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Documento 02006L0043-20240109
Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC (Text with EEA relevance)
Testo consolidato: Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
02006L0043 — IT — 09.01.2024 — 005.001
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DIRETTIVA 2006/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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DIRETTIVA 2008/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2008 |
L 81 |
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20.3.2008 |
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DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 |
L 182 |
19 |
29.6.2013 |
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DIRETTIVA 2014/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 |
L 158 |
196 |
27.5.2014 |
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DIRETTIVA (UE) 2022/2464 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 |
L 322 |
15 |
16.12.2022 |
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DIRETTIVA (UE) 2023/2864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
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DIRETTIVA 2006/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2006
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«revisione legale dei conti»: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati nella misura in cui essa sia:
prescritta dal diritto dell'Unione;
prescritta dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le piccole imprese;
effettuata volontariamente su richiesta delle piccole imprese che soddisfano disposizioni giuridiche nazionali equivalenti a quelle relative a una revisione dei conti di cui alla lettera b), ove la normativa nazionale definisca tali revisioni dei conti come revisioni legali dei conti;
«revisore legale»: una persona fisica abilitata a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;
«impresa di revisione contabile»: una persona giuridica o qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, abilitato a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;
«ente di revisione contabile di un paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione legale del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diverso da un ente iscritto al registro come impresa di revisione contabile in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi dell'articolo 3;
«revisore di un paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione legale del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diversa da una persona iscritta al registro come revisore legale in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi degli articoli 3 e 44;
«revisore del gruppo»: il revisore o i revisori legali oppure l'impresa o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti consolidati o, se del caso, svolgono il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;
«rete» (network): la struttura più ampia:
«affiliata di un'impresa di revisione contabile»: un'impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è legata ad un'impresa di revisione contabile tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;
«relazione di revisione»: la relazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di cui all'articolo 51 bis della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE;
«autorità competenti»: le autorità designate dalla legge che sono responsabili della regolamentazione e/o il controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici; quando, in un articolo, si fa riferimento alle «autorità competenti», si intendono le autorità responsabili delle funzioni menzionate in tale articolo;
▼M3 —————
«principi contabili internazionali»: gli International Accounting Standards (IAS), gli International Financial Reporting Standards (IFRS) e le relative interpretazioni (SIC-IFRIC), nonché le loro successive modifiche e le relative interpretazioni, ed i principi e le relative interpretazioni che verranno emanati o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (IASB);
«enti di interesse pubblico»:
gli enti disciplinati dal diritto di uno Stato membro i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE;
gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), diversi da quelli di cui all'articolo 2 di tale direttiva;
le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE; oppure
gli enti designati dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;
«cooperativa»: una società cooperativa europea quale definita nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della società cooperativa europea (SCE) ( 2 ), ovvero qualsiasi altra cooperativa per la quale il diritto comunitario prescrive la revisione legale dei conti, come gli enti creditizi quali definiti nell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE e le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE;
«persona esterna alla professione di revisore»: qualsiasi persona fisica che, nel corso della sua partecipazione alla direzione del sistema di controllo pubblico e durante il triennio immediatamente precedente tale partecipazione, non abbia effettuato revisioni legali, non abbia detenuto diritti di voto in un'impresa di revisione contabile, non sia stata membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo di un'impresa di revisione contabile e non sia stata impiegata presso un'impresa di revisione contabile né sia stata a essa altrimenti associata;
«responsabile/responsabili»:
il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile, per un determinato incarico di revisione contabile, come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale dei conti per conto dell'impresa di revisione contabile; o
nel caso della revisione dei conti di un gruppo, quanto meno il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale dei conti a livello del gruppo, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative; o
il revisore o i revisori legali che firmano la relazione di revisione;
«responsabile o responsabili della sostenibilità»:
il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile per uno specifico incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità in qualità di responsabile o responsabili principali dell'esecuzione dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per conto dell'impresa di revisione contabile; o
nel caso dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, almeno il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile in qualità di responsabile o responsabili principali dell'esecuzione dello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità a livello di gruppo e il revisore o i revisori legali designati in qualità di responsabile o responsabili principali a livello di imprese figlie di rilevante importanza; o
il revisore o i revisori legali che firmano la relazione sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis;
«medie imprese»: le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«piccole imprese»: le imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE;
«Stato membro di origine»: uno Stato membro nel quale un revisore legale o un'impresa di revisione contabile sono abilitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
«Stato membro ospitante»: uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato dal proprio Stato membro di origine aspira altresì a ottenere l'abilitazione ai sensi dell'articolo 14, o uno Stato membro nel quale un'impresa di revisione contabile abilitata dal proprio Stato membro di origine aspira a essere iscritta nel registro o è iscritta nel registro ai sensi dell'articolo 3 bis;
«rendicontazione di sostenibilità»: la rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 18), della direttiva 2013/34/UE;
«attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità»: l'incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione contente le conclusioni espresse dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE;
«prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità»: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE.
CAPO II
ABILITAZIONE, FORMAZIONE CONTINUA E MUTUO RICONOSCIMENTO
Articolo 3
Abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile
▼M3 —————
Le autorità competenti degli Stati membri possono abilitare in qualità di imprese di revisione contabile soltanto gli enti che soddisfano le seguenti condizioni:
le persone fisiche che effettuano le revisioni legali dei conti per conto di un'impresa devono almeno soddisfare le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12 e devono essere abilitate in qualità di revisori legali in quello Stato membro;
una maggioranza dei diritti di voto in un ente deve essere detenuta da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12. Gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere state abilitate in un altro Stato membro. Ai fini della revisione legale dei conti delle cooperative, delle casse di risparmio e degli enti analoghi di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, di un'impresa controllata o di un successore legale di una cooperativa, di una cassa di risparmio o di un ente analogo di cui all'articolo 45 della direttiva 86/635/CEE, gli Stati membri possono stabilire altre disposizioni specifiche in relazione ai diritti di voto;
una maggioranza fino a un massimo del 75 % dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente deve essere costituita da imprese di revisione contabile che sono abilitate in uno Stato membro o da persone fisiche che soddisfano almeno le condizioni di cui all'articolo 4 e agli articoli da 6 a 12. Gli Stati membri possono prevedere che dette persone fisiche debbano altresì essere state abilitate in un altro Stato membro. Quando tale organo non conta più di due membri, uno di loro deve soddisfare almeno le condizioni di cui alla presente lettera;
l'impresa soddisfa la condizione di cui all'articolo 4.
Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari soltanto in relazione alla lettera c), le quali devono essere proporzionate agli obiettivi prefissi e non devono andare oltre lo stretto necessario.
Articolo 3 bis
Riconoscimento delle imprese di revisione contabile
Articolo 4
Onorabilità
Le autorità competenti di uno Stato membro possono rilasciare l'abilitazione esclusivamente alle persone fisiche o alle imprese che soddisfano il requisito di onorabilità.
Articolo 5
Revoca dell'abilitazione
Articolo 6
Titoli e diplomi
Articolo 7
Esame di idoneità professionale
Articolo 8
Controllo delle conoscenze teoriche
Il controllo delle conoscenze teoriche, compreso nell'esame, verte in particolare sulle materie seguenti:
teoria e principi di contabilità generale;
obblighi legali e norme concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati;
principi contabili internazionali;
analisi finanziaria;
contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione (cost and management accounting);
gestione del rischio e controllo interno;
revisione contabile e capacità professionali;
obblighi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti ed i revisori legali;
principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26;
deontologia professionale e indipendenza.
Tale controllo ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie nella misura in cui sono rilevanti per la revisione contabile:
diritto societario e governo societario;
diritto fallimentare e procedure analoghe;
diritto tributario;
diritto civile e commerciale;
diritto della sicurezza sociale e del lavoro;
tecnologie dell'informazione e sistemi informatici;
economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria;
matematica e statistica;
principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.
▼M3 —————
Affinché il revisore legale sia abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie:
obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
analisi della sostenibilità;
procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 26 bis.
Articolo 9
Esenzioni
Articolo 10
Tirocinio
Affinché il revisore legale o il tirocinante sia altresì abilitato a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, almeno otto mesi del tirocinio di cui al primo comma riguardano l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.
Articolo 11
Qualifica acquisita tramite esperienza di lunga durata
Uno Stato membro può abilitare in qualità di revisore legale una persona che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 se tale persona può dimostrare:
di aver esercitato per quindici anni attività professionali che le abbiano consentito di conseguire un'esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile, nonché superato l'esame di idoneità professionale di cui all' articolo 7; oppure
di aver esercitato per sette anni attività professionali nei settori di cui sopra, di aver inoltre svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 10, nonché superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 7.
Articolo 12
Combinazione di tirocinio e formazione teorica
Articolo 13
Formazione continua
Gli Stati membri assicurano che i revisori legali siano tenuti a prendere parte a programmi adeguati di formazione continua per mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali a un livello sufficientemente elevato e che il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua sia oggetto di sanzioni appropriate come previsto all'articolo 30.
Articolo 14
Abilitazione dei revisori legali di altri Stati membri
Il tirocinio di adattamento non supera i tre anni e il richiedente è soggetto a una valutazione.
La prova attitudinale è effettuata in una delle lingue autorizzate dalle disposizioni sull'impiego delle lingue vigenti nello Stato membro ospitante in questione. Essa verte esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro ospitante in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.
Affinché il revisore legale sia altresì abilitato a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, la prova attitudinale di cui al primo comma verte sulla conoscenza adeguata, da parte del revisore legale, delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Articolo 14 bis
Revisori legali abilitati o riconosciuti anteriormente al 1o gennaio 2024 e persone oggetto di una procedura di abilitazione per revisori legali al 1o gennaio 2024
Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati o riconosciuti per l'esercizio della revisione legale anteriormente al 1o gennaio 2024 non siano soggetti agli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma.
Gli Stati membri provvedono affinché le persone che al 1o gennaio 2024 sono oggetto della procedura di abilitazione di cui agli articoli da 6 a 14 non siano soggette agli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, a condizione che concludano la procedura entro il 1o gennaio 2026.
Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati anteriormente al 1o gennaio 2026 che intendono svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in relazione alle materie elencate all'articolo 8, paragrafo 3, attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui all'articolo 13.
CAPO III
ISCRIZIONE ALL'ALBO
Articolo 15
Albo
Articolo 16
Iscrizione all'albo dei revisori legali
Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:
nome, indirizzo e numero di iscrizione;
se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo Internet nonché il numero di iscrizione dell'impresa di revisione contabile presso la quale è impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale è associato in qualità di socio o altrimenti;
un'indicazione che specifichi se il revisore legale è abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità;
ogni altra iscrizione in qualità di revisore legale presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione e un'indicazione che specifichi se l'iscrizione riguarda la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.
Il registro indica se i revisori contabili di paesi terzi di cui al primo comma sono iscritti per effettuare la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.
Articolo 17
Iscrizione all'albo delle imprese di revisione contabile
Per quanto riguarda le imprese di revisione contabile, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:
nome, indirizzo e numero di iscrizione;
forma giuridica;
estremi per contattare l'impresa, persona di riferimento principale e, dove applicabile, sito web;
indirizzo di ciascun ufficio situato nello Stato membro in questione;
nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualità di soci o altrimenti e un'indicazione che specifichi se sono abilitati anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
nomi e indirizzi professionali di tutti i proprietari e gli azionisti;
nomi e indirizzi professionali di tutti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione;
se applicabile, denominazione della rete della quale l'impresa fa parte ed elenco dei nomi e degli indirizzi delle imprese appartenenti a tale rete e delle affiliate o indicazione del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;
ogni altra iscrizione in qualità di impresa di revisione contabile presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione e un'indicazione che specifichi se l'iscrizione riguarda la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.
se applicabile, indicazione dell'iscrizione o meno nel registro dell'impresa di revisione contabile ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 3.
Il registro indica se gli enti di revisione contabile di paesi terzi sono iscritti per effettuare la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.
Articolo 18
Aggiornamento delle informazioni contenute nell'albo
Gli Stati membri assicurano che i revisori legali e le imprese di revisione contabile notifichino tempestivamente alle autorità competenti preposte alla tenuta dell'albo qualsiasi modifica delle informazioni ivi contenute. Dopo tale notifica l'albo viene aggiornato senza indugio.
