una o più installazioni fisiche. Se esistono più installazioni fisiche dello stesso proprietario o gestore o di proprietari o gestori diversi che condividono determinati impianti e infrastrutture, l'intera area che ospita queste installazioni fisiche può costituire un sito.

Obiettivo

Obiettivo misurabile, orientato ai risultati e temporalmente definito che la PMI si prefigge con riferimento alle questioni attinenti alla sostenibilità. Può essere fissato volontariamente o discendere da obblighi giuridici in capo all'impresa.

Orizzonti temporali

Nel redigere la relazione sulla sostenibilità, l'impresa prende in considerazione gli intervalli di tempo seguenti:

(a)

orizzonte temporale di breve periodo: un anno;

(b)

orizzonte temporale di medio periodo: da due a cinque anni; e

(c)

orizzonte temporale di lungo periodo: oltre i cinque anni.

Formazione

Iniziative poste in essere dall'impresa per mantenere e/o migliorare le competenze e le conoscenze dei lavoratori propri. Possono comprendere diverse metodologie, come la formazione in loco e quella online.

Catena del valore

Tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell'impresa e il contesto esterno in cui questa opera. La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l'impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita. Tali attività, risorse e relazioni comprendono: a) quelle che fanno parte delle operazioni proprie dell'impresa, come le risorse umane; b) quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l'acquisto di materiali e servizi o la vendita e la consegna di prodotti e servizi; e c) il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l'impresa opera. La catena del valore include attori a monte e a valle dell'impresa. Gli attori a monte (ad esempio i fornitori) forniscono i prodotti o i servizi usati nello sviluppo dei prodotti o dei servizi dell'impresa stessa. I soggetti a valle (ad esempio distributori e clienti) ricevono i prodotti o i servizi dell'impresa.

Salario

Salario lordo, a esclusione delle componenti variabili come la retribuzione del lavoro straordinario e gli incentivi e delle indennità, a meno che siano garantite.

Consumo idrico

Quantità di acqua in entrata nel perimetro dell'impresa (o dell'impianto) che non è scaricata nuovamente nell'ambiente acquatico o presso terze parti nel corso del periodo di riferimento.

Prelievo idrico

Somma di tutta l'acqua in entrata nel perimetro dell'impresa, da tutte le fonti e per qualsiasi uso, nel corso del periodo di riferimento.

Lavoratore nella catena del valore

Persona che svolge un lavoro nella catena del valore dell'impresa, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale con essa o dalla natura di tale rapporto. Ai fini degli ESRS i lavoratori nella catena del valore sono tutti i lavoratori nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa su cui quest'ultima produce o può produrre impatti rilevanti, compresi gli impatti connessi alle operazioni proprie e alla catena del valore dell'impresa, anche attraverso i suoi prodotti o servizi nonché attraverso i suoi rapporti commerciali. Sono inclusi tutti i lavoratori che non rientrano nella forza lavoro propria (per "forza lavoro propria" si intendono sia coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa, vale a dire i dipendenti, sia i non dipendenti, che possono essere singoli contraenti che offrono manodopera all'impresa, ossia "lavoratori autonomi", oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale di cui al codice NACE O78).


(1)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

(2)  Articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).


Appendice B:

Elenco di possibili questioni attinenti alla sostenibilità

La presente appendice, parte integrante del presente principio, elenca possibili questioni attinenti alla sostenibilità.

Tema

Sottotema

Sotto-sottotema

Cambiamenti climatici

Adattamento ai cambiamenti climatici

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Energia

 

Inquinamento

Inquinamento dell'aria

Inquinamento dell'acqua

Inquinamento del suolo

Inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari

Sostanze preoccupanti

Sostanze estremamente preoccupanti

Microplastiche

 

Acque e risorse marine

Acque

Risorse marine

Consumo idrico

Prelievi idrici

Scarichi di acque

Scarichi di acque negli oceani

Estrazione e uso di risorse marine

Biodiversità ed ecosistemi

Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità

Cambiamenti climatici

Cambiamento di uso del suolo, cambiamento di uso dell'acqua dolce e cambiamento di uso del mare

Sfruttamento diretto

Specie esotiche invasive

Inquinamento

Altro

Impatti sullo stato delle specie

Esempi

Dimensioni della popolazione di una specie

Rischio di estinzione globale di una specie

Impatti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi

Esempi

Degrado del suolo

Desertificazione

Impermeabilizzazione del suolo

Impatti e dipendenze in termini di servizi ecosistemici

 

Economia circolare

Afflussi di risorse, compreso l'uso delle risorse

Deflussi di risorse connessi a prodotti e servizi

Rifiuti

 

Forza lavoro propria

Condizioni di lavoro

Occupazione sicura

Orario di lavoro

Salari adeguati

Dialogo sociale

Libertà di associazione, esistenza di comitati aziendali e diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori coperti da contratti collettivi

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Salute e sicurezza

Parità di trattamento e di opportunità per tutti

Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore

Formazione e sviluppo delle competenze

Occupazione e inclusione delle persone con disabilità

Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

Diversità

Altri diritti connessi al lavoro

Lavoro minorile

Lavoro forzato

Alloggi adeguati

Riservatezza

Lavoratori nella catena del valore

Condizioni di lavoro

Occupazione sicura

Orario di lavoro

Salari adeguati

Dialogo sociale

Libertà di associazione, compresa l'esistenza di comitati aziendali

Contrattazione collettiva

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Salute e sicurezza

Parità di trattamento e di opportunità per tutti

Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore

Formazione e sviluppo delle competenze

Occupazione e inclusione delle persone con disabilità

Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

Diversità

Altri diritti connessi al lavoro

Lavoro minorile

Lavoro forzato

Alloggi adeguati

Acqua e servizi igienico-sanitari

Riservatezza

Comunità interessate

Diritti economici, sociali e culturali delle comunità

Alloggi adeguati

Alimentazione adeguata

Acqua e servizi igienico-sanitari

Impatti legati al territorio

Impatti legati alla sicurezza

Diritti civili e politici delle comunità

Libertà di espressione

Libertà di associazione

Impatti sui difensori dei diritti umani

Diritti dei popoli indigeni

Consenso libero, previo e informato

Autodeterminazione

Diritti culturali

Consumatori e utilizzatori finali

Impatti legati alle informazioni per i consumatori e/o per gli utilizzatori finali

Riservatezza

Libertà di espressione

Accesso a informazioni (di qualità)

Sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali

Salute e sicurezza

Sicurezza della persona

Protezione dei bambini

Inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali

Non discriminazione

Accesso a prodotti e servizi

Pratiche commerciali responsabili

Condotta delle imprese

Cultura d'impresa

Protezione degli informatori

Benessere degli animali

Impegno politico

Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento

 

Corruzione attiva e passiva

Prevenzione e individuazione compresa la formazione

Incidenti


Appendice C:

Informazioni di contestualizzazione per i partecipanti ai mercati finanziari che fruiscono delle informazioni prodotte applicando il presente principio (riconciliazione con altri atti normativi dell'UE)

66.   

La presente appendice è utile ai fruitori della relazione sulla sostenibilità. La tabella che segue illustra gli elementi di informazione sulla finanza sostenibile presenti nei due moduli del presente principio che rispondono alle richieste di più tipi di fruitori (banche, investitori, grandi imprese).

67.   

La colonna "Numero e titolo dell'obbligo di informativa" riporta le informative contenute nei due moduli (base e omnicomprensivo) che costituiscono elementi di informazione sulla finanza sostenibile. La colonna "SFDR, tabella 1 e/o EBA, terzo pilastro e/o regolamento sugli indici di riferimento" indica in che modo le informative in questione sono collegate a tali norme pertinenti per i fruitori della relazione sulla sostenibilità (banche, altri investitori).

Tema: ambiente / sociale / governance

Numero e titolo dell'obbligo di informativa

SFDR, tabella 1

e/o

EBA, terzo pilastro

e/o

regolamento sugli indici di riferimento

Modulo base

Informazioni generali

B1 – Criteri per la redazione

L'impresa rende noto quanto segue:

vii.

geolocalizzazione dei siti posseduti, in locazione o gestiti.

EBA, terzo pilastro  (1)

Ambiente

B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra

L'impresa rende noto il proprio consumo totale di energia in MWh, operando la ripartizione indicata nella tabella seguente, qualora sia in grado di ottenere le informazioni necessarie:

SFDR  (2)

 

Rinnovabile

Non rinnovabile

Totale

Energia elettrica (secondo quanto risulta dalle bollette)

 

 

 

Combustibili

 

 

 

Ambiente

B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra

L'impresa rende note le stime delle proprie emissioni lorde di gas a effetto serra in tonnellate di CO2 equivalente (t CO2eq) tenendo conto del contenuto della norma per le imprese del Greenhouse Gas Protocol (Corporate Accounting and Reporting Standard, versione 2004) e indicando:

(a)

le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 in t CO2eq (da fonti di proprietà o sotto il controllo dell'impresa); e

(b)

le emissioni di ambito 2 basate sulla posizione in t CO2eq (ossia le emissioni derivanti dalla generazione dell'energia acquistata, come energia elettrica, calore, vapore o raffrescamento).

SFDR  (3)

Indice di riferimento  (4)

Ambiente

B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra

L'impresa rende nota la propria intensità di gas a effetto serra, calcolata dividendo le "emissioni totali di gas a effetto serra" comunicate a norma del punto 30 per il dato "ricavi delle vendite e delle prestazioni (in unità monetarie)" comunicato a norma del punto 24, lettera e), punto iv).

SFDR  (5)

Indice di riferimento  (6)

Ambiente

B4 – Inquinamento di aria, acqua e suolo

Se è già tenuta, in forza di leggi o altre normative nazionali, a comunicare alle autorità competenti le proprie emissioni di inquinanti, o se riferisce volontariamente al riguardo nel quadro di un sistema di gestione ambientale, l'impresa rende noti gli inquinanti che emette nell'aria, nell'acqua e nel suolo nell'ambito delle proprie operazioni, con i rispettivi quantitativi. In alternativa, se tali informazioni sono già pubblicamente disponibili, l'impresa può rimandare al documento in cui figurano, ad esempio fornendo l'URL pertinente o inserendo un collegamento ipertestuale.

SFDR  (7)

Ambiente

B5 – Biodiversità

L'impresa rende noti il numero e la superficie (in ettari) dei siti che possiede, ha in locazione o gestisce all'interno o in prossimità di un'area sensibile sotto il profilo della biodiversità.

SFDR  (8)

Ambiente

B7 – Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti

L'impresa rende noto quanto segue:

(a)

la produzione annua totale di rifiuti, ripartita per tipo (non pericolosi e pericolosi);

SFDR  (9)

Sociale

B9 – Forza lavoro – Salute e sicurezza

L'impresa comunica le informazioni seguenti in relazione ai propri dipendenti :

(a)

il numero e il tasso di infortuni registrabili connessi al lavoro ; e

(b)

il numero di decessi dovuti a lesioni e malattie connesse al lavoro.

SFDR  (10)

Indice di riferimento  (11)

Sociale

B10 – Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione

L'impresa rende noto quanto segue:

(b)

percentuale del divario retributivo tra dipendenti di sesso femminile e dipendenti di sesso maschile. L'impresa può omettere tale informativa quando il numero di effettivi è inferiore a 150 dipendenti, soglia che sarà ridotta a 100 dipendenti a partire dal 7 giugno 2031;

SFDR  (12)

Governance

B11 – Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva

In caso di condanne e ammende nel periodo di riferimento, l'impresa indica il numero delle condanne e l'importo complessivo delle ammende in cui è incorsa per violazione delle leggi in materia di lotta alla corruzione passiva e attiva.

Indice di riferimento  (13)

Modulo onnicomprensivo

Ambiente

Aspetti da considerare in sede di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della sezione B3 (modulo base)

Se l'impresa comunica informazioni specifiche per soggetto sulle proprie emissioni di ambito 3, le presenta insieme alle informazioni richieste ai sensi della sezione B3 – Energia ed emissioni di gas a effetto serra al momento di dichiarare le proprie emissioni di ambito 1 e 2.

SFDR  (14)

Indice di riferimento  (15)

Ambiente

C3 – Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Se ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'impresa li rende noti in valori assoluti per le emissioni di ambito 1 e 2. In linea con i punti da 50 a 53, se ha fissato obiettivi di riduzione di ambito 3, l'impresa rende noti anche gli obiettivi per le emissioni significative di ambito 3. In particolare indica:

(a)

l'anno-obiettivo e il valore per l'anno-obiettivo;

(b)

l'anno base e il valore per l'anno base;

(c)

le unità utilizzate per gli obiettivi;

(d)

la quota di emissioni di ambito 1, di ambito 2 e, se del caso, di ambito 3 interessata dall'obiettivo; e

(e)

l'elenco delle principali azioni che l'impresa intende attuare per conseguire i propri obiettivi.

Se ha adottato un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'impresa che opera in settori ad alto impatto climatico (16) può fornire informazioni al riguardo, compresa una spiegazione del modo in cui il piano sta contribuendo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Nel caso in cui operi in settori ad alto impatto climatico e non disponga di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'impresa indica se e quando ne adotterà uno.

SFDR  (17)

Indice di riferimento  (18)

EBA, terzo pilastro  (19)

Indice di riferimento  (20)

Ambiente

C4 – Rischi climatici

Se ha individuato pericoli legati al clima ed eventi di transizione legati al clima che creano nei suoi confronti rischi lordi legati al clima, l'impresa:

(a)

descrive brevemente tali pericoli ed eventi di transizione legati al clima;

(b)

comunica in che modo ha valutato l'esposizione e la sensibilità dei suoi attivi, delle sue attività e della sua catena del valore a tali pericoli ed eventi di transizione;

(c)

indica gli orizzonti temporali di eventuali pericoli ed eventi di transizione legati al clima individuati; e

(d)

comunica se ha intrapreso azioni di adattamento ai cambiamenti climatici per eventuali pericoli ed eventi di transizione legati al clima.

L'impresa può segnalare i potenziali effetti negativi dei rischi climatici che potrebbero incidere sui suoi risultati finanziari o sulle sue operazioni aziendali a breve, medio o lungo termine, precisando se reputa che i rischi siano elevati, medi o bassi.

Indice di riferimento  (21)

EBA, terzo pilastro  (22)

Sociale

C6 – Altre informazioni sulla forza lavoro propria – Politiche e procedure in materia di diritti umani

L'impresa risponde ai quesiti riportati di seguito.

(a)

L'impresa dispone di un codice di condotta o di una politica in materia di diritti umani per la forza lavoro propria? (SÌ/NO)

(b)

In caso affermativo, che cosa riguarda il codice di condotta/la politica?

i.

Lavoro minorile (SÌ/NO)

ii.

Lavoro forzato (SÌ/NO)

iii.

Tratta di esseri umani (SÌ/NO)

iv.

Discriminazione (SÌ/NO)

v.

Prevenzione degli infortuni (SÌ/NO)

vi.

Altro (SÌ/NO – se sì, precisare)

L'impresa dispone di un meccanismo di trattamento delle denunce per la forza lavoro propria? (SÌ/NO)

Indice di riferimento  (23)

SFDR  (24)

Sociale

C7 – Incidenti gravi in materia di diritti umani

L'impresa risponde ai quesiti riportati di seguito.

(a)

L'impresa ha confermato incidenti in seno alla forza lavoro propria relativamente a quanto segue?

i.

Lavoro minorile (SÌ/NO)

ii.

Lavoro forzato (SÌ/NO)

iii.

