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Document 32002L0032

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali - Dichiarazione del Consiglio

GU L 140 del 30.5.2002, p. 10–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj

32002L0032

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali - Dichiarazione del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 30/05/2002 pag. 0010 - 0022


Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 7 maggio 2002

relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 26 marzo 2002,

considerando quanto segue:

(1) Occorre apportare numerose modifiche alla direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(4). A fini di chiarezza e di praticità occorre procedere ad una rifusione della suddetta direttiva.

(2) La produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e il conseguimento di risultati soddisfacenti per la salute pubblica, la salute degli animali, il benessere degli animali, l'ambiente e la situazione economica degli allevatori dipende in ampia misura dall'utilizzazione di mangimi appropriati e di buona qualità.

(3) La regolamentazione dell'alimentazione animale è un fattore essenziale per garantire la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura, nonché per consentire la salvaguardia della salute pubblica e degli animali, del benessere degli animali e dell'ambiente. Inoltre, serve una regolamentazione esaustiva sull'igiene, per garantire mangimi di buona qualità nelle singole aziende agricole, anche nel caso in cui non siano prodotti commercialmente.

(4) Le norme applicabili alla qualità e alla sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono applicarsi egualmente alla qualità e alla sicurezza dell'acqua consumata dagli animali. La definizione di mangimi non preclude che l'acqua possa essere considerata un mangime. Tuttavia l'elenco non esaustivo delle principali materie prime per mangimi, di cui alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi(5), non include l'acqua. Se l'acqua sia da considerare un mangime è una questione da esaminare nell'ambito di tale direttiva.

(5) È stato osservato che gli additivi possono contenere sostanze indesiderabili. È pertanto opportuno estendere l'oggetto della direttiva agli additivi.

(6) I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono contenere sostanze indesiderabili, in grado di nuocere alla salute degli animali o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana o all'ambiente.

(7) È impossibile escludere totalmente la presenza di sostanze indesiderabili ma è importante che la loro quantità nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sia ridotta, con dovuto riguardo alla tossicità acuta, bioaccumulabilità e degradabilità della sostanza, in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi. Al momento è tuttavia inappropriato fissare dette quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario.

(8) I metodi per stabilire la presenza di residui di sostanze indesiderabili stanno diventando sempre più sofisticati e consentono di rilevare persino residui in quantità trascurabili per la salute umana e degli animali.

(9) La presenza di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e dette sostanze non possono essere utilizzate in altra maniera a fini di alimentazione degli animali. La presente direttiva dovrebbe pertanto lasciare impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili ai mangimi composti.

(10) La presente direttiva deve applicarsi ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali sin dalla loro importazione nella Comunità. Occorre quindi precisare che i livelli massimi di sostanze indesiderabili fissati si applicano in generale dalla data in cui i prodotti destinati all'alimentazione degli animali vengono messi in circolazione o utilizzati in tutte le fasi, e in particolare dalla data di importazione.

(11) I prodotti destinati all'alimentazione degli animali devono essere di qualità sana, genuina e commerciabile e quindi, se correttamente utilizzati, non devono costituire un pericolo per la salute umana e degli animali o per l'ambiente e influire sfavorevolmente sulla produzione animale. Dev'essere pertanto vietato utilizzare o mettere in circolazione prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I.

(12) È necessario limitare la presenza di alcune sostanze indesiderabili nei mangimi complementari mediante la fissazione di livelli massimi adeguati.

(13) In taluni casi è stabilito un livello massimo che tiene conto dei livelli di base, ma è opportuno proseguire le iniziative atte a limitare ai minimi livelli possibili la presenza di certe sostanze indesiderabili specifiche nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, al fine di ridurne la presenza nella catena alimentare. È pertanto opportuno che la presente direttiva preveda la possibilità di fissare soglie d'intervento nettamente inferiori ai livelli massimi stabiliti. In caso di superamento di tali soglie d'intervento si devono effettuare indagini volte ad identificare le fonti delle sostanze indesiderabili e si devono adottare misure atte a ridurre od eliminare tali fonti.

(14) Qualora siano minacciati la salute degli animali o dell'uomo o l'ambiente, occorre consentire agli Stati membri di ridurre temporaneamente i livelli massimi fissati o di fissare livelli massimi per altre sostanze ovvero di vietare la presenza di tali sostanze nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Per garantire un'applicazione uniforme, è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni dell'allegato I della presente direttiva applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi e sul principio di precauzione.

(15) I prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alle condizioni della presente direttiva possono essere sottoposti, per quanto riguarda la quantità di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale(6).

(16) Per garantire, al momento dell'uso e della commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze indesiderabili, gli Stati membri devono prevedere adeguate disposizioni di controllo, a norma della direttiva 95/53/CE.

(17) Una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate negli allegati della presente direttiva all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(18) Per agevolare l'applicazione delle misure prospettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali istituito con decisione 70/372/CEE del Consiglio(7).

