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Document 31994L0003
Commission Directive 94/3/EC of 21 January 1994 establishing a procedure for the notification of interception of a consignment or a harmful organism from third countries and presenting an imminent phytosanitary danger
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
GU L 32 del 5.2.1994, p. 37–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R1715
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
Gazzetta ufficiale n. L 032 del 05/02/1994 pag. 0037 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0025
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0025
DIRETTIVA 94/3/CE DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1994 che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/110/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, considerando che, in ordine alle spedizioni di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci, oppure organismi nocivi isolati provenienti da paesi terzi, elencati o meno nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE, di cui si ritenga che presentino un imminente pericolo di introduzione o di diffusione di organismi nocivi, specificati o meno negli allegati I e II della mesedima direttiva, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate per proteggere il territorio della Comunità da tale pericolo; considerando che questa informazione deve aiutare, da un lato, la Commissione a valutare la portata dell'intercettazione e il relativo pericolo nonché, se del caso, a predisporre al più presto possibile eventuali misure di protezione o di eradicazione in collaborazione con lo Stato membro interessato e, dall'altro, gli Stati membri a cautelarsi contro tale pericolo; considerando che, a tale fine, la Commissione è tenuta ad istituire una rete per la notificazione della comparsa di organismi nocivi, conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 6, primo trattino della direttiva 77/93/CEE; considerando che ogni intercettazione operata presso un punto di entrata nella Comunità, di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, i quali possano presentare un imminente pericolo di introduzione o di diffusione di organismi nocivi, deve essere immediatamente notificata a tutti i punti di entrata in cui potrebbero essere effettuate intercettazioni, nonché alla Commissione; considerando che l'autorità unica e centrale di ciascuno Stato membro svolge un ruolo nel coordinamento di tutte le questioni fitosanitarie facenti capo alla direttiva 77/93/CEE; considerando che questa funzione di coordinamento comprende la trasmissione delle notificazioni di intercettazione agli altri Stati membri e a tutti i punti di entrata situati nel territorio dello Stato membro interessato, in cui potrebbero essere effettuate intercettazioni; considerando che è opportuno stabilire un modello comunitario di formulario per la notificazione delle intercettazioni, ad uso dei servizi competenti degli Stati membri; considerando che, ai fini del corretto funzionamento del sistema, occorre istituire una rete informatizzata per l'elaborazione e l'analisi dei formulari; considerando che la gestione del sistema non esclude che una parte delle informazioni contenute nei formulari di notificazione delle intercettazioni possa essere utilizzata nel quadro della Convenzione di Parigi del 18 aprile 1951 istitutiva dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante modificata da ultimo il 21 settembre 1988; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva, per « intercettazione » si intende qualsiasi provvedimento che uno Stato membro ha preso o deve prendere, conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 8 della direttiva 77/93/CEE, nei confronti della totalità o di una parte di una spedizione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, oppure di un organismo nocivo ai vegetali e ai prodotti vegetali proveniente da paesi terzi, non conformi alle disposizioni della suddetta direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di intercettazione questa sia notificata, non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui è avvenuta, fatta eccezione per i casi d'infrazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE e, se possibile, ancor più rapidamente in caso di rifiuto, fatta eccezione per i casi d'infrazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE ai seguenti destinatari: - all'autorità unica e centrale competente; - ai rispettivi organismi ufficiali competenti; - ai rispettivi punti di entrata interessati; - alle autorità uniche e centrali degli Stati membri, salve le disposizioni specifiche dell'articolo 4 della presente direttiva; - alla Commissione. 2. L'autorità unica e centrale dello Stato membro che abbia ricevuto una notificazione di intercettazione di un altro Stato membro provvede affinché l'informazione venga trasmessa a tutti i suoi punti di entrata interessati, immediatamente dopo la ricezione della notificazione medesima. Articolo 3 La notificazione di intercettazione viene redatta su un formulario conforme al modello in allegato debitamente compilato secondo le istruzioni impartite nelle note orientative per gli esperti e gli ispettori nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, previste all'articolo 19bis, punto 6, secondo trattino, della direttiva 77/93/CEE. Articolo 4 Salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino, su richiesta dello Stato membro interessato la Commissione provvede alla diffusione delle notificazioni di intercettazione nei limiti della progressiva istituzione della rete di cui all'articolo 19bis, paragrafo 6, primo trattino della direttiva 77/93/CEE, inviando agli altri Stati membri un formulario conforme al modello di cui in allegato, debitamente completato. Articolo 5 Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono di preferenza alla rete istituita dalla Commissione. Articolo 6 Su richiesta dello Stato membro interessato e nei limiti della rete istituita dalla Commissione, questa provvede alla trasmissione dei formulari di notificazione di intercettazione all'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, alla quale lo Stato membro è tenuto a fornire qualsiasi informazione in materia di intercettazione in conformità della convenzione istitutiva di detta organizzazione, conclusa, inviando alla medesima un formulario conforme al modello in allegato debitamente completato, fatta eccezione per i punti 1, 2, 3, 15 [c), d), e), f), g)] e 17. Articolo 7 1. Gli Stati membri mettono in vigore, tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'applicazione della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinare dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 8 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 303 del 10. 12. 1993, pag. 19. ALLEGATO