Tratta di esseri umani (SÌ/NO)

iv.

Discriminazione (SÌ/NO)

v.

Altro (SÌ/NO – se sì, precisare)

(b)

In caso affermativo, l'impresa può descrivere le azioni intraprese in risposta agli incidenti di cui sopra.

L'impresa è a conoscenza di incidenti confermati che coinvolgono lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali? In caso affermativo, riportare i dettagli.

SFDR  (25)

Indice di riferimento  (26)

Governance

C8 – Ricavi da determinati settori ed esclusione dagli indici di riferimento dell'UE

Se opera in uno o più dei settori seguenti, l'impresa indica le entrate corrispondenti:

(a)

armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);

SFDR  (27)

Indice di riferimento  (28)

 

(b)

coltivazione e produzione di tabacco;

EBA, terzo pilastro  (29)

Indice di riferimento  (30)

(c)

settore dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) (vale a dire che l'impresa genera proventi dalla prospezione, dall'estrazione, dalla produzione, dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, di combustibili fossili quali definiti all'articolo 2, punto 62, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio), indicando la disaggregazione dei proventi derivanti da carbone, petrolio e gas; o

SFDR  (31)

EBA, terzo pilastro  (32)

Indice di riferimento  (33)

(d)

produzione di sostanze chimiche, se l'impresa fabbrica pesticidi e altri prodotti chimici per l'agricoltura.

SFDR  (34)

EBA, terzo pilastro  (35)

L'impresa segnala se è esclusa dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi secondo quanto descritto al punto 177 dell'allegato II della presente raccomandazione.

EBA, terzo pilastro  (36)

Indice di riferimento  (37)

Governance

C9 – Diversità di genere nell'organo di governance

Se dispone di un organo di governance, l'impresa rende noto il relativo rapporto di diversità di genere.

SFDR  (38) Indice di riferimento  (39)


(1)  Questo obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 5 sul portafoglio bancario – rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), allegato I, tabella 1, indicatore obbligatorio n. 5 ("Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile").

(3)  Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), allegato I, tabella 1, indicatori obbligatori n. 1 e n. 2 ("Emissioni di gas a effetto serra" e "Impronta di carbonio").

(4)  Articolo 5, paragrafo 1, articolo 6 e articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1816.

(5)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 3 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Intensità di GHG delle imprese beneficiarie degli investimenti").

(6)  Le informazioni sono in linea con l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

(7)  Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) perché derivante da: a) un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 2 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Emissioni di inquinanti atmosferici"); b) l'indicatore n. 8 di cui all'allegato I, tabella 1 ("Emissioni in acqua"); c) l'indicatore n. 1 di cui all'allegato I, tabella 2 ("Emissioni di inquinanti inorganici"); d) l'indicatore n. 3 di cui all'allegato I, tabella 2 ("Emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono").

(8)  Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), allegato I, tabella 1, indicatore obbligatorio n. 7 ("Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità").

(9)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Rapporto tra rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi").

(10)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto corrisponde a un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 2 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Tasso di infortuni").

(11)  Gli amministratori di indici di riferimento sono tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore "Rapporto medio ponderato di incidenti, feriti, infortuni mortali" di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento.

(12)  Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), indicatore obbligatorio n. 12 ("divario retributivo di genere non corretto") di cui all'allegato I, tabella 1, e regolamento (UE) 2020/1816 (regolamento sugli indici di riferimento), indicatore "Media ponderata del divario di retribuzione tra i generi" di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

(13)  Regolamento (UE) 2020/1816 (regolamento sugli indici di riferimento), indicatore "Numero di condanne e importo delle ammende inflitte per violazioni delle leggi contro la corruzione e la concussione" di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

(14)  Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), allegato I, tabella 1, indicatori obbligatori n. 1 e n. 2 ("Emissioni di gas a effetto serra" e "Impronta di carbonio").

(15)  Articolo 5, paragrafo 1, articolo 6 e articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1816.

(16)  I settori ad alto impatto climatico sono quelli elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione M della NACE, quali definiti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/137.

(17)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Investimenti effettuati in imprese che non adottano iniziative per ridurre le emissioni di carbonio").

(18)  Le informazioni sono in linea con l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

(19)  Le informazioni sono in linea con l'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 3 sul portafoglio bancario – rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento.

(20)  Le informazioni sono in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima) e con l'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

(21)  Regolamento delegato (UE) 2020/1816, allegato II sui fattori ambientali da considerare per attività sottostanti dell'indice di riferimento.

(22)  EBA, terzo pilastro: norme tecniche di attuazione, modello 5 sul portafoglio bancario – rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico e modello 2 sul portafoglio bancario – rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili – efficienza energetica delle garanzie reali.

(23)  Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore "Esposizione del portafoglio dell'indice di riferimento verso società che non dispongono di politiche in materia di dovuta diligenza sulle questioni oggetto delle convenzioni fondamentali da 1 a 8 dell'Organizzazione internazionale del lavoro" di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2, di tale regolamento.

(24)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto è derivato da un indicatore obbligatorio relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 11 di cui all'allegato I, tabella I ("Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non dispongono di politiche per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite o alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, o ancora di meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce di violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali"), l'indicatore n. 5 di cui all'allegato I, tabella III ("Quota di investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che non adottano meccanismi di trattamento dei reclami/delle denunce per le problematiche concernenti il personale") e l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, della tabella III ("Quota di investimenti in soggetti che non adottano una politica in materia di diritti umani") del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione per quanto riguarda le norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili.

(25)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore obbligatorio e da uno supplementare relativi ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 10 di cui all'allegato I, tabella 1, e l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali" e "Numero di casi identificati di gravi problemi e incidenti in materia di diritti umani").

(26)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento (UE) 2020/1816, nella fattispecie l'indicatore "Numero di componenti dell'indice di riferimento soggetti a violazioni sociali (numero assoluto e numero relativo divisi per tutti i componenti dell'indice di riferimento), ai sensi dei trattati e delle convenzioni internazionali, dei principi delle Nazioni Unite e, se del caso, della normativa nazionale" di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.

(27)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 14 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)").

(28)  Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 ("Gli amministratori di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi escludono dagli indici di riferimento tutte le seguenti società: società coinvolte in attività riguardanti armi controverse") e allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ("Percentuale media ponderata dei componenti dell'indice di riferimento nel settore delle armi controverse").

(29)  EBA, terzo pilastro: modello 1 sul portafoglio bancario – rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: società del settore della fabbricazione di prodotti del tabacco escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sugli indici di riferimento climatici.

(30)  Questo elemento risponde alle esigenze degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/1818 e dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 ("Percentuale media ponderata dei componenti dell'indice di riferimento nel settore del tabacco").

(31)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 4 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili").

(32)  EBA, terzo pilastro: modello 1 sul portafoglio bancario – rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: società del settore estrattivo escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sugli indici di riferimento climatici.

(33)  Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818.

(34)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Investimenti effettuati in imprese che producono sostanze chimiche").

(35)  5EBA, terzo pilastro: modello 1 sul portafoglio bancario – rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: società del settore estrattivo escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettere da d) a g), e all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento sugli indici di riferimento climatici.

(36)  Questo obbligo di informativa è coerente con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, modello 1 sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici.

(37)  Questo obbligo di informativa è in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (regolamento sugli indici di riferimento climatici).

(38)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088 in quanto deriva da un indicatore supplementare relativo ai principali effetti negativi, nella fattispecie l'indicatore n. 13 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione sulle norme in materia di informativa sugli investimenti sostenibili ("Diversità di genere nel consiglio").

(39)  Questo elemento risponde alle esigenze di informazione degli amministratori di indici di riferimento tenuti a comunicare i fattori ESG a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella fattispecie l'indicatore "Rapporto medio ponderato tra i membri maschili e femminili dei consigli di amministrazione" di cui all'allegato II, sezioni 1 e 2.


ALLEGATO II

che fornisce orientamenti pratici sull'applicazione del principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese di cui all'allegato I della presente raccomandazione

Il presente allegato fornisce orientamenti pratici sull'applicazione del principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese ("principio volontario per le PMI") di cui all'allegato I della presente raccomandazione

Il presente allegato fornisce orientamenti che chiariscono l'applicazione di taluni obblighi di rendicontazione di sostenibilità contenuti nel principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese. Le imprese e altri portatori di interessi possono altresì consultare gli orientamenti per l'attuazione dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) pubblicati dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG).

Con i presenti orientamenti la Commissione intende agevolare l'applicazione degli obblighi di informativa da parte delle piccole e medie imprese in modo efficace in termini di costi e garantire l'utilizzabilità e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità comunicate. Offrendo maggiore chiarezza e certezza alle imprese, i presenti orientamenti contribuiranno all'obiettivo della Commissione di semplificare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di ridurre gli oneri amministrativi associati che gravano sulle imprese.

Gli orientamenti contenuti nel presente allegato non estendono in alcun modo le disposizioni della raccomandazione della Commissione e del principio volontario per le PMI che figura nell'allegato I di tale raccomandazione, né vi aggiungono alcunché. Il presente allegato mira unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione pratica dei pertinenti obblighi di informativa.

Modulo base: orientamenti

1.

Gli orientamenti contenuti nelle sezioni che seguono mirano ad agevolare l'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I, punti da 21 a 43, della raccomandazione della Commissione su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese.

2.

Gli orientamenti che seguono sono pensati per inserirsi in un ecosistema che potrebbe includere orientamenti supplementari elaborati dall'EFRAG, altri strumenti digitali e un ulteriore sostegno all'attuazione (attività didattiche, dialogo con i portatori di interessi) volti a facilitare la comprensione di alcuni elementi tecnici degli orientamenti.

3.

I presenti orientamenti sono a uso delle imprese che intendono applicare il modulo base.

1.1.   Orientamenti sul modulo base – Informazioni generali

B1 –   Criteri per la redazione

4.

Nell'indicare la propria forma giuridica conformemente alla legislazione nazionale, come previsto al punto 24, lettera e), sottopunto i), l'impresa può scegliere una delle strutture seguenti:

(a)

società privata a responsabilità limitata;

(b)

impresa individuale;

(c)

società di persone;

(d)

cooperativa;

(e)

altro (precisare, in base alle specifiche nazionali riguardanti le forme giuridiche).

5.

Il codice o i codici NACE (acronimo di Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) da comunicare conformemente al punto 24, lettera e), sottopunto ii), sono parte di un sistema di classificazione delle attività economiche utilizzato nell'Unione europea. La classificazione NACE fornisce un quadro standardizzato per suddividere in settori le attività economiche, rendendo possibili i confronti e assicurando un'interpretazione comune ai vari paesi dell'UE.

6.

Il codice NACE è composto da un numero di cifre compreso tra 2 e 5, a seconda del livello di specificità con cui è identificata l'attività economica. Per l'elenco dei codici NACE, si veda il regolamento delegato (UE) 2023/137.

N. di livello

Denominazione

Descrizione

1

Sezione

Le sezioni sono contrassegnate da una lettera dell'alfabeto e individuano 21 macrosettori economici, ad esempio agricoltura, attività manifatturiera o commercio.

2

Divisione

Le divisioni sono contrassegnate da un codice numerico a due cifre e individuano un settore specifico all'interno di un macrosettore economico. Sono 88 in totale.

3

Gruppo

I gruppi sono contrassegnati da un codice numerico a tre cifre (di cui le prime due sono le cifre della divisione) e individuano un sottosettore specifico all'interno di un settore. Sono circa 270.

4

Classe

Le classi sono contrassegnate da un codice numerico a quattro cifre (di cui le prime sono le cifre della divisione e del gruppo) e individuano un'attività specifica all'interno di un gruppo. Sono circa 450.

7.

Per quanto concerne il numero di dipendenti da comunicare conformemente al punto 24, lettera e), sottopunto v), l'equivalente a tempo pieno (ETP) è il numero di posizioni a tempo pieno nell'organico dell'impresa. Può essere calcolato dividendo le ore calendarizzate di un dipendente (totale delle ore di lavoro effettive in una settimana) per le ore previste dal datore di lavoro per una settimana lavorativa a tempo pieno (totale delle ore di lavoro dei dipendenti a tempo pieno). Ad esempio, un dipendente che lavora 25 ore la settimana per un'impresa nella quale la settimana a tempo pieno è di 40 ore corrisponde a 0,625 ETP (ossia 25 ore/40 ore).

8.

Gli effettivi sono il numero totale di persone impiegate dall'impresa, comunicato alla fine del periodo di riferimento o come media nel periodo di riferimento.

9.

Per quanto concerne il paese delle operazioni primarie e l'ubicazione degli attivi significativi da comunicare conformemente al punto 24, lettera e), sottopunti vi) e vii), l'impresa rende note tali informazioni per ciascuno dei suoi siti utilizzando la tabella seguente:

Sito

Indirizzo

Codice postale

Città

Paese

Coordinate (geolocalizzazione)

Sede legale (es.)

 

 

 

 

 

Magazzino (es.)

 

 

 

 

 

Impianto industriale (es.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Si ritiene che la geolocalizzazione di un'impresa possa costituire un elemento di informazione prezioso per i portatori di interessi ai fini della valutazione dei rischi e delle opportunità connessi alle PMI, in particolare in relazione a questioni attinenti alla sostenibilità quali l' adattamento ai cambiamenti climatici , le risorse idriche, gli ecosistemi e la biodiversità.

11.

La geolocalizzazione è fornita sotto forma di punti spaziali per singole unità o di punti poligono che definiscono i confini di un sito più grande e meno assimilabile a un'unità, come un'azienda agricola, una miniera o un impianto. L'impresa può fornire un insieme di punti per consentire di individuare facilmente la zona interessata. I punti spaziali sono forniti come coordinate a cinque decimali (ad esempio 0° 00′ 0,036″).

12.

Nel comunicare la geolocalizzazione dei siti posseduti, in locazione o gestiti, l'impresa include le coordinate dei siti nella tabella di cui al punto 73. L'impresa può utilizzare strumenti di mappatura online per individuare le coordinate di siti che possiede, ha in locazione o gestisce. Può inoltre utilizzare software o piattaforme adeguate al fine di definire ulteriormente il perimetro o l'area dei siti di dimensioni maggiori.

13.

In relazione al punto 25, la certificazione di sostenibilità può includere marchi di qualità ecologica registrati nell'ambito di un sistema dell'UE, nazionale o internazionale che corrispondano all'attività principale di una PMI. Ad esempio, il marchio Ecolabel UE copre prodotti specifici, quali prodotti tessili e calzature, rivestimenti (ad esempio i rivestimenti per pavimenti in legno), prodotti per la pulizia e la cura della persona, apparecchiature elettroniche e mobili. Per maggiori informazioni l'impresa può consultare i gruppi di prodotti e il catalogo dei prodotti dell'Ecolabel UE.

B2 –   Pratiche, politiche e iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile

14.

Le imprese possono utilizzare il modello seguente per comunicare gli elementi di informazione dell'informativa B2.

 

Sono state predisposte pratiche/politiche/iniziative future in materia di sostenibilità che affrontano una delle seguenti questioni attinenti alla sostenibilità?

[SÌ/NO]

Sono pubbliche?

[SÌ/NO]

Le politiche prevedono obiettivi?

[SÌ/NO]

Cambiamenti climatici

 

 

 

Inquinamento

 

 

 

Acque e risorse marine

 

 

 

Biodiversità ed ecosistemi

 

 

 

Economia circolare

 

 

 

Forza lavoro propria

 

 

 

Lavoratori nella catena del valore

 

 

 

Comunità interessate

 

 

 

Consumatori e utilizzatori finali

 

 

 

Condotta delle imprese

 

 

 

15.