Articolo 19
Responsabilità per le informazioni contenute nell'albo
Le informazioni fornite alle autorità competenti a norma degli articoli 16, 17 e 18 sono firmate dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile. Quando l'autorità competente prevede che le informazioni possano essere messe a disposizione per via elettronica, tale firma può essere ad esempio una firma elettronica quale definita nell'articolo 2, punto 1), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ( 6 ).
Articolo 20
Regime linguistico
In ogni caso gli Stati membri in questione assicurano che nell'albo sia specificato se la traduzione è autenticata o meno.
Articolo 20 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di revisione contabile, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di revisione contabile, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
CAPO IV
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, INDIPENDENZA, OBIETTIVITÀ, RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
Articolo 21
Deontologia e scetticismo professionali
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti e i flussi di cassa futuri relativi alla capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.
Ai fini del presente articolo, per «scetticismo professionale» si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.
Articolo 22
Indipendenza e obiettività
Il requisito di indipendenza è richiesto almeno durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione contabile e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale.
Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che effettua una revisione legale dei conti adotti tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione d'affari o di altro genere, diretta o indiretta, riguardante il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti e, laddove appropriato, la sua rete, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o all'impresa di revisione contabile da un legame di controllo.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non effettua la revisione legale dei conti se sussistono rischi di autoesame o di interesse personale, rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale o dalla familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da una relazione finanziaria, personale, d'affari, di lavoro o di altro tipo tra:
a seguito della quale un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulti compromessa.
Gli Stati membri assicurano che le persone o le imprese di cui al paragrafo 2 non partecipino né influenzino in altro modo l'esito di una revisione legale dei conti di un qualunque ente sottoposto a revisione se:
possiedono strumenti finanziari dell'ente sottoposto a revisione, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
hanno avuto un rapporto di lavoro dipendente con l'ente sottoposto a revisione o intrattengono con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile prende quanto prima, e in ogni caso entro tre mesi, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni in essere che potrebbero compromettere la sua indipendenza e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la sua indipendenza derivanti dagli interessi e dalle relazioni anteriori ed esistenti.
Articolo 22 bis
Assunzione da parte degli enti sottoposti a revisione di precedenti revisori legali o dipendenti di revisori legali o imprese di revisione contabile
Gli Stati membri assicurano che il revisore legale o il responsabile che effettua la revisione per conto di un'impresa di revisione contabile non sia autorizzato, prima che sia trascorso un periodo di almeno un anno o, nel caso della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla cessazione delle sue attività in qualità di revisore legale o di responsabile della revisione in relazione all'incarico di revisione dei conti:
ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto a revisione;
a diventare, se del caso, membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'ente sottoposto a revisione o, nel caso in cui tale comitato non esista, dell'organo che espleta funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
a diventare membro senza incarichi esecutivi dell'organo di amministrazione o membro dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione.
Articolo 22 ter
Preparazione alla revisione legale dei conti e valutazione dei rischi per l'indipendenza
Gli Stati membri assicurano che, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile valuti e documenti:
Gli Stati membri possono prevedere disposizioni semplificate per le revisioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere b) e c).
Articolo 23
Riservatezza e segreto professionale
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile preposto alla revisione legale di un'impresa che ha emesso valori mobiliari in un paese terzo o appartiene a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un paese terzo può trasferire all'autorità competente del paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa soltanto alle condizioni definite all'articolo 47.
Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un paese terzo è effettuato ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale.
Articolo 24
Indipendenza ed obiettività dei revisori legali che effettuano la revisione legale per conto delle imprese di revisione contabile
Gli Stati membri assicurano che né i proprietari o azionisti dell'impresa di revisione contabile né i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo di detta impresa o di un'affiliata intervengano nell'espletamento della revisione legale dei conti in un modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile.
Articolo 24 bis
Organizzazione interna di revisori legali e imprese di revisione contabile
Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile si conformi ai seguenti requisiti organizzativi:
un'impresa di revisione contabile stabilisce direttive e procedure atte a garantire che i propri titolari o azionisti, nonché i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo dell'impresa stessa, o di un'affiliata, non intervengano nell'esecuzione di una revisione legale dei conti in nessun modo che possa compromettere l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione contabile;
un revisore legale o un'impresa di revisione contabile dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Tali meccanismi di controllo interno della qualità sono concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'impresa di revisione contabile o della struttura di lavoro del revisore legale;
un revisore legale o impresa di revisione contabile stabilisce direttive e procedure atte a garantire che i suoi dipendenti nonché tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di revisione legale dei conti dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti;
un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce direttive e procedure atte a garantire che l'esternalizzazione di importanti funzioni di revisione non sia effettuata in modo da compromettere la qualità del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto degli obblighi enunciati nella presente direttiva e, ove applicabile, nel regolamento (UE) n 537/2014 da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile;
un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici eventuali rischi per la sua indipendenza di cui agli articoli 22, 22 bis e 22 ter;
un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce direttive e procedure appropriate per effettuare le revisioni legali, nonché per formare, monitorare ed esaminare le attività dei dipendenti e organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 5;
un revisore legale o un'impresa di revisione contabile stabilisce un sistema interno di controllo della qualità volto a garantire la qualità della revisione legale.
Nel sistema di controllo della qualità rientrano quanto meno le direttive e procedure di cui alla lettera f). Nel caso di un'impresa di revisione contabile, la responsabilità del sistema interno di controllo della qualità compete a una persona che è qualificata come un revisore legale;
un revisore legale o un'impresa di revisione contabile impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento delle proprie attività di revisione legale dei conti;
un revisore legale o un'impresa di revisione contabile adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e registrare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità delle proprie attività di revisione legale dei conti;
un revisore legale o un'impresa di revisione contabile pone in essere direttive in materia di retribuzioni, riguardanti anche la partecipazione agli utili, atte a fornire incentivi alle prestazioni sufficienti per garantire la qualità della revisione. In particolare, l'entità del fatturato che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile deriva dalla fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile all'ente sottoposto a revisione non è considerata ai fini della retribuzione e della valutazione del rendimento delle persone che partecipano alla revisione o che possono influenzarne lo svolgimento;
un revisore legale o un'impresa di revisione contabile controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, dei meccanismi e delle direttive e procedure di controllo interno della qualità da esso stabiliti in applicazione della presente direttiva e, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 537/2014 e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze. In particolare, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conduce una valutazione annuale del sistema interno di controllo della qualità di cui alla lettera g). Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e di eventuali misure proposte per modificare il sistema interno di controllo della qualità.
