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Documento 32021D2272
Commission Implementing Decision (EU) 2021/2272 of 20 December 2021 amending Implementing Decision (EU) 2019/1616 as regards harmonised standards for seamless and welded stainless steel tubes, steel forgings for pressure purposes at high temperature and with high proof strength, unfired pressure vessels and vehicle fuelling appliances for natural gas vehicles (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2272 della Commissione del 20 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati, fucinati in acciaio per impieghi a pressione ad alta temperatura e con limite di elasticità elevato, recipienti a pressione non esposti a fiamma e apparecchi per il rifornimento dei veicoli per veicoli a gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2272 della Commissione del 20 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati, fucinati in acciaio per impieghi a pressione ad alta temperatura e con limite di elasticità elevato, recipienti a pressione non esposti a fiamma e apparecchi per il rifornimento dei veicoli per veicoli a gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/9433
GU L 457 del 21.12.2021, pagg. 10-14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/01/2025; abrog. impl. da 32025D0165
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21.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 457/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2272 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati, fucinati in acciaio per impieghi a pressione ad alta temperatura e con limite di elasticità elevato, recipienti a pressione non esposti a fiamma e apparecchi per il rifornimento dei veicoli per veicoli a gas naturale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva. |
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(2) |
Con mandato M/071 del 1o agosto 1994 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza modificare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE. |
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(3) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 13445-10:2021 sui recipienti a pressione non esposti a fiamma in nichel e leghe di nichel e la norma armonizzata EN 17278:2021 sugli apparecchi per il rifornimento per veicoli a gas naturale. |
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(4) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell’arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 10216-5:2013 ed EN 10217-7:2014, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01 (4) della Commissione, che ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 10216-5:2021 ed EN 10217-7:2021, rispettivamente, sui tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati per impieghi a pressione. Il CEN ha anche modificato le norme armonizzate EN 10222-2:2017 ed EN 10222-4:2017, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2017/C 389/01 (5) della Commissione, che ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 10222-2:2017+A1:2021 ed EN 10222-4:2017+A1:2021 relative ai fucinati in acciaio per impieghi a pressione. |
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(5) |
Inoltre il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate sui recipienti a pressione non esposti a fiamma, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 13445-1:2014, EN 13445-1:2014/A1:2014, EN 13445-4:2014, EN 13445-8:2014 ed EN 13445-8:2014/A1:2014. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13445-1:2021, EN 13445-4:2021 ed EN 13445-8:2021. |
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(6) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha inoltre modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (6): EN 13445-2:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016, EN 13445-2:2014/A2:2018, EN 13445-2:2014/A3:2018 sui materiali per i recipienti a pressione non esposti a fiamma; EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-3:2014/A5:2018, EN 13445-3:2014/A6:2019, EN 13445-3:2014/A7:2019 ed EN 13445-3:2014/A8:2019 sulla progettazione di recipienti a pressione non esposti a fiamma; EN 13445-5:2014, EN 13445-5:2014/A1:2018 sul controllo e sulle prove per recipienti a pressione non esposti a fiamma ed EN 13445-6:2014, EN 13445-6:2014/A2:2018 sulla progettazione e costruzione di recipienti a pressione non esposti a fiamma realizzati in ghisa sferoidale. Ciò ha comportato l’adozione delle norme armonizzate seguenti: EN 13445-2:2021, EN 13445-3:2021, EN 13445-5:2021 ed EN 13445-6:2021. |
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(7) |
Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione redatte, modificate o riviste dal CEN al mandato M/071. |
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(8) |
Le norme relative alle attrezzature a pressione redatte, modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, indicati nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(9) |
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN 13445-10:2021, EN 17278:2021, EN 10216-5:2021, EN 10217-7:2021, EN 10222-2:2017+A1:2021, EN 10222-4:2017+A1:2021, EN 13445-1:2021, EN 13445-4:2021, EN 13445-8:2021, EN 13445-2:2021, EN 13445-3:2021, EN 13445-5:2021 ed EN 13445-6:2021. |
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(10) |
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nelle comunicazioni 2016/C 293/01 e 2017/C 389/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 10216-5:2013, EN 10217-7:2014, EN 10222-2:2017, EN 10222-4:2017, EN 13445-1:2014, EN 13445-1:2014/A1:2014, EN 13445-4:2014, EN 13445-8:2014, EN 13445-8:2014/A1:2014. È pertanto opportuno inserire i riferimenti di tali norme nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. |
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(11) |
È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014 ed EN 13445-6:2014, nonché le relative modifiche pubblicate con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616, dato che sono stati sostituiti. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della suddetta decisione di esecuzione. |
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(12) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. |
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(14) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificata:
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1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione; |
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2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 21 giugno 2023.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).
(3) Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 293 del 12.8.2016, pag. 1).
(5) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 389 del 17.11.2017, pag. 1).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 95).
ALLEGATO I
L’allegato I è così modificato:
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1) |
le voci 7, 8, 9 e 10 sono soppresse; |
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2) |
le seguenti voci 7 bis, 8 bis, 9 bis e 10 bis sono inserite in modo sequenziale in funzione del numero della voce:
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3) |
sono aggiunte le seguenti voci:
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ALLEGATO II
All’allegato II, sono aggiunte le seguenti voci:
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N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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«40. |
EN 10216-5:2013 Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 5: Tubi di acciaio inossidabile |
21 giugno 2023 |
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41. |
EN 10217-7:2014 Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 7: Tubi di acciaio inossidabile |
21 giugno 2023 |
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42. |
EN 10222-2:2017 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 2: Acciai ferritici e martensitici aventi caratteristiche specifiche a temperatura elevata |
21 giugno 2023 |
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43. |
EN 10222-4:2017 Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 4: Acciai saldabili a grano fine con elevato limite di elasticità |
21 giugno 2023 |
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44. |
EN 13445-1:2014 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 1: Generalità EN 13445-1:2014/A1:2014 |
21 giugno 2023 |
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45. |
EN 13445-4:2014 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 4: Costruzione |
21 giugno 2023 |
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46. |
EN 13445-8:2014 Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 8: Requisiti aggiuntivi per i recipienti a pressione di alluminio e leghe di alluminio EN 13445-8:2014/A1:2014 |
21 giugno 2023». |