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Document 52026XC03896
Commission Notice – Guidance document for Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation-free products
Comunicazione della commissione — Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero
Comunicazione della commissione — Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero
C/2026/4972
GU C, C/2026/3896, 20.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3896/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/3896 |
20.7.2026 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Documento di orientamento (1) per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (2)
(C/2026/3896)
Indice
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1. |
DEFINIZIONI DI «IMMISSIONE SUL MERCATO», «MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO» ED «ESPORTAZIONE» | 3 |
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a) |
Immissione sul mercato | 4 |
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b) |
Messa a disposizione sul mercato | 4 |
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c) |
Esportazione | 5 |
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2. |
DEFINIZIONI DI «OPERATORE», «OPERATORE A VALLE», «MICRO O PICCOLO OPERATORE PRIMARIO» E «COMMERCIANTE» | 5 |
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a) |
Operatore | 5 |
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b) |
Micro o piccolo operatore primario | 7 |
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c) |
Operatore a valle | 7 |
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d) |
Commerciante | 7 |
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3. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E TEMPISTICA PER L’APPLICAZIONE | 8 |
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4. |
DOVUTA DILIGENZA | 10 |
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a) |
Valutazione del rischio e attenuazione del rischio (articoli 10 e 11) | 11 |
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b) |
Rischio trascurabile | 12 |
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c) |
Obblighi dei micro o piccoli operatori primari | 12 |
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d) |
Obblighi degli operatori a valle e dei commercianti | 13 |
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e) |
Dovuta diligenza semplificata, ossia approvvigionamento da paesi a basso rischio | 13 |
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f) |
Interazione con la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e con il regolamento sul lavoro forzato | 14 |
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5. |
CHIARIMENTO DEL CONCETTO DI «COMPLESSITÀ DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO» | 14 |
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6. |
LEGALITÀ | 15 |
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a) |
Legislazione pertinente del paese di produzione | 15 |
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b) |
Dovuta diligenza per quanto riguarda la legalità | 17 |
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7. |
GAMMA DI PRODOTTI | 19 |
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a) |
Chiarimento - Imballaggi e materiali da imballaggio | 19 |
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b) |
Chiarimento – Rifiuti e prodotti recuperati e riciclati | 20 |
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8. |
REGOLARE MANTENIMENTO DI UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA | 22 |
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9. |
PRODOTTI COMPOSTI | 22 |
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10. |
IL RUOLO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI SISTEMI DI VERIFICA DA PARTE DI TERZI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO | 24 |
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a) |
Il ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi | 24 |
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b) |
Informazioni generali | 26 |
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11. |
USO AGRICOLO | 27 |
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1. |
INTRODUZIONE | 27 |
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2. |
Chiarimento della conversione della foresta in terreni la cui destinazione non è un uso agricolo. | 28 |
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3. |
Definizione di «foresta» | 29 |
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4. |
Definizione di «uso agricolo» ed eccezioni | 30 |
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a) |
Chiarimento dell’uso a fini agricoli | 30 |
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b) |
Chiarimento dell’uso del suolo prevalente | 31 |
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c) |
Definizione di «piantagione agricola» | 32 |
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d) |
Chiarimento del concetto di «sistema agroforestale» | 32 |
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5. |
Chiarimento dell’uso del suolo in caso di diversi tipi di uso del suolo sulla stessa superficie e dell’uso di registri e mappe catastali. | 33 |
INTRODUZIONE
L’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (in prosieguo «EUDR») stabilisce che la Commissione può formulare orientamenti al fine di agevolare l’attuazione armonizzata del regolamento.
Il presente documento di orientamento intende soltanto fornire informazioni su taluni aspetti dell’EUDR. Non sostituisce né aggiunge o modifica le disposizioni dell’EUDR, che stabilisce gli obblighi giuridici, e non andrebbe considerato isolatamente come riferimento a sé stante, ma in combinazione con la legislazione.
Il presente documento di orientamento costituisce tuttavia un utile materiale di riferimento per chiunque debba conformarsi all’EUDR, in quanto chiarisce ulteriormente parti specifiche del testo legislativo e può quindi fungere da guida per operatori e commercianti. Può inoltre orientare le autorità nazionali competenti e gli organismi preposti all’applicazione, nonché gli organi giurisdizionali nazionali, nel processo di attuazione e applicazione dell’EUDR.
Le questioni affrontate nel presente documento sono state discusse e sviluppate in collaborazione con i rappresentanti designati degli Stati membri. Ulteriori questioni potranno essere affrontate quando sarà stata acquisita un’esperienza più ampia nell’applicazione dell’EUDR; in tal caso il documento di orientamento sarà rivisto di conseguenza.
Per tutte le questioni trattate nel presente documento di orientamento si fa presente che, conformemente al considerando 43, le definizioni contenute nel regolamento si basano sui lavori dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN).
La terza edizione di questo documento migliora la chiarezza, anche per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande, e la precisione delle disposizioni che si applicano agli operatori e ai commercianti, favorendo la tracciabilità e un esercizio della dovuta diligenza semplici ed efficienti. Deve essere letto insieme alle domande frequenti, che, con esempi e chiarimenti, rispondono ai quesiti posti da molti portatori di interessi.
La proporzionalità è uno dei principi generali del diritto dell’Unione che si applica alla sua interpretazione e applicazione (3), che comprende l’applicazione delle disposizioni degli atti dell’Unione da parte degli Stati membri, tenendo conto anche delle pertinenti disposizioni del trattato.
1. DEFINIZIONI DI «IMMISSIONE SUL MERCATO», «MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO» ED «ESPORTAZIONE»
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Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2 — Definizioni; Articolo 4 — Obblighi dell’operatore; Articolo 4 bis — Regime semplificato per i micro o piccoli operatori primari; Articolo 5 — Obblighi dell’operatore a valle e del commerciante |
Gli obblighi incombenti agli operatori, che si applicano ai sensi degli articoli 4 e 4 bis, e agli operatori a valle, che si applicano ai sensi dell’articolo 5, entrano in gioco allorché i prodotti interessati sono «immessi sul mercato» o «esportati», o sono destinati a tale scopo. Gli obblighi incombenti ai commercianti, che si applicano ai sensi dell’articolo 5, entrano in gioco allorché le materie prime interessate o i prodotti interessati sono «messi a disposizione sul mercato», o sono destinati a tale scopo.
La pubblicazione EUDR Supply Chain Infographics delinea una panoramica degli scenari che illustrano gli obblighi cui sono soggetti gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti all’atto dell’immissione o della messa a disposizione sul mercato dell’Unione, o dell’esportazione dal mercato dell’Unione, dei prodotti interessati.
a) Immissione sul mercato
A norma dell’articolo 2, punto 16), una materia prima interessata o un prodotto interessato è «immesso sul mercato» se è messo a disposizione sul mercato dell’Unione per la prima volta. Sono quindi escluse le materie prime interessate o i prodotti interessati che sono già stati immessi sul mercato dell’Unione. Il concetto di «immissione sul mercato» si riferisce alle singole materie prime interessate o ai singoli prodotti interessati, e non a un tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che sia stata fabbricata una singola unità o una serie.
b) Messa a disposizione sul mercato
Ai sensi dell’articolo 2, punto 18), un prodotto interessato è «messo a disposizione sul mercato» se è fornito:
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— |
per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione; ciò significa che la materia prima o il prodotto interessato deve essere fisicamente presente nell’UE, in quanto raccolto o prodotto nell’UE, oppure importato nell’UE e vincolato al regime doganale di «immissione in libera pratica». I prodotti interessati importati nell’UE non acquisiscono lo status di «merci unionali» prima di essere introdotti nel territorio doganale dell’Unione ed essere immessi in libera pratica dalle autorità doganali. Ai sensi dell’EUDR, i prodotti interessati vincolati a regimi doganali diversi dall’«immissione in libera pratica» (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, transito) non sono considerati immessi sul mercato; e |
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— |
nel corso di un’attività commerciale, vale a dire un’attività che si svolge in un contesto commerciale, come definita all’articolo 2, punto 19). Le attività commerciali possono essere a titolo oneroso o gratuito. Tanto la fornitura a consumatori non commerciali, tanto le attività per le quali non è effettuato alcun pagamento rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR (ad esempio nel caso di donazioni o attività a titolo gratuito). Il regolamento non impone obblighi ai consumatori non commerciali, in quanto l’uso e il consumo privati non rientrano nel suo ambito di applicazione. |
La «messa a disposizione sul mercato» dovrebbe pertanto configurarsi quando un commerciante fornisce un prodotto interessato sul mercato dell’Unione sia i) per la distribuzione, il consumo o l’uso, sia ii) nel corso della sua attività commerciale.
L’«immissione sul mercato» dovrebbe pertanto configurarsi quando un operatore mette un prodotto interessato a disposizione sul mercato dell’Unione i) per la distribuzione, il consumo o l’uso, ii) per la prima volta e iii) nel corso della sua attività commerciale.