Le direttive e le procedure di cui al primo comma sono documentate e comunicate ai dipendenti del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile.
Gli Stati membri possono prevedere requisiti semplificati per le revisioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere b) e c).
Qualsiasi esternalizzazione di funzioni di revisione di cui alla lettera d) del presente paragrafo non influisce sulla responsabilità del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è in grado di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle proprie attività.
Articolo 24 ter
Organizzazione del lavoro
Gli Stati membri assicurano che, se il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità è svolto da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della sostenibilità, che può essere il responsabile (uno dei responsabili) della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili della sostenibilità risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.
La qualità della revisione e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili della revisione e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte dell'impresa di revisione contabile ai fini della relativa designazione.
I responsabili della revisione operano attivamente nell'esecuzione della revisione legale dei conti. Il responsabile della sostenibilità opera attivamente nello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Nel caso si rivolga a consulenti esterni, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile è tenuto a documentare la richiesta presentata e i pareri ricevuti.
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile mantiene un fascicolo relativo al cliente. Tale fascicolo contiene i seguenti dati per ogni cliente sottoposto a revisione:
il nome, l'indirizzo e il centro di attività;
nel caso di un'impresa di revisione contabile, i nomi dei responsabili della revisione e, se del caso, i nomi dei responsabili della sostenibilità;
i corrispettivi per la revisione legale dei conti e i corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e i corrispettivi per ulteriori servizi in ogni esercizio.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva quanto meno i dati registrati a norma dell'articolo 22 ter, paragrafo 1, della presente direttiva e, ove applicabile, degli articoli da 6 a 8 del regolamento (UE) n. 537/2014.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva eventuali altri dati e documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 28 della presente direttiva e, ove applicabile, agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 537/2014 e per monitorare la conformità con la presente direttiva e altri obblighi di legge applicabili.
Il file di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data nella quale viene sottoscritta la relazione di revisione di cui all'articolo 28 della presente direttiva e, ove applicabile, all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 537/2014.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva quanto meno i dati registrati a norma dell'articolo 22 ter per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva tutti gli altri dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis e per monitorare la conformità con la presente direttiva e altri obblighi di legge applicabili per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il file di attestazione è chiuso entro 60 giorni dalla data nella quale viene sottoscritta la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis.
Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci d'esercizio annuali e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, il file di attestazione può essere incluso nel file di revisione.
Articolo 25
Corrispettivi per la revisione e l'attestazione
Gli Stati membri assicurano che vigano regole adeguate che prevedano che i corrispettivi per la revisione legale dei conti e per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità:
non siano influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti o all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; e
non siano subordinati ad alcuna condizione.
Articolo 25 bis
Ambito di applicazione della revisione legale dei conti
Fatti salvi gli obblighi in materia di relazioni di cui all'articolo 28 della presente direttiva e, ove applicabile, agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 537/2014, l'ambito di applicazione della revisione legale dei conti non include la garanzia della futura efficienza economico-finanziaria dell'ente sottoposto a revisione contabile né l'efficienza o l'efficacia con cui l'organo di direzione o di amministrazione ha condotto o condurrà l'attività.
Articolo 25 ter
Deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
I requisiti di cui agli articoli da 21 a 24 bis concernenti la revisione legale del bilancio si applicano mutatis mutandis all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Articolo 25 quater
Servizi diversi dalla revisione contabile vietati nei casi in cui il revisore legale svolga il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico che è sottoposto all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione i servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), e alle lettere da e) a k), del regolamento (UE) n. 537/2014 durante:
il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e l'emissione della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; e
l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1), secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014.
Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 22 ter, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Articolo 25 quinquies
Irregolarità
L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 537/2014 si applica mutatis mutandis a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico.
CAPO V
PRINCIPI DI REVISIONE E RELAZIONI DI REVISIONE
Articolo 26
Principi di revisione
Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di revisione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia.
La Commissione può adottare i principi di revisione internazionali solo se:
sono stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria e siano generalmente accettati a livello internazionale;
contribuiscono a un livello elevato di credibilità e di qualità dei bilanci d'esercizio o consolidati conformemente ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE;
sono nell'interesse generale dell'Unione; e
non modificano né integrano alcun requisito della presente direttiva, tranne quelli di cui al capo IV e agli articoli 27 e 28.
Nonostante il paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono imporre procedure o obblighi di revisione aggiuntivi ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione solo
se tali procedure od obblighi di revisione sono necessari per dare attuazione agli obblighi giuridici nazionali relativi alla portata della revisione legale dei conti; o
nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci.
Gli Stati membri comunicano le procedure o gli obblighi di revisione alla Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore ovvero, nel caso di obblighi già esistenti al momento dell'adozione di un principio di revisione internazionale, entro tre mesi dall'adozione del principio di revisione internazionale in questione.
Articolo 26 bis
Principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
Gli Stati membri comunicano i principi, le procedure o gli obblighi nazionali di attestazione della conformità alla Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.
Non oltre il 1o ottobre 2028, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva al fine di stabilire principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Tenendo conto dei risultati di tale valutazione e se del caso, tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), devono basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione.
La Commissione può adottare i principi di attestazione di cui al primo e al secondo comma solo se:
siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;
contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità; e
siano nell'interesse generale dell'Unione.
Articolo 27
Revisione legale del bilancio consolidato
Gli Stati membri assicurano che in caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese:
in relazione al bilancio consolidato il revisore del gruppo si assuma la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 28 della presente direttiva e, ove del caso, all'articolo 10 del regolamento (UE) n 537/2014 e per, ove del caso, la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 di tale regolamento;
il revisore del gruppo valuti il lavoro di revisione svolto da revisori di un paese terzo o da revisori legali ed enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo e documenti la natura, la tempistica e l'entità del lavoro da essi svolto, compreso, ove opportuno, l'esame del revisore riguardante le parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori;
il revisore del gruppo esamini il lavoro di revisione svolto da revisori di un paese terzo o da revisori legali ed enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo e mantenga la documentazione di tale lavoro.
La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente interessata di esaminare il lavoro svolto da tale revisore.
