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Document 32003L0044

Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 214, 26.8.2003, p. 18–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 409 - 426
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 105 - 122
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 105 - 122
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 56 - 73

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2016; abrogato da 32013L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/44/oj

32003L0044

Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 26/08/2003 pag. 0018 - 0035


Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 giugno 2003

che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 9 aprile 2003,

considerando quanto segue:

(1) Gli sviluppi successivi all'adozione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto(4), hanno reso necessaria una modifica di tale direttiva.

(2) La direttiva 94/25/CE non riguarda le moto d'acqua, mentre dopo la sua adozione alcuni Stati membri hanno introdotto leggi, regolamenti e disposizioni amministrative per tali imbarcazioni.

(3) I motori di propulsione delle imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua producono emissioni di gas di scarico contenenti monossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC), ossidi di azoto (NOx), emissioni acustiche ed emissioni di particelle che producono effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente.

(4) La direttiva 94/25/CE non si applica alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni acustiche prodotte dai motori delle suddette imbarcazioni da diporto e delle moto d'acqua.

(5) I requisiti di protezione ambientale devono essere integrati nelle varie attività della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile. Tali requisiti, già oggetto della risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992, concernente il rapporto tra competitività industriale e protezione dell'ambiente(5), sono stati richiamati nelle conclusioni del Consiglio (Industria) del 29 aprile 1999.

(6) In alcuni Stati membri sono in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che limitano le emissioni acustiche e di gas di scarico delle imbarcazioni da diporto e dei motori al fine di proteggere la salute umana, l'ambiente e, in certi casi, la salute degli animali domestici. Dette disposizioni presentano differenze e possono pregiudicare la libera circolazione di tali prodotti e ostacolare gli scambi commerciali all'interno della Comunità.

(7) Nel quadro della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione(6), gli Stati membri hanno notificato progetti di regolamentazioni nazionali miranti a ridurre le emissioni acustiche e di gas di scarico dei motori delle imbarcazioni da diporto. Tali regolamentazioni tecniche sono considerate, come le disposizioni nazionali già in vigore, in grado di pregiudicare la libera circolazione di tali prodotti o di ostacolare il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto necessario predisporre uno strumento comunitario vincolante.

(8) L'armonizzazione delle norme nazionali è il solo modo per eliminare tali ostacoli al commercio e le forme di concorrenza sleale che sussistono nel mercato interno. L'obiettivo di limitare le emissioni acustiche e di gas di scarico non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai singoli Stati membri. Le misure previste dalla presente direttiva stabiliscono soltanto i requisiti essenziali per la libera circolazione delle imbarcazioni da diporto, delle moto d'acqua e di tutti i tipi di motori a cui si applica la presente direttiva.

(9) Dette misure sono conformi ai principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione(7), e fanno riferimento a norme europee armonizzate.

(10) Le disposizioni relative alle emissioni acustiche e di gas di scarico stabilite nella presente direttiva dovrebbero applicarsi a tutti i motori, entrobordo, fuoribordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato, e alle moto d'acqua, per assicurare la massima efficacia nella protezione della salute umana e dell'ambiente. I motori oggetto di modifiche rilevanti dovrebbero essere compresi per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico. Le imbarcazioni con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'imbarcazione dovrebbero anch'esse conformarsi a queste disposizioni per quanto riguarda le emissioni acustiche quando sono immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione.

(11) La conformità ai requisiti essenziali relativi alle emissioni dei motori in questione è essenziale per proteggere la salute umana e l'ambiente. Livelli massimi autorizzati dovrebbero essere stabiliti per le emissioni di gas di scarico contenenti monossido di carbonio (CO), idrocarburi (HC), ossido di azoto (NOx) e particolato. Per quanto riguarda le emissioni acustiche, i livelli massimi dovrebbero essere distinti in funzione della potenza dei motori e del numero e del tipo di motori a bordo. Queste disposizioni dovrebbero essere coerenti con tutte le altre disposizioni adottate per ridurre le emissioni dei motori al fine di proteggere gli esseri umani e l'ambiente.