Se l'impresa è una cooperativa, può comunicare:

(a)

in quale misura lavoratori, utilizzatori e altre parti o comunità interessate partecipano effettivamente alla governance;

(b)

l'investimento finanziario nel capitale o negli attivi dei soggetti dell'economia sociale di cui alla raccomandazione del Consiglio del 29 settembre 2023 (escluse le donazioni e i contributi); e

(c)

eventuali limiti alla distribuzione degli utili connessi alla natura mutualistica o alla natura delle attività che consistono in servizi di interesse economico generale.

Orientamenti sulla forza lavoro propria, sui lavoratori nella catena del valore, sulle comunità interessate e sui consumatori e utilizzatori finali

16.

Al fine di comprendere le questioni attinenti alla sostenibilità relative ai diritti sociali e umani, si faccia riferimento all'elenco di possibili questioni che figura nell'appendice B. Tale elenco può aiutare a stabilire se le politiche, le pratiche o le iniziative future affrontano gli impatti negativi sui diritti umani a tutto tondo o se si limitano a determinati gruppi di portatori di interessi (ad esempio i lavoratori nella catena del valore a monte). Nel quadro di questa informativa le imprese possono anche indicare se dispongono di un processo per trattare le denunce relative ai diritti umani.

1.2.   Orientamenti sul modulo base – Metriche ambientali

B3 –   Energia ed emissioni di gas a effetto serra

Impatti sul clima: uso di energia ed emissioni di gas a effetto serra

17.

Conformemente ai punti 29 e 30 l'impresa riferisce in merito ai suoi impatti climatici, fornendo informazioni sul consumo di energia e sulle emissioni di gas a effetto serra . I presenti orientamenti sull'informativa B3 non costituiscono un elemento di informazione supplementare rispetto ai punti 29 (consumo di energia) e 30 (emissioni di gas a effetto serra), bensì ribadiscono un obiettivo generale e contestualizzano l'informativa di base B3.

Consumo di energia

18.

Gli impatti legati al clima sono determinati in modo significativo dal consumo di energia. È pertanto importante comunicare sia la quantità che il tipo di energia consumata (ad esempio combustibili fossili, quali carbone, petrolio e gas, o energie rinnovabili ) e il mix energetico. Si può ad esempio rendere noto il consumo totale di energia, ripartito tra combustibili fossili ed energia elettrica, ma sono possibili anche altre ripartizioni, ad esempio tra energia elettrica acquistata ed energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Segue un esempio di presentazione delle informazioni richieste al punto 29.

 

Consumo di energia rinnovabile (MWh)

Consumo di energia non rinnovabile (MWh)

Totale consumo di energia 202(x) (MWh)

Energia elettrica (secondo quanto risulta dalle bollette)

300

186

486

Combustibili

3

7

10

19.

Se acquista combustibili fossili (ad esempio gas naturale o petrolio) o rinnovabili (ad esempio biocarburanti, quali biodiesel e bioetanolo) per produrre energia elettrica, calore o raffrescamento destinati al consumo proprio, l'impresa deve evitare doppi conteggi. Contabilizzerà quindi come consumo di combustibile il contenuto energetico del combustibile acquistato, ma non il proprio consumo dell'energia elettrica e del calore prodotti a partire da tale combustibile, e non comunicherà informazioni riguardo a tale consumo di energia elettrica e calore. Se produce energia elettrica da fonti rinnovabili quali l'energia solare o eolica, senza uso di combustibili, l'impresa contabilizza la quantità di energia elettrica generata e consumata come consumo di energia elettrica.

Image 1

20.

L'impresa non può compensare il consumo di energia con la produzione di energia, anche se l'energia generata presso il sito è venduta a terzi e utilizzata da questi ultimi. L'impresa deve inoltre evitare il doppio conteggio dei combustibili consumati quando comunica il consumo di energia autoprodotta. Se genera energia elettrica a partire da un combustibile non rinnovabile o rinnovabile e poi la consuma, questo consumo è conteggiato una sola volta nel consumo di combustibili. La quota di consumo di energia rinnovabile può essere calcolata sulla base di garanzie di origine, di certificati di energia rinnovabile o della composizione dell'energia elettrica indicata in bolletta. La bolletta dell'energia elettrica può fare riferimento alle unità di energia elettrica consumate e specificare la percentuale di energia elettrica fornita da fonti rinnovabili, che può presentarsi come nella figura.

21.

Nel preparare le informazioni sul consumo di energia di cui al punto 29, l'impresa esclude le materie prime e i combustibili che non sono bruciati per fini energetici. L'impresa che consuma combustibili come materia prima può comunicare le informazioni al riguardo separatamente dall'informativa obbligatoria.

Conversione tra diverse unità di misura dell'energia

22.

Le imprese devono comunicare il loro consumo di energia in termini di energia finale, intesa come la quantità di energia fornita all'impresa, ad esempio i megawatt-ora (MWh) di energia elettrica acquistata presso il fornitore, il vapore proveniente da un impianto industriale vicino o il diesel acquistato nelle stazioni di servizio. L'energia elettrica fa riferimento esplicito al calore, al vapore e al raffrescamento. I combustibili comprendono qualsiasi cosa bruciata, ad esempio gas, gas naturale, biomassa, eccetera.

23.

Il punto 29 indica i MWh come unità scelta per misurare il consumo di energia. Nel caso del combustibile o della biomassa, è necessario convertire in MWh i dati espressi in altre unità, quali il contenuto energetico (ad esempio kJ o Btu), il volume (ad esempio litri o m3) o la massa (ad esempio tonnellate metriche o tonnellate corte).

24.

Per il consumo di combustibile misurato in massa (ad esempio legna, carbone), l'impresa dovrebbe:

(a)

ottenere il potere calorifico netto (ad esempio kJ/tonnellata metrica, TJ/Gg) del combustibile, che può essere un valore tipico pubblicato da fonti affidabili quali il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) oppure può essere indicato dal fornitore o determinato internamente;

(b)

convertire il potere calorifico netto in MWh/t, ad esempio:

1 TJ = 1012 J = 277,78 MWh; 1 Gg = 109 g = 1 000 t

11,9 TJ/Gg = 11,9 × 277,78/1 000 t = 3,31 MWh/t; e

(c)

calcolare il contenuto energetico della massa, ad esempio:

1 245 345 t × 3,31 MWh/t = 4 117 111 MWh.

25.

Nel caso dei combustibili liquidi, le imprese dovrebbero:

(a)

convertire il volume in massa moltiplicandolo per la densità del combustibile, ad esempio:

diesel = 4 456 000 l; densità del diesel = 0,84 kg/l

4 456 000 (l) × 0,84 (kg/l) = 3 743 040 kg = 3 743 t;

(b)

calcolare il contenuto energetico moltiplicando la massa per il potere calorifico netto, ad esempio: 3 743 [t] × 43 [TJ/Gg] = 3 743 t × 43 TJ/(1 000 [t]) = 160,95 [TJ]; e

(c)

convertire i TJ in MWh, ad esempio: 1 TJ = 1012 J = 277 778 MWh

160,95 [TJ] = 277,78 [MWh/TJ] × 160,95 [TJ] = 44 708 MWh

Fonti di documentazione

Dati

Fonte di documentazione

CDP

Nota tecnica CDP, "Conversion of fuel data to MWh"

Emissioni di gas a effetto serra

26.

Per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra lorde derivanti dalle attività dell'impresa, l'obbligo di cui al punto 30 si basa sulle definizioni e sulle regole del Greenhouse Gas Protocol, la principale norma per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra. Conformemente al punto 30 le imprese sono tenute a comunicare le loro emissioni di ambito 1 e 2. Le emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 sono le emissioni dirette da fonti di proprietà o sotto il controllo dell'impresa. Quelle di ambito 2 sono emissioni indirette di gas a effetto serra emesse per effetto delle attività dell'impresa che comunica le informazioni (dato che derivano dall'energia consumata dall'impresa) ma che si verificano presso fonti di proprietà o sotto il controllo di un'altra impresa. Nelle sezioni che seguono figurano ulteriori orientamenti in merito alle modalità di calcolo delle emissioni di ambito 1 e 2.

27.

Le emissioni di ambito 1 e 2 possono essere comunicate nel formato seguente.

 

Emissioni di gas a effetto serra 202(x) (t CO2eq)

Ambito 1

45

Ambito 2

6

Totale

51

28.

Il Greenhouse Gas Protocol è una norma globale per misurare, comunicare e gestire le emissioni di gas a effetto serra con coerenza e trasparenza. La norma Corporate Accounting and Reporting Standard fornisce orientamenti per quanto concerne le emissioni di ambito 1, 2 e 3 per le imprese e altre organizzazioni (ONG, pubblica amministrazione, ecc.).

29.

Al fine di restituire un quadro accurato delle emissioni dell'impresa, il Greenhouse Gas Protocol ha stabilito un elenco di principi di comunicazione:

(a)

pertinenza: garanzia del fatto che l'inventario dei gas a effetto serra rispecchi le emissioni di gas a effetto serra dell'organizzazione;

(b)

completezza: garanzia del fatto che l'inventario dei gas a effetto serra tenga conto di tutte le fonti e attività che emettono gas a effetto serra all'interno del confine scelto;

(c)

coerenza: garanzia della coerenza nell'uso della metodologia per consentire raffronti nel tempo;

(d)

trasparenza: comunicazione delle ipotesi, dei riferimenti e della metodologia utilizzati per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra; e

(e)

precisione: garanzia del fatto che i dati sulle emissioni di gas a effetto serra siano sufficientemente precisi da consentire agli utilizzatori di prendere decisioni.

30.

In alternativa al Greenhouse Gas Protocol, le imprese possono ricorrere alla norma ISO 14064-1, qualora sia più adatta alle loro esigenze di comunicazione.

31.

Nel comunicare le emissioni di gas a effetto serra, è importante fissare confini adeguati al fine di garantire che l'inventario dei gas a effetto serra sia corretto ed evitare il doppio conteggio delle emissioni. Il Greenhouse Gas Protocol definisce due tipi principali di confine: confine dell'organizzazione e confine operativo.

(a)

Confine dell'organizzazione: il Greenhouse Gas Protocol lo definisce come il limite che circoscrive le operazioni di proprietà o sotto il controllo dall'impresa che comunica le informazioni, a seconda dell'approccio di consolidamento adottato. Esistono due approcci di consolidamento delle emissioni, uno basato sul capitale e l'altro basato sul controllo. L'impresa sceglierà quello più consono alle sue circostanze.

(b)

L'approccio basato sul capitale consiste nel contabilizzare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle operazioni in funzione della quota di capitale che l'impresa detiene nelle operazioni;

(c)

se opta per l'approccio basato sul controllo, l'impresa contabilizza le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle operazioni sulle quali esercita un controllo finanziario o operativo. Le imprese dovranno utilizzare i criteri di controllo operativo o di controllo finanziario quando applicano questo approccio per consolidare e riferire le proprie emissioni nella relazione.

i.

Si parla di controllo finanziario quando l'impresa ha il controllo finanziario dell'operazione, ossia è in grado di dirigere le politiche finanziarie e operative al fine di trarre benefici economici dalle sue attività.

i.

Si parla di controllo operativo quando l'impresa ha il controllo operativo dell'operazione, ossia se l'impresa o una delle sue filiazioni ha piena autorità per introdurre e attuare politiche operative nel contesto dell'operazione.

(d)

Confine operativo: il Greenhouse Gas Protocol lo definisce come il limite che circoscrive le emissioni dirette e indirette associate alle operazioni di proprietà o sotto il controllo dell'impresa che comunica le informazioni. Tale valutazione permette all'impresa di stabilire quali operazioni e fonti causino emissioni dirette (ambito 1) e indirette (ambito 2 e ambito 3) e di decidere quali emissioni indirette includere tra quelle derivanti dalle sue operazioni.

(e)

Le considerazioni in merito ai confini devono attenersi ai principi di cui sopra (coerenza nel tempo, trasparenza nella documentazione e completezza) e sono schematizzate nell'immagine sottostante (1).

Image 2

Image 3

32.

Il Greenhouse Gas Protocol introduce anche orientamenti e delinea le tappe per individuare, calcolare e tenere traccia delle emissioni di gas a effetto serra, come illustra l'immagine (2).

33.

Iniziative private e pubbliche hanno sviluppato strumenti diversi per aiutare le imprese a elaborare il proprio inventario delle emissioni di gas a effetto serra e ad affrontare le sfide connesse alla sua preparazione. L'EFRAG mette a disposizione sul proprio sito web una serie di calcolatori consigliati dei gas a effetto serra.

Orientamenti sulle emissioni di ambito 1 e sulle emissioni di ambito 2 basate sulla posizione

34.

Le emissioni tipiche di ambito 1 comprendono le emissioni di CO2 (nonché di CH4 e N2O) associate alla combustione di combustibili (ad esempio in caldaie, forni, veicoli, ecc.) e le emissioni fuggitive derivanti dal condizionamento dell'aria e dai processi industriali.

35.

Le emissioni di ambito 2 basate sulla posizione comprendono le emissioni derivanti dall'energia elettrica, dal calore, dal vapore e dal raffrescamento acquistati o acquisiti e consumati dall'impresa che comunica le informazioni. Riflettono l'intensità media di emissione delle reti nelle quali avviene il consumo di energia e utilizzano principalmente i dati relativi al fattore di emissione medio della rete. Fonti tipiche di emissioni di ambito 2 sono le apparecchiature che consumano energia elettrica (motori elettrici, apparecchi di illuminazione, edifici, ecc.), calore (riscaldamento nei processi industriali, negli edifici ecc.), vapore (processi industriali) e raffrescamento (processi industriali, edifici, ecc.).

36.

Le emissioni di gas a effetto serra possono essere valutate in vari modi, ad esempio attraverso calcoli, misurazioni o una loro combinazione. Un approccio comune si basa sul calcolo con l'applicazione di fattori di emissione, che possono incorporare il potenziale di riscaldamento globale (GWP, global warming potential) dei gas a effetto serra. Può anche essere effettuata la misurazione diretta mediante sensori (flusso e concentrazione). La tabella che segue sintetizza i metodi più comuni.

Metodo di valutazione delle emissioni di gas a effetto serra

Dettagli

Dati necessari

Misurazione

Prodotto delle quantità di gas misurate direttamente per il rispettivo potenziale di riscaldamento globale

Quantità diretta di gas emessi ottenuta dalla misurazione degli stessi (portata, concentrazione, volume)

Potenziale di riscaldamento globale dei gas (GWP)

Calcolo

Prodotto dei dati sulle attività per il fattore di emissione che integra il potenziale di riscaldamento globale (GWP)

Dati sulle attività

Fattori di emissione

37.

La tabella di cui sopra introduce i termini seguenti:

(a)

"dati sulle attività": corrispondono generalmente alla quantità di combustibile consumata, che può essere espressa in unità di misura dell'energia (es. MWh), del volume (es. m3 o l) o della massa (es. t o kg). L'impresa può desumere i dati dalle ricevute di acquisto del combustibile o dalle bollette;

(b)

"potenziale di riscaldamento globale" (GWP): quantifica l' impatto di un dato gas a effetto serra sul clima rispetto a un'unità equivalente di biossido di carbonio; e

(c)

"fattore di emissione": quantifica il gas a effetto serra emesso per unità di attività. I fattori di emissione tengono spesso conto del GWP del gas a effetto serra, nel qual caso l'impresa può astenersi dal prenderlo in considerazione.