Ai fini della lettera c) del primo comma del presente paragrafo, il revisore del gruppo chiede l'accordo dei revisori di un paese terzo, dei revisori legali, degli enti di revisione contabile di un paese terzo o delle imprese di revisione contabile interessati, per il trasferimento della documentazione pertinente durante la conduzione della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinché il revisore del gruppo possa basarsi sul lavoro svolto dai suddetti revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile.
Tali misure includono, ove opportuno, un'ulteriore attività di revisione legale dei conti della società controllata interessata, che può essere svolta sia direttamente sia tramite esternalizzazione.
L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate una documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo a norma dell'articolo 36.
Qualora la revisione di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese è effettuata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del paese terzo una documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47.
In deroga al terzo comma, qualora la revisione di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese è effettuata da uno o più revisori o uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 47, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta a tale documentazione, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure opportune per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.
Articolo 27 bis
Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità
Gli Stati membri garantiscono che, nel caso di un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese:
in relazione alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, il revisore del gruppo abbia la piena responsabilità della relazione sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis;
il revisore del gruppo valuti il lavoro svolto da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, da revisori di un paese terzo, da revisori legali, da enti di revisione contabile di un paese terzo o da imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità e documenti la natura, la tempistica e l'entità del lavoro da essi svolto, compreso, ove opportuno, l'esame del revisore del gruppo riguardante le parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti; e
il revisore del gruppo esamini il lavoro svolto da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, da revisori di un paese terzo, da revisori legali, da enti di revisione contabile di un paese terzo o da imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità e documenti tale lavoro.
La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente interessata di esaminare il lavoro svolto da tale revisore.
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, il revisore del gruppo chiede l'accordo dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o dei revisori di un paese terzo, dei revisori legali, degli enti di revisione contabile di un paese terzo o delle imprese di revisione contabile interessati per il trasferimento della documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, come condizione affinché il revisore del gruppo possa basarsi sul lavoro svolto dai suddetti prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile.
Tali misure includono, se dal caso, un ulteriore lavoro di attestazione della conformità della impresa figlia interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione.
L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate, ai sensi dell'articolo 36, una documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità.
Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del paese terzo una documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione.
In deroga al terzo comma, qualora uno o più prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, uno o più revisori o uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha concluso accordi di cooperazione abbiano rilasciato l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto da tali prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o revisori o enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro di attestazione della conformità da un paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che sono state adottate le misure opportune per avere accesso alla documentazione relativa all'attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.
Articolo 28
Relazione di revisione
La relazione di revisione si presenta in forma scritta e:
identifica l'ente il cui bilancio d'esercizio o consolidato è sottoposto alla revisione legale dei conti, specifica il bilancio d'esercizio o consolidato nonché la data e il periodo a cui si riferisce e indica il quadro di informativa finanziaria applicato alla loro redazione;
include una descrizione della portata della revisione legale dei conti che comprende, come minimo, l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali tale revisione è stata effettuata;
include un giudizio di revisione, con o senza rilievi o negativo, che indica chiaramente se, a parere del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile:
il bilancio d'esercizio fornisce o meno una rappresentazione veritiera e corretta secondo il quadro normativo sull'informativa finanziaria applicato; e
se del caso, il bilancio d'esercizio rispetti o meno gli obblighi di legge.
Se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio di revisione, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;
indica le eventuali altre questioni su cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile richiama l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi;
include un giudizio e una dichiarazione, entrambe basate sul lavoro svolto durante la revisione contabile, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/34/UE;
contiene una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di mantenere la continuità aziendale;
indica la sede dei revisori legali o dell'impresa di revisione contabile.
Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione di revisione.
In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti interessate.
Articolo 28 bis
Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è presentata per iscritto e:
identifica l'ente la cui rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità è oggetto dell'incarico di attestazione; specifica la rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità, nonché la data e il periodo a cui si riferisce; e indica il quadro di riferimento in materia di rendicontazione di sostenibilità che è stato applicato nella sua preparazione;
include una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che comprende, come minimo, l'indicazione dei principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
include le conclusioni di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE.
In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti interessate.
CAPO VI
CONTROLLO DELLA QUALITÀ
Articolo 29
Sistemi di controllo della qualità
Ciascuno Stato membro assicura che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che soddisfi quanto meno i seguenti criteri:
il sistema di controllo della qualità è organizzato in modo tale da essere indipendente dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile oggetto del controllo ed è soggetto al controllo pubblico;
il finanziamento del sistema di controllo della qualità è sicuro ed esente da qualsiasi influenza indebita da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile;
il sistema di controllo della qualità è dotato di risorse adeguate;
le persone che effettuano controlli della qualità hanno la formazione e l'esperienza professionale adeguate in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e, se del caso, in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità, nonché una formazione specifica in materia di controllo della qualità;
la selezione delle persone che verranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità avviene in base ad una procedura obiettiva volta ad evitare qualsiasi conflitto di interesse tra le predette persone e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile oggetto del controllo della qualità;
il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati e, se del caso, dei file di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi di revisione applicabili e ai requisiti di indipendenza e, se del caso, ai principi di attestazione, così come una valutazione della quantità e qualità delle risorse investite, dei corrispettivi per la revisione e dei corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nonché del sistema interno di controllo della qualità nell'impresa di revisione contabile;
il controllo della qualità è oggetto di una relazione contenente le principali conclusioni di tale controllo;
i controlli della qualità hanno luogo sulla base di un'analisi del rischio e, nel caso di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), e svolgono, se del caso, incarichi finalizzati al rilascio di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, almeno ogni sei anni;
i risultati globali del sistema di controllo della qualità sono pubblicati annualmente;
le raccomandazioni formulate a seguito dei controlli della qualità sono recepite dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile entro un termine ragionevole;
i controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile o oggetto del controllo.
In caso di mancato recepimento delle raccomandazioni di cui alla lettera j), il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono soggetti, ove applicabili, a misure o sanzioni disciplinari di cui all'articolo 30.
Ai fini del paragrafo 1, lettera e), sono applicati almeno i seguenti criteri per la selezione dei controllori:
i controllori presentano un'adeguata formazione professionale ed esperienze specifiche in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e, se del caso, in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità, unitamente a una formazione apposita nel settore dei controlli della qualità;
una persona non è autorizzata a partecipare come controllore al controllo della qualità in relazione a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o impresa di revisione contabile;
i controllori dichiarano l'assenza di conflitti di interessi tra di essi e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile da sottoporre a controllo.