(12) Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione di misure di aiuto nazionali volte a incoraggiare l'uso di oli lubrificanti sintetici biodegradabili ai fini della riduzione dell'inquinamento delle acque causato dalle imbarcazioni da diporto. In sede di riesame della presente direttiva dovrebbe essere presa in considerazione l'introduzione di misure a livello comunitario.

(13) Per i due tipi di emissioni in questione, i dati che ne certificano la conformità dovrebbero sempre accompagnare le imbarcazioni da diporto, le moto d'acqua o i motori.

(14) Le norme europee armonizzate, in particolare per quanto riguarda la misurazione dei livelli e i metodi di prova, consentono di dimostrare più facilmente la conformità ai requisiti essenziali, anche nel caso di emissioni di imbarcazioni da diporto e moto d'acqua cui si applica la presente direttiva.

(15) In considerazione della natura dei rischi in questione, è necessario adottare procedure di valutazione della conformità per assicurare il necessario livello di protezione. Il costruttore o il suo mandatario o, in caso di loro inadempienza, la persona incaricata della commercializzazione e/o della messa in servizio del prodotto dovrebbe garantire che i prodotti a cui si applica la presente direttiva rispondano, quando sono immessi sul mercato e/o messi in servizio, ai requisiti essenziali pertinenti. Dovrebbero essere stabilite procedure adeguate che consentano una scelta tra procedure di rigore equivalente. Tali procedure dovrebbero essere conformi alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura "CE" di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica(8).

(16) Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, tutti i tipi di motori, comprese le moto d'acqua e altre analoghe imbarcazioni a motore, dovrebbero recare la marcatura CE apposta dal costruttore o dal suo mandatario nella Comunità, ad eccezione dei motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, dei motori omologati a norma della fase II della direttiva 97/68/CE(9) e dei motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE(10), che dovrebbero essere accompagnati dal certificato di conformità del costruttore. Per quanto riguarda le emissioni acustiche, soltanto i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato devono recare la marcatura CE apposta dal costruttore o dal suo mandatario o dalla persona incaricata della commercializzazione e/o della messa in servizio del prodotto nella Comunità. Per le emissioni acustiche e per tutti i tipi di motori, ad eccezione dei motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, la marcatura CE apposta sull'imbarcazione dimostra la conformità ai requisiti essenziali pertinenti.

(17) La direttiva 94/25/CE dovrebbe essere modificata anche per tener conto delle esigenze di costruzione, che richiedono una più ampia scelta di procedure di certificazione.

(18) Ai fini della certezza del diritto e per garantire l'uso sicuro delle imbarcazioni da diporto, è necessario chiarire vari punti tecnici relativi ai requisiti essenziali di costruzione delle imbarcazioni da diporto per quanto riguarda le categorie di progettazione delle imbarcazioni, la portata massima consigliata, il numero di identificazione dell'imbarcazione, i serbatoi di carburante, l'attrezzatura antincendio e la prevenzione dello scarico.

(19) La Commissione dovrebbe sorvegliare attentamente l'evoluzione della tecnologia motoristica e la necessità di rispettare futuri requisiti in materia di protezione ambientale al fine di esaminare la possibilità di ridurre ulteriormente i valori limite per le emissioni acustiche e di gas di scarico.

(20) Per facilitare l'applicazione di misure concernenti l'efficace funzionamento della legislazione, la procedura che istituisce una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito di un comitato dovrebbe essere mantenuta e rafforzata.

(21) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione(11).

(22) È necessario prevedere modalità transitorie per consentire che taluni prodotti, conformi alle disposizioni nazionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, possano essere commercializzati e/o messi in servizio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/25/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ambito d'applicazione e definizioni