Dal combinato disposto delle definizioni di «operatore», «micro o piccolo operatore primario», «operatore a valle» (articolo 2, punti 15), 15 bis) e 15 ter), EUDR) e «nel corso di un’attività commerciale» (articolo 2, punto 19), ’EUDR) si evince che chiunque immetta sul mercato un prodotto interessato
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a) |
per la distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali, vale a dire ad esempio per la vendita o a titolo gratuito, |
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b) |
ai fini della trasformazione, oppure |
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c) |
per uso nella propria attività |
sarà soggetto all’EUDR.
L’espressione «prodotti interessati che entrano nel mercato» dovrebbe pertanto denotare il caso in cui i prodotti interessati sono simultaneamente:
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dichiarati per essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» che li destina a essere immessi sul mercato dell’Unione. Solo i prodotti immessi in libera pratica dalle autorità doganali sono considerati immessi sul mercato dell’Unione. Altri regimi doganali diversi dall’«immissione in libera pratica» (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, ecc.) esulano dall’ambito di applicazione dell’EUDR; e |
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— |
destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione, ossia forniti nel corso di un’attività commerciale (da impresa a impresa e da impresa a consumatore). |
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— |
I prodotti destinati direttamente all’uso o al consumo privato (da consumatore a consumatore) all’interno del territorio doganale dell’Unione (ad esempio da parte di persone che li portano con sé da un viaggio al di fuori dell’UE per uso o consumo privato) non sono soggetti all’EUDR. |
c) Esportazione
A norma dell’articolo 2, punto 37), per «esportazione» si intende il regime doganale di esportazione di cui all’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013 (4), in riferimento alle merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione.
L’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che il regime di esportazione non si applica: a) alle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo; b) alle merci uscite dal territorio doganale dell’Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale; c) alle merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento; d) alle merci vincolate al regime di transito interno; e) alle merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell’Unione conformemente al suo articolo 155.
La riesportazione di cui all’articolo 270 del regolamento (UE) n. 952/2013 esula dall’ambito di applicazione dell’EUDR. In questo contesto, per «riesportazione» si intende il fatto che la materia prima interessata o il prodotto interessato non ha acquisito lo status di «merce unionale» ed è uscito dal territorio doganale dell’Unione dopo la presentazione, ad esempio, di una dichiarazione di riesportazione.
L’espressione «prodotti interessati che escono dal mercato» dovrebbe pertanto essere intesa come riferimento al caso in cui i prodotti interessati sono dichiarati per essere vincolati al regime doganale di «esportazione» nel corso di un’attività commerciale.
2. DEFINIZIONI DI «OPERATORE», «OPERATORE A VALLE», «MICRO O PICCOLO OPERATORE PRIMARIO» E «COMMERCIANTE»
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Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2 — Definizioni; articolo 7 — Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi |
Per determinare se una persona fisica o giuridica possa essere considerata un operatore, un operatore a valle o un commerciante è necessario condurre una valutazione per ogni prodotto interessato. La persona che immette sul mercato, esporta e/o mette a disposizione sul mercato più prodotti interessati potrebbe svolgere più di un ruolo contemporaneamente a seconda della sua posizione nella catena di fornitura di ciascun prodotto.
a) Operatore
Ai sensi dell’articolo 2, punto 15), si intende per operatore la persona fisica o giuridica che:
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immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta; |
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— |
nel corso di un’attività commerciale; e |
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non è un operatore a valle. |
Per consentire un’identificazione coerente degli operatori, si possono distinguere i loro ruoli in base alle modalità di immissione dei rispettivi prodotti interessati sul mercato dell’Unione, che variano a seconda che siano prodotti all’interno o all’esterno dell’UE.
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— |
Per i prodotti interessati prodotti a norma dell’articolo 2, punto 14), nell’Unione, l’operatore è di solito la persona che li distribuisce dopo la loro produzione. |
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— |
Per le materie prime interessate o i prodotti interessati prodotti fuori dell’Unione:
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— |
Per i prodotti interessati importati nell’UE la definizione di «operatore» è indipendente dal cambiamento di proprietà del prodotto e da altri accordi contrattuali. |
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Nel caso di un prodotto nazionale immesso sul mercato l’operatore è di norma la persona che possiede la materia prima o il prodotto al momento della vendita; tuttavia ciò può dipendere dalle specifiche circostanze dell’accordo contrattuale. Nel caso in cui una persona concluda un contratto con il quale autorizza l’altra parte del contratto a produrre una materia prima interessata, la parte contraente che esegue la produzione è considerata l’operatore se diventa direttamente e automaticamente proprietaria del prodotto mediante il semplice atto di produzione (ad esempio mediante la raccolta degli alberi o al momento della nascita del vitello). Ciò non si verifica quando il diritto nazionale applicabile o il contratto prevedono che la persona fisica o giuridica trasferisca, dopo la produzione, il diritto di proprietà all’altra parte del contratto (cfr. sentenza C-370/23 del 21 novembre 2024 (6)). |
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— |
Per i prodotti interessati esportati dall’Unione, l’operatore è solitamente la persona che agisce in qualità di esportatore quando i prodotti interessati sono dichiarati per essere vincolati al regime doganale di esportazione. Se del caso l’esportatore è la persona indicata nell’elemento di dato pertinente della dichiarazione doganale:
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I prestatori di servizi che offrono servizi di assistenza logistica o tecnica, ad esempio spedizionieri, corrieri o rappresentanti doganali, che non sono proprietari dei prodotti che trattano né godono di diritti analoghi, non sono né «operatori» né «commercianti» ai fini del regolamento, se non immettono né mettono a disposizione prodotti sul mercato né li esportano.
Il ruolo e gli obblighi degli operatori sono illustrati più nel dettaglio con l’ausilio degli scenari contenuti nella pubblicazione EUDR Supply Chain Infographics e nelle domande frequenti.
b) Micro o piccolo operatore primario
A norma dell’articolo 2, punto 15 bis), si intende per micro o piccolo operatore primario la persona fisica o la microimpresa o la piccola impresa, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un paese classificato come a basso rischio conformemente all’articolo 29 dell’EUDR:
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i) |
che immette direttamente sul mercato o esporta prodotti interessati; |
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ii) |
che l’operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti ubicati in detto paese; |
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iii) |
nel corso di un’attività commerciale. |
Vi rientrano gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, ma che sono in grado di dimostrare che le parti del totale del loro stato patrimoniale, dei ricavi netti e del numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri menzionati.
Il termine «micro o piccolo operatore primario» è un sottoinsieme della definizione di «operatore» di cui all’articolo 2, punto 15). Ai fini del presente documento di orientamento i riferimenti al termine «operatore» dovrebbero essere intesi come comprendenti «micro o piccolo operatore primario», salvo diversa indicazione.
Il ruolo e gli obblighi dei micro o piccoli operatori primari sono illustrati più nel dettaglio con l’ausilio degli scenari contenuti nella pubblicazione EUDR Supply Chain Infographics e nelle domande frequenti.
c) Operatore a valle
Ai sensi dell’articolo 2, punto 15 ter), si intende per operatore a valle la persona fisica o giuridica:
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— |
che immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati; |
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— |
tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata; |
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— |
nel corso di un’attività commerciale. |
L’operatore a valle è quindi una persona che immette sul mercato o esporta un prodotto interessato fabbricato utilizzando altri prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata. In genere ciò comporta l’immissione sul mercato di un prodotto interessato classificato da un nuovo codice SA e fabbricato utilizzando altri prodotti interessati (ad esempio componenti o materie prime) che sono già oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata. Nel caso delle esportazioni, il ruolo dell’operatore a valle è determinato dal fatto che l’esportazione riguardi un prodotto interessato già oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata oppure un prodotto interessato fabbricato utilizzando altri prodotti interessati (ad esempio componenti o materie prime) già oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata.
Ad esempio un produttore di cioccolato che acquista semi di cacao (codice SA 1801 00, incluso nell’ambito di applicazione) all’interno del mercato dell’Unione e successivamente produce tavolette di cioccolato (codice SA 1806 , incluso nell’ambito di applicazione) e le immette sul mercato dell’Unione o le esporta è considerato un operatore a valle.
Il ruolo e gli obblighi degli operatori a valle sono illustrati più nel dettaglio con l’ausilio degli scenari contenuti nella pubblicazione EUDR Supply Chain Infographics e nelle domande frequenti.
d) Commerciante
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— |
Ai sensi dell’articolo 2, punto 17), si intende per commerciante la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore o dall’operatore a valle: che mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato; |
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— |
nel corso di un’attività commerciale. |
Il commerciante è pertanto qualsiasi soggetto giuridico che non rientra nelle definizioni di operatore o di operatore a valle (cfr. sopra) e che non immette un prodotto sul mercato, ma semplicemente lo mette a disposizione sul mercato (cfr. definizione all’articolo 2, punto 18).
Il ruolo e gli obblighi dei commercianti sono illustrati più nel dettaglio con l’ausilio degli scenari contenuti nella pubblicazione EUDR Supply Chain Infographics e nelle domande frequenti.