38.

Nella tabella che segue figurano fonti non esaustive cui le imprese possono accedere facilmente per consultare tanto i fattori di emissione quanto il potenziale di riscaldamento globale. Le imprese possono attingere anche a fonti nazionali autorevoli più pertinenti alle loro circostanze.

Fattori di emissione

ADEME – Base Empreinte®

IPCC – Emissions Factor Database

IPCC – Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

Association of Issuing Bodies (AIB) – Residual Mix Grid Emission Factors

JRC – Historical GHG emissions factor for electricity consumption

AIE – Annual GHG emission factors for World countries from electricity and heat generation (a pagamento)

Potenziale di riscaldamento globale (GWP)

IPCC – Global Warming Potential

39.

Per ulteriori orientamenti e strumenti di gestione e comunicazione delle loro emissioni di gas a effetto serra e dei loro impatti climatici, le imprese possono consultare il sito web SME Climate Hub.

Esempio di calcolo delle emissioni di ambito 1

40.

L'impresa A brucia olio combustibile n. 4 in una caldaia industriale. Tiene traccia dei relativi costi ai fini della contabilità finanziaria e dei volumi (m3) ai fini della contabilizzazione dei gas a effetto serra, secondo quanto riportato nelle ricevute. Sulla base delle ricevute l'impresa determina i volumi annui di olio combustibile acquistato e registra il livello delle scorte di olio combustibile il primo giorno dell'anno civile. Nel 2023 l'impresa ha acquistato 100 m3 di olio combustibile. Stando ai registri, i serbatoi dell'impresa contenevano 2,5 m3 di olio combustibile al 1o gennaio 2023 e 1 m3 al 1o gennaio 2024. L'impresa conclude quindi (attraverso gli acquisti e la misurazione delle scorte) che nel corso del 2023 ha consumato 101,5 m3 di olio combustibile.

41.

Utilizzando l'elenco IPCC dei fattori di emissione (tabella 2.3, pag. 2.18), l'impresa stima che il suo fattore di emissione corrisponda a una miscela 50/50 di olio diesel e olio residuo, pari a 75,75 t CO2/TJ, e con l'ausilio di statistiche pubbliche sull'energia determina che il potere calorifico netto del combustibile è pari a 0,03921 TJ/m3. Dato che il potenziale di riscaldamento globale del CO2 è pari a 1, le emissioni di CO2 dell'impresa per questa fonte di ambito 1 sono:

101,5 m3 × 0,03921 TJ/m3 × 75,75 t CO2/TJ × 1 = 301,5 t CO2

42.

Ai fini della completezza del presente esempio, si calcolano anche le emissioni di CH4 e N2O. L'elenco IPCC indica che i rispettivi fattori di emissione sono 3 kg di CH4/TJ e 0,6 kg di N2O/TJ, e le emissioni risultano quindi:

emissioni di CH4 = 101,5 m3 × 0,03921 TJ/m3 × 3 kg CO2/TJ × 29,8 = 0,36 t CO2eq

emissioni di N2O = 101,5 m3 × 0,03921 TJ/m3 × 0,6 kg CO2/TJ × 273 = 0,65 t CO2eq

43.

Stando a quanto sopra, le emissioni di CH4 e N2O aggiungono circa 1 t CO2eq al valore di CO2 di 301,5 t CO2, pari a circa lo 0,3 % del totale. Tale dato potrebbe essere considerato ampiamente entro i margini di errore di comunicazione accettabile e si potrebbe quindi decidere di non calcolarlo né comunicarlo. I potenziali di riscaldamento globale per il CH4 e l'N2O sono tratti dalla sesta relazione di valutazione dell'IPCC, capitolo 7SM.

Esempio di calcolo delle emissioni di ambito 2

44.

La società A occupa un edificio adibito a uffici di 2 000 m2 a Parigi, nel quale paga l'energia elettrica consumata per il riscaldamento e il raffrescamento centralizzati, l'illuminazione, i computer e altre apparecchiature elettriche quali gli elettrodomestici. A partire dalle bollette ha stimato che l'edificio ha consumato 282 MWh di energia elettrica nel 2022. Utilizzando un fattore di emissione di 73 g CO2eq/kWh per la Francia nel 2022, l'impresa ha stimato che le proprie emissioni di ambito 2 per il consumo di energia elettrica dell'edificio come segue:

Formula

45.

Le imprese potrebbero voler fornire anche dati relativi alle emissioni di ambito 2 basate sul mercato. I fattori di emissione per le emissioni di ambito 2 basate sul mercato tengono conto degli accordi contrattuali dell'impresa con i suoi fornitori di energia. I fattori di emissione basati sul mercato possono essere messi a disposizione dai fornitori di energia elettrica o di calore dell'impresa e integrati dall'acquisto di certificati relativi agli attributi dell'energia o da accordi di compravendita di energia elettrica, o ancora dall'uso di fattori di emissione del mix residuo (AIB, 2024).

B4 –   Inquinamento di aria, acqua e suolo

Orientamenti sulle imprese tenute a riferire in merito all'inquinamento e sugli inquinanti oggetto della comunicazione

46.

Conformemente al punto 32 l'impresa rende noti gli inquinanti che emette nell'aria, nell'acqua e nel suolo nell'ambito delle proprie operazioni se è già tenuta, per legge o nell'ambito di un sistema di gestione ambientale, a comunicare tali informazioni alle autorità competenti. Ciò significa che l'impresa valuterà innanzitutto se comunica già tali informazioni, ai sensi di un obbligo giuridico o su base volontaria. Se riferisce già in merito alle emissioni inquinanti (o è tenuta per legge a farlo), fornirà ulteriori informazioni secondo le prescrizioni di cui al punto 32. Se invece non riferisce ancora al riguardo (e non è tenuta per legge a farlo) è sufficiente che lo indichi.

47.

In generale, questa prescrizione dovrebbe applicarsi alle imprese che sono gestori di un'installazione industriale o di un allevamento intensivo di bestiame rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/UE). La direttiva (UE) 2024/1785 si applica a circa 75 000 installazioni in Europa e riguarda attività che spaziano dalla combustione di combustibile in caldaie con una potenza nominale superiore a 50 MW alla fusione in fonderia, fino alla trasformazione di metalli non ferrosi, la produzione di calce, la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, la fabbricazione di prodotti fitosanitari o biocidi, l'allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che rappresenti 380 o più capi di bestiame, la concia di pelli, i macelli e altro. In questi casi l'installazione deve già comunicare all'autorità competente gli inquinanti rilasciati nell'aria, nell'acqua e nel suolo e i dati sono pubblicamente disponibili nel portale sulle emissioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244, che sostituisce il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ("PRTR europeo") istituito dal regolamento (CE) n. 166/2006. Le imprese che gestiscono più di un impianto non sono tenute a indicare nel PRTR europeo le emissioni consolidate a livello di impresa, in quanto la comunicazione avviene soltanto a livello di impianto. Il presente principio richiede la comunicazione della quantità totale di inquinanti rilasciati da tutti gli impianti. Analogamente, le imprese che possiedono un impianto ma non lo gestiscono non sono tenute a inserire informazioni nel PRTR europeo, ma devono dare conto delle emissioni degli impianti di loro proprietà nella relazione sulla sostenibilità.

48.

Lo stesso vale se un'impresa è tenuta a monitorare e comunicare informazioni sugli inquinanti che figurano nel PRTR europeo nel quadro di un sistema di gestione ambientale, quale ad esempio un sistema di ecogestione e audit (EMAS), o della certificazione ISO 14001. Si tratta in linea di principio di aspetti pertinenti che l'impresa deve includere nella relazione sulla sostenibilità.

49.

Se possiede o gestisce un solo impianto e ha già reso pubblici i dati sull'inquinamento, l'impresa può rimandare al documento in cui fornisce tali informazioni anziché comunicarle nuovamente. Analogamente, se pubblica una relazione a livello di organizzazione (ad esempio una relazione EMAS) in cui figurano i dati sull'inquinamento, l'impresa può includerla mediante riferimento nella relazione sulla sostenibilità.

50.

Nella relazione sulla sostenibilità l'impresa dovrebbe indicare il tipo di materiale inquinante unitamente alle quantità emesse nell'aria, nell'acqua e nel suolo, in un'unità di massa adeguata (ad esempio t o kg).

51.

Di seguito è riportato un esempio di come le imprese possono presentare le informazioni sulle loro emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, suddivise per tipo di inquinante.

Inquinante

Emissioni (kg)

Mezzo in cui avviene il rilascio (aria, acqua, suolo)

es. Cadmio e composti

10

Acque

Tipo di inquinante 2

 

 

Tipo di inquinante 3

 

 

52.

Quanto ai tipi di inquinanti da includere nella comunicazione di cui al punto 32, l'impresa può fare riferimento agli inquinanti principali attualmente disciplinati dal diritto dell'UE, indicati di seguito. Tuttavia ciascuna impresa dovrà prende in considerazione gli inquinanti specifici disciplinati dalla legislazione nelle giurisdizioni cui è soggetta.

53.

Sono esempi di inquinanti atmosferici (direttiva (UE) 2024/299; regolamento (UE) 2024/1244; Air pollution from key sectors, Commissione europea, 2024; Sources and emissions of air pollutants in Europe, Agenzia europea dell'ambiente, 2022): ossidi di zolfo (SOx/SO2, es. dalla generazione di energia e dal riscaldamento nei processi manifatturieri), ossidi di azoto (NOx/NO2, es. dai trasporti), composti organici volatili non metanici (COVNM, es. dalle attività agricole), monossido di carbonio (CO, es. dalla combustione di combustibili fossili), ammoniaca (NH3, es. dall'applicazione e dallo stoccaggio di fertilizzanti), particolato (PM10, es. dalla combustione nei processi manifatturieri, nei trasporti e nelle attività agricole), metalli pesanti (Cd, Hg, Pb, As, Cr, Cu, Ni, Zn), inquinanti organici persistenti (PAH totali, HCB, PCB, diossine/furani), sostanze che riducono lo strato di ozono (clorofluorocarburi o "CFC", idroclorofluorocarburi o "HCFC", halon), particolato carbonioso (es. dal consumo di energia), eccetera.

54.

Tra le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici nel settore privato (che producono anche ripercussioni notevoli sull'intera catena del valore ) si annoverano: a) produzione di energia elettrica a partire dalla combustione di combustibili fossili o biomassa (che può essere effettuata esternamente, per poi distribuire l'energia elettrica attraverso una rete nazionale e consumarla lungo la catena del valore); b) combustione diretta fissa di combustibili fossili o biomassa nell'ambito delle attività o dei processi industriali dell'impresa, oppure del funzionamento di macchinari fissi o di altre attività che richiedono la combustione di combustibili; c) trasporti (merci, su strada, su rotaia, marittimi e aerei, veicoli fuoristrada come quelli utilizzati nell'agricoltura o nell'edilizia); d) processi industriali (tutte le altre emissioni che non derivano dalla combustione di combustibili e che si verificano durante i processi industriali); e) agricoltura (gestione del bestiame e del letame o produzione vegetale, ad esempio combustione di residui vegetali o applicazione di letame e fertilizzanti); f) smaltimento di rifiuti (ad esempio smaltimento in discarica, incenerimento, combustione all'aperto o compostaggio).

55.

Di seguito è riportato un esempio di semplice metodologia per elaborare l'inventario delle emissioni di inquinanti atmosferici di un'impresa e calcolare tali emissioni. La presente metodologia si articola nelle fasi seguenti, escludendo la mappatura della catena del valore ai sensi del principio volontario per le PMI, dato che le informazioni richieste dal presente obbligo di informativa devono essere comunicate a livello di impresa comunicante: 1) individuare le fonti di emissione all'interno della catena del valore, 2) individuare le metodologie per quantificare le emissioni, 3) raccogliere dati sulle attività, 4) individuare i fattori di emissione, e 5) quantificare le emissioni. La guida riporta, per varie fonti di inquinamento, le metodologie per il calcolo delle emissioni derivanti dai principali inquinanti atmosferici (tabella che segue). (3)

Fonte di inquinamento

Metodologia per quantificare le emissioni

(sezione negli orientamenti)

Energia elettrica

Sezione 4.1

Combustione di combustibili

Sezione 4.2

Trasporti

Sezione 4.3

Processi industriali

Sezione 4.4

Agricoltura

Sezione 4.5

Rifiuti

Sezione 4.6

56.

Di seguito è riportato un esempio di calcolo delle emissioni di inquinanti atmosferici che utilizza il metodo indicato sopra per i processi manifatturieri. Nell'esempio, Mp è la quantità di materiale M prodotto per mezzo del processo p (tonnellate, litri) che viene utilizzato (o prodotto) lungo la catena del valore dell'impresa; EFk,p è il fattore di emissione dell'inquinante k per il processo p (g per unità di produzione-1); Emk,p sono le emissioni dell'inquinante k per il processo p (g):

Emk,p = Mp × EFk,p

57.

Ad esempio un produttore di cioccolato di medie dimensioni che ha prodotto 1 750 tonnellate di cioccolato nel 2022 applicherebbe il fattore di emissione predefinito (pari a 2) per calcolare le proprie emissioni di COVNM, il che si tradurrebbe nel calcolo seguente:

1 750 tonnellate di cioccolato × 2 (fattore di emissione dei COVNM) = 3 500 tonnellate di emissioni di COVNM

58.

I trasporti possono costituire un'altra fonte significativa di inquinamento atmosferico nelle proprie operazioni e lungo la catena del valore . In questo caso, per stimare le emissioni di un determinato inquinante derivanti ad esempio dal trasporto su strada, il soggetto dovrà utilizzare la formula che segue, dove FCv,f è il consumo di carburante del tipo di veicolo v che utilizza il carburante f (kg); EFk,v,f è il fattore di emissione dell'inquinante k per il tipo di veicolo v e il carburante f (g per veicolo-km-1); Emk,v,f sono le emissioni dell'inquinante k per il tipo di veicolo v e il carburante f (g):

Emk,v,f = FCv,f × EFk,v,f

59.

Ad esempio, un veicolo commerciale leggero con motore diesel che ha percorso complessivamente 2 800 km nel 2022 ha prodotto la seguente quantità di emissioni di PM10 (il fattore di emissione di PM10 è pari a 1,52 g/kg):

2 800 km × 1,52 = 4 256 g di emissioni di PM10

60.

Un'ulteriore fonte critica di emissioni atmosferiche è la combustione di combustibili. In questo caso la formula potrebbe essere la seguente, posto che FCn è il combustibile n consumato nella categoria di fonte (Gj), EFk è il fattore di emissione dell'inquinante k (g/Gj) e Emk sono le emissioni dell'inquinante k (g).

Emk = FCn × EFk

61.

Ad esempio, un'impresa che ha consumato 3 000 000 grammi di combustibile nel 2020 applicherà un fattore di emissione di 0,67 per l'SO2, da cui:

3 000 000 × 0,67 = 2 010 000 g di emissioni di SO2 dalla combustione di combustibili nel 2020

62.

Sono esempi di inquinanti idrici (regolamento (UE) 2024/1244; direttiva 2000/60/CE; direttiva 2006/118/CE; direttiva 91/676/CEE; direttiva 2010/75/UE e direttiva (UE) 2024/1785 che la modifica, Industrial pollutant releases to water in Europe, Agenzia europea dell'ambiente, 2024): azoto (N), fosforo (P), metalli pesanti (Cd, Hg, Pb, come pure As, Cr, Cu, Ni, Zn), inquinanti organici persistenti e pesticidi, BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xileni) e altri composti organici volatili (VOC), sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (misurate con parametri come BOD, COD, ecc.), carbonio organico totale (TOC), eccetera.

