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Documento 32021D2272

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2272 della Commissione del 20 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati, fucinati in acciaio per impieghi a pressione ad alta temperatura e con limite di elasticità elevato, recipienti a pressione non esposti a fiamma e apparecchi per il rifornimento dei veicoli per veicoli a gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/9433

GU L 457 del 21.12.2021, pagg. 10-14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/01/2025; abrog. impl. da 32025D0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2272/oj

21.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 457/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2272 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati, fucinati in acciaio per impieghi a pressione ad alta temperatura e con limite di elasticità elevato, recipienti a pressione non esposti a fiamma e apparecchi per il rifornimento dei veicoli per veicoli a gas naturale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva.

(2)

Con mandato M/071 del 1o agosto 1994 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza modificare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(3)

In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha elaborato la norma armonizzata EN 13445-10:2021 sui recipienti a pressione non esposti a fiamma in nichel e leghe di nichel e la norma armonizzata EN 17278:2021 sugli apparecchi per il rifornimento per veicoli a gas naturale.

(4)

In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell’arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 10216-5:2013 ed EN 10217-7:2014, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01 (4) della Commissione, che ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 10216-5:2021 ed EN 10217-7:2021, rispettivamente, sui tubi di acciaio inossidabile senza saldatura e saldati per impieghi a pressione. Il CEN ha anche modificato le norme armonizzate EN 10222-2:2017 ed EN 10222-4:2017, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2017/C 389/01 (5) della Commissione, che ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 10222-2:2017+A1:2021 ed EN 10222-4:2017+A1:2021 relative ai fucinati in acciaio per impieghi a pressione.

(5)

Inoltre il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate sui recipienti a pressione non esposti a fiamma, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 13445-1:2014, EN 13445-1:2014/A1:2014, EN 13445-4:2014, EN 13445-8:2014 ed EN 13445-8:2014/A1:2014. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13445-1:2021, EN 13445-4:2021 ed EN 13445-8:2021.

(6)

In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha inoltre modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (6): EN 13445-2:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016, EN 13445-2:2014/A2:2018, EN 13445-2:2014/A3:2018 sui materiali per i recipienti a pressione non esposti a fiamma; EN 13445-3:2014, EN 13445-3:2014/A1:2015, EN 13445-3:2014/A2:2016, EN 13445-3:2014/A3:2017, EN 13445-3:2014/A4:2018, EN 13445-3:2014/A5:2018, EN 13445-3:2014/A6:2019, EN 13445-3:2014/A7:2019 ed EN 13445-3:2014/A8:2019 sulla progettazione di recipienti a pressione non esposti a fiamma; EN 13445-5:2014, EN 13445-5:2014/A1:2018 sul controllo e sulle prove per recipienti a pressione non esposti a fiamma ed EN 13445-6:2014, EN 13445-6:2014/A2:2018 sulla progettazione e costruzione di recipienti a pressione non esposti a fiamma realizzati in ghisa sferoidale. Ciò ha comportato l’adozione delle norme armonizzate seguenti: EN 13445-2:2021, EN 13445-3:2021, EN 13445-5:2021 ed EN 13445-6:2021.

(7)

Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione redatte, modificate o riviste dal CEN al mandato M/071.

(8)

Le norme relative alle attrezzature a pressione redatte, modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, indicati nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN 13445-10:2021, EN 17278:2021, EN 10216-5:2021, EN 10217-7:2021, EN 10222-2:2017+A1:2021, EN 10222-4:2017+A1:2021, EN 13445-1:2021, EN 13445-4:2021, EN 13445-8:2021, EN 13445-2:2021, EN 13445-3:2021, EN 13445-5:2021 ed EN 13445-6:2021.

(10)

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nelle comunicazioni 2016/C 293/01 e 2017/C 389/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 10216-5:2013, EN 10217-7:2014, EN 10222-2:2017, EN 10222-4:2017, EN 13445-1:2014, EN 13445-1:2014/A1:2014, EN 13445-4:2014, EN 13445-8:2014, EN 13445-8:2014/A1:2014. È pertanto opportuno inserire i riferimenti di tali norme nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.

(11)

È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13445-2:2014, EN 13445-3:2014, EN 13445-5:2014 ed EN 13445-6:2014, nonché le relative modifiche pubblicate con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616, dato che sono stati sostituiti. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della suddetta decisione di esecuzione.

(12)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616.

(14)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificata:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 21 giugno 2023.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).

(3)  Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 293 del 12.8.2016, pag. 1).

(5)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 389 del 17.11.2017, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 95).


ALLEGATO I

L’allegato I è così modificato:

1)

le voci 7, 8, 9 e 10 sono soppresse;

2)

le seguenti voci 7 bis, 8 bis, 9 bis e 10 bis sono inserite in modo sequenziale in funzione del numero della voce:

N.

Riferimento della norma

«7 bis.

EN 13445-2:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 2: Materiali»

«8 bis.

EN 13445-3:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 3: Progettazione»

«9 bis.

EN 13445-5:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 5: Controllo e prove»

«10 bis.

EN 13445-6:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzate in ghisa sferoidale»;

3)

sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«42.

EN 10216-5:2021

Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 5: Tubi di acciaio inossidabile

43.

EN 10217-7:2021

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 7: Tubi di acciaio inossidabile

44.

EN 10222-2:2017+A1:2021

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 2: Acciai ferritici e martensitici aventi caratteristiche specifiche a temperatura elevata

45.

EN 10222-4:2017+A1:2021

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 4: Acciai saldabili a grano fine con elevato limite di elasticità

46.

EN 13445-1:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 1: Generalità

47.

EN 13445-4:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 4: Costruzione

48.

EN 13445-8:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 8: Requisiti aggiuntivi per i recipienti a pressione di alluminio e leghe di alluminio

49.

EN 13445-10:2021

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 10: Requisiti aggiuntivi per recipienti in pressione in nichel e leghe di nichel

50.

EN 17278:2021

Veicoli a gas naturale - Apparecchi per il rifornimento dei veicoli».


ALLEGATO II

All’allegato II, sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«40.

EN 10216-5:2013

Tubi di acciaio senza saldatura per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 5: Tubi di acciaio inossidabile

21 giugno 2023

41.

EN 10217-7:2014

Tubi saldati di acciaio per impieghi a pressione - Condizioni tecniche di fornitura - parte 7: Tubi di acciaio inossidabile

21 giugno 2023

42.

EN 10222-2:2017

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 2: Acciai ferritici e martensitici aventi caratteristiche specifiche a temperatura elevata

21 giugno 2023

43.

EN 10222-4:2017

Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione - parte 4: Acciai saldabili a grano fine con elevato limite di elasticità

21 giugno 2023

44.

EN 13445-1:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 1: Generalità

EN 13445-1:2014/A1:2014

21 giugno 2023

45.

EN 13445-4:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 4: Costruzione

21 giugno 2023

46.

EN 13445-8:2014

Recipienti a pressione non esposti a fiamma - parte 8: Requisiti aggiuntivi per i recipienti a pressione di alluminio e leghe di alluminio

EN 13445-8:2014/A1:2014

21 giugno 2023».


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