3. DATA DI ENTRATA IN VIGORE E TEMPISTICA PER L’APPLICAZIONE
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Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 1, paragrafo 2 — Oggetto e ambito di applicazione; articolo 37 — Abrogazione; articolo 38 — Entrata in vigore e data di applicazione |
L’EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023. La maggior parte degli obblighi incombenti agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, nonché alle autorità competenti, compresi quelli di cui agli articoli da 3 a 13, da 16 a 24 e agli articoli 26, 31 e 32, si applica a decorrere dal 30 dicembre 2026 , conformemente al regolamento (UE) 2025/2650 (7) che modifica le disposizioni dell’EUDR relative alla data di applicazione.
Per gli operatori che al 31 dicembre 2024 erano costituiti come microimprese o piccole imprese (rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2013/34/UE) gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 13, da 16 a 24 e agli articoli 26, 31 e 32, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2027 , fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (8) (regolamento Legno). Ciò significa che esiste un periodo transitorio tra l’entrata in vigore del regolamento (29 giugno 2023) e l’entrata in applicazione (30 dicembre 2026, differita al 30 giugno 2027 per le piccole imprese o le microimprese costituite entro il 31 dicembre 2024) durante il quale gli operatori e i commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell’Unione, o esportano da esso, le materie prime e i prodotti interessati sono esentati dai principali obblighi disposti dall’EUDR.
Le seguenti norme si applicano a tutte le materie prime e ai prodotti interessati associati, a eccezione del legno e dei prodotti da esso derivati che figurano nell’allegato del regolamento Legno (per spiegazioni dettagliate si rimanda alla sezione 9 delle domande frequenti):
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— |
se una materia prima interessata o un prodotto interessato sono immessi sul mercato durante il periodo transitorio che si applica al rispettivo operatore, quest’ultimo non è soggetto agli obblighi dell’EUDR; |
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— |
i prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dagli operatori a valle o dai commercianti dopo l’entrata in applicazione, e fabbricati interamente a partire da materie prime o prodotti immessi sul mercato durante il periodo transitorio, non saranno soggetti agli obblighi dell’EUDR. Ciò significa che l’entrata in applicazione differita per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese (30 giugno 2027), nel caso di immissione sul mercato, esenterà dagli obblighi dell’EUDR anche gli operatori a valle e i commercianti situati a valle della catena di approvvigionamento che commerciano tali prodotti o i prodotti da essi derivati; |
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— |
nei casi sopra descritti l’obbligo degli operatori sarà limitato alla raccolta di elementi di prova adeguatamente probanti e verificabili per dimostrare che il prodotto interessato è stato originariamente immesso sul mercato dell’UE prima dell’entrata in applicazione (differita) del regolamento; |
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— |
Per quanto riguarda le parti di un prodotto interessato derivato che sono state prodotte con altri prodotti interessati immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2026 (o dal 30 giugno 2027 da una microimpresa o da una piccola impresa), gli operatori e gli operatori a valle che le immettono sul mercato e i commercianti saranno soggetti agli obblighi standard del regolamento, anche se alcune altre parti possono rientrare nel periodo transitorio. |
A norma del suo articolo 1, paragrafo 2, l’EUDR non si applica ai prodotti interessati prodotti prima del 29 giugno 2023. Il tempo e il luogo di produzione si riferiscono alla data e al luogo di produzione della materia prima interessata; ciò vale sia per le materie prime che per i prodotti derivati. Nella maggior parte dei casi la data di produzione corrisponde al momento della raccolta della materia prima, ad eccezione dei prodotti bovini, nel qual caso il tempo di produzione inizia alla data di nascita del capo di bestiame.
La tabella seguente mostra la legislazione applicabile ai prodotti pertinenti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, ad eccezione del legno e dei prodotti da esso derivati che figurano nell’allegato del regolamento Legno:
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Data di immissione sul mercato dell’UE della materia prima interessata o del prodotto interessato |
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Prodotti interessati |
Data di produzione della materia prima interessata |
Prima del 30 dicembre 2026, e prima del 30 giugno 2027 per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese |
Dal 30 dicembre 2026 (incluso) per le grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2027 (incluso) per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese |
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Prodotti derivati da bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 |
Prima del 29 giugno 2023 |
Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile |
Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile |
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Dal 29 giugno 2023 (incluso) |
Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile |
Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) è applicabile |
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Prodotti derivati dal legno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 e non elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento Legno) |
Prima del 29 giugno 2023 |
Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile |
Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile |
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Dal 29 giugno 2023 (incluso) |
Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile |
Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) è applicabile |
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Per il legno e i prodotti da esso derivati che figurano nell’allegato del regolamento Legno si applicano norme speciali ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, dell’EUDR:
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per il legno e i prodotti da esso derivati che sono stati prodotti (raccolti) prima del 29 giugno 2023 e:
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— |
per il legno e i prodotti da esso derivati che sono stati prodotti dal 29 giugno 2023 al 30 dicembre 2026 e:
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il legno e i prodotti da esso derivati che sono stati prodotti (raccolti) a partire dal 30 dicembre 2026 devono essere conformi alle norme dell’EUDR. |
La tabella seguente mostra la legislazione applicabile ai prodotti derivati dal legno che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010:
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Data di immissione sul mercato dell’UE della materia prima interessata o del prodotto interessato |
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Prodotti interessati |
Data di produzione |
Prima del 30 dicembre 2026 |
Dal 30 dicembre 2026 (incluso) al 30 dicembre 2029 (incluso) |
Dal 31 dicembre 2029 (incluso) |
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Legno e prodotti da esso derivati definiti nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento Legno) |
Prima del 29 giugno 2023 |
Regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento Legno) |
Regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento Legno) |
Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) |
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Dal 29 giugno 2023 (incluso) |
Regolamento (UE) n. 995/2010 (regolamento Legno) |
Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) |
Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) |
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Chiarimento: i prodotti di carta immessi sul mercato a partire dal 30 dicembre 2026 ma fabbricati a partire da legno raccolto e immesso sul mercato tra il 29 giugno 2023 e il 30 dicembre 2026 sono soggetti a una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata?
In casi come questo il legno raccolto e i prodotti fabbricati a partire da tale legno devono essere conformi al regolamento Legno. Non occorre una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata perché quest’obbligo si applica ai prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR.
4. DOVUTA DILIGENZA
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Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2, punto 26) — Definizioni; Articoli 4, 4 bis e 5 — Obblighi degli operatori, degli operatori a valle e dei commercianti; articolo 8 — Dovuta diligenza; articolo 9 — Obblighi di informazione; articolo 10 — Valutazione del rischio |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, tutti gli operatori, compresi i micro o piccoli operatori primari e gli operatori che beneficiano della dovuta diligenza semplificata ai sensi dell’articolo 13, devono esercitare la dovuta diligenza conformemente all’articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provarne la conformità all’articolo 3. A tal fine gli operatori sono tenuti a definire e mantenere aggiornato un insieme di procedure e misure («sistema di dovuta diligenza») in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1.
Gli obblighi di dovuta diligenza di cui all’articolo 8 impongono agli operatori di:
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raccogliere informazioni, documenti e, se del caso, dati da ciascun fornitore in relazione ai prodotti interessati soggetti all’EUDR (elencati nell’allegato I) a norma degli articoli 8 e 9; |
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verificare e analizzare tali informazioni insieme ad altre informazioni contestuali e, su tale base, effettuare una valutazione del rischio a norma dell’articolo 10; e |
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adottare misure di attenuazione del rischio a norma dell’articolo 11, tranne se una valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 10 rivela la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi. |
Spetta agli operatori esaminare e analizzare in modo approfondito le proprie attività commerciali attraverso la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per soddisfare gli obblighi di informazione di cui all’articolo 9, la loro analisi nell’ambito della valutazione del rischio (articolo 10) e, se necessario, l’adozione di misure di attenuazione del rischio (articolo 11) tranne nel caso in cui il rischio di non conformità sia ritenuto trascurabile.
Gli obblighi di informazione di cui all’articolo 9 riguardano tutti gli operatori, compresi i micro o piccoli operatori primari e gli operatori che beneficiano della dovuta diligenza semplificata ai sensi dell’articolo 13.
Gli operatori, compresi i micro o piccoli operatori primari, che immettono sul mercato o esportano prodotti interessati fabbricati in paesi a basso rischio e che beneficiano della dovuta diligenza semplificata ai sensi dell’articolo 13 non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui all’articoli 10 e 11 al fine di raggiungere un livello di rischio trascurabile, salvo nel caso in cui entrino in possesso o vengano a conoscenza di informazioni indicanti il rischio che un prodotto interessato che intendono immettere sul mercato o esportare non sia conforme al regolamento. Cfr. le lettere c) ed e) per maggiori dettagli.
a) Valutazione del rischio e attenuazione del rischio (articoli 10 e 11)
Gli operatori soggetti all’obbligo di effettuare una valutazione del rischio e di adottare procedure e misure di attenuazione del rischio in linea con gli articoli 10 e 11 devono indicare nel proprio sistema di dovuta diligenza i criteri da essi applicati ai prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell’Unione o esportare, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2. Occorre pertanto adattare i criteri di valutazione del rischio ai prodotti interessati che l’operatore intende immettere sul mercato o esportare da tale mercato.