CAPO VII
INDAGINI E SANZIONI
Articolo 30
Sistemi di indagine e sanzioni
Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. In tal caso, comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.
Articolo 30 bis
Poteri sanzionatori
Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare e/o imporre, in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e, ove del caso, del regolamento(UE) n. 537/2014, quanto meno le seguenti misure e sanzioni amministrative:
un avviso che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
una dichiarazione pubblica che indica la persona responsabile e la natura della violazione, pubblicata sul sito Internet delle autorità competenti;
un'interdizione temporanea, della durata massima di tre anni, che vieti al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o al responsabile della revisione, di effettuare revisioni legali di conti e/o di firmare relazioni di revisione;
un divieto temporaneo, della durata massima di tre anni, che impedisce al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o al responsabile della sostenibilità di rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e/o di firmare relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
una dichiarazione che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28 della presente direttiva o, se del caso, all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 537/2014;
una dichiarazione attestante che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28 bis della presente direttiva;
un'interdizione temporanea della durata massima di tre anni, che vieti a un membro di un'impresa di revisione contabile o a membro di un organo di amministrazione o direzione di un ente di interesse pubblico, a esercitare funzioni in seno alle imprese di revisione contabile o agli enti di interesse pubblico;
l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di persone fisiche e giuridiche.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano in grado di esercitare i loro poteri sanzionatori conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:
direttamente;
in collaborazione con altre autorità;
rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.
Articolo 30 ter
Applicazione efficace delle sanzioni
Nell'emanare le norme di cui all'articolo 30, gli Stati membri prescrivono che, ai fini della previsione dei tipi e dell'entità delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi, le autorità competenti prendano in esame tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso:
la gravità e la durata della violazione;
il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
la solidità finanziaria della persona responsabile, come indicato ad esempio dal fatturato complessivo dell'impresa responsabile o dal reddito annuo della persona responsabile se tale persona è fisica;
l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;
il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità competente;
precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile.
Le autorità competenti possono prendere in esame ulteriori situazioni se contemplate dalla legislazione nazionale.
Articolo 30 quater
Pubblicazione di sanzioni e misure
Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di sanzioni oggetto di impugnazione, le autorità competenti pubblicano, non appena ciò sia ragionevolmente possibile, sul proprio sito Internet ufficiale anche le informazioni concernenti lo stato e il relativo esito di un'eventuale impugnazione.
Le autorità competenti pubblicano le sanzioni irrogate in forma anonima e in maniera conforme al diritto nazionale, in qualsiasi delle situazioni seguenti:
se, qualora la sanzione sia imposta a una persona fisica, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità di tale pubblicazione;
se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
La pubblicazione delle sanzioni, delle misure e di qualsiasi dichiarazione pubblica rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Gli Stati membri possono decidere di non includere in tale pubblicazione o in qualsiasi dichiarazione pubblica, dati di carattere personale ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE.
Articolo 30 quinquies
Impugnazione
Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate dall'autorità competente conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 537/2014 siano soggette al diritto di impugnazione.
Articolo 30 sexies
Segnalazione di violazioni
I meccanismi di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno:
procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche successive;
protezione dei dati personali concernenti sia la persona che denuncia la sospetta o effettiva violazione, sia la persona che si sospetta o si presume abbia commesso la violazione, conformemente ai principi previsti nella direttiva 95/46/CE;
procedure atte a garantire il diritto del presunto responsabile di difendersi ed essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione che lo (o la) riguarda, nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso una decisione o una misura che lo (o la) riguarda.
Articolo 30 septies
Scambio di informazioni
CAPO VIII
CONTROLLO PUBBLICO E ACCORDI TRA STATI MEMBRI
Articolo 32
Principi in materia di controllo pubblico
L'autorità competente può affidare a professionisti del settore lo svolgimento di compiti specifici e può inoltre essere assistita da esperti qualora ciò si riveli fondamentale per l'adeguato espletamento delle sue funzioni. In tali casi, né i professionisti né gli esperti partecipano ai processi decisionali dell'autorità competente.
L'autorità competente assume la responsabilità finale per il controllo:
dell'abilitazione e dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;
dell'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione contabile e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tranne nei casi in cui tali principi sono adottati o approvati dalle autorità di altri Stati membri;
della formazione continua;
dei sistemi di controllo della qualità;
dei sistemi investigativi e dei sistemi disciplinari di tipo amministrativo.
Gli Stati membri informano la Commissione della loro designazione.
Le autorità competenti sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi.
La delega specifica i compiti delegati e le condizioni alle quali devono essere svolti. Le autorità o gli organismi sono organizzati in modo tale da evitare conflitti di interessi.
Quando delega compiti ad altre autorità o altri organismi, l'autorità competente può, caso per caso, chiedere la restituzione delle competenze delegate.
Se un'autorità competente assume esperti per svolgere incarichi specifici, essa garantisce l'assenza di conflitti di interessi tra gli esperti e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in esame. Tali esperti si conformano agli stessi requisiti previsti dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a).
All'autorità competente vengono attribuiti i poteri necessari per consentirle di assolvere i propri compiti e le proprie responsabilità a norma della presente direttiva.
Articolo 33
Cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico a livello comunitario
Gli Stati membri assicurano che gli accordi per i sistemi di controllo pubblico consentano un'efficace cooperazione a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo degli Stati membri. A tal fine ciascuno Stato membro designa un ente responsabile di assicurare la cooperazione.
Articolo 34
Mutuo riconoscimento degli accordi tra gli Stati membri
Fatto salvo il primo comma, le imprese di revisione contabile abilitate in uno Stato membro che effettuano servizi di revisione contabile in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 3 bis, sono soggette al controllo della qualità nello Stato membro di origine e al controllo nello Stato membro ospitante di ogni revisione effettuata.
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Articolo 36
Segreto professionale e cooperazione tra gli Stati membri
Qualora l'autorità competente destinataria della richiesta non sia in grado di fornire senza indugio le informazioni, essa notifica all'autorità competente richiedente i motivi dell'impedimento.
