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Documento 32006D0862

2006/862/CE: Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2006 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

GU L 335 del 1.12.2006, pagg. 38-39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, pagg. 242-243 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/862/oj

Accordo internazionale correlato

1.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

(2006/862/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2)

La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e nell'ambito delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT del 1994. È opportuno pertanto approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII del GATT del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità (1).

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


TRADUZIONE

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

A.   Lettera della Comunità europea

Egregio Signore,

a seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Malaysia a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e la Malaysia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994:

1511 90 19 (Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi superiori a 1 kg): aliquota ridotta pari al 10 %.

8525 40 99 (Videoapparecchi per la ripresa di immagini fisse): aliquota ridotta pari al 12,5 %.

Le aliquote ridotte sopraindicate devono essere applicate per tre anni.

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.

La CE integrerà nel suo elenco CLX per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato secondo le rispettive procedure.

Voglia accogliere, egregio Signore, i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Comunità europea

B.   Lettera della Malaysia

Egregio Signore,

In riferimento alla Sua lettera, così redatta:

«A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e la Malaysia a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla CE, la CE e la Malaysia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994:

1511 90 19 (Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi superiori a 1 kg): aliquota ridotta pari al 10 %.

8525 40 99 (Videoapparecchi per la ripresa di immagini fisse): aliquota ridotta pari al 12,5 %.

Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni.

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.

La CE integrerà nel suo elenco CLX per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato secondo le rispettive procedure.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

Voglia accettare, egregio Signore, l’espressione della mia profonda stima.

A nome della Malaysia


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