1. La presente direttiva si applica:

a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:

i) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;

ii) moto d'acqua;

iii) componenti di cui all'allegato II, quando sono immessi sul mercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati;

b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:

i) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati ad essere installati su o in imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;

ii) motori di propulsione installati su o in tali imbarcazioni oggetto di una 'modifica rilevante del motore';

c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:

i) imbarcazioni da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;

ii) imbarcazioni da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione rilevante dell'imbarcazione e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione;

iii) moto d'acqua;

iv) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato destinati a essere installati su imbarcazioni da diporto;

d) per quanto riguarda i prodotti di cui alla lettera a), punto ii) e alle lettere b) e c), le disposizioni della presente direttiva si applicano soltanto a decorrere dalla prima immissione sul mercato e/o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. La presente direttiva non si applica a:

a) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera a):

i) imbarcazioni destinate unicamente alla regata, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l'addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal costruttore;

ii) canoe e kayak, gondole e pedalò;

iii) tavole a vela;

iv) tavole da surf, comprese le tavole a motore;

v) originali e singole riproduzioni di imbarcazioni storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal costruttore;

vi) imbarcazioni sperimentali, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;

vii) imbarcazioni realizzate per uso personale, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

viii) imbarcazioni specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna(12), indipendentemente dal numero di passeggeri;

ix) sommergibili;

x) veicoli a cuscino d'aria;

xi) aliscafi;

xii) imbarcazioni a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas,

b) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b):

i) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su:

- imbarcazioni destinate unicamente alla regata e identificate in tal senso dal costruttore,

- imbarcazioni sperimentali, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario,

- imbarcazioni specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri,

- sommergibili,

- veicoli a cuscino d'aria,

- aliscafi;

ii) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle imbarcazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punti v) e vii);

iii) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;

c) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c):

- tutte le imbarcazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo,

- imbarcazioni costruite per uso personale, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.

3. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) 'imbarcazione da diporto': un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata ad attività sportive e ricreative con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, misurato secondo le norme armonizzate, indipendentemente dal mezzo di propulsione; il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata per noleggio o per l'addestramento alla navigazione da diporto non la esclude dall'ambito d'applicazione della presente direttiva quando essa è immessa sul mercato comunitario a fini di diporto;

b) 'moto d'acqua': un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

c) 'motore di propulsione': qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;

d) 'modifica rilevante del motore': la modifica di un motore:

- che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato I.B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore, o

- che determina un aumento superiore al 15 % della potenza nominale del motore;

e) 'trasformazione rilevante dell'imbarcazione': una trasformazione di un'imbarcazione che:

- modifica il mezzo di propulsione dell'imbarcazione,

- comporta una modifica rilevante del motore,

- altera l'imbarcazione in misura tale che essa può considerarsi una diversa imbarcazione;

f) 'mezzo di propulsione': il meccanismo mediante il quale l'imbarcazione è mossa; può trattarsi, non esclusivamente, di eliche o di sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;

g) 'famiglia di motori': il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dalla presente direttiva;

h) 'costruttore': persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica la presente direttiva o che fa progettare e/o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;

i) 'mandatario': persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi che la direttiva impone a quest'ultimo."

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Libera circolazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1. Nel loro territorio gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 recanti la marcatura CE di cui all'allegato IV, che indica la loro conformità con tutte le disposizioni della presente direttiva, incluse le procedure di valutazione della conformità di cui al capitolo II.

2. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato delle imbarcazioni parzialmente completate, destinate, secondo la dichiarazione - di cui all'allegato III, lettera a) - del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità o della persona responsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate da altri.

3. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei componenti di cui all'allegato II recanti la marcatura CE di cui all'allegato IV che indica che essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali, ove tali componenti siano accompagnati da una dichiarazione scritta di conformità, come stabilito nell'allegato XV, e siano destinati a essere incorporati in un'imbarcazione da diporto, secondo la dichiarazione - di cui all'allegato III, lettera b) - del costruttore, del suo mandatario stabilito nella Comunità ovvero, in caso di importazioni da un paese terzo, di qualsiasi soggetto che immetta tali componenti sul mercato comunitario.

4. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei:

- motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato,

- motori omologati a norma della direttiva 97/68/CE(13) conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della stessa,

- motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE(14),

se il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara, ai sensi dell'allegato XV.3, che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dalla presente direttiva, quando sia installato in un'imbarcazione da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzioni fornite dal costruttore.

5. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, gli Stati membri non creano ostacoli alla presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente direttiva, ma che non sono conformi ad essa, purché un'indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non possono essere immessi sul mercato o messi in servizio fintantoché non saranno resi conformi.