La raccolta dei dati, la valutazione del rischio e l’attenuazione del rischio devono essere correlate secondo un nesso causale e devono riflettere le caratteristiche delle attività commerciali dell’operatore e delle catene di approvvigionamento dei prodotti interessati.
L’articolo 10, paragrafo 2, individua le informazioni contestuali supplementari necessarie per valutare il livello di rischio, come lo stato delle foreste nel paese di produzione.
Se i prodotti sono fabbricati con materie prime derivate da varie fonti o geolocalizzazioni, è necessario valutare il rischio per ciascuna fonte o geolocalizzazione.
Sulla base dei dati raccolti occorre effettuare analisi dei rischi definite con precisione e determinare le categorie di rischio, nonché le relative misure di attenuazione del rischio. Il livello di rischio può essere valutato dagli operatori soltanto caso per caso, in quanto dipende da una serie di fattori.
Esistono vari modi per effettuare la valutazione del rischio, ma l’operatore deve tener conto dei criteri elencati all’articolo 10, paragrafo 2, per ciascun prodotto interessato, rispondendo alle domande e alle considerazioni seguenti:
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Dov’è avvenuta la produzione del prodotto? Qual è il livello di rischio assegnato al paese di produzione in questione o a parti di esso conformemente all’articolo 29 (9)? Qual è il tasso di copertura forestale e qual è la diffusione (tasso) del degrado forestale o della deforestazione nel paese di produzione o in parti di esso? Quanto è diffusa (tasso) la produzione illegale della materia prima interessata nel paese o in parti di esso? |
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Quali sono i rischi specifici del prodotto? Esistono notevoli differenze nelle modalità di produzione dei vari prodotti interessati elencati nell’allegato I dell’EUDR, che incideranno sul rischio di non conformità. Ad esempio alcuni prodotti contengono materie prime prodotte in centinaia di geolocalizzazioni distinte, oppure sono sottoposti a processi chimici o fisici sostanziali durante la fabbricazione. |
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La catena di approvvigionamento è complessa? Per chiarimenti in merito al concetto di «complessità della catena di approvvigionamento» cfr. sezione 5. |
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Vi sono elementi che facciano supporre che un’impresa facente parte della catena di approvvigionamento sia coinvolta in pratiche connesse all’illegalità, alla deforestazione o al degrado forestale? Le materie prime o i prodotti interessati acquistati da un’impresa coinvolta in pratiche illegali, deforestazione o degrado forestale hanno maggiori probabilità di non essere conformi. Sono state sollevate preoccupazioni circostanziate in merito a imprese facenti parte della catena di approvvigionamento a norma dell’articolo 31? Nella catena di approvvigionamento vi sono imprese che hanno violato le leggi pertinenti (10) e a cui sono state inflitte sanzioni dallo Stato per la violazione di tali leggi? |
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Nella certificazione o nei sistemi di verifica da parte di terzi sono disponibili informazioni complementari sulla conformità all’EUDR da parte delle imprese facenti parte della catena di approvvigionamento? Per chiarimenti sul ruolo dei sistemi di verifica da parte di terzi cfr. sezione 10. |
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I prodotti interessati sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione? La legislazione pertinente del paese di produzione è definita all’articolo 2, punto 40). Per ulteriori informazioni sui requisiti di legalità cfr. sezione 6. |
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Sono state manifestate preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio a livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell’applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o prevalenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea? Tali preoccupazioni potrebbero compromettere l’attendibilità di determinati documenti che indicano la conformità alla legislazione applicabile. È pertanto opportuno valutare il livello di corruzione del paese, gli indicatori del rischio d’impresa e altri indicatori pertinenti. |
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Il fornitore ha trasmesso tutti i documenti che attestano la conformità alla legislazione applicabile? I dati sono verificabili immediatamente? Se tutti i documenti pertinenti sono pronti e disponibili su richiesta degli operatori, è più probabile che la catena di approvvigionamento sia consolidata e che il fornitore sia a conoscenza dei requisiti dell’EUDR. |
b) Rischio trascurabile
Il concetto di «rischio trascurabile» dovrebbe essere inteso conformemente all’articolo 2, punto 26): in altre parole, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto (ai sensi dell’articolo 10) e, se necessario, dell’applicazione di misure di attenuazione adeguate (ai sensi dell’articolo 11), le materie prime o i prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibilità di non conformità all’articolo 3, lettera a) (sono a deforestazione zero) o b) (sono stati prodotti legalmente, nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione).
L’elenco dei criteri di valutazione del rischio di cui all’articolo 10, paragrafo 2, non è esaustivo; gli operatori possono scegliere di applicare ulteriori criteri se questi contribuiscono a determinare la probabilità che una materia prima interessata o un prodotto interessato siano stati prodotti illegalmente o non siano a deforestazione zero, oppure se contribuiscono a dimostrare che la produzione è legale o a deforestazione zero.
Qualora l’esercizio di valutazione e attenuazione del rischio concluda che uno qualsiasi dei criteri di rischio rivela un livello di rischio non trascurabile si dovrebbe ritenere che il prodotto presenti un rischio non trascurabile e pertanto l’operatore non potrà immetterlo sul mercato dell’Unione né esportarlo dal mercato dell’Unione.
c) Obblighi dei micro o piccoli operatori primari
I micro o piccoli operatori primari sono operatori soggetti a un regime di obblighi semplificato come previsto dall’articolo 4 bis.
Non sono tenuti a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, ma solo una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema di informazione (articolo 4 bis, paragrafo 2). Possono inoltre utilizzare l’indirizzo postale anziché la geolocalizzazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), a condizione che l’indirizzo corrisponda esattamente all’ubicazione geografica degli appezzamenti o, nel caso dei bovini, degli stabilimenti.
I micro o piccoli operatori primari hanno l’obbligo, conformemente all’articolo 8, di esercitare la dovuta diligenza e, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, di definire e mantenere aggiornato un insieme di procedure e misure che consenta loro di garantire la conformità all’articolo 3 dei prodotti interessati immessi sul mercato o esportati.
Tuttavia, poiché per definizione si riforniscono interamente da un paese a basso rischio, i micro o piccoli operatori primari non hanno l’obbligo di valutazione e attenuazione del rischio di cui agli articoli 10 e 11 salvo nel caso in cui entrino in possesso o vengano a conoscenza di informazioni pertinenti indicanti un rischio non trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi (articolo 4, paragrafo 4, lettera b), e articolo 13, paragrafo 2).
Ciò significa che, in linea generale, il sistema di dovuta diligenza di questi operatori dovrebbe consistere nella raccolta di informazioni in conformità dell’articolo 9.
d) Obblighi degli operatori a valle e dei commercianti
Gli obblighi applicabili agli operatori a valle e ai commercianti sono stabiliti all’articolo 5 dell’EUDR. Gli operatori a valle e i commercianti possono immettere o mettere a disposizione sul mercato oppure esportare i prodotti interessati solo se sono in possesso delle informazioni richieste a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, che essenzialmente riguardano l’identità dei loro fornitori e clienti aziendali e, nel caso degli operatori a valle e dei commercianti il cui fornitore è un operatore, i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi delle dichiarazioni associate ai prodotti. Questa disposizione discende dall’articolo 4, paragrafo 7, che impone agli operatori di comunicare agli operatori a valle e ai commercianti i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o, se del caso, gli identificativi delle dichiarazioni associate ai prodotti interessati.
In sintesi gli operatori a valle e i commercianti non hanno l’obbligo di esercitare essi stessi la dovuta diligenza e non sono tenuti a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza né ad accertare che questa sia stata esercitata a monte, ma devono raccogliere e conservare le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e fornirle su richiesta alle autorità competenti.
Gli operatori a valle e i commercianti che non sono PMI sono anche tenuti a registrarsi nel sistema di informazione di cui all’articolo 33 prima di immettere o mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti interessati (articolo 5, paragrafo 2).
A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, gli operatori a valle e i commercianti che vengono a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, devono informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in cui è avvenuta l’immissione o la messa a disposizione sul mercato, nonché gli altri operatori a valle e commercianti a cui hanno fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, gli operatori a valle sono tenuti a informare le autorità competenti del paese di produzione.
In caso di indicazioni comprovate, gli operatori a valle e i commercianti che non sono PMI sono inoltre soggetti all’obbligo di verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza e che sia stato riscontrato un rischio nullo o trascurabile (articolo 5, paragrafo 6). A meno che la verifica dimostri che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile, l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e l’esportazione dei prodotti interessati non sono consentite.
e) Dovuta diligenza semplificata, ossia approvvigionamento da paesi a basso rischio
Gli operatori che si riforniscono da paesi a basso rischio sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza in conformità dell’articolo 8, a soddisfare gli obblighi di informazione di cui all’articolo 9 e a istituire un sistema di dovuta diligenza in linea con l’articolo 12.
