Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q1230(01)R(02)

Rettifica del regolamento interno del Comitato europeo delle regioni (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 472 del 30 dicembre 2021)

GU L 266 del 13.10.2022, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/1230/corrigendum/2022-10-13/oj

13.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 266/21


Rettifica del regolamento interno del Comitato europeo delle regioni

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 472 del 30 dicembre 2021 )

Pagina 2, articolo 6

anziché:

«4.

Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto è notificata al segretariato generale nel rispetto delle modalità di notifica prescritte e perviene al più tardi il giorno precedente la riunione.

Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese, a favore del membro oppure del supplente. L’Ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.

5.

Un supplente nominato relatore può presentare il progetto di parere di cui è responsabile nel corso della sessione plenaria in cui esso figura all’ordine del giorno. Il membro può delegare il suo diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere. La delega del diritto di voto è notificata per iscritto al segretario generale prima dell’inizio della riunione.

6.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi delega cessa di produrre effetti nel momento in cui il delegante perde la sua qualità di membro del Comitato.»,

leggasi:

«4.

Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto è notificata al segretariato generale nel rispetto delle modalità di notifica prescritte e perviene al più tardi il giorno precedente la riunione.

5.

Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese, a favore del membro oppure del supplente. L’Ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.

6.

Un supplente nominato relatore può presentare il progetto di parere di cui è responsabile nel corso della sessione plenaria in cui esso figura all’ordine del giorno. Il membro può delegare il suo diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere. La delega del diritto di voto è notificata per iscritto al segretario generale prima dell’inizio della riunione.

7.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi delega cessa di produrre effetti nel momento in cui il delegante perde la sua qualità di membro del Comitato.».

Top