63.

Pesticidi e nutrienti (ad esempio N e P) possono essere rilasciati attraverso attività agricole come l'applicazione di letame o concime inorganico (Main sources of water pollution, Agenzia europea dell'ambiente, 2023; Introduction to Freshwater Quality Monitoring and Assessment - Technical Guidance Document, Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), 2023). Le concentrazioni di metalli pesanti possono essere dovute alle attività estrattive e agli scarichi di acque reflue. Il TOC è un indicatore generico di contaminazione delle acque da materia organica. Indica la presenza di materiale vivente, ad esempio nelle acque reflue, ma anche nelle acque superficiali e sotterranee (livelli abituali di concentrazione inferiori rispettivamente a 10 mgl-1 e 2 mgl-1). Il COD indica generalmente la presenza di effluenti industriali o di acque reflue, con valori solitamente inferiori a 20 mgl-1 nelle acque non inquinate e fino a 60 000 mgl-1 nelle acque reflue industriali. Il BOD, di norma utilizzato per determinare l'inquinamento da materia organica nelle acque superficiali e l'efficienza del trattamento delle acque reflue, si attesta generalmente a circa 2 mgl-1 nelle acque non inquinate e 10 mgl-1 e oltre nelle acque inquinate. Il rilascio di COV può essere imputabile a sversamenti nelle acque.

64.

Per quanto riguarda la metodologia per misurare le emissioni nell'acqua, nella relazione ETC/ICM 3/2022 Calculating emissions to water – a simplified method l'Agenzia europea dell'ambiente raccomanda una semplice tecnica di stima simile a quella utilizzata per gli inquinanti atmosferici. Nella formula che segue ARa è il tasso di attività per l'attività a (da scegliere in base alla specifica attività o processo, cfr. ad esempio Mp nel calcolo delle emissioni atmosferiche); EFp,a è il fattore di emissione dell'inquinante p per l'attività a; Emissionip,a sono le emissioni dell'inquinante p per l'attività a:

Emissionip,a = ARa × EFp,a

65.

Sono esempi di inquinanti del suolo (regolamento (UE) 2024/1244; direttiva 86/278/CEE): N, P, metalli pesanti (es. applicazione al terreno di fanghi di depurazione), BTEX e altri VOC, inquinanti organici persistenti e pesticidi.

66.

Nel complesso, le fonti di inquinamento del suolo nel settore privato sono principalmente i prodotti o sottoprodotti dei processi industriali (ad esempio produzione di sostanze chimiche, energia, produzione tessile), gli sversamenti accidentali di derivati del petrolio, le attività agricole e di allevamento (ad esempio irrigazione con acque reflue non trattate, allevamento di pollame), la produzione e il trattamento di acque reflue, la produzione e trasformazione di metalli e minerali e i trasporti (Global assessment of soil pollution: Report, FAO, 2021).

67.

Sono stati stilati diversi manuali nazionali per aiutare le imprese a calcolare le loro emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo; ad esempio in Australia (Emission Estimation Technique Manual for Soft Drink Manufacture, National Pollution Inventory) e in Sud Africa (A Guide to Reporting and Estimating Emissions for the IPWIS) esistono varie opzioni tra cui scegliere per giungere a una stima, a seconda delle possibilità dei soggetti: misurazione diretta (ad esempio campionamento, sistema di monitoraggio in continuo), bilancio di massa, calcoli ingegneristici, fattori di emissione (stessa formula di cui sopra per le emissioni atmosferiche e idriche), eccetera. L'approccio generale per calcolare tali emissioni prevede di: 1) individuare le fonti di emissione all'interno dell'impianto (combustione, fabbricazione, evaporazione di solventi, stoccaggio, emissioni fuggitive); 2) fare il punto delle informazioni disponibili; 3) individuare nell'elenco dei metodi di stima quello più adatto al processo specifico, alle informazioni disponibili e agli strumenti di misurazione che possono essere acquisiti per ottenere i dati necessari; 4) raccogliere i dati richiesti per ciascun metodo; e 5) calcolare le emissioni. I manuali riportano formule ed esempi per ciascun metodo di calcolo delle emissioni.

68.

Un elenco dei fattori di emissione per gli inquinanti atmosferici è disponibile nella pagina web dedicata dell'Agenzia europea dell'ambiente. Sebbene i fattori di emissione siano più comunemente utilizzati per l'inquinamento atmosferico, l'Organizzazione mondiale della sanità ne ha messi a disposizione alcuni per lo scarico in acque superficiali e lo smaltimento terrestre per processi specifici. Fattori di emissione supplementari per gli inquinanti organici persistenti (POP) possono essere consultati nella pagina web Toolkit for Identification and Quantification of Releases of Dioxins, Furans and Other Unintentional POPs.

69.

Le prescrizioni di cui al punto 32 sono applicabili soltanto alle PMI che operano in settori specifici. A titolo esemplificativo, le imprese coinvolte nella prestazione di servizi (ad esempio le imprese che operano in strutture di coworking o condivise oppure a distanza) non rientrano in genere nell'ambito di applicazione di questa informativa. Di contro, le imprese che svolgono attività di produzione (ad esempio di sostanze chimiche) sortiscono in genere impatti in termini di inquinamento e dovrebbero pertanto rendere note le informazioni richieste da questa informativa. La tabella seguente (adattata dalla Guida per l'utente EMAS ) fornisce esempi di impatti settoriali, anche per i servizi per uffici, per i quali gli aspetti legati all'inquinamento potrebbero non essere significativi.

Attività

Aspetto ambientale

Impatto ambientale

Trasporti

oli per macchine consumati, consumo di carburante

emissioni dei veicoli

abrasione degli pneumatici (polvere fine)

inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque

effetto serra, rumore

Costruzioni

consumo di materie prime primarie (risorse)

emissioni atmosferiche, rumore, vibrazioni, ecc. dovuti alle macchine per costruzione

consumo del suolo

disponibilità di materie prime

inquinamento atmosferico, idrico, del suolo

distruzione della copertura del suolo

perdita della biodiversità

Servizi per uffici

consumo di materiali (es. carta, toner)

consumo di energia elettrica (comporta emissioni indirette di CO2)

generazione di rifiuti urbani misti

effetto serra

Industria chimica

consumo di materie prime primarie (risorse)

acque reflue

emissioni di composti organici volatili

emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono

disponibilità di materie prime

inquinamento idrico

ozono fotochimico

distruzione dello strato di ozono

B5 –   Biodiversità

Orientamenti sulle modalità di individuazione dei siti all'interno o in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità

70.

Il punto 33 stabilisce che l'impresa deve rendere noti i siti presso i quali opera che sono situati all'interno o in prossimità di un' area sensibile sotto il profilo della biodiversità . Le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità sono definite come tali in virtù di un'apposita normativa in materia di protezione della natura a livello europeo o internazionale: si tratta, tra le altre, delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 di aree protette, dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle principali aree di biodiversità, nonché di altre aree protette designate dalle autorità governative come bisognose di protezione speciale (ad esempio aree forestali protette o aree situate all'interno di distretti idrografici).

71.

Al fine di individuare le aree protette e le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità , l'impresa può fare riferimento a banche dati quali il World Database on Protected Areas o "WDPA" (una banca dati che aiuta a individuare le aree protette marine e terrestri nel mondo), il World Database on Key Biodiversity Areas e la lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) delle specie minacciate. L'impresa può altresì utilizzare strumenti quali lo strumento integrato per la valutazione della biodiversità (IBAT).

72.

Nel contesto dell'informativa B5 – Biodiversità, " in prossimità di " qualifica una superficie che (in parte) coincide con o è adiacente a un' area sensibile sotto il profilo della biodiversità .

73.

La tabella che segue illustra come possono essere presentate le informazioni sui siti all'interno o in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità .

Ubicazione

Superficie

(ettari)

Area sensibile sotto il profilo della biodiversità

Precisazioni

(all'interno/in prossimità di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità)

Paese –

nome del sito 1

 

 

 

Paese –

nome del sito 2

 

 

 

Paese –

nome del sito 3

 

 

 

...

 

 

 

Orientamenti sulle modalità di calcolo e comunicazione dell'uso del suolo

74.

Per " superficie impermeabilizzata " si intende una superficie in cui il suolo originario è stato coperto (ad esempio strade, edifici, parcheggi), rendendolo impermeabile e causando un impatto sull'ambiente.

75.

Una superficie verde o " orientata alla natura " è un'area dedicata principalmente a conservare o ripristinare la natura. Le superfici seminaturali/verdi possono essere situate nel sito dell'organizzazione e possono includere tetti, facciate, sistemi di drenaggio dell'acqua o altre caratteristiche progettate, adattate o gestite per promuovere la biodiversità. Le superfici seminaturali possono essere situate anche fuori dal sito dell'organizzazione, purché siano di proprietà dell'organizzazione o gestite dall'organizzazione e principalmente dedicate alla promozione della biodiversità.

76.

La tabella che segue illustra una possibile modalità di presentazione delle informazioni sull' uso del suolo (EMAS, 2023).

Tipo di uso del suolo

Superficie

(ettari o m2)

Superficie totale impermeabilizzata

 

Superficie totale orientata alla natura nel sito

 

Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito

 

Uso totale del suolo

 

B6 –   Acque

Orientamenti sulle modalità di calcolo e comunicazione dei prelievi idrici e del consumo idrico

77.

Per prelievo idrico si intende la quantità di acqua da qualsiasi fonte che entra nei confini organizzativi dell'impresa durante il periodo di riferimento. Nella pratica, per la maggior parte delle imprese corrisponde alla quantità di acqua prelevata dalla rete idrica pubblica e indicata nelle bollette. Tuttavia il prelievo idrico comprende anche, se del caso, le quantità di acqua prelevata da altre fonti, ad esempio acque sotterranee da pozzi di proprietà, acque prelevate da fiumi o laghi o ricevute da altre imprese. Nel caso specifico delle imprese che operano nel settore agricolo, il prelievo idrico includerebbe l'acqua piovana raccolta e stoccata direttamente dall'impresa.

78.

I dati sul prelievo idrico possono essere ottenuti da misurazioni con flussimetri o dalle bollette dell'acqua; come si è detto per la maggior parte delle imprese il prelievo idrico corrisponde di fatto alla quantità di acqua prelevata dalla rete pubblica e indicata per l'appunto nelle bollette. Nei casi in cui le misurazioni dirette sono impraticabili o sono ritenute insufficienti e devono pertanto essere integrate, i dati sul prelievo idrico possono essere stimati con l'ausilio, ad esempio, di modelli di calcolo e norme di settore.

79.

A titolo esemplificativo, nel caso di un ufficio condiviso o di uno spazio di coworking, per calcolare il prelievo idrico si può partire dal prelievo idrico complessivo dell'edificio che figura in bolletta e calcolare il prelievo idrico per dipendente mediante la seguente equazione:

prelievo idrico giornaliero per dipendente (l) = prelievo idrico annuo (l)/(n. di dipendenti nell'intero edificio condiviso × n. di giorni lavorativi)

L'impresa potrebbe quindi moltiplicare il prelievo idrico per dipendente per il numero di dipendenti e di giorni di lavoro nell'anno di riferimento, ottenendo così il dato finale richiesto.

Per fare un esempio concreto applicando la formula proposta, si ipotizzi uno spazio di coworking con un prelievo idrico annuo ricavato dalla bolletta di 1 296 m3 (corrispondenti a 1 296 000 l), in cui lavorano 100 dipendenti di imprese diverse per un numero presunto di 240 giorni l'anno. L'ipotesi relativa al numero medio di giorni di lavoro può basarsi ad esempio su statistiche nazionali. Il prelievo idrico giornaliero per dipendente sarebbe in questo caso:

prelievo idrico giornaliero per dipendente = 1 296 000 l / (100 x 240) = 54 l

80.

Supponendo che i dipendenti dell'impresa che comunica informazioni siano 25 e che utilizzino lo spazio di coworking per 220 giorni l'anno, il prelievo idrico annuo dell'impresa presso lo spazio di coworking sarebbe il prelievo idrico per dipendente moltiplicato per il numero di dipendenti e di giorni di lavoro, quindi: 54 l x 25 x 220 = 297 000 l (corrispondenti a 297 m3).

81.

Questo semplice metodo di calcolo può risultare utile quando è possibile accedere alla bolletta dell'acqua dell'edificio condiviso. Presenta però alcuni limiti, in quanto non tiene conto ad esempio delle differenze d'uso tra diverse parti dell'edificio (un edificio a sette piani potrebbe avere sei piani di uffici e un piano adibito a mensa o ristorante). L'impresa può superare tali limiti se dispone di dati supplementari che le consentano di perfezionare ulteriormente il calcolo di base di cui sopra.

82.

Un altro modo per ottenere dati sul prelievo idrico nell'esempio degli uffici condivisi qualora non fosse possibile recuperare la bolletta dell'acqua potrebbe essere effettuare un calcolo a partire dalla portata dei sanitari e dai dati sull'occupazione. Una possibile formula è la seguente:

prelievo idrico totale = ∑(portata × numero di utilizzi per giorno × numero di giorni per anno × occupazione)

dove:

(a)

la portata di ciascun sanitario può essere reperita ad esempio nella documentazione di progetto o sulle etichette degli apparecchi stessi, o ancora stimata sulla base di dati medi pubblicamente disponibili se non è possibile ottenere informazioni più accurate;

(b)

il numero di utilizzi per giorno può essere stimato sulla base di dati medi pubblicamente disponibili;

(c)

"numero di giorni" indica il numero di giorni di attività dell'impresa che comunica informazioni in un anno;

(d)

"occupazione" rappresenta il numero di dipendenti dell'impresa che utilizzano l'ufficio, spesso calcolato come equivalenti a tempo pieno (ETP); e

(e)

il simbolo indica che i calcoli per ogni sanitario dovrebbero essere sommati al fine di ottenere il prelievo idrico totale dall'impresa che comunica informazioni e che opera presso un ufficio condiviso.

83.

Un'altra fonte potenzialmente utile alle imprese che operano presso uffici condivisi per la comunicazione del prelievo idrico è il manuale utente Indicatore Level(s) 3.1: consumo idrico nella fase di utilizzo del JRC, con i relativi documenti supplementari e schede di calcolo (cfr. portale web dell'Ufficio Prodotti, PG Section Documents | Product Bureau (europa.eu)). L'impresa potrebbe inoltre consultare le pubblicazioni EMAS Reference Document for the Public Administration sector e EMAS Reference Document for the Construction sector nonché sistemi di rating e certificazioni analoghi, che potrebbero fornire indicazioni utili nelle loro metodologie su come perfezionare ulteriormente il calcolo del prelievo idrico presso uffici e spazi condivisi.

84.

Gli esempi forniti su come ottenere dati sul prelievo idrico nel caso di uffici condivisi possono essere recepiti e applicati da imprese operanti in settori diversi, con eventuali adeguamenti in funzione del settore e della situazione specifica dell'impresa. Nella pubblicazione EMAS "easy" per le piccole e medie imprese e nei documenti di riferimento settoriali EMAS si possono trovare metodologie e indicatori specifici in materia di prelievo idrico per le PMI e per determinati settori, nonché norme e parametri di riferimento settoriali.