Le autorità competenti possono rifiutare di soddisfare una richiesta di informazioni qualora:
la loro comunicazione possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta o violare norme nazionali di sicurezza; o
dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone; o
le autorità competenti dello Stato membro destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva per gli stessi fatti e a carico delle stesse persone.
Fatti salvi gli obblighi che incombono loro nell'ambito di procedimenti giudiziari, le autorità competenti o le autorità europee di vigilanza che ricevono informazioni a norma del paragrafo 1 possono utilizzarle esclusivamente per l'adempimento delle loro funzioni nell'ambito della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 537/2014 e nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente legati all'esercizio di tali funzioni.
Essa può inoltre chiedere che venga consentito ad alcuni suoi rappresentanti di accompagnare il personale dell'autorità competente dell'altro Stato membro nell'espletamento delle indagini.
Le indagini sono soggette al controllo generale dello Stato membro nel cui territorio esse hanno luogo.
Le autorità competenti possono rifiutarsi di accogliere la richiesta di compiere indagini a norma del primo comma o di acconsentire a che il loro personale sia accompagnato da personale di un'autorità competente di un altro Stato membro a norma del secondo comma, qualora:
le indagini in questione possano pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta o violare norme nazionali di sicurezza; o
nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone; ovvero
le autorità dello Stato membro destinatario della richiesta abbiano già pronunciato una sentenza definitiva per gli stessi fatti a carico delle stesse persone.
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Articolo 36 bis
Accordi tra Stati membri per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
Le prescrizioni di cui agli articoli 34 e 36 concernenti la revisione legale del bilancio si applicano, mutatis mutandis, all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
CAPO IX
DESIGNAZIONE E REVOCA
Articolo 37
Designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile
Il primo comma si applica alla designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il primo comma si applica alla designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Gli Stati membri assicurano che gli azionisti o i membri delle imprese di grandi dimensioni soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, ad eccezione delle imprese di cui all'articolo 2, punto 1), lettera a), della stessa, e che rappresentano oltre il 5 % dei diritti di voto o il 5 % del capitale dell'impresa, che agiscano individualmente o collettivamente, abbiano il diritto di presentare una proposta di delibera da adottare nell'assemblea generale degli azionisti o dei membri per chiedere che un terzo accreditato che non appartiene alla stessa impresa di revisione contabile o alla stessa rete del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti prepari una relazione su determinati elementi della rendicontazione di sostenibilità e che tale relazione sia messa a disposizione dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri.
Articolo 38
Revoca e dimissioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile
L'obbligo di informazione di cui al primo comma si applica anche all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
In caso di revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, gli Stati membri assicurano che è ammissibile che
gli azionisti, che rappresentano il 5 % o più dei diritti di voto o del capitale azionario;
gli altri organi degli enti sottoposti a revisione ove definiti dalla normativa nazionale; o
le autorità competenti di cui all'articolo 32 della presente direttiva o designate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014 o, se previsto dal diritto nazionale, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento,
hanno facoltà di adire un giudice nazionale per la revoca dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile se motivata da valide ragioni.
Il primo comma si applica anche all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
CAPO X
COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE
Articolo 39
Comitato per il controllo interno e la revisione contabile
Almeno un membro del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è competente in materia di contabilità e/o revisione contabile.
I membri del comitato, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.
La maggioranza dei membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è indipendente dall'ente sottoposto a revisione. Il presidente del comitato per il controllo interno e la revisione contabile è nominato dai membri del comitato stesso o dall'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione ed è indipendente dal medesimo ente. Gli Stati membri possono richiedere che il presidente del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia eletto su base annua dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione.
Se il comitato per il controllo interno e la revisione contabile fa parte dell'organo di amministrazione o dell'organo di controllo dell'ente sottoposto a revisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che l'organo di amministrazione o l'organo di controllo, secondo il caso, svolga le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai fini degli obblighi definiti nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 537/2014.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che i seguenti enti di interesse pubblico non siano tenuti ad avere un comitato per il controllo interno e la revisione contabile:
gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese figlie ai sensi dell'articolo 2, punto 10), della direttiva 2013/34/UE, se tale ente soddisfa, a livello del gruppo, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 537/2014;
gli enti di interesse pubblico che costituiscono un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) o fondi di investimento alternativi (FIA) ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 );
gli enti di interesse pubblico la cui unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione quali definiti nell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione ( 12 );
gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2013/36/UE le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE e che hanno, in modo continuo o ripetuto, emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a condizione che il totale dell'importo nominale di tutti i titoli di debito in questione resti inferiore a 100 000 000 EUR e che non abbiano pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE.
Gli enti di interesse pubblico di cui alla lettera c) spiegano al pubblico le ragioni per le quali non ritengono appropriato istituire un comitato per il controllo interno e la revisione contabile o conferire all'organo di amministrazione o di controllo funzioni equivalenti a quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile.
Fatta salva la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo o di altri membri designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto a revisione, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato tra l'altro:
di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti e, se del caso, delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e spiegare in che modo la revisione legale dei conti e le attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità hanno contribuito, rispettivamente, all'integrità dell'informativa finanziaria e della rendicontazione di sostenibilità e il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tale processo;
di monitorare il processo di informativa finanziaria e, se del caso, di rendicontazione di sostenibilità, compresa la rendicontazione elettronica di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE, e le procedure attuate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter di tale direttiva, nonché presentare raccomandazioni o proposte volte a garantirne l'integrità;
di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria e, ove opportuno, la rendicontazione di sostenibilità dell'impresa, compresa la rendicontazione elettronica di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE, senza violare la sua indipendenza;
di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, se del caso, l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità, in particolare la relativa esecuzione, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 537/2014;
di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis, 24 ter, 25 ter, 25 quater e 25 quinquies della presente direttiva e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 537/2014, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi non di revisione contabile all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;
di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione contabile da designare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 537/2014, tranne nel caso in cui si applichi l'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 537/2014.
CAPO XI
ASPETTI INTERNAZIONALI
Articolo 44
Abilitazione dei revisori di paesi terzi
Articolo 45
Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti di revisione contabile di paesi terzi
Le autorità competenti di uno Stato membro, a norma degli articoli 15, 16 e 17 della presente direttiva, iscrivono nel registro tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi qualora tali revisori ed enti di revisione contabile di paesi terzi presentino una relazione di revisione riguardante il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato o, se del caso, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione con valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ), tranne quando l'impresa in questione abbia emesso esclusivamente titoli di debito ai quali si applica una delle seguenti condizioni:
detti titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE prima del 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 50 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 50 000 EUR alla data dell'emissione;
detti titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE dopo il 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 100 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 100 000 EUR alla data dell'emissione.