6. Qualora i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che siffatti prodotti si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica che il prodotto è conforme alle direttive applicabili, o alle pertinenti parti delle stesse. In tal caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformità o istruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnano tali prodotti."

3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Procedura dei comitati

1. Ogni modifica, necessaria alla luce dell'evoluzione della conoscenza tecnica e dei nuovi dati scientifici, dei requisiti dell'allegato I.B.2 e dell'allegato I.C.1, escluse modifiche dirette o indirette dei valori limite delle emissioni di gas di scarico o acustiche nonché del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento, è adottata dalla Commissione, assistita dal comitato permanente istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, che agisce in qualità di comitato di regolamentazione secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Le questioni da trattare comprendono i carburanti di riferimento, le norme in materia di prove per le emissioni di gas di scarico e acustiche.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

4) l'articolo 7, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Uno Stato membro, qualora accerti che i prodotti cui si applica l'articolo 1, recanti la marcatura CE di cui all'allegato IV, possono, pur essendo correttamente progettati, costruiti, installati se del caso, sottoposti a manutenzione e impiegati per l'uso per il quale sono previsti, mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone, le cose o l'ambiente, adotta tutte le misure provvisorie utili per ritirare dal mercato tali prodotti, vietarne o limitarne l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio."

5) l'articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Se un prodotto di cui all'articolo 1, non conforme, è munito della marcatura CE, lo Stato membro che ha l'autorità su chi abbia apposto la marcatura adotta le misure appropriate; tale Stato membro ne informa la Commissione e gli altri Stati membri."

6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. Prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità espletano le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

In caso di valutazione della conformità successiva alla costruzione per le imbarcazioni da diporto, se né il costruttore né il mandatario stabilito nella Comunità assumono la responsabilità per la conformità del prodotto alla presente direttiva, questa può essere assunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità. In tal caso la persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio deve presentare una domanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio deve fornire all'organismo notificato tutti i documenti disponibili e i dati tecnici relativi alla prima immissione sul mercato del prodotto nel paese di origine. L'organismo notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni per assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti della direttiva. In tal caso la targhetta del costruttore descritta all'allegato I, punto 2.2 include i termini '(certificazione successiva alla costruzione)'. L'organismo notificato redige una dichiarazione di conformità concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige una dichiarazione di conformità (cfr. allegato XV) e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE insieme al numero distintivo del pertinente organismo notificato.

2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), il costruttore di imbarcazioni o il suo mandatario stabilito nella Comunità espletano le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle imbarcazioni A, B, C e D di cui al punto 1 dell'allegato I.A:

a) per le categorie A e B:

i) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all'allegato VI o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

ii) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

b) per la categoria C:

i) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 metri:

- in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato I.A: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato V o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all'allegato VI o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H,

- in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato I.A: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all'allegato VI o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

ii) per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

c) per la categoria D:

per le imbarcazioni con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato V o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all'allegato VI o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

d) per le moto d'acqua:

controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato V, o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all'allegato VI, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

e) per i componenti di cui all'allegato II: uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H.

3. Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico:

per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il costruttore dei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano l'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, completato dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VIII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;

4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:

a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), il costruttore dell'imbarcazione o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano:

i) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzate(15) per la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all'allegato VI o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XI o la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XII;

ii) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A) di cui all'allegato V, o il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo Aa) di cui all'allegato VI, o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XI, o la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XII;

iii) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati relativi all'imbarcazione di riferimento, stabiliti conformemente al punto i): il controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato V o il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari (modulo Aa) di cui all'allegato VI o la verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XI o la garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato XII;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), il costruttore della moto d'acqua/del motore o il suo mandatario stabilito nella Comunità applicano il controllo di fabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato VI (modulo Aa) o il modulo G o H.";

7) l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

"1. Quando sono immessi sul mercato, i prodotti seguenti devono recare la marcatura CE di conformità:

a) imbarcazioni da diporto, moto d'acqua e componenti di cui all'allegato II, considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all'allegato I;

b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.B e I.C;

c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.B e I.C.

2. La marcatura CE di conformità, come indicato nell'allegato IV, deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d'acqua di cui al punto 2.2 dell'allegato I.A, sui componenti di cui all'allegato II e/o sul loro imballaggio, e sui motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1 dell'allegato I.B.

