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Documento 32023D1576

Decisione (UE) 2023/1576 della Commissione del 28 luglio 2023 che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

C/2023/4988

GU L 192 del 31.7.2023, pagg. 32-33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1576/oj

31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/32


DECISIONE (UE) 2023/1576 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2023

che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 4,

vista la notifica, da parte dell’Irlanda, dell’intenzione di accettare il regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (1), e di essere vincolata dallo stesso,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 27 marzo 2023 l’Irlanda ha notificato l’intenzione, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21, di accettare il regolamento (UE) 2021/2303 e di esserne vincolata.

(2)

Tutti gli Stati membri che partecipano all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) forniscono un certo numero di esperti al gruppo di riserva in materia di asilo di cui all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2303. Al fine di consentire all’Irlanda di partecipare al regolamento (UE) 2021/2303, è necessario stabilire, quale condizione specifica che l’Irlanda deve soddisfare, che essa fornisca al gruppo di riserva in materia d’asilo un numero specifico di esperti. Poiché l’Irlanda, analogamente agli Stati membri che già partecipano all’EUAA, ha accettato di fornire un numero specifico di esperti al gruppo di riserva in materia di asilo, le condizioni di partecipazione dell’Irlanda sono state soddisfatte e la sua partecipazione al regolamento (UE) 2021/2303 dovrebbe essere confermata conformemente alla procedura di cui all’articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(3)

L’Irlanda dovrebbe fornire il numero specifico di esperti del gruppo di riserva in materia di asilo di cui all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2303 fino a quando il regolamento (UE) 2021/2303 non sarà modificato per quanto riguarda tale gruppo di riserva in materia di asilo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È confermata la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2021/2303.

2.   L’Irlanda mette 8 esperti a disposizione del gruppo di riserva in materia di asilo di cui all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2303.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1.


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