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Documento 32024D0572
Commission Decision (EU) 2024/572 of 8 November 2023 on the position to be taken on behalf of the European Atomic Energy Community concerning a Decision of the EU - Albania Stabilisation and Association Council amending its Rules of Procedure
Decisione (UE) 2024/572 della Commissione, dell'8 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome della Comunità europea dell'energia atomica in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Albania che modifica il regolamento interno di quest'ultimo
Decisione (UE) 2024/572 della Commissione, dell'8 novembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome della Comunità europea dell'energia atomica in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Albania che modifica il regolamento interno di quest'ultimo
C/2023/7304
GU L, 2024/572, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/572/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/572 |
14.2.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/572 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome della Comunità europea dell'energia atomica in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Albania che modifica il regolamento interno di quest'ultimo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica dell'energia atomica (Euratom), in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,
vista la decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (in seguito denominata «Albania»), dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
vista l'apertura dei negoziati di adesione tra l'Unione europea e l'Albania, avvenuta il 19 luglio 2022,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione. |
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(2) |
A norma dell'articolo 117, paragrafo 2, di detto accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. |
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(3) |
A norma dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato od organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Il medesimo articolo di detto accordo dispone inoltre che, nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisi la composizione e le funzioni di tali comitati od organi, nonché le modalità del loro funzionamento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che l'Unione deve adottare nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra, in relazione all'istituzione del comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo e del comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea e alla modifica del regolamento interno di detto consiglio di stabilizzazione e di associazione a norma dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2023
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
ALLEGATO
IL CONSIGLIO di stabilizzazione e di associazione,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (in seguito denominata "Albania"), dall'altra, in particolare l'articolo 120, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali, altre organizzazioni della società civile e le autorità regionali e locali dell'Unione europea e dell'Albania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea. |
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(2) |
Si ritiene opportuno organizzare tale cooperazione mediante l'istituzione di due comitati consultivi misti:
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione, adottato con la decisione n. 1/2009, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione n. 1/2009 è modificata con l'aggiunta degli articoli seguenti:
«Articolo 14
Comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo
(1) È istituito un comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Albania. Rientrano nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l'Unione europea e l'Albania sollevati nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:
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(a) |
preparare i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile albanesi a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea; |
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(b) |
preparare i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile albanesi a partecipare ai lavori del Comitato economico e sociale europeo dopo l'adesione dell'Albania; |
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(c) |
scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione e sul grado di preparazione dei datori di lavoro, dei dipendenti e di altre organizzazioni della società civile albanesi a questo processo; |
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(d) |
favorire gli scambi di esperienze e un dialogo strutturato tra A) i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile albanesi e B) i datori di lavoro, i dipendenti e altre organizzazioni della società civile degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione possono costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi; |
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(e) |
discutere qualsiasi altra questione inerente all'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, anche in relazione al processo di adesione dell'Albania all'UE. |
(2) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo si compone di sei rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e di sei rappresentanti delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile dell'Albania. È prevista anche la possibilità di invitare osservatori.
(3) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.
(4) I membri sono scelti in modo che il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo rifletta il più fedelmente possibile le diverse parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Albania. Il governo albanese procede alle nomine ufficiali dei membri albanesi in base a proposte formulate dalle parti sociali e da altre organizzazioni della società civile, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile.
(5) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante delle parti sociali e di altre organizzazioni della società civile dell'Albania.
(6) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo adotta il proprio regolamento interno.
(7) Il Comitato economico e sociale europeo e il governo albanese sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati alle riunioni del comitato consultivo misto e dei suoi gruppi di lavoro per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno.
(8) Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 15
Comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea
(1) È istituito un comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Unione europea e dell'Albania. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:
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(a) |
preparare le autorità locali e regionali albanesi a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea; |
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(b) |
preparare le autorità locali e regionali albanesi a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione dell'Albania; |
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(c) |
scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento della politica regionale europea e del processo di adesione e sul grado di preparazione delle autorità locali e regionali albanesi a queste politiche; |
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(d) |
promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra A) le autorità locali e regionali albanesi e B) le autorità locali e regionali degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali e regionali dell'Albania e quelle degli Stati membri possono costituire il modo più efficace di affrontare temi specifici di comune interesse; |
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(e) |
organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali e regionali dell'Albania e quelle degli Stati membri; |
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(f) |
favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e agli interventi strutturali fra A) le autorità locali e regionali albanesi e B) le autorità locali e regionali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo locali e regionali e un uso ottimale dei fondi preadesione e dei fondi strutturali; |
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(g) |
assistere le autorità locali e regionali albanesi mediante scambi di informazioni riguardanti, in particolare, l'applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello locale e regionale; |
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(h) |
discutere qualsiasi altra questione inerente all'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, anche in relazione al processo di adesione dell'Albania all'UE. |
(2) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea si compone inizialmente di otto rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e di otto rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali dell'Albania, dall'altra. Il comitato consultivo misto può decidere, a maggioranza dei membri rappresentano il Comitato delle regioni e a maggioranza dei membri che rappresentano l'Albania, di modificare il numero dei propri rappresentanti. Il numero dei rappresentanti inviati dal Comitato delle regioni e dall'Albania resta pari, e comunque non superiore, a tredici per ciascuna parte. È inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.
(3) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea svolge le sue attività su consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità locali e regionali, di propria iniziativa.
(4) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea può rivolgere raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione.
(5) I membri sono scelti in modo che il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni rifletta fedelmente i diversi livelli delle autorità locali e regionali nell'Unione europea e in Albania. Il governo albanese procede alle nomine ufficiali dei membri albanesi in base a proposte formulate da organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali dell'Albania e garantiscono la pluralità politica e l'equilibrio di genere. Tali proposte sono elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra i rappresentanti titolari di mandati elettorali locali o regionali.
(6) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea adotta il proprio regolamento interno.
(7) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un rappresentante delle autorità locali e regionali dell'Albania.
(8) Il Comitato delle regioni e il governo dell'Albania sostengono le spese di partecipazione dei rispettivi delegati e del personale di supporto alle riunioni del comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.
(9) Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.
Fatto a
Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il/La presidente
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/572/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)