La marcatura CE deve essere corredata del numero d'identificazione dell'organismo responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati IX, X, XI, XII e XVI.

3. È vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dalla presente direttiva che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati nella presente direttiva e/o sul loro imballaggio può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.";

8) l'allegato I è modificato come segue:

1) l'intestazione è sostituita dalla seguente:

"ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI

OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Ai fini del presente allegato il termine "imbarcazioni" designa le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua.

A. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione di imbarcazioni";

2) la tabella "1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE IMBARCAZIONI" è sostituita dalla seguente:

"1. Categoria di progettazione

>SPAZIO PER TABELLA>"

3) la definizione della categoria di progettazione delle imbarcazioni A è sostituita dalla seguente:

"A. In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad esclusione di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.";

4) la definizione della categoria di progettazione delle imbarcazioni D è sostituita dalla seguente:

"D. In acque protette: progettate per crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.";

5) l'ultimo comma del punto 1 "Categorie di progettazione delle imbarcazioni" è sostituito dal seguente:

"(non riguarda la versione italiana);"

6) il punto 2 "Requisiti generali" è sostituito dal seguente:

"I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili.";

7) nel punto 2.1:

a) l'intestazione recita quanto segue: "Identificazione dell'imbarcazione";

b) la frase introduttiva recita quanto segue:

"Ogni imbarcazione reca una marcatura con il numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:";

8) il punto 2.2 "Targhetta del costruttore", quarto trattino, recita quanto segue:

"- portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni.";

9) nel punto 3.6 "Portata massima consigliata dal costruttore" sono soppresse le parole seguenti:

"..., indicata sulla targhetta del costruttore, ...";

10) nel punto 5 "Requisiti relativi ai componenti e alla loro installazione" è aggiunto il punto seguente:

"5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente.

Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall'imbarcazione o cade in acqua.";

11) il punto 5.2.2 è sostituito dal seguente:

"5.2.2. Serbatoi di carburante

I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi debbono essere ventilati.

La benzina viene conservata in serbatoi che non formino parte integrante dello scafo e siano:

a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;

b) isolati dai locali di alloggio.

Il gasolio può essere conservato in serbatoi facenti parte integrante dello scafo.";

12) il punto 5.6.2 è sostituito dal seguente:

"5.6.2. Attrezzatura antincendio

L'imbarcazione è fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio o la posizione e la capacità dell'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio sono indicate. Le imbarcazioni non sono messe in servizio finché non sia stata installata l'appropriata attrezzatura antincendio. I vani dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consenta di evitare l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili ed uno è collocato in modo da poter essere facilmente raggiunto dalla posizione principale di governo dell'imbarcazione.";

13) il punto 5.8 è sostituito dal seguente:

"5.8. Prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra

Le imbarcazioni sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, ecc.).

Le imbarcazioni fornite di servizi igienici devono essere munite:

a) di serbatoi, oppure

b) di dispositivi che consentono l'installazione di serbatoi.

Le imbarcazioni dotate di serbatoi installati permanentemente sono fornite di una connessione di scarico standard per consentire ai tubi degli impianti di scarico di essere collegati alla tubazione di scarico dell'imbarcazione.

Inoltre i tubi destinati all'evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la chiusura a tenuta stagna.";

14) sono aggiunte le parti seguenti:

"B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico dei motori di propulsione

I motori di propulsione devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico.

1. Identificazione del motore

1.1. Su ogni motore figurano chiaramente le informazioni seguenti:

- marchio commerciale o nome commerciale del costruttore del motore,

- tipo del motore, famiglia del motore, se del caso,

- un numero di identificazione unico del motore,

- la marcatura CE, nei casi previsti dall'articolo 10.

1.2. Le diciture suddette devono essere chiaramente leggibili ed indelebili e rimanere tali per la durata normale d'esercizio del motore. Se sono utilizzate etichette o targhette, esse devono essere apposte in modo da rimanere fissate per la durata normale di esercizio del motore e da non poter essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.

1.3. Le diciture suddette devono essere apposte in una parte del motore necessaria per il suo normale funzionamento e che abitualmente non richiedono una sostituzione per tutta la durata di esercizio del motore.