Tuttavia, a norma dell’articolo 13 non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 se, dopo aver valutato:
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i) |
la complessità della pertinente catena di approvvigionamento; e |
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ii) |
il rischio di elusione del regolamento o di commistione con prodotti di origine sconosciuta o aventi origine in paesi o parti di paesi ad alto rischio o a rischio standard, hanno appurato che tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati che immettono sul mercato o esportano sono stati prodotti esclusivamente in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio conformemente all’articolo 29 (11). |
Per la dovuta diligenza semplificata a norma dell’articolo 13, la valutazione delle informazioni o l’attenuazione del rischio non richiede ulteriori fasi a meno che, nel corso della raccolta di informazioni o della valutazione prevista all’articolo 13 stesso, gli operatori vengano a conoscenza di nuove informazioni pertinenti indicanti che un prodotto interessato che intendono immettere sul mercato o esportare rischia di non essere conforme al regolamento.
In linea generale i micro o piccoli operatori primari non hanno l’obbligo di valutazione e attenuazione del rischio in quanto per definizione si riforniscono da un paese a basso rischio, salvo nel caso in cui entrino in possesso o vengano a conoscenza di informazioni pertinenti indicanti un rischio non trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi.
f) Interazione con la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e con il regolamento sul lavoro forzato
La direttiva (GU) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (12) («direttiva sul dovere di diligenza a fini di sostenibilità») istituisce un quadro orizzontale generale per il dovere di diligenza ai fini della sostenibilità per le imprese di dimensioni molto grandi dell’UE e di paesi terzi. L’EUDR delinea un quadro settoriale per la deforestazione, concernente determinati aspetti del dovere di diligenza per determinati prodotti. L’EUDR e la direttiva sul dovere di diligenza a fini di sostenibilità hanno ambiti di applicazione diversi: mentre il primo è diretto ai soggetti che immettono prodotti interessati sul mercato dell’UE o li esportano, la seconda si applica alle imprese di grandi dimensioni dell’UE e di paesi terzi che superano determinate soglie in termini di fatturato e numero di dipendenti.
Qualora le norme specifiche in materia di dovere di diligenza previste dall’EUDR contrastino con le norme generali della direttiva sul dovere di diligenza a fini di sostenibilità, le disposizioni dell’EUDR, in quanto lex specialis, prevalgono sulle norme generali della direttiva (lex generalis) nella misura in cui impongono obblighi più estesi o più specifici che perseguono gli stessi obiettivi. Questa disposizione è contenuta nell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva e segue i principi del diritto dell’UE, che in tali casi conferiscono precedenza alla lex specialis rispetto alla lex generalis. Entro il 26 luglio 2027 saranno pubblicati orientamenti generali sul dovere di diligenza delle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva. La direttiva sul dovere di diligenza a fini di sostenibilità si applica a decorrere dal 26 luglio 2029.
Il regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione («regolamento sul lavoro forzato») (13) proibisce agli operatori economici di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell’Unione o di esportare dal mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Si applica a tutti gli operatori economici, compresi quelli che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR. Sebbene il regolamento sul lavoro forzato non imponga agli operatori economici obblighi relativi al dovere di diligenza, le procedure in materia previste da altre normative dell’UE, quali la direttiva sul dovere di diligenza a fini di sostenibilità o l’EUDR, possono contribuire a rilevare, prevenire, attenuare, far cessare i rischi di lavoro forzato o porvi rimedio nelle attività e nelle catene di approvvigionamento degli operatori economici. Per agevolare il rispetto del regolamento sul lavoro forzato, la Commissione pubblicherà orientamenti sul dovere di diligenza per far fronte a questi rischi nelle catene di approvvigionamento.
5. CHIARIMENTO DEL CONCETTO DI «COMPLESSITÀ DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO»
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Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 8 — Dovuta diligenza; articolo 9 — Obblighi di informazione; articolo 10 — Valutazione del rischio; articolo 11 - Attenuazione del rischio |
La «complessità della catena di approvvigionamento» figura esplicitamente tra i criteri di valutazione del rischio all’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), dell’EUDR ed è quindi rilevante per le attività di valutazione e di attenuazione del rischio svolte nel quadro dell’esercizio della dovuta diligenza. Si tratta di uno dei vari criteri della valutazione e dell’attenuazione del rischio che fanno parte dell’esercizio di dovuta diligenza, di cui agli articoli 10 e 11.
La logica alla base di questo criterio è che se la catena di approvvigionamento è complessa può risultare più difficile tracciare i prodotti interessati fino al paese di produzione e agli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate e dunque questo fattore è associato a un maggiore rischio di non conformità. L’incoerenza delle informazioni e dei dati pertinenti e i problemi che emergono nell’ottenere le informazioni necessarie in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento possono aumentare il rischio che materie prime o prodotti non conformi entrino nella catena di approvvigionamento. Bisogna soprattutto chiedersi in che misura sia possibile tracciare le materie prime interessate, presenti in un prodotto interessato, fino agli appezzamenti in cui sono state prodotte.
Il rischio di non conformità aumenta se la complessità della catena di approvvigionamento rende difficile individuare le informazioni richieste a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’EUDR. L’esistenza di fasi non individuate nella catena di approvvigionamento o qualsiasi altro elemento che indichi una non conformità possono portare a concludere che il rischio non sia trascurabile.
La complessità della catena di approvvigionamento cresce con l’aumentare del numero di trasformatori e intermediari tra gli appezzamenti nel paese di produzione e l’operatore e può anche aumentare quando per fabbricare un nuovo prodotto interessato si utilizzano più prodotti interessati, o se le materie prime interessate provengono da più paesi di produzione. D’altro canto è probabile che l’esercizio della dovuta diligenza sia più semplice nelle catene di approvvigionamento corte; una catena di approvvigionamento corta può costituire, in particolare nel caso della dovuta diligenza semplificata ai sensi dell’articolo 13, uno dei fattori che concorrono a dimostrare che il rischio di elusione del regolamento è trascurabile.
Al fine di valutare la complessità della catena di approvvigionamento, gli operatori possono utilizzare il seguente elenco (non esaustivo) di domande relative ai prodotti interessati da immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione o da esportare da esso:
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è stata rilevata la presenza di molteplici trasformatori e/o fasi della catena di approvvigionamento prima che un particolare prodotto interessato fosse immesso sul mercato dell’Unione o messo a disposizione sul mercato dell’Unione o esportato da tale mercato? |
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Il prodotto interessato contiene materie prime interessate provenienti da diversi appezzamenti e/o paesi di produzione? |
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Il prodotto interessato è un prodotto altamente trasformato (che a sua volta può contenere diversi altri prodotti interessati)? |
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Per il legno:
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6. LEGALITÀ
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Legislazione pertinente: EUDR – Articolo 2, punto 40) – Definizioni e articolo 3, lettera b) – Divieti |
Ai sensi dell’articolo 3 dell’EUDR le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:
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a) |
sono a deforestazione zero, |
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b) |
sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, e |
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c) |
sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata. |
I prodotti interessati devono soddisfare tutti e tre i criteri separatamente e singolarmente; in caso contrario, gli operatori si astengono dall’immetterli sul mercato o dall’esportarli.
a) Legislazione pertinente del paese di produzione
La base per determinare se una materia prima interessata o un prodotto interessato siano stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione è la legislazione del paese in cui la materia prima o, nel caso di un prodotto, la materia prima contenuta in un prodotto interessato è stata coltivata, raccolta, ottenuta o allevata negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione.
L’EUDR consente una certa flessibilità indicando determinati settori del diritto senza specificare leggi particolari, dato che queste variano da un paese all’altro e possono essere oggetto di modifiche. Soltanto le leggi applicabili riguardanti lo status giuridico della zona di produzione costituiscono però legislazione pertinente a norma dell’articolo 2, punto 40), dell’EUDR. Ciò significa che, in generale, la pertinenza delle leggi per il requisito di legalità di cui all’articolo 3, lettera b), dell’EUDR non è determinata dal fatto che esse possano applicarsi in generale durante il processo di produzione delle materie prime, o che si applichino alle catene di approvvigionamento dei prodotti interessati e delle materie prime interessate, bensì dal fatto che incidano sullo status giuridico della zona in cui le materie prime sono state prodotte o lo influenzino specificamente.
Inoltre l’articolo 2, punto 40), dell’EUDR deve essere letto alla luce degli obiettivi dell’EUDR di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b): la legislazione quindi è pertinente anche se i suoi contenuti si possono collegare direttamente all’arresto della deforestazione e del degrado forestale nel contesto dell’impegno dell’Unione ad affrontare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.
L’articolo 2, punto 40), lettere da a) ad h), specifica ulteriormente quale sia questa legislazione pertinente. L’elenco seguente riporta alcuni esempi concreti che hanno scopo puramente illustrativo, e non può essere considerato esaustivo.