85.

Il consumo idrico è la quantità di acqua in entrata nei confini dell'impresa che non è scaricata o che non si prevede di scaricare nuovamente nell'ambiente acquatico o verso terzi. Si tratta in genere dell'acqua evaporata (ad esempio in processi che sfruttano l'energia termica quali l'essiccazione o la produzione di energia elettrica), dell'acqua incorporata nei prodotti (ad esempio nella produzione alimentare) o dell'acqua usata a fini d'irrigazione (ad esempio in agricoltura o per l'irrigazione degli spazi aziendali).

86.

Per scarico di acqua si intende, ad esempio, la quantità di acqua trasferita direttamente a corpi idrici riceventi quali laghi o fiumi, al sistema fognario pubblico o ad altre imprese per l'uso a cascata. Si tratta in sostanza dell'acqua in uscita dall'impresa.

87.

Il consumo idrico può pertanto essere calcolato come segue:

consumo idrico = apporti idrici – uscite idriche

ossia:

consumo idrico = (prelievo idrico) – scarichi idrici.

Per le imprese che prelevano acqua esclusivamente dalla rete idrica pubblica e la scaricano nella rete fognaria, il consumo idrico sarà prossimo allo zero e può pertanto essere omesso dalla relazione.

Più in generale, l'obbligo di informativa in merito al consumo idrico è applicabile a informazioni già richieste per legge, già comunicate e/o adeguate per il settore.

88.

Il rapporto tra prelievo idrico , consumo idrico e scarico di acqua è schematizzato nell'immagine che segue.

Image 4

89.

L'impresa può fornire ulteriori informazioni esplicative per contestualizzare il prelievo idrico o il consumo idrico, ad esempio indicando se raccoglie e utilizza acqua piovana in sostituzione dell'acqua di rubinetto o se scarica acqua verso terzi per l'uso a cascata.

90.

Di seguito è riportato un esempio di come le imprese possono presentare informazioni quantitative sui loro prelievi, scarichi e consumi idrici suddivise per posizione del sito .

 

Prelievo idrico

es. m3

Consumo idrico

es. m3 (se applicabile)

Tutti i siti

 

 

Siti in zone sottoposte a stress idrico

 

 

Orientamenti per determinare se l'impresa opera in una zona a elevato stress idrico

91.

L'impresa può rivolgersi alle autorità idriche (ad esempio nazionali, regionali) del luogo o dei luoghi in cui opera per ottenere informazioni utili alla propria valutazione delle risorse idriche locali, che comprende l'individuazione delle zone a elevato stress idrico. L'impresa può inoltre consultare strumenti gratuiti e pubblicamente disponibili che mappano le aree interessate da carenze idriche a livello mondiale. Uno di questi è l'Aqueduct Water Risk Atlas del WRI, che offre una mappa interattiva a livello di sottobacino di un indicatore di stress idrico di riferimento che misura il rapporto tra la domanda totale di acqua e l'offerta disponibile di risorse rinnovabili di acque di superficie e sotterranee. Con l'aiuto di questo strumento, le imprese possono consultare lo scenario di riferimento dello stress idrico definito per diversi bacini idrografici a livello mondiale. Valori dell'indicatore di stress idrico di riferimento superiori al 40 % indicano un'area a elevato stress idrico.

92.

A titolo illustrativo, la mappa che segue mostra i principali bacini fluviali iberici e la loro classificazione in termini di stress idrico secondo lo strumento Aqueduct del WRI.

Image 5

Nell'immagine si possono osservare diversi bacini idrici nella penisola iberica e la rispettiva classificazione in termini di stress idrico. La maggior parte della zona meridionale della penisola presenta uno stress idrico molto elevato, fatta eccezione per il bacino del Guadiana (in giallo). Di conseguenza un'impresa che operi nel bacino del Guadalquivir (ad esempio nella regione dell'Andalusia, soggetta a stress idrico molto elevato) dovrebbe indicare separatamente il proprio consumo idrico per tale regione/bacino. Non sarebbe invece tenuta a farlo se le sue operazioni si svolgessero nella parte meridionale del bacino idrografico del Guadiana (dove lo stress idrico è basso).

93.

Altri strumenti che le imprese possono consultare al fine di stabilire se si trovano in aree soggette a stress idrico sono la mappa statica (e la relativa serie di dati) dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) Water Exploitation Index plus (WEI+) for summer and Urban Morphological Zones (UMZ) e la mappa interattiva Water exploitation index plus (WEI+) for river basin districts (1990-2015). Entrambe presentano l'indicatore di stress idrico WEI+, che misura il consumo idrico totale in percentuale delle risorse rinnovabili di acqua dolce a livello di sottobacino. Valori di WEI+ pari o superiori al 40 % indicano in genere situazioni di elevato stress idrico. È opportuno sottolineare che nello strumento Aqueduct del WRI l'indicatore di riferimento dello stress idrico è basato sulla domanda di acqua, mentre l'indicatore WEI+ dell'AEA si basa sul consumo idrico.

B7 –   Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti

Orientamenti sui principi dell'economia circolare

94.

Nel riferire sui propri prodotti, sull'uso dei materiali e sulla gestione dei rifiuti, l'impresa può fornire informazioni in relazione ai principi dell'economia circolare , illustrati nei punti che seguono. I principi fondamentali dell'economia circolare sono esposti di seguito e i principi fondamentali presi in considerazione dalla Commissione europea sono riportati in corsivo.

Eliminare i rifiuti e l'inquinamento: ciò può avvenire migliorando i processi ma anche in fase di progettazione, considerando gli aspetti di utilizzabilità, riutilizzabilità, riparabilità, smontaggio e rifabbricazione.

Tenere in circolo prodotti e materiali (al loro valore più elevato): la riutilizzabilità e il riciclaggio sono fondamentali per tenere in circolo i prodotti, aspetto che può essere rafforzato se nella fase di progettazione si presta particolare attenzione alla circolarità in termini di utilizzabilità, riutilizzabilità, riparabilità, rifabbricazione e smontaggio. Possono essere presi in considerazione anche fattori quali l'incorporazione di biomateriali e la loro rimessa in circolo attraverso il ciclo biologico, ad esempio utilizzando coperture biodegradabili per le colture agricole anziché quelle in plastica.

Rigenerare la natura – ove possibile, le attività umane dovrebbero puntare alla rigenerazione naturale e a migliorare o ripristinare le principali funzioni ecologiche (ad esempio drenaggio, messa a disposizione di habitat, regolazione termica, ecc.) che potrebbero essere andate perse a causa di precedenti attività umane.

Orientamenti sui rifiuti generati in totale e sui rifiuti reindirizzati al riciclaggio o al riutilizzo

95.

Le informative di cui al punto 38 possono essere omesse dalle imprese che producono solo rifiuti domestici. In questi casi l'impresa si limiterà a dichiarare che produce questo tipo di rifiuti.

96.

Nel comunicare informazioni sui rifiuti pericolosi di cui al punto 38, lettera a), l'impresa ottempera a quanto prescritto riguardo ai rifiuti radioattivi dall'indicatore n. 9 di cui all'allegato I, tabella n. 1, del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) (4). Questo indicatore SFDR (rapporto tra tonnellate di rifiuti radioattivi e di rifiuti pericolosi ) può infatti essere calcolato utilizzando come numeratore e denominatore i dati che l'impresa fornisce conformemente al punto 38, lettera a).

97.

Le PMI devono comunicare informazioni sui rifiuti pericolosi e i rifiuti radioattivi se le loro attività ne comportano la produzione. L'applicabilità dipende dalla presenza di materiali pericolosi o radioattivi nei processi aziendali.

98.

Si raccomanda alle imprese di classificare i rifiuti pericolosi rifacendosi al catalogo europeo dei rifiuti o "CER" (decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), nel quale i rifiuti sono distinti per tipo. I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono classificati come pericolosi nel CER, di norma con la menzione "contenenti sostanze pericolose". Per esempio:

(a)

settore medico: oggetti taglienti o acuminati contaminati quali aghi e siringhe utilizzati in contesti medici ("rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni", codice CER 18 01 03*), medicinali citotossici e citostatici (codice CER 18 01 08*), radiofarmaci utilizzati e talune apparecchiature diagnostiche contenenti materiali radioattivi;

(b)

settore manifatturiero: lubrificanti e oli usati classificati come pericolosi (codice CER 13 02 05*);

(c)

edilizia: materiali contenenti amianto (codice CER 17 09 03*), terra e rocce contenenti sostanze pericolose (codice CER 17 05 03*);

(d)

batterie e accumulatori: batterie al piombo (16 06 01*), batterie al Ni-Cd (16 06 02*), batterie contenenti mercurio (16 06 03*).

99.

Ciò nonostante, i rifiuti sono considerati pericolosi se presentano una o più caratteristiche di pericolo elencate nell'allegato II della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE). Per maggiore facilità di consultazione, queste sono presentate di seguito insieme ai rispettivi pittogrammi al fine di agevolare l'individuazione di caratteristiche di pericolo quali infiammabilità, tossicità e corrosività, che possono portare a classificare i rifiuti come pericolosi.

100.

Anche i rifiuti radioattivi presentano o possono presentare caratteristiche di pericolo che li rendono pericolosi, ossia cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Tuttavia le sostanze radioattive sono soggette a norme distinte all'interno dell'UE (direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio). Le imprese che utilizzano materiali radioattivi in grado di generare rifiuti radioattivi soggetti alla normativa dell'UE dovrebbero esserne a conoscenza. I rifiuti radioattivi dovrebbero essere identificati sulla base della presenza di radionuclidi a livelli superiori alle soglie regolamentari di allontanamento.

101.

I rifiuti radioattivi possono essere presenti in una serie di prodotti quali attrezzature mediche, di ricerca e industriali, rilevatori di fumo o fanghi.

102.

Di seguito sono presentati i pittogrammi di pericolo per ciascuna classe di pericolo.

Pittogramma di pericolo

Indicazione di pericolo, simbolo e classe

Che cosa significa?

Image 6

"Gas sotto pressione"

Simbolo: bombola del gas

Pericolo fisico

Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche

Image 7

"Esplosivo"

Simbolo: bomba che esplode

Pericolo fisico

Esplosivo instabile

Esplosivo; pericolo di esplosione di massa

Esplosivo; grave pericolo di proiezione

Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione

Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio

Image 8

"Comburente"

Simbolo: fiamma su cerchio

Pericolo fisico

Può provocare o aggravare un incendio; comburente

Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente

Image 9

"Infiammabile"

Simbolo: fiamma

Pericolo fisico

Gas altamente infiammabile

Gas infiammabile

Aerosol altamente infiammabile

Aerosol infiammabile

Liquido e vapori altamente infiammabili

Liquido e vapori infiammabili

Solido infiammabile

Image 10

"Corrosivo"

Simbolo: corrosione

Pericolo fisico / pericolo per la salute

Può essere corrosivo per i metalli

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Image 11

"Pericolo per la salute / Pericoloso per lo strato di ozono"

Simbolo: punto esclamativo

Pericolo per la salute

Può irritare le vie respiratorie

Può provocare sonnolenza o vertigini

Può provocare una reazione allergica della pelle

Provoca grave irritazione oculare

Provoca irritazione cutanea

Nocivo se ingerito

Nocivo a contatto con la pelle

Nocivo se inalato

Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Image 12

"Tossicità acuta"

Simbolo: teschio e tibie incrociate

Pericolo per la salute

Letale se ingerito

Letale a contatto con la pelle

Letale se inalato

Tossico se ingerito

Tossico a contatto con la pelle

Tossico se inalato

Image 13

"Grave pericolo per la salute"

Simbolo: Pericolo per la salute

Pericolo per la salute

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

Provoca danni agli organi

Può provocare danni agli organi

Può nuocere alla fertilità o al feto

Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

Può provocare il cancro

Sospettato di provocare il cancro

Può provocare alterazioni genetiche

Sospettato di provocare alterazioni genetiche

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

Image 14

"Pericoloso per l'ambiente"

Simbolo: ambiente

Pericolo per l'ambiente

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Pittogrammi indicanti proprietà pericolose tratti dall'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP).

103.

Nel presentare le informazioni sulla produzione di rifiuti o sulla loro diversione dallo smaltimento, l'impresa dovrebbe utilizzare di preferenza unità di peso (ad esempio chilogrammi o tonnellate). Tuttavia, qualora non le consideri unità adeguate, l'impresa può comunicare le metriche di cui sopra in termini di volumi (ad esempio m3).

104.

Quando comunica il totale annuo dei rifiuti reindirizzati al riciclaggio o al riutilizzo, l'impresa dovrebbe considerare i rifiuti cerniti e inviati agli operatori del riciclaggio o del riutilizzo (ad esempio la quantità di rifiuti immessa nel contenitore per il riciclaggio o per la cernita dei rifiuti in determinate categorie di materiali e il loro conferimento a impianti di trattamento dei rifiuti) piuttosto che i rifiuti effettivamente riciclati o riutilizzati.

105.

Per comunicare le informazioni sulla sostenibilità, l'impresa può fare uso delle tabelle seguenti.

 

Rifiuti generati (es. tonnellate)

Totale rifiuti generati, di cui:

 

 

rifiuti reindirizzati al riciclaggio o al riutilizzo

rifiuti destinati allo smaltimento

Rifiuti non pericolosi

 

 

 

Tipo di rifiuti 1

 

 

 

Tipo di rifiuti 2

 

 

 

...

 

 

 

Rifiuti pericolosi

 

 

 

Tipo di rifiuti 1

 

 

 

...

 

 

 

106.

Tra gli esempi di rifiuti pericolosi che le piccole imprese possono generare figurano le batterie, gli oli usati, i pesticidi, le apparecchiature contenenti mercurio e le lampade fluorescenti.

107.

L'impresa può procedere a ripartizioni più dettagliate specificando ulteriori tipologie di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi . A tal fine può trarre spunto dall'elenco di descrizioni dei rifiuti del catalogo europeo dei rifiuti.

Orientamenti sul flusso di massa annuo dei materiali pertinenti utilizzati

108.

Il flusso di massa anno è un indicatore in linea con i requisiti EMAS in materia di efficienza del consumo di materiali e illustra la dipendenza di un'impresa da materiali specifici nelle sue attività (ad esempio legno e acciaio per l'industria edile). L'impresa è tenuta a fornire informazioni sui materiali che utilizza, siano essi acquistati da fornitori o prodotti internamente. Ai fini del calcolo del flusso di massa annuo dei materiali pertinenti utilizzati, l'impresa dovrà innanzitutto individuare i materiali chiave specifici da cui dipendono le sue operazioni e per i quali deve essere valutata l'efficienza dei materiali (ad esempio, il legno). Se usa diversi tipi di materiali, l'impresa dovrà indicare separatamente il flusso di massa annuo di ciascun materiale chiave (ossia il peso totale del materiale utilizzato, ad esempio le tonnellate di legno acquistate) in modo appropriato, ad esempio operando una ripartizione in base all'uso cui i materiali sono destinati (guida per l'utente EMAS). Il flusso di massa dei materiali utilizzati è la somma del peso di tutti i materiali utilizzati, inclusi materie prime, materiali ausiliari, materiali in entrata, semilavorati o altri (escluse le fonti energetiche e l'acqua). È preferibilmente espresso in unità di peso (ad esempio chilogrammi o tonnellate), volume (ad esempio m3) o altre unità metriche comunemente utilizzate nel settore.

Orientamenti sulle modalità di identificazione dei processi manifatturieri, di costruzione e/o di imballaggio

109.