1.4. Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essere immediatamente visibili da una persona normale dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari per il suo funzionamento.

2. Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico

I motori di propulsione devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo tale che, se correttamente installati e in uso normale, le loro emissioni non superino i valori limite risultanti dalla tabella seguente:

Tabella 1

>SPAZIO PER TABELLA>

A, B e n sono valori costanti indicati nella tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW e le emissioni di gas di scarico sono misurate conformemente alla norma armonizzata(16).

Per i motori di potenza superiore a 130 kW sono utilizzati i cicli di funzionamento E3 (IMO) o E5 (nautica da diporto).

I carburanti di riferimento da utilizzare per le prove di emissione per i motori alimentati a benzina o a diesel sono specificati nella direttiva 98/69/CE, (allegato IX, tabelle 1 e 2) e per i motori alimentati con gas di petrolio liquefatto sono specificati nella direttiva 98/77/CE.

3. Durata

Il costruttore del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, devono consentire al motore di mantenersi conforme ai limiti di cui sopra per tutta la durata normale di esercizio del motore e in condizioni d'uso normali.

Queste informazioni sono ottenute dal costruttore del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti; in questo modo il costruttore potrà predisporre e pubblicare le istruzioni per la manutenzione con tutti i nuovi motori immessi in commercio per la prima volta.

La durata normale dei motori è considerata la seguente:

a) per i motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato: 480 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);

b) per i motori di moto d'acqua: 350 ore o cinque anni (la prima di queste eventualità a verificarsi);

c) per i motori fuoribordo: 350 ore o 10 anni (la prima di queste eventualità a verificarsi).

4. Manuale del proprietario

Con ogni motore è fornito un 'manuale del proprietario' redatto in una o più delle lingue della Comunità, che lo Stato membro in cui il motore è commercializzato può determinare. Il manuale deve:

a) fornire istruzioni per l'installazione e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore secondo i requisiti di cui al paragrafo 3 (durata);

b) specificare la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

C. Requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche

Le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato devono essere conformi ai seguenti requisiti essenziali relativi alle emissioni acustiche.

1. Livelli di emissione acustica

1.1. Le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua e i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati in modo che le emissioni acustiche misurate conformemente alla prova definita nella norma armonizzata(17) non superino i valori limite indicati nella tabella seguente:

Tabella 2

>SPAZIO PER TABELLA>

PN = potenza nominale del motore in kWh alla velocità nominale e

LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB.

Per le unità con due o più motori di qualsiasi tipo può essere applicata una tolleranza di 3 dB.

1.2. In alternativa alle prove di misura del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi alle emissioni acustiche se hanno un numero di Froude pari a < 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento pari a < 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del costruttore del motore.

1.3. Il 'numero di Froude' è calcolato dividendo la velocità massima dell'imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza della linea al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una determinata costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2)

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>.

Il 'rapporto potenza/dislocamento' è calcolato dividendo la potenza del motore P (kW) per il dislocamento dell'imbarcazione

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

1.4. Quale ulteriore alternativa alle prove di misura del suono, le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa, senza scarico integrato, sono considerate conformi ai requisiti relativi elle emissioni acustiche se i loro principali parametri di progettazione sono identici o compatibili con quelli di una imbarcazione di riferimento certificata rispetto alle tolleranze specificate nella norma armonizzata.

1.5. Per 'imbarcazione di riferimento certificata' s'intende una specifica combinazione scafo/motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato di cui è stata accertata la conformità ai requisiti relativi alle emissioni acustiche, misurata conformemente al punto 1.1., e per la quale tutti i principali parametri di progettazione e le misure di livello sonoro appropriati sono stati inclusi successivamente nell'elenco pubblicato delle imbarcazioni di riferimento certificate.

2. Manuale del proprietario

Per le imbarcazioni da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui all'allegato I.A, punto 2.5, comprende le informazioni necessarie per mantenere l'imbarcazione e il dispositivo di scarico in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.

