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Documento 32023D2636
Council Decision (CFSP) 2023/2636 of 20 November 2023 amending Decision (CFSP) 2021/2072 in support of building resilience in biosafety and biosecurity through the Biological and Toxin Weapons Convention
Decisione (PESC) 2023/2636 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/2072 a sostegno dello sviluppo della resilienza in materia di biosicurezza e bioprotezione attraverso la convenzione sulle armi biologiche e tossiniche
Decisione (PESC) 2023/2636 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/2072 a sostegno dello sviluppo della resilienza in materia di biosicurezza e bioprotezione attraverso la convenzione sulle armi biologiche e tossiniche
ST/15001/2023/INIT
GU L, 2023/2636, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2636/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/12/2024
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2636 |
22.11.2023 |
DECISIONE (PESC) 2023/2636 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2023
che modifica la decisione (PESC) 2021/2072 a sostegno dello sviluppo della resilienza in materia di biosicurezza e bioprotezione attraverso la convenzione sulle armi biologiche e tossiniche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 25 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2072 (1), che prevedeva un periodo di attuazione dei progetti di 24 mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione. |
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(2) |
Tale periodo di attuazione doveva concludersi il 19 dicembre 2023. |
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(3) |
Il 23 agosto 2023 l’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), responsabile dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/2072, ha chiesto di prorogare di 12 mesi il periodo di attuazione. |
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(4) |
La proroga del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2021/2072 fino al 19 dicembre 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/2072, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/2072 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 19 dicembre 2024.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
H. CREVITS
(1) Decisione (PESC) 2021/2072 del Consiglio, del 25 novembre 2021, a sostegno dello sviluppo della resilienza in materia di biosicurezza e bioprotezione attraverso la convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 56).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2636/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)