Al fine di identificare i processi manifatturieri, di costruzione e/o di imballaggio, l'impresa può fare riferimento alle attività che rientrano nella sezione C "Attività manifatturiere", nella sezione F "Costruzioni" e nella classe O82.92 "Attività di imballaggio" di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/137.

1.3.   Orientamenti sul modulo base – Metriche sociali

B8 –   Forza lavoro – Caratteristiche generali

110.

Gli equivalenti a tempo pieno (ETP) sono il numero di posti a tempo pieno in un'impresa. Tale dato può essere calcolato dividendo le ore calendarizzate di un dipendente (totale delle ore di lavoro effettive in una settimana) per le ore previste dal datore di lavoro per una settimana lavorativa a tempo pieno (totale delle ore di lavoro dei dipendenti a tempo pieno). Ad esempio, un dipendente che lavora 25 ore la settimana per un'impresa nella quale la settimana a tempo pieno è di 40 ore corrisponde a 0,625 ETP (ossia 25 ore/40 ore).

111.

Gli effettivi sono il numero totale di persone impiegate dall'impresa, comunicato alla fine del periodo di riferimento o come media nel periodo di riferimento.

Orientamenti sulle modalità di presentazione delle informazioni sui tipi di contratto dei dipendenti

112.

La tabella che segue illustra come possono essere presentate informazioni sui dipendenti per tipo di contratto di lavoro.

Tipo di contratto

Numero di dipendenti (effettivi o equivalenti a tempo pieno)

Contratto temporaneo

 

Contratto permanente

 

Totale dipendenti

 

113.

La tabella che segue illustra come possono essere presentate informazioni sui dipendenti per genere.

Genere

Numero di dipendenti (effettivi o equivalenti a tempo pieno)

Uomini

 

Donne

 

Altro

 

Non comunicato

 

Totale dipendenti

 

114.

In alcuni Stati membri dell'Unione europea le persone possono registrarsi legalmente come appartenenti a un terzo genere, spesso neutro, classificato come "altro" nella tabella che precede. Nei paesi in cui tale pratica non è possibile, l'impresa che comunica dati sui dipendenti può spiegare la situazione e precisare che la categoria "altro" non è applicabile. La categoria "non comunicato" riguarda i dipendenti che non divulgano la propria identità di genere.

115.

La tabella che segue illustra come possono essere presentate informazioni sui dipendenti per paese.

Paese (del contratto di lavoro)

Numero di dipendenti (effettivi o equivalenti a tempo pieno)

Paese A

 

Paese B

 

Paese C

 

Paese D

 

Totale dipendenti

 

116.

Le definizioni e le tipologie dei contratti di lavoro possono variare a seconda del paese. Se ha dipendenti in più di un paese, l'impresa utilizza le definizioni giuridiche previste dal diritto nazionale dei paesi in cui sono stabiliti i dipendenti per calcolare i dati a livello di paese. Tali dati paese sono poi sommati per calcolare i valori totali, senza tenere conto delle differenze nelle definizioni giuridiche nazionali.

117.

Con "avvicendamento dei dipendenti " ci si riferisce al flusso di dipendenti che lasciano l'impresa volontariamente o a causa di licenziamento, pensionamento o decesso sul lavoro.

118.

Per calcolare il tasso di avvicendamento si dovrebbe utilizzare la formula riportata di seguito.

Formula

B9 –   Forza lavoro – Salute e sicurezza

Orientamenti sul tasso di infortuni registrabili connessi al lavoro

119.

Partendo dall'ipotesi che un lavoratore a tempo pieno lavori 2 000 ore l'anno, il tasso in questione indica il numero di infortuni connessi al lavoro per 100 lavoratori a tempo pieno nell'arco di un anno. Se l'impresa non è in grado di calcolare direttamente il numero di ore lavorate, può fare una stima sulla base dell'orario di lavoro normale o standard.

120.

Per calcolare il tasso di infortuni registrabili connessi al lavoro che coinvolgono i dipendenti , si dovrebbe utilizzare la formula riportata di seguito.

Formula

Esempio

121.

La società A ha segnalato tre infortuni connessi al lavoro nell'anno di riferimento. La società A conta 40 dipendenti e un totale di 80 000 ore lavorate in un anno (40 × 2 000).

Il tasso di infortuni registrabili connessi al lavoro è pari a 3/80 000 × 200 000 = 7,5.

Orientamenti sul numero di decessi dovuti a lesioni e malattie connesse al lavoro

122.

Le lesioni connesse al lavoro e le malattie connesse al lavoro derivano dall'esposizione a pericoli sul lavoro.

123.

In caso di telelavoro, lesioni e malattie sono connesse al lavoro se direttamente imputabili allo svolgimento delle mansioni lavorative piuttosto che all'ambiente domestico generale.

124.

Lesioni e malattie che si verificano mentre una persona viaggia per motivi di lavoro sono considerate connesse al lavoro se, al momento della lesione o della malattia, il dipendente stava svolgendo attività lavorative nell'interesse del datore di lavoro. Gli infortuni che si verificano durante gli spostamenti al di fuori della responsabilità dell'impresa (ossia il pendolarismo regolare verso e dal luogo di lavoro) sono soggetti alla legislazione nazionale applicabile, che stabilisce se sono da considerare connessi al lavoro o meno.

125.

Un disturbo mentale è considerato connesso al lavoro se è stato segnalato volontariamente dal dipendente e se è stata presentata la valutazione di un professionista sanitario abilitato attestante che il disturbo in questione è effettivamente connesso al lavoro. Non sono considerati connessi al lavoro i problemi di salute derivanti dal fumo, dall'abuso di alcolici e sostanze stupefacenti, dall'inattività fisica, da un'alimentazione non salutare e da fattori psicosociali non connessi al lavoro.

126.

L'impresa può indicare separatamente i decessi causati da lesioni connesse al lavoro e quelli causati da malattie connesse al lavoro.

B10 –   Forza lavoro – Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione

Orientamenti sulla retribuzione: salario minimo

127.

Per " salario minimo" si intende la retribuzione minima del lavoro per ora o altra unità di tempo. A seconda del paese, il salario minimo può essere fissato direttamente dalla legge o mediante contrattazione collettiva . L'impresa fa riferimento al salario minimo applicabile nel paese in relazione al quale comunica informazioni.

128.

Per la categoria retributiva più bassa, esclusi i tirocinanti e gli apprendisti, il salario minimo funge da base per il calcolo del salario a inizio carriera. Il salario a inizio carriera si compone dunque di una retribuzione pari al salario minimo e di eventuali pagamenti fissi supplementari garantiti ai dipendenti della categoria in questione.

Orientamenti sulla retribuzione: percentuale del divario retributivo tra dipendenti di sesso femminile e dipendenti di sesso maschile

129.

La metrica relativa alla percentuale del divario retributivo tra dipendenti di sesso femminile e dipendenti di sesso maschile poggia sul principio della parità di genere, che sancisce la parità di retribuzione a fronte di un lavoro di pari valore. Il divario retributivo è definito come la differenza tra i livelli retributivi medi corrisposti alle dipendenti di sesso femminile e ai dipendenti di sesso maschile, espressa in percentuale del livello retributivo medio dei dipendenti di sesso maschile.

130.

Ai fini di tale metrica occorre includere nel calcolo tutti i dipendenti . Inoltre si dovrebbero calcolare separatamente la retribuzione media delle dipendenti di sesso femminile e quella dei dipendenti di sesso maschile. Si veda la formula seguente:

Formula

131.

In funzione delle politiche retributive dell'impresa, la retribuzione lorda può comprendere tutti gli elementi seguenti:

(a)

il salario di base, pari alla somma delle retribuzioni in contanti garantite, a breve termine e non variabili;

(b)

le prestazioni in denaro, corrispondenti alla somma del salario di base e di indennità, bonus, commissioni, partecipazione agli utili e altre forme di pagamenti in contanti variabili; e

(c)

le prestazioni in natura (5).

132.

La retribuzione lorda è la somma di tutti gli elementi applicabili di cui sopra.

133.

La retribuzione oraria lorda media è la retribuzione lorda settimanale/annuale divisa per la media delle ore lavorate per settimana/anno.

Esempio

134.

L'impresa A conta complessivamente X dipendenti di sesso maschile e Y dipendenti di sesso femminile. La retribuzione oraria lorda dei dipendenti di sesso maschile è di 15 EUR e la retribuzione oraria lorda delle dipendenti di sesso femminile è di 13 EUR.

135.

Il livello medio della retribuzione oraria lorda dei dipendenti di sesso maschile corrisponde alla somma di tutti i loro compensi orari lordi divisa per il numero totale di dipendenti di sesso maschile. Il livello medio della retribuzione oraria lorda delle dipendenti di sesso femminile corrisponde alla somma di tutti i loro compensi orari lordi divisa per il numero totale di dipendenti di sesso femminile.

136.

La formula utilizzata per calcolare la percentuale del divario retributivo tra dipendenti di sesso maschile e dipendenti di sesso femminile è:

Formula

Orientamenti sulla copertura della contrattazione collettiva

137.

I dipendenti coperti da contratti collettivi sono le persone nei confronti delle quali l'impresa è tenuta ad applicare il contratto. Se un dipendente è coperto da più di un contratto collettivo deve essere conteggiato una sola volta. Se nessuno dei dipendenti è coperto da un contratto collettivo, la percentuale è pari a zero.

138.

La percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi è calcolata secondo la formula seguente.

Formula

139.

Le informazioni richieste da questo obbligo di informativa possono essere comunicate come tasso di copertura se la copertura della contrattazione collettiva è compresa tra 0-19 %, 20-39 %, 40-59 %, 60-79 % o 80-100 %.

140.

Questo obbligo non è finalizzato a ottenere la percentuale di dipendenti rappresentati da un comitato aziendale o iscritti a sindacati, che può essere diversa. La percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi può essere superiore a quella dei dipendenti iscritti ai sindacati quando i contratti collettivi si applicano sia ai membri iscritti ai sindacati che a quelli non iscritti.

1.4.   Orientamenti sul modulo base – Metriche di condotta delle imprese

B11 –   Condanne e ammende per corruzione attiva e passiva

141.

La corruzione passiva e la corruzione attiva rientrano nella questione attinente alla sostenibilità della condotta delle imprese .

142.

Ai sensi del punto 43, l'impresa comunica il numero totale di condanne e l'importo complessivo delle ammende in cui è incorsa per violazione delle leggi in materia di corruzione passiva e attiva .

Orientamenti sulle condanne

143.

Le condanne per violazione delle leggi in materia di corruzione passiva e corruzione attiva comprendono qualsiasi sentenza emessa da una corte penale nei confronti di una persona o di un'impresa in relazione a un reato connesso alla corruzione passiva e attiva, ad esempio quando tali pronunce giudiziarie sono iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro dell'Unione europea nel quale è stata pronunciata la condanna.

Orientamenti sulle ammende

144.

Le ammende inflitte in caso di violazione delle leggi in materia di corruzione passiva e corruzione attiva sono le sanzioni pecuniarie cogenti imposte da un organo giurisdizionale, da una commissione o da un'altra autorità governativa per violazioni delle leggi in materia di corruzione passiva e attiva e pagate all'erario.

Modulo onnicomprensivo: orientamenti

145.

Gli orientamenti contenuti nelle sezioni che seguono mirano ad agevolare l'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'allegato I, punti da 44 a 65, della raccomandazione della Commissione su un principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese.

146.

Gli orientamenti che seguono sono pensati per inserirsi in un ecosistema che potrebbe includere orientamenti supplementari elaborati dall'EFRAG, altri strumenti digitali e un ulteriore sostegno all'attuazione (attività didattiche, dialogo con i portatori di interessi e altro) volti a chiarire alcuni elementi tecnici degli orientamenti.

147.

I presenti orientamenti sono intesi a sostenere la preparazione delle metriche del modulo omnicomprensivo.

1.5.   Orientamenti sul modulo onnicomprensivo – Informazioni generali

C1 –   Strategia: modello aziendale e iniziative connesse alla sostenibilità

148.

Nel descrivere i principali rapporti con i consumatori e i fornitori di cui al punto 47, lettera c), l'impresa indica il numero stimato di fornitori nonché i settori e le geografie (ossia i paesi) corrispondenti.

C2 –   Descrizione delle pratiche, delle politiche e delle iniziative future per la transizione verso un'economia più sostenibile

149.

Le imprese possono utilizzare il modello seguente per comunicare gli elementi di informazione dell'informativa C2.

 

Se l'impresa ha risposto SÌ alla domanda riguardante le pratiche/politiche/iniziative future nell'informativa B2, le descriva brevemente insieme alle azioni che ne derivano (se la pratica/politica/iniziativa futura riguarda fornitori o clienti, indicarlo)

Se l'impresa ha risposto SÌ alla domanda riguardante gli obiettivi nell'informativa B2, specificarli

L'impresa può indicare il livello gerarchico più elevato tra i suoi dipendenti cui spetta la responsabilità dell'attuazione delle politiche, laddove lo abbia stabilito

Cambiamenti climatici

 

 

 

Inquinamento

 

 

 

Acque e risorse marine

 

 

 

Biodiversità ed ecosistemi

 

 

 

Economia circolare

 

 

 

Forza lavoro propria

 

 

 

Lavoratori nella catena del valore

 

 

 

Comunità interessate

 

 

 

Consumatori e utilizzatori finali

 

 

 

Condotta delle imprese

 

 

 

1.6.   Orientamenti sul modulo onnicomprensivo – Metriche ambientali

Aspetti da considerare in sede di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della sezione B3 (modulo base)

150.

Per determinare se sia opportuno comunicare informazioni sull'ambito 3 a norma del punto 50, l'impresa può esaminare le proprie emissioni totali di gas a effetto serra di questo tipo sulla base delle 15 categorie di ambito 3 individuate dal Greenhouse Gas Protocol, utilizzando stime adeguate e integrando tali informazioni mediante riferimento. Così facendo può individuare e comunicare le categorie significative di ambito 3 in base all'entità delle proprie emissioni stimate di gas a effetto serra e ad altri criteri stabiliti nel Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard del Greenhouse Gas Protocol (versione 2011, pagg. 61 e 65-68) o nella norma EN ISO 14064-1:2018, allegato H.3.2, come la spesa finanziaria, l'influenza, i rischi e le opportunità di transizione correlati o le opinioni dei portatori di interessi.

151.

È probabile che le PMI che si occupano di processi manifatturieri, della filiera agroalimentare, di costruzione di immobili e di imballaggio presentino importanti categorie di ambito 3 (CDP Technical Note: Relevance of Scope 3 Categories by Sector, 2024), che possono essere considerate pertinenti ai fini della rendicontazione nel settore dell'impresa.

C3 –   Obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e transizione climatica

152.