Per i motori fuoribordo, il manuale del proprietario di cui all'allegato I.B.4 fornisce le istruzioni necessarie per mantenere il motore fuoribordo in una condizione che, nella misura del possibile, garantirà la conformità ai valori limite di rumore specificati nell'uso normale.";

9) il punto 4 dell'allegato II recita quanto segue:

"4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante.";

10) l'allegato VI è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VI

CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (MODULO AA, OPZIONE 1)

Questo modulo è costituito dal modulo A, di cui all'allegato V, oltre che dai seguenti requisiti supplementari:

A. Progettazione e costruzione

Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o per suo conto:

a) prova di stabilità conformemente al punto 3.2 dei requisiti essenziali (allegato I.A),

b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato I.A).

Disposizioni comuni ad entrambi le varianti:

Queste prove o calcoli o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.

B. Emissioni acustiche

Per le imbarcazioni da diporto dotate di motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua:

Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore di imbarcazioni, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato I.C sono eseguite dal costruttore di imbarcazioni, o in suo nome, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.

Per i motori fuoribordo e per i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato:

Su una o più imbarcazioni rappresentative della produzione del costruttore di imbarcazioni, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato I.C sono eseguite dal costruttore di imbarcazioni, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del costruttore.

Quando sono oggetto della prova più di un motore di una famiglia di motori, è applicato il metodo statistico descritto nell'allegato XVII per assicurare la conformità del campione.";

11) all'allegato VIII è aggiunto il punto seguente:

"4. Per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico della presente direttiva e nell'eventualità che un costruttore non operi a norma di un pertinente sistema qualità come quello di cui all'allegato XII, un organismo notificato scelto dal costruttore può eseguire o far eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il livello qualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal costruttore, è utilizzata la procedura seguente:

un motore di serie è sottoposto alla prova descritta nell'allegato I.B. I motori di prova devono aver subito un rodaggio, parziale o completo, conforme alle prescrizioni del costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore di serie eccedono i valori limite di cui all'allegato I.B, il costruttore può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore sottoposto originariamente alla prova. Per garantire la conformità del campione di motori di cui sopra ai requisiti della direttiva, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XVII.";

12) al punto 5.3 dell'allegato X è aggiunto il comma seguente:

"Per la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni dei gas di scarico si applica la procedura definita nell'allegato XVII.";

13) l'allegato XIII è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XIII

DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE

La documentazione tecnica di cui agli allegati V, VII, VIII, IX, XI e XVI deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal costruttore per garantire che i componenti o l'imbarcazione siano conformi ai relativi requisiti essenziali.

La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti della presente direttiva.

La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:

a) una descrizione generale del tipo;

b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.;

c) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

d) un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;

e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc.;

f) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato I.A);

g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità con il punto 2 dei requisiti essenziali (allegato I.B);

h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi all'imbarcazione di riferimento che dimostrano la conformità con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato I.C)."

14) all'allegato XIV, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista né il costruttore né il fornitore né l'installatore dei prodotti di cui all'articolo 1 che essi verificano, né il mandatario di una di queste parti. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.

1bis. L'organismo notificato dev'essere indipendente e non deve essere controllato dai costruttori o dai fornitori."

15) l'allegato XV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XV

DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ

1. La dichiarazione scritta di conformità alle disposizioni della direttiva deve accompagnare:

a) le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato I.A, punto 2.5);

b) i componenti di cui all'allegato II;

c) i motori di propulsione e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato I.B.4).

2. La dichiarazione scritta di conformità deve comprendere i seguenti elementi(1):

a) nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità(2);

b) descrizione del prodotto definito al punto 1(3);

c) riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;

d) se del caso, riferimento alle altre direttive comunitarie applicate;

e) se del caso, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da un organismo notificato;

f) se del caso, nome e indirizzo dell'organismo notificato;

g) identificazione della persona autorizzata a firmare a nome del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

3. Per quanto riguarda:

- i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato,

- i motori omologati a norma della direttiva 97/68/CE conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3. dell'allegato I della stessa,

- i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE,

la dichiarazione scritta di conformità include oltre alle informazioni di cui al punto 2, una dichiarazione del costruttore attestante che il motore è conforme ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dalla presente direttiva, se installato su un'imbarcazione da diporto conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore, e che tale motore non deve essere messo in servizio finché l'imbarcazione da diporto in cui deve essere installato non è stata dichiarata conforme, ove previsto, con la pertinente disposizione della direttiva.

