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Document 31998D0740

98/740/CE: Decisione della Commissione del 14 dicembre 1998 recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica [notificata con il numero C(1998) 4046] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 354 del 30.12.1998, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/740/oj

31998D0740

98/740/CE: Decisione della Commissione del 14 dicembre 1998 recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica [notificata con il numero C(1998) 4046] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1998 pag. 0065 - 0065


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1998 recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica [notificata con il numero C(1998) 4046] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/740/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che la decisione 96/333/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica (3), modificata dalla decisione 97/589/CE (4), si applica fino al 31 dicembre 1998;

considerando che la decisione 97/20/CE della Commissione (5), modificata dalla decisione 98/572/CE (6), fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini; che nella parte II di tale elenco figurano i paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio (7), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE (8);

considerando che la decisione 95/408/CE stabilisce che detto elenco sia applicabile fino al 31 dicembre 2000; che occorre pertanto modificare la data di validità della certificazione per adeguarla alla data di validità degli elenchi provvisori;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 96/333/CE i termini «e fino al 31 dicembre 1998» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2000».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

(2) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

(3) GU L 127 del 25. 5. 1996, pag. 33.

(4) GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 47.

(5) GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

(6) GU L 277 del 14. 10. 1998, pag. 42.

(7) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

(8) GU L 289 del 28. 10. 1998, pag. 36.

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