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Diritti d’uso del suolo, comprese le leggi sulla raccolta e la produzione sul terreno, oppure sulla gestione del terreno; ad esempio:
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Tutela dell’ambiente: esiste un collegamento con l’obiettivo di arrestare la deforestazione e il degrado forestale, ridurre le emissioni di gas a effetto serra o proteggere la biodiversità, ad esempio nei settori seguenti:
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Norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno, come ad esempio:
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Diritti di terzi, compresi i diritti d’uso e di proprietà fondiaria su cui incide la produzione delle materie prime e dei prodotti interessati, e i tradizionali diritti d’uso dei terreni dei popoli indigeni e delle comunità locali; ciò può includere, ad esempio, i diritti fondiari o i diritti di usufrutto. |
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Diritti dei lavoratori e diritti umani protetti a norma del diritto internazionale: si applicano alle persone presenti nella zona di produzione delle materie prime interessate nella misura in cui riguardano l’EUDR, tenendo conto degli obiettivi di quest’ultimo, quali sanciti nel suo articolo 1, paragrafo 1, o alle persone titolari di diritti sulla zona di produzione delle materie prime o dei prodotti interessati; sono compresi i diritti dei popoli indigeni e delle comunità locali, se applicabili o recepiti nella rispettiva legislazione nazionale; ad esempio i diritti alla terra, ai territori e alle risorse, i diritti di proprietà, i diritti relativi a trattati, accordi e altre intese costruttive tra popoli indigeni e Stati. |
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Principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Tramite l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sono reperibili ulteriori orientamenti sull’applicazione del principio del consenso libero, previo e informato, dove si rileva che gli Stati devono porre il consenso a obiettivo della consultazione, prima dell’adozione di una qualsiasi delle misure seguenti:
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Disciplina fiscale, sull’anticorruzione, commerciale e doganale.
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La Commissione prevede di creare entro dicembre 2026 un repertorio della legislazione pertinente quale definita all’articolo 2, punto 40) che consentirà ai paesi di produzione di fornire il proprio elenco. Gli operatori possono utilizzare il repertorio per contribuire al rispetto degli obblighi di informazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera h).
b) Dovuta diligenza per quanto riguarda la legalità
Gli operatori devono conoscere la legislazione esistente in ciascuno dei paesi di approvvigionamento per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione. La legislazione pertinente può consistere tra l’altro in:
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leggi nazionali e regionali, compreso il diritto derivato, e |
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atti di diritto internazionale, compresi i trattati e gli accordi multilaterali e bilaterali, quali applicabili nel diritto interno, codificandoli e applicandoli. |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’EUDR, nell’ambito dell’obbligo di dovuta diligenza si devono raccogliere informazioni, compresi i documenti e i dati che dimostrano la conformità alla legislazione applicabile nel paese di produzione. Questa disposizione precisa inoltre che le informazioni raccolte devono essere sufficientemente probanti e verificabili.
In tale contesto la natura e la portata delle informazioni da raccogliere dipende dalla catena di approvvigionamento specifica, dalla zona e dal paese di produzione. Come indicato di seguito, gli operatori possono utilizzare un’ampia gamma di fonti di informazione affidabili che, considerate nel loro insieme, consentono di trarre conclusioni ragionevoli sul fatto che le materie prime interessate sono state prodotte conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, gli operatori devono mettere a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, le informazioni, i documenti e i dati raccolti in applicazione del medesimo articolo. Per facilitare l’applicazione delle norme, gli operatori dovrebbero essere in grado di giustificare la presenza di determinati documenti e l’assenza di altri.
Se un’analisi iniziale delle informazioni a disposizione dell’operatore indica un rischio più elevato di non conformità all’articolo 3, lettera b), occorre raccogliere meticolosamente in via prioritaria elementi di prova riguardanti le catene di approvvigionamento, le zone di produzione e i paesi di produzione interessati. Per contro, nel caso di catene di approvvigionamento, zone di produzione e paesi di produzione per i quali dall’esame iniziale non è emerso un rischio trascurabile di non conformità all’articolo 3, lettera b), gli operatori non dovrebbero essere tenuti a effettuare una raccolta di dati minuziosa. Non dovrebbe essere necessario, ad esempio, raccogliere in modo sistematico la documentazione giuridica completa per ogni singolo appezzamento, ottenere tipi specifici di documenti (come i singoli titoli di proprietà fondiaria) o compilare un elenco esaustivo di tutte le leggi, i documenti giuridici o i dati che potrebbero risultare pertinenti.
Le informazioni iniziali a disposizione dell’operatore possono includere informazioni pubblicamente disponibili e altre informazioni relative alla zona di produzione o alla pertinente catena di approvvigionamento di cui l’operatore è a conoscenza prima di esercitare la dovuta diligenza. Nello specifico, in questa fase l’operatore può prendere in considerazione la classificazione di rischio del paese a norma dell’articolo 29 dell’EUDR e, se del caso, informazioni pubblicate da organizzazioni internazionali – ad esempio gli indicatori di governance mondiale della Banca mondiale – e relazioni pubbliche sul paese o sulla zona di produzione oppure sulle catene di approvvigionamento connesse alla produzione delle materie prime interessate.
L’obbligo di raccogliere documenti o altre informazioni dipende dai regimi normativi dei diversi paesi. L’obbligo dovrebbe pertanto comprendere, secondo il caso:
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documenti ufficiali rilasciati dalle autorità del paese, ad esempio autorizzazioni amministrative tratte da registri e piattaforme istituiti e gestiti dalle autorità stesse, |
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documenti attestanti gli obblighi contrattuali, compresi i contratti e gli accordi con i popoli indigeni o le comunità locali, |
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informazioni complementari rilasciate da sistemi di certificazione pubblici e privati o da altri sistemi di verifica da parte di terzi, |
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decisioni giudiziarie, |
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valutazioni d’impatto, piani di gestione, relazioni di audit ambientale. |
Ciò comprende informazioni relative a eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l’area specifica alla produzione della materia prima interessata. La necessità di esibire o meno un titolo fondiario o altra documentazione relativa a un accordo dipende dalla legislazione nazionale: se il diritto nazionale non richiede il possesso di un titolo fondiario per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, tale titolo non è necessario ai sensi dell’EUDR.
Possono risultare utili anche i documenti supplementari seguenti:
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documenti attestanti le politiche e i codici di condotta dell’impresa, |
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autodichiarazione volontaria dei produttori delle materie prime interessate in cui un produttore dichiara che il prodotto è stato fabbricato conformemente alla legislazione del paese di produzione, |
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accordi di responsabilità sociale tra soggetti privati e terzi titolari di diritti, |
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relazioni specifiche su rivendicazioni di proprietà fondiarie e diritti nonché conflitti. |
È possibile raccogliere le informazioni, compresi documenti e dati, su supporto cartaceo o elettronico.
È importante notare che le informazioni, compresi i documenti e i dati, devono essere raccolte a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’EUDR anche ai fini della valutazione del rischio (articolo 10 dell’EUDR) e non dovrebbero essere considerate un requisito indipendente, tranne il caso in cui il prodotto provenga interamente da paesi a basso rischio o da parti di essi. Qualora il prodotto provenga interamente da paesi a basso rischio o parti di essi, a norma dell’articolo 13 dell’EUDR gli operatori devono adottare soltanto le misure seguenti che descrivono la valutazione del rischio, se ottengono o vengono a conoscenza di informazioni secondo le quali sussiste un rischio di non conformità o di elusione.
A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’EUDR, le informazioni raccolte devono essere valutate nel loro insieme per garantire la tracciabilità e la conformità lungo tutta la catena di approvvigionamento. È necessario analizzare e verificare tutte le informazioni: in altre parole gli operatori devono essere in grado di valutare il contenuto e l’attendibilità dei documenti raccolti e di comprendere i nessi tra le diverse informazioni in documenti diversi. Di norma nell’ambito della valutazione l’operatore dovrebbe verificare:
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la coerenza tra i vari documenti e con altre informazioni disponibili; |
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che cosa dimostri esattamente ciascun documento; |
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su quale sistema (ad esempio, controllo da parte di autorità, audit indipendente, ecc.) si basi il documento; |
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l’attendibilità e la validità di ciascun documento, ossia la possibilità che sia stato falsificato o rilasciato illegalmente. |
Gli operatori dovrebbero adottare misure ragionevoli per accertarsi che tali documenti siano autentici, in funzione della loro valutazione della situazione generale nel paese di produzione. A tale riguardo l’operatore dovrebbe tenere conto anche del rischio di corruzione (ad esempio corruzione passiva, collusione o frode). Diverse fonti forniscono informazioni generalmente accessibili sul livello di corruzione di un paese o di una regione subnazionale, ad esempio l’indice di percezione della corruzione di Transparency International, oppure altri analoghi indici internazionali riconosciuti o informazioni pertinenti (14).
Un livello di corruzione considerato elevato potrebbe implicare che i documenti non possano essere considerati attendibili e renderebbe necessarie ulteriori verifiche. In tali casi è necessario prestare particolare attenzione in fase di controllo dei documenti, in quanto potrebbe essere ragionevole dubitare della loro attendibilità.
Oltre a basarsi su indici internazionali riconosciuti, gli operatori potrebbero controllare elenchi di condizioni e vulnerabilità, comprese le precedenti prove di pratiche di corruzione, che indicano un rischio maggiore e richiedono quindi un livello di controllo più elevato. Tra gli esempi di queste prove supplementari si possono annoverare sistemi di verifica da parte di terzi (cfr. sezione 10 del presente documento di orientamento), audit indipendenti o condotti autonomamente o l’uso di tecnologie/metodi forensi per il tracciamento dei prodotti interessati che possono contribuire a rivelare indizi di corruzione o illegalità.