(1) Ed essere redatta nella lingua o nelle lingue di cui all'allegato I.A, punto 2.5.

(2) Ragione sociale e indirizzo completo; il mandatario deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del costruttore.

(3) Descrizione del prodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di serie (se del caso)."

16) sono aggiunti i seguenti allegati:

"ALLEGATO XVI

GARANZIA DI QUALITÀ DEL PRODOTTO (MODULO E)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il costruttore deve applicare un sistema di qualità approvato per la verifica e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema qualità

3.1. Il costruttore deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti considerata,

- la documentazione relativa al sistema qualità,

- se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato CE del tipo.

3.2. In base al sistema qualità, ogni prodotto deve essere esaminato e prove appropriate come stabilito nella/e norma/e pertinente/i di cui all'articolo 5 o prove equivalenti devono essere eseguite per assicurarne la conformità ai requisiti pertinenti fissati dalla direttiva. Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottati dal costruttore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure ed istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione in materia di qualità dei prodotti,

- degli esami e dalle prove che saranno effettuati dopo la costruzione,

- dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema qualità,

- della documentazione in materia di qualità, quali rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di valutazione deve comprendere una visita degli impianti del costruttore.

La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il costruttore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il costruttore o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il costruttore deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di verifica, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità,

- la documentazione tecnica,

- altre documentazioni quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga ed utilizzi il sistema qualità e deve fornire al costruttore un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il costruttore. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o fa svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al costruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il costruttore deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo trattino,

- gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma,

- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

ALLEGATO XVII

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE

1. La verifica della conformità di una famiglia di motori è effettuata su un campione di motori di serie. Il costruttore decide la dimensione (n) del campione, d'intesa con l'organismo notificato.

2. La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione è calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di scarico e acustiche. La produzione della serie è considerata conforme ai requisiti ("decisione d'autorizzazione") se la condizione seguente è soddisfatta:

X + k. S <= L

S è la deviazione standard, dove:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

X= media aritmetica dei risultati

x= singoli risultati del campione

L= valore limite appropriato

n= numero di motori nel campione

k= fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella)

>SPAZIO PER TABELLA>

Se n >= 20,

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>"

Articolo 2

Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione sulle possibilità di ulteriori miglioramenti delle caratteristiche ambientali dei motori ed esamina tra l'altro la necessità di rivedere le categorie di progettazione delle imbarcazioni. Se lo ritiene opportuno, alla luce di tale relazione, entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio appropriate proposte. La Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita, tiene conto:

a) delle necessità di ridurre ulteriormente le emissioni di inquinanti atmosferici e acustiche per ottemperare ai requisiti fissati in materia di protezione dell'ambiente;

b) dei benefici di un sistema di controllo della conformità dei motori in uso;

c) della disponibilità di tecniche efficienti in termini di costi per il controllo delle emissioni;

d) della necessità di ridurre l'evaporazione e la fuoriuscita di carburante;

e) della possibilità di convenire norme internazionali in materia di emissioni di gas di scarico e acustiche;

f) delle possibili semplificazioni del sistema delle procedure di valutazione della conformità.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2005.

2. Gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei prodotti conformi alle norme in vigore nel rispettivo territorio alla data di entrata in vigore della presente direttiva, come segue:

a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);

b) fino al 31 dicembre 2005 per i motori ad accensione per compressione e i motori a scoppio a quattro tempi;

c) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 139 e GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 339.

(2) GU C 155 del 29.5.2001, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 310), posizione comune del Consiglio del 22 aprile 2002 (GU C 170 E del 16.7.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 26 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 2003 e decisione del Consiglio del 19 maggio 2003.

(4) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

(5) GU C 331 del 16.12.1992, pag. 5.

(6) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(7) GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(8) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(9) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/63/CE della Commissione (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 41).

(10) GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

(11) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12) GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

(13) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2001/63/CE della Commissione (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 41).

(14) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

(15) EN ISO 14509.

(16) EN ISO 8178-1: 1996.

(17) EN ISO 14509.

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