Uno Stato membro può iscrivere nel registro un ente di revisione contabile di un paese terzo ai fini della revisione del bilancio solo se:
la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
il revisore proveniente da un paese terzo incaricato della revisione legale per conto dell'ente di revisione contabile di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
le revisioni del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26, nonché agli obblighi di cui agli articoli 22, 22 ter e 25, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;
l'ente di revisione contabile del paese terzo pubblica sul suo sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, od ottempera a obblighi di informativa equivalenti.
Uno Stato membro può iscrivere nel registro un ente di revisione contabile di un paese terzo ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità solo se:
la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;
il revisore proveniente da un paese terzo incaricato dell'attestazione della conformità per conto dell'ente di revisione contabile di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;
l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui al paragrafo 1 è eseguita conformemente ai principi di attestazione della conformità di cui all'articolo 26 bis, nonché agli obblighi di cui agli articoli 22, 22 ter, 25 e 25 ter, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;
l'ente di revisione contabile del paese terzo pubblica sul suo sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, od ottempera a obblighi di informativa equivalenti.
Uno Stato membro può iscrivere nel registro un revisore di un paese terzo ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità solo se tale revisore soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettere b), c) e d), del presente articolo.
Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera c), e secondo comma, lettera c), del presente articolo fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione.
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis a integrazione della presente direttiva per stabilire i criteri generali di equivalenza da utilizzare al fine di valutare se le revisioni dei bilanci e, se del caso, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state condotte conformemente ai principi di revisione internazionali definiti all'articolo 26 e ai principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 26 bis, rispettivamente, nonché agli obblighi definiti agli articoli 22, 24 e 25. Tali criteri, che sono applicabili a tutti i paesi terzi, sono utilizzati dagli Stati membri per la valutazione dell'equivalenza a livello nazionale.
Articolo 46
Deroga in caso di equivalenza
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per stabilire i criteri generali di equivalenza basati sui requisiti di cui agli articoli 29, 30 e 32, che devono essere utilizzati al fine di valutare se i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagine e sanzioni di un paese terzo sono equivalenti a quelli dell'Unione. In assenza di una decisione della Commissione sul paese terzo interessato, gli Stati membri applicano tali criteri generali in sede di valutazione dell'equivalenza a livello nazionale.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
le loro valutazioni dell'equivalenza di cui al paragrafo 2; e
gli elementi principali delle loro disposizioni di cooperazione con sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del paese terzo, sulla base del paragrafo 1.
Articolo 47
Cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi
Gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che:
tali carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione;
la trasmissione abbia luogo tramite le autorità competenti del paese d'origine all'indirizzo delle autorità competenti di tale paese terzo e su richiesta di queste ultime;
le autorità competenti di tale paese terzo soddisfino condizioni che sono state considerate adeguate a norma del paragrafo 3;
siano stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti interessate;
la trasmissione di dati personali al paese terzo sia conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE.
Gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera d), garantiscono che:
i motivi della richiesta di carte di lavoro e di altri documenti siano comunicati dalle autorità competenti;
i soggetti che prestino o abbiano prestato la loro attività in seno alle autorità competenti del paese terzo che ricevono l'informazione siano soggetti all'obbligo del segreto d'ufficio;
la protezione degli interessi commerciali dell'ente sottoposto a revisione, inclusi i diritti di proprietà industriale e intellettuale, non sia compromessa;
le autorità competenti del paese terzo possano utilizzare le carte di lavoro e gli altri documenti trasmessi solo ai fini dell'esercizio di funzioni di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagine che soddisfino requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32;
sia possibile rifiutare di soddisfare la richiesta dell'autorità competente del paese terzo quando:
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per stabilire i criteri generali di adeguatezza in base ai quali la Commissione valuta se le autorità competenti dei paesi terzi possano essere riconosciute come adeguate per cooperare con le autorità competenti degli Stati membri relativamente allo scambio di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali e imprese di revisione contabile. I criteri generali di adeguatezza sono basati sugli obblighi di cui all'articolo 36 o su risultati funzionali essenzialmente equivalenti allo scambio diretto di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o imprese di revisione contabile.
In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i revisori legali e le imprese di revisione contabile da loro abilitati a trasmettere carte di lavoro ed altri documenti direttamente alle autorità competenti di un paese terzo a condizione che:
le autorità competenti di tale paese terzo abbiano avviato delle indagini;
la trasmissione di tali documenti non sia incompatibile con gli obblighi ai quali i revisori legali e le imprese di revisione contabile debbono adempiere in caso di trasmissione di carte di lavoro ed altri documenti all'autorità competente del loro paese di origine;
siano previsti accordi di cooperazione con le autorità competenti di tale paese terzo che consentano, alle autorità competenti dello Stato membro, reciproco accesso diretto alle carte di lavoro e ad altri documenti di enti di revisione contabile del paese terzo;
l'autorità competente richiedente del paese terzo informi in anticipo l'autorità competente del paese di origine del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile di ciascuna richiesta diretta di informazioni, indicandone le motivazioni;
siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.
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CAPO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 48
Procedura di comitato
Articolo 48 bis
Esercizio della delega
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
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Articolo 50
Abrogazione della direttiva 84/253/CEE
La direttiva 84/253/CEE è abrogata a decorrere dal 29 giugno 2006. I riferimenti alla direttiva abrogata vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva.
Articolo 51
Disposizione transitoria
I revisori legali o le imprese di revisione contabile che sono stati abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 84/253/CEE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, sono considerati abilitati a norma della presente direttiva.
Articolo 52
Armonizzazione minima
Gli Stati membri che esigono la revisione legale dei conti possono imporre obblighi più severi, se non diversamente previsto dalla presente direttiva.
Articolo 53
Attuazione
Articolo 54
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 55
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
( 1 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)
( 2 ) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.
( 3 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)
( 4 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
( 5 ) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
( 6 ) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
( 7 ) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 8 ) Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70).
( 9 ) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
( 10 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 11 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174, dell'1.7.2011, pag. 1).
( 12 ) Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1).
( 13 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 14 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).