Gli operatori, nell’esercizio della dovuta diligenza, e le autorità competenti, nelle attività a garanzia del rispetto delle norme, possono trovare ausilio negli strumenti di analisi dei dati e di IA, utili per stabilire le priorità, verificare la coerenza dei documenti ed evidenziare eventuali anomalie. Tuttavia, indipendentemente dall’impiego di strumenti digitali di questo tipo, spetta in ultima analisi agli operatori e alle autorità competenti garantire la conformità.
7. GAMMA DI PRODOTTI
a) Chiarimento - Imballaggi e materiali da imballaggio
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Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2 — Definizioni; Allegato I dell’EUDR |
L’allegato I dell’EUDR stabilisce l’elenco delle materie prime e dei prodotti interessati classificati nella nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (15).
Il codice SA 4819 copre: «Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili».
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Se uno degli articoli di cui sopra è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, anziché come imballaggio per un altro prodotto, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di cui all’EUDR. |
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Se i materiali da imballaggio o gli imballaggi, così come classificati dal codice SA 4819 , sono usati per «sostenere, proteggere o trasportare» un altro prodotto, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento. |
Il codice SA 4415 copre: «Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno».
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Se uno degli articoli di cui sopra è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di cui all’EUDR. |
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Gli articoli di cui al codice 4415 utilizzati esclusivamente come materiale da imballaggio o imballaggi per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato non rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR. |
Le medesime considerazioni sui materiali da imballaggio si applicano anche ai codici SA 4401 , 4405 e 4416 .
All’interno di queste categorie, i materiali di imballaggio e gli imballaggi possono essere ulteriormente suddivisi in due tipologie: quelli «monouso» e quelli suscettibili di essere utilizzati validamente più volte:
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i primi, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme al prodotto, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR fintantoché sono utilizzati a tale scopo; |
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i secondi, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme al prodotto, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR solo a partire dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo. Ad esempio, un pallet messo nuovamente a disposizione sul mercato o esportato dopo essere stato usato per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’EUDR. |
Esiste un’ulteriore distinzione tra gli imballaggi che si ritiene diano al prodotto il suo «carattere essenziale» e gli imballaggi che sono concepiti e adattati per un determinato prodotto ma che non ne costituiscono parte integrante. La regola generale 5 per l’interpretazione della nomenclatura combinata (16) del regolamento (CEE) n. 2658/87 chiarisce queste differenze, delle quali in seguito sono illustrati alcuni esempi. Ai contenitori con «carattere essenziale» è attribuito un codice SA specifico; essi sono classificati indipendentemente dal prodotto che contengono e rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento. Ai contenitori appositamente concepiti o adattati per contenere articoli specifici è invece attribuito il codice SA del prodotto che contengono, se sono idonei per un uso prolungato, presentati con gli articoli ai quali sono destinati e sono del tipo normalmente venduto con essi; questi contenitori non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (regola generale 5a). Un comune imballaggio, come materiali da imballaggio o contenitori di imballaggio (7), presentato insieme alle merci che contiene deve essere classificato insieme a tali merci se si tratta di un tipo di imballaggio comunemente utilizzato per l’imballaggio di tali merci, e non rientra quindi nell’ambito di applicazione del regolamento (regola generale 5b). La carta o altri materiali per impacchettare dovrebbero essere considerati parte integrante di un prodotto se il loro scopo è proteggere o trasportare il prodotto.
Tuttavia tali ulteriori distinzioni si applicano probabilmente solo a una piccola parte delle merci che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.
In sintesi, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento:
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il materiale da imballaggio o gli imballaggi immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati come prodotti a sé stanti; |
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i contenitori che danno al prodotto il suo carattere essenziale. |
Non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento:
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i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso presentati insieme alle merci che contengono e usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto; |
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i materiali da imballaggio e gli imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte presentati insieme alle merci che contengono e usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, solo a partire dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo. |
b) Chiarimento — Rifiuti e prodotti recuperati e riciclati
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Legislazione pertinente: EUDR – considerando 40; allegato I dell’EUDR; articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE |
Durante le loro attività economiche gli operatori e i commercianti manipolano prodotti usati che sono alla fine del ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi (articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE). Tali prodotti esulano dall’ambito di applicazione dell’EUDR. Ciò significa che in questi casi tali operatori, operatori a valle e commercianti sono esentati dagli obblighi dell’EUDR.
Questa esenzione si applica alle merci prodotte interamente a partire da un materiale che è alla fine del ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato smaltito come rifiuto (ad esempio legno recuperato da edifici demoliti o prodotti a base di pula di caffè).
Questa esenzione non si applica ai sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti, vale a dire sostanze o oggetti di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.
Le seguenti domande e risposte chiariscono alcuni casi d’uso pratici:
DOMANDA 1: Il legno in piccole placche e la segatura come sottoprodotti delle segherie rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento?
Sì, rientrano nell’ambito di applicazione con il codice SA 4401 , che è soggetto all’EUDR. Ciò è dovuto al fatto che il legno in piccole placche o la segatura possono essere utilizzati come legna da ardere e pertanto non sono alla fine del ciclo di vita. Un’eccezione sarebbe rappresentata dal legno in piccole placche o dalla segatura utilizzati esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto.
DOMANDA 2: I mobili fabbricati con legno recuperato dalla demolizione di edifici rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento?
No, se sono fabbricati interamente a partire da materiali che sono alla fine del ciclo di vita e che altrimenti sarebbero stati smaltiti come rifiuti, tali prodotti non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento. Se però i prodotti contengono una certa quantità di materiali non riciclati, questa rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento.
DOMANDA 3: I prodotti fabbricati con materiali riciclati o recuperati rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento?
No, se sono fabbricati interamente a partire da materiale riciclato, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR. Se però contengono un materiale non riciclato o non recuperato, indipendentemente dalla sua quantità, questo sarebbe soggetto al regolamento, come la pasta vergine utilizzata nella produzione di carta e il legname utilizzato per riparare i pellet.
DOMANDA 4: I pellet di combustibile ottenuti da fasci di frutti vuoti o gusci di palmisti rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento?
Sì, se i fasci di frutti vuoti e i gusci di palmisti, anche sotto forma di pellet, sono sottoprodotti dei residui solidi del processo di estrazione dell’olio di palma, i pellet di combustibile fabbricati a partire da essi sono classificati con il codice SA 2306 60 dell’allegato I dell’EUDR. I pellet di combustibile non sono soggetti al regolamento se sono fabbricati interamente a partire da materiali classificati come rifiuti.
DOMANDA 5: I fondi di caffè utilizzati in prodotti per l’igiene personale o fertilizzanti rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento?
No, se si tratta ad esempio dei rifiuti di un locale pubblico che altrimenti sarebbero stati scartati.
DOMANDA 6: Le carcasse di pneumatici rigenerati rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento?
Le carcasse di pneumatici usati, generalmente utilizzate per rigenerare gli pneumatici, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, che si applica invece agli pneumatici rigenerati solo per quanto riguarda il nuovo battistrada di gomma applicato sulle carcasse.
DOMANDA 7: I prodotti interessati sono disciplinati dall’EUDR nel caso in cui siano prodotti a partire da materie prime non interessate?
Il regolamento non si applica ai prodotti fabbricati usando materie prime non interessate, anche se presentano la stessa nomenclatura combinata dei prodotti interessati fabbricati usando materie prime interessate. Il regolamento si applica solo ai prodotti interessati fabbricati usando materie prime interessate.
Ecco alcuni esempi:
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i) |
i bovini del genere Bos e i relativi sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus che rientrano nelle sottovoci SA 0102 21 e 0102 29 sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’EUDR, al contrario dei bufali (genere Syncerus), dei bisonti (genere Bison) e di qualsiasi altro animale vivo della specie bovina; |
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ii) |
l’olio di palma ottenuto da Elaeis spp. (Elaeis guineensis inclusa) rientra nell’ambito di applicazione dell’EUDR, mentre non vi rientrano l’olio di babassù ottenuto da Attalea spp. (Attalea speciosa inclusa) né altri oli vegetali ottenuti da altre specie di palme; |
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iii) |
la gomma ottenuta da Hevea brasiliensis rientra nell’ambito di applicazione dell’EUDR, mentre non vi rientrano balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe prodotte con altre specie, né vi rientrano i prodotti di gomma sintetica; |
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iv) |
i prodotti in legno rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR, mentre non vi rientrano quelli ottenuti da canna d’India, bambù e altri materiali di natura legnosa. |
8. REGOLARE MANTENIMENTO DI UN SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA
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Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 12 — Definizione e mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, comunicazione e tenuta dei registri |
Ai fini dell’esercizio della dovuta diligenza conformemente all’articolo 8, l’operatore, compresi i micro o piccoli operatori primari, deve definire e tenere aggiornato un insieme di procedure e misure di documentazione, analisi, verifica e comunicazione («sistema di dovuta diligenza»). L’obiettivo della dovuta diligenza ai sensi dell’EUDR è conseguire un risultato richiesto dimostrando processi coerenti nelle attività commerciali. È importante che, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, l’operatore riesamini il proprio sistema di dovuta diligenza almeno una volta all’anno per garantire che i responsabili seguano le procedure ad essi applicabili, che le procedure poste in essere siano efficaci e che il risultato richiesto sia raggiunto. Gli operatori dovrebbero inoltre aggiornare il sistema di dovuta diligenza se, durante il riesame o in qualsiasi altro momento, vengono a conoscenza di nuovi sviluppi che potrebbero incidere sugli obiettivi del sistema di dovuta diligenza, quali l’efficacia e la completezza delle fasi o delle procedure all’interno del sistema. L’operatore è tenuto a conservare traccia di tali aggiornamenti del sistema di dovuta diligenza per cinque anni.