Le riduzioni delle emissioni possono rivelarsi al tempo stesso una sfida e un'opportunità per l'impresa, in quanto spesso richiedono cambiamenti strategici e operativi. L'obiettivo di ridurre le emissioni può richiedere un riesame delle priorità strategiche e finanziarie. La decarbonizzazione può rendere necessari investimenti iniziali ingenti, ad esempio nell'elettrificazione del parco veicoli, nell'applicazione di nuove tecnologie per ridurre il consumo energetico o nello sviluppo di nuove linee di prodotti che dipendano meno da materiali ad alta intensità di carbonio. Di contro, l'attuazione di soluzioni a basse emissioni di carbonio per ridurre le emissioni di gas a effetto serra può far scendere notevolmente i costi per l'acquisto di energia e materiali. Le imprese che intraprendono un percorso di decarbonizzazione sono spesso chiamate ad apportare modifiche importanti ai modelli imprenditoriali o alle operazioni quotidiane. Ad esempio, un'impresa di servizi di logistica e consegna potrebbe dover ripensare la gestione del parco veicoli al fine di ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del servizio dovute alla necessità di ricaricare periodicamente i veicoli. Un'impresa produttrice beni di consumo che intenda sostituire un componente del proprio prodotto con un'alternativa sostenibile e a basse emissioni di carbonio potrebbe dover destinare tempo e risorse all'innovazione del prodotto e alla ricerca di nuovi fornitori. Questi sforzi possono a loro volta tradursi in una riduzione dei costi, nell'accesso a mercati nuovi, nella creazione di nuovi posti di lavoro e in finanziamenti aggiuntivi, rendendo la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non solo una sfida, ma anche un'opportunità commerciale strategica. In tale contesto, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra costituiscono una misura importante per rispondere alla necessità di una transizione sostenibile, in quanto consentono alle imprese di gestire il cambiamento in modo sistematico, controllato e organizzato.

153.

Un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rappresenta un impegno dell'impresa a ridurre tali emissioni in un anno futuro rispetto a quelle misurate in un determinato anno base. Tra le azioni che possono portare a riduzioni delle emissioni figurano, ad esempio, l'elettrificazione, l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili, lo sviluppo di prodotti sostenibili, eccetera. L'informativa C3 impone all'impresa di comunicare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 e 2.

154.

Gli assorbimenti e le emissioni evitate non confluiscono nelle riduzioni delle emissioni lorde di gas a effetto serra dell'impresa. Ciò è dovuto all'importante distinzione tra le pratiche di contabilizzazione delle emissioni lorde di gas a effetto serra (incluse negli inventari) e quelle degli assorbimenti e delle emissioni evitate (contabilizzate per progetto o intervento). La metrica delle emissioni lorde di gas a effetto serra dell'impresa è concepita per monitorare le emissioni effettive nell'ambiente, fornendo uno scenario di base coerente e comparabile per fissare gli obiettivi in materia di gas a effetto serra. Le emissioni evitate e gli assorbimenti di carbonio si riferiscono invece ad attività nel quadro di progetti specifici dell'impresa, il che significa che la loro contabilizzazione è separata da quella delle emissioni lorde di gas a effetto serra.

155.

Per adeguarsi a tale pratica, l'impresa deve distinguere tra le proprie emissioni lorde di gas a effetto serra e altri impatti che non vengono colti da questa metrica, quali gli assorbimenti di gas a effetto serra e le emissioni evitate. Gli assorbimenti corrispondono alla rimozione di gas a effetto serra dall'atmosfera a seguito di attività umane intenzionali. Tali attività possono includere ad esempio la piantumazione di alberi (trasferimento di CO2 atmosferico attraverso la fotosintesi) e la cattura diretta di CO2 dall'atmosfera, solitamente collegate al successivo stoccaggio del CO2. Le emissioni evitate di gas a effetto serra sono solitamente definite come emissioni che si sarebbero verificate se le attività dell'impresa non le avessero prevenute. Tra queste attività può figurare l'introduzione di prodotti e tecnologie nuovi che riducono la domanda di alternative ad alta intensità di carbonio, ad esempio soluzioni di isolamento che eliminano la domanda di servizi energetici in un edificio. Maggiori informazioni sugli assorbimenti di carbonio e le emissioni evitate sono disponibili nella pubblicazione Land Sector and Removals Guidance del Greenhouse Gas Protocol.

156.

L'anno base è un anno passato che può fungere da termine di paragone per le emissioni di gas a effetto serra attuali dell'impresa. In generale dovrebbe essere un anno recente e rappresentativo delle emissioni di gas a effetto serra dell'impresa, per il quale esistono dati verificabili.

157.

L'anno obiettivo è l'anno futuro in cui l'impresa intende conseguire una determinata riduzione assoluta o percentuale delle emissioni di gas a effetto serra. Per un obiettivo a breve termine dovrebbe situarsi tra uno e tre anni dopo l'anno base. È possibile prevedere anche obiettivi a più lungo termine, ad esempio per periodi di venti o trent'anni (anno 2040 o 2050). Le imprese sono incoraggiate a stabilire quanto meno valori obiettivo a breve termine per l'anno obiettivo 2030 e, se possibile, a lungo termine per il 2050. A partire dal 2030 si raccomanda di aggiornare l'anno base e l'anno obiettivo per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra con cadenza quinquennale.

158.

Per fissare un obiettivo le imprese dovrebbero prendere in considerazione le evidenze scientifiche esistenti sulla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra. L'iniziativa SBTi raccomanda un obiettivo trasversale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari a -42 % entro il 2030 e a -90 % entro il 2050 (anno base: 2020). L'SBTi propone inoltre un percorso semplificato di definizione degli obiettivi per le piccole e medie imprese (6). Esistono anche percorsi specifici per settore che possono essere presi in considerazione dalle imprese nel fissare i loro obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

159.

Al fine di conseguire una rapida riduzione delle emissioni dirette e indirette l'impresa può intraprendere alcune semplici azioni , facili da attuare ma comunque in grado di determinare una riduzione apprezzabile delle emissioni e di sostenere l'impresa nel conseguimento dei suoi obiettivi . Ad esempio l'elettrificazione del parco veicoli, con la sostituzione dei veicoli a combustibili fossili con veicoli elettrici, avrà un effetto immediato sulle emissioni e può tradursi in una riduzione notevole, in particolare per un'impresa che dipende dai trasporti. Analogamente, sostituire l'automobile nei tragitti casa-lavoro e nei viaggi di lavoro con alternative a basse emissioni di carbonio quali la bicicletta o i trasporti pubblici è un'azione di decarbonizzazione efficace, semplice e facilmente realizzabile. Anche la revisione e l'aggiornamento della gestione interna dell'energia consentono di ottenere risultati con uno sforzo relativamente contenuto, passando ad apparecchiature efficienti sotto il profilo energetico e integrando la manutenzione nelle operazioni di routine. L'impresa può ridurre il proprio consumo di energia sottoponendo periodicamente apparecchiature e macchinari a interventi di manutenzione e sostituendoli con alternative più efficienti sotto il profilo energetico, quando e dove possibile: è il caso ad esempio di caldaie, sistemi di telecomunicazione, pompe di calore, impianti di condizionamento dell'aria, eccetera. La manutenzione periodica ne garantisce il funzionamento efficiente e riduce al minimo l'usura e la produzione di rifiuti. L'impresa può contenere ulteriormente le emissioni di tali apparecchiature automatizzando i sistemi e utilizzando temporizzatori per definire i periodi di utilizzo.

160.

Un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici è costituito da una serie di azioni presenti e future volte ad allineare il modello aziendale, la strategia e le operazioni dell'impresa all'obiettivo generale di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. Un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra compatibile con tale obiettivo generale sarà alla base del piano di transizione, la cui importanza risiede nella capacità di comprendere i mezzi con cui l'impresa passerà a un'economia a basse emissioni di carbonio, tenendo nel contempo traccia dei progressi compiuti. Il piano di transizione funge da meccanismo di rendicontabilità e trasparenza e incoraggia le imprese a sviluppare percorsi credibili volti a mitigare i cambiamenti climatici attraverso le loro azioni.

161.

La definizione di un piano di transizione credibile da parte dell'impresa dovrebbe poggiare su elementi quali: a) la definizione di responsabilità e ruoli chiari; b) l'integrazione del piano nella strategia aziendale e nella pianificazione finanziaria dell'impresa; c) l'inclusione di informazioni sulle leve e sui percorsi di decarbonizzazione nonché di indicatori quantificabili che possano essere monitorati con tempistiche predefinite; d) la possibilità di riesame e aggiornamento periodici, se del caso previa consultazione dei portatori di interessi; e) la copertura di tutte le attività dell'impresa e, per quanto possibile, della catena del valore , o la spiegazione dei motivi di eventuali limitazioni.

162.

Le imprese che comunicano gli obiettivi di cui all'allegato IV, parte B, lettera d), del regolamento EMAS possono utilizzare i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra, se ne hanno fissati, per conformarsi al principio volontario per le PMI. L'impresa può corroborare tale informativa attraverso l'attuazione del sistema di gestione ambientale EMAS e il collegamento alla norma EN ISO 14001:2015, come indicato all'allegato II, parte B, punti A.6.2.1 e B.5 (obiettivi ambientali) del regolamento EMAS.

Orientamenti sulle modalità di identificazione dei processi manifatturieri, di costruzione e/o di imballaggio

163.

Al fine di individuare i processi manifatturieri, di costruzione e/o di imballaggio, l'impresa può fare riferimento alle attività che rientrano nella sezione C – Attività manifatturiere, nella sezione F – Costruzioni e nella classe O82.92 "Attività di imballaggio" dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/137.

C4 –   Rischi climatici

164.

I pericoli legati al clima sono fattori trainanti dei rischi fisici legati al clima derivanti dagli effetti che i cambiamenti climatici sortiscono sull'impresa. Possono essere classificati come acuti, dovuti a eventi particolari (quali siccità, inondazioni, precipitazioni estreme e incendi di incolto), o cronici, dovuti a cambiamenti climatici nel più lungo periodo (quali il cambiamento delle temperature, l'innalzamento del livello del mare e l'erosione del suolo) (regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione). I rischi fisici sono una funzione dei pericoli legati al clima, dell'esposizione degli attivi e delle attività dell'impresa a tali pericoli e della sensibilità dell'impresa agli stessi. Esempi di pericoli legati al clima sono le ondate di calore, la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi, l'innalzamento del livello del mare, le inondazioni da collasso di un lago glaciale e il cambiamento dei regimi delle precipitazioni e dei venti. I rischi fisici legati al clima possono essere individuati e modellizzati utilizzando scenari climatici che prendano in considerazione traiettorie di emissione elevate, quale l'SSP5-8.5 dell'IPCC.

165.

Gli eventi di transizione legati al clima possono (secondo la pubblicazione Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, 2017) essere dettati da sviluppi politici e giuridici (ad esempio obblighi rafforzati di comunicazione delle emissioni), tecnologici (ad esempio i costi della transizione verso tecnologie a basse emissioni) o di mercato (ad esempio aumento del costo delle materie prime) o da considerazioni di reputazione (ad esempio maggiore preoccupazione dei portatori di interessi).

166.

I rischi lordi legati al clima sono i rischi fisici lordi e i rischi lordi di transizione che possono derivare dall'esposizione degli attivi e delle attività aziendali dell'impresa ai pericoli legati al clima.

1.7.   Orientamenti sul modulo onnicomprensivo – Metriche sociali

C5 –   Altre caratteristiche (generali) della forza lavoro

167.

Al fine di determinare il rapporto tra donne e uomini, si divide il numero di dipendenti di sesso femminile per il numero di dipendenti di sesso maschile a livello dirigenziale. In questo modo si otterrà la percentuale di donne rispetto agli uomini nell'impresa.

Formula

168.

Il livello dirigenziale è il livello inferiore al consiglio di amministrazione, fatto salvo il caso in cui l'impresa disponga di una definizione specifica.

169.

Ad esempio, se a livello dirigenziale vi fossero 28 dipendenti di sesso femminile e 84 di sesso maschile, il rapporto donne/uomini sarebbe pari a 1:3, il che significa che per ogni donna a livello dirigenziale vi sono tre uomini.

170.

I fattori pertinenti che un'impresa deve prendere in considerazione nel decidere se comunicare o meno il numero di lavoratori autonomi e temporanei ai sensi del punto 60 sono: 1) il rapporto tra dipendenti e lavoratori autonomi e temporanei, in particolare in caso di dipendenza significativa e/o crescente, o 2) un eventuale rischio maggiore di impatti sociali negativi sui lavoratori autonomi o temporanei rispetto a quello per i dipendenti dell'impresa.

171.

La tabella che segue illustra come possono essere presentate le informazioni relative ai lavoratori autonomi senza personale che lavorano esclusivamente per l'impresa e ai lavoratori temporanei messi a disposizione da imprese che svolgono principalmente attività di ricerca, selezione e fornitura di personale.

Tipo di lavoratori

Numero di lavoratori autonomi e temporanei che svolgono attività di ricerca, selezione e fornitura di personale

Totale dei lavoratori autonomi senza personale che lavorano esclusivamente per l'impresa

 

Totale dei lavoratori temporanei messi a disposizione da imprese che svolgono principalmente attività di ricerca, selezione e fornitura di personale

 

172.

Le imprese possono fare riferimento al codice NACE O78 per i lavoratori temporanei messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente "attività di ricerca, selezione e fornitura di personale".

C6 –   Altre informazioni sulla forza lavoro propria – Politiche e procedure in materia di diritti umani

173.

Le imprese che dispongono di un processo di dovuta diligenza in materia di diritti umani possono rispondere affermativamente (SÌ) e indicare i contenuti delle politiche e/o dei processi utilizzando il menu a tendina.

C7 –   Incidenti gravi in materia di diritti umani

174.

Per " incidente accertato" si intende un'azione legale o denuncia presentata all'impresa o alle autorità competenti tramite un procedimento ufficiale o un caso di non conformità individuato dall'impresa mediante procedure stabilite. Tali procedure, volte a individuare casi di non conformità, possono includere audit dei sistemi di gestione, programmi ufficiali di monitoraggio o meccanismi di reclamo .

1.8.   Orientamenti sul modulo onnicomprensivo – Metriche di condotta delle imprese

C8 –   Ricavi da determinati settori ed esclusione dagli indici di riferimento dell'UE

175.

I combustibili fossili, quali definiti all'articolo 2, punto 62), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono fonti energetiche non rinnovabili basate sul carbonio, come i combustibili solidi, il gas naturale e il petrolio.

176.

Per "produzione di sostanze chimiche" si intendono le attività elencate nell'allegato I, sezione C, divisione 20.2, del regolamento (UE) 2023/137, ossia la fabbricazione di fitofarmaci e altri prodotti chimici per l'agricoltura.

177.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, le società escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono le seguenti:

(a)

società che ottengono l'1 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite;

(b)

società che ottengono il 10 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili;

(c)

società che ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili; e

(d)

società che ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO2eq/kWh.

C9 –   Diversità di genere nell'organo di governance

178.

L'organo di governance è la massima autorità decisionale di un'impresa. A seconda della giurisdizione in cui è stabilita l'impresa e della sua classificazione come soggetto giuridico, il formato dell'organo di governance può variare.

179.

Sulla base dell'SFDR, il rapporto di diversità di genere nell'organo di governance è calcolato come rapporto medio tra i membri femminili e maschili.

Formula

Esempio

180.

L'organo di governance di una PMI è composto da sei membri, di cui tre donne. Il rapporto di diversità di genere è pari a 1: per ogni donna vi è un uomo.

(1)  Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard – Revised Edition. World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development.

(2)  Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard – Revised Edition. World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development.

(3)  SEI e CCAC (2022), A Practical Guide for Business Air Pollutant Emission Assessment. Stockholm Environment Institute (SEI) e Climate and Clean Air Coalition (CCAC).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione, del 6 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 1).

(5)  Ad esempio automobili, assicurazione sanitaria privata, assicurazione sulla vita, programmi per il benessere.

(6)  L'SBTI offre alle PMI anche risorse per fissare obiettivi fondati su dati scientifici.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1710/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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