(19) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni di cui:

a) alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(9);

b) alla direttiva 96/25/CE del Consiglio, e alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali(10);

c) alla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli(11), alla direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(12), alla direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(13), e alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(14), allorché tali residui non figurano nell'allegato I della presente direttiva;

d) alla normativa comunitaria relativa alle questioni veterinarie connesse con la salute pubblica e la salute degli animali;

e) alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali(15);

f) alla direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993 relativa ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali(16).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "mangimi": i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

b) "materie prime per mangimi": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

c) "additivi": additivi quali definiti all'articolo 2, lettera a) della direttiva 70/524/CEE del Consiglio;

d) "premiscele": le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;

e) "mangimi composti": miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

f) "mangimi complementari": le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;

g) "mangimi completi": le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

h) "prodotti destinati all'alimentazione degli animali": materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;

i) "razione giornaliera": la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;

j) "animali": gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

k) "immissione in circolazione" o "circolazione": la detenzione, compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;

l) "sostanza indesiderabile": qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, che sia presente nel e/o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali e costituisca un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o l'ambiente, o che potrebbe influire sfavorevolmente sull'allevamento.

Articolo 3

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità da paesi terzi, messi in circolazione e/o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.

2. In particolare, non possono essere considerati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I della presente direttiva possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, gli Stati membri, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, tenendo conto dei livelli di base. Per disporre di un approccio uniforme nei casi di aumento dei livelli può rendersi necessario stabilire delle soglie d'intervento per avviare le indagini. Tali soglie possono essere stabilite nell'allegato II.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte e alle misure adottate per ridurre il contenuto di sostanze indesiderabili o eliminarle. Tali informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della direttiva 95/53/CE, tranne nei casi in cui le informazioni abbiano rilevanza immediata per gli altri Stati membri. In quest'ultimo caso le informazioni sono trasmesse immediatamente.

Articolo 5

Gli Stati membri prescrivono che i prodotti destinati all'alimentazione degli animali in cui il contenuto di sostanza indesiderabile superi il livello massimo fissato nell'allegato I non possano essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Articolo 6

Ove non esistano disposizioni particolari in materia, gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, tenuto conto della proporzione di tali mangimi prescritta nella razione giornaliera, non possano contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Articolo 7

1. Se uno Stato membro constata, in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti successiva all'adozione delle disposizioni in questione, che un livello massimo stabilito nell'allegato I oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, esso può provvisoriamente ridurre tale livello massimo, stabilire un livello massimo o vietare la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che stanno alla base della sua decisione.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 12, viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati.

Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottano una decisione, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.

Lo Stato membro deve provvedere affinché tale decisione sia resa pubblica.

Articolo 8

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 la Commissione, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adegua gli allegati I e II.

2. Inoltre, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 la Commissione:

- adotta periodicamente versioni consolidate degli allegati I e II che incorporino gli adeguamenti apportati ai sensi del paragrafo 1,

- può definire i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano prese misure atte a garantire la corretta applicazione di processi ritenuti accettabili ai sensi del paragrafo 2 e affinché i prodotti detossificati destinati all'alimentazione degli animali siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato I.

Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti destinati all'alimentazione degli animali conformi alla presente direttiva siano sottoposti, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dalla presente direttiva e dalla direttiva 95/53/CE.

Articolo 10

Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica o animale o per l'ambiente sono adottate previa consultazione del comitato scientifico competente.

Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

Articolo 13

1. Gli Stati membri applicano ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali prodotti nella Comunità e da esportare verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare la riesportazione alle condizioni stabilite nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002(17). Le disposizioni dell'articolo 20 del medesimo regolamento si applicano mutatis mutandis.

Articolo 14

1. La direttiva 1999/29/CE è abrogata a decorrere dal 1o agosto 2003 fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in merito ai termini di attuazione di cui all'allegato III, parte B, della stessa, riguardo alle direttive menzionate nella parte A di tale allegato.

2. I riferimenti alla direttiva 1999/29/CE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato III.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o maggio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate si applicano a decorrere dal 1o agosto 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

R. De Rato Y Figaredo

(1) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 70 e GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 346.

(2) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 9.

(3) Parere del Parlamento europeo del 4 ottobre 2000 (GU C 178 del 22.6.2001, pag. 160), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 4 del 7.1.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 e decisione del Consiglio del 22 aprile 2002.

(4) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

(5) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36).

(6) GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

(7) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.

(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/2001 della Commissione (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 3).

(10) GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23).

(11) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/57/CE della Commissione (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 76).

(12) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE della Commissione (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 13).

(13) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.

(14) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/23/CE.

(15) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1990, pag. 20).

(16) GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32).

(17) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

TABELLA DI CORRISPONDENZA

>SPAZIO PER TABELLA>

Dichiarazione del Consiglio

Gli Stati membri confermano che si adopereranno al massimo per garantire che le misure necessarie per l'attuazione della direttiva siano adottate rapidamente e comunque entro i termini fissati agli articoli 14 e 15.

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