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Documento 32024D1814

Decisione (UE) 2024/1814 del Consiglio, del 21 giugno 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle modifiche dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per i mutamenti climatici di cui all’allegato I di tale accordo

ST/10886/2024/INIT

GU L, 2024/1814, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1814/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1814/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1814

5.7.2024

DECISIONE (UE) 2024/1814 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle modifiche dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per i mutamenti climatici di cui all’allegato I di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli orientamenti contenuti nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»), compresa l’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per i mutamenti climatici («intesa settoriale sui mutamenti climatici») che figura nell’allegato I dell’accordo, sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Poiché le clausole di decadenza relative alle classi di progetti G e I dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici scadono il 30 giugno 2024, i partecipanti all’accordo («partecipanti») devono raggiungere un accordo sulle modifiche a tali clausole.

(3)

È nell’interesse dell’Unione che i progetti che rientrano nelle classi di progetti G e I possano continuare a beneficiare delle condizioni favorevoli dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici e che sia mantenuta la possibilità di raggiungere un accordo sui criteri per queste classi di progetti. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere la sostituzione delle clausole di decadenza con clausole di riesame fino al 30 giugno 2026.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alla decisione dei partecipanti in merito alle modifiche dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici, poiché la decisione sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.

(5)

La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere di sostenere le modifiche dell’intesa settoriale sui cambiamenti climatici basate sul progetto di testo allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») in merito alle modifiche dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per i mutamenti climatici di cui all’allegato I dell’accordo è di sostenere le modifiche basate sul progetto di testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2024

Per il Consiglio

Il presidente

V. VAN PETEGHEM


(1)  Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45).


ALLEGATO

Progetto di modifica dell’allegato I dell’accordo (intesa settoriale sui cambiamenti climatici)

Il testo delle note a piè di pagina 6 e 10 dell’appendice I dell’allegato I dell’accordo (intesa settoriale sui cambiamenti climatici) è sostituito dal testo seguente:

«Non oltre il 30 giugno 2026 i partecipanti riesamineranno le norme internazionali elaborate entro tale data e decideranno se integrarle in questa voce.».

All’allegato I dell’accordo, appendice I, la nota a piè di pagina 11 è soppressa.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1814/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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