Il riesame può essere svolto da un soggetto all’interno dell’organizzazione dell’operatore (che dovrebbe essere indipendente da coloro che svolgono le procedure) o da un organismo esterno. Il riesame dovrebbe individuare i punti deboli e le carenze e la dirigenza dell’organizzazione dell’operatore dovrebbe fissare scadenze per risolvere i problemi riscontrati.
Nel caso del sistema di dovuta diligenza di un prodotto interessato, il riesame dovrebbe accertare ad esempio se siano in atto procedure documentate:
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per raccogliere e registrare le informazioni, i dati e i documenti necessari al fine di dimostrare la conformità; |
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per valutare il rischio del prodotto interessato o di qualsiasi componente del prodotto interessato contenente prodotti interessati o materie prime interessate che non sono a deforestazione zero o non sono stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione; |
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che descrivano le azioni proposte da avviare a seconda del livello di rischio. |
Il riesame dovrebbe inoltre accertare se i responsabili di ciascuna fase procedurale comprendano e applichino ciascuna fase, e se siano previsti controlli adeguati per garantirne l’efficacia nella pratica (assicurare cioè che sia possibile individuare ed escludere i prodotti interessati che presentano un rischio non trascurabile di non conformità). Le buone pratiche suggeriscono di documentare le fasi e i risultati del riesame per dimostrare che il riesame stesso è stato effettuato.
9. PRODOTTI COMPOSTI
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Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 4 — Obblighi dell’operatore; articolo 9 — Obblighi di informazione; articolo 33 — Sistema di informazione |
Gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti possono trattare i prodotti interessati, elencati nell’allegato I dell’EUDR, che contengono o sono fabbricati in parte a partire da altri prodotti interessati o materie prime interessate. In pratica questi sono talvolta denominati «prodotti composti», anche se non si tratta di un termine giuridico utilizzato nell’EUDR.
L’EUDR stabilisce norme per garantire che le materie prime interessate e i prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati, o a partire dai quali sono fabbricati i prodotti interessati, siano adeguatamente identificati nell’esercizio della dovuta diligenza dell’operatore a norma dell’articolo 8. Ciò è necessario per garantire che tutti i prodotti interessati siano conformi al regolamento.
Gli operatori devono soddisfare gli obblighi di informazione di cui all’articolo 9, nell’ambito della dovuta diligenza, per i prodotti interessati che immettono sul mercato o esportano. In alcuni casi può essere complesso identificare le specie, l’origine e la geolocalizzazione delle materie prime interessate contenute nei prodotti interessati, in particolare per i prodotti ricostituiti (come la carta, i pannelli di fibre e i pannelli di particelle) o i prodotti altamente trasformati (come le preparazioni alimentari contenenti cacao), ma questa informazione è necessaria per i prodotti da immettere sul mercato o da esportare. Per approfondimenti si rimanda a EUDR Supply Chain Infographics.
Inoltre, all’atto dell’immissione sul mercato dell’Unione o dell’esportazione di prodotti interessati, se questi contengono altri prodotti interessati o sono fabbricati a partire da questi ultimi (elencati nell’allegato I dell’EUDR) e tali prodotti non erano stati oggetto di dovuta diligenza in precedenza, l’operatore deve esercitare la dovuta diligenza su tali parti del prodotto interessato.
I prodotti composti possono contenere più prodotti interessati associati a materie prime diverse. Ad esempio, una tavoletta di cioccolato [SA 1806 ] può comprendere prodotti derivati del cacao (cacao in polvere [SA 1805 ] e burro di cacao [SA 1804 ]) e della palma da olio (olio di palma [SA 1511 ]). In tali casi l’operatore che immette il prodotto sul mercato dell’UE o che lo esporta da esso sarà tenuto a esercitare la dovuta diligenza solo per i prodotti interessati elencati in corrispondenza della materia prima considerata interessata nell’allegato I dell’EUDR. Ad esempio, per le tavolette di cioccolato [SA 1806 ] la materia prima interessata collegata è il cacao. Ciò significa che l’obbligo di dovuta diligenza e gli obblighi di informazione si applicano solo ai prodotti interessati elencati nella colonna di destra dell’allegato I in corrispondenza della materia prima interessata contenuta nella tavoletta di cioccolato o utilizzata per fabbricarla, in questo caso «cacao in polvere» e «burro di cacao» in corrispondenza della materia prima «cacao».
Obblighi di informazione
Nell’ambito della dovuta diligenza a norma dell’articolo 8, l’operatore, nel descrivere i propri prodotti interessati, conformemente agli obblighi di informazione di cui all’articolo 9, deve includere le materie prime interessate o i prodotti interessati che vi sono contenuti o sono stati utilizzati per fabbricarli.
Ciò significa che l’operatore deve raccogliere informazioni sulla presenza di materie prime interessate nei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta. Tali informazioni comprendono la geolocalizzazione degli appezzamenti oppure, ove applicabile nel caso di micro o piccoli operatori primari, l’indirizzo postale corrispondente all’ubicazione geografica degli appezzamenti o degli stabilimenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, insieme alle informazioni indicate all’articolo 9, paragrafo 1. A norma dell’articolo 9, per soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni di geolocalizzazione per i suoi prodotti interessati, l’operatore include:
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la geolocalizzazione (oppure, ove applicabile nel caso di micro o piccoli operatori primari, l’indirizzo postale) di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o utilizzate per fabbricarlo, e |
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la data o il periodo di produzione. |
Se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione (oppure, ove applicabile nel caso di micro o piccoli operatori primari, l’indirizzo postale) di tutti gli appezzamenti. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, a norma dell’articolo 2, punto 29), l’obbligo di geolocalizzazione, o l’indirizzo postale nel caso dei micro o piccoli operatori primari, si riferisce a tutti i locali e le strutture associati all’allevamento dei bovini, compresi il luogo di nascita e gli allevamenti in cui sono stati tenuti - nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui è tenuto il bestiame, su base temporanea o permanente - fino al momento della macellazione.
In presenza di deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti individuati per uno dei prodotti interessati che fanno parte di un prodotto interessato che è un «prodotto composto», tale prodotto non può essere immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato (articolo 9, paragrafo 1, lettera d)).
Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, l’articolo 9 prescrive il nome comune e la denominazione scientifica completa di tutte le specie. Questa disposizione fa riferimento a tutti i prodotti interessati elencati nell’allegato I in corrispondenza della materia prima «legno». In alcuni casi può essere complesso identificare tutte le specie all’interno di ciascuna componente interessata per i prodotti composti altamente trasformati, come pannelli di particelle o carta. Se però la specie di legno, ad esempio, usata per fabbricare il prodotto varia, l’operatore dovrà fornire un elenco di tutte le specie di legno che potrebbero essere state usate nella fabbricazione del prodotto derivato dal legno. Le specie dovrebbero essere elencate conformemente a una nomenclatura del legno riconosciuta a livello internazionale (ad esempio DIN EN 13556 del 1o ottobre 2003 sulla «Nomenclatura dei legni usati in Europa»).
10. IL RUOLO DELLE CERTIFICAZIONI E DEI SISTEMI DI VERIFICA DA PARTE DI TERZI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO
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Legislazione pertinente: EUDR — Considerando (52); Articolo 10, paragrafo 2, lettera n) — Valutazione del rischio |
La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi sono spesso utilizzati per soddisfare i requisiti specifici dei clienti per le materie prime interessate e i prodotti interessati. Ciò può includere una norma che descriva le pratiche da attuare durante la produzione delle materie prime certificate, e comprenda principi, criteri e indicatori; disposizioni relative al controllo dell’applicazione della norma e alla concessione di certificazioni; e una certificazione separata della catena di custodia per garantire, lungo la catena di approvvigionamento, che un prodotto contenga soltanto materiale certificato o verificato da parte di terzi (o in alcuni casi una determinata percentuale di tale materiale), proveniente da produttori identificati e certificati o verificati da parte di terzi.
L’EUDR riconosce che la certificazione e altri sistemi di verifica da parte di terzi possono fornire informazioni utili sulla conformità al regolamento nella valutazione del rischio a norma dell’articolo 10, fornendo prove a sostegno del fatto che i prodotti sono legali e a deforestazione zero. Ciò è subordinato alla condizione che tali informazioni soddisfino i requisiti pertinenti di cui all’articolo 9, come stabilito all’articolo 10, paragrafo 2, lettera n).
Infatti le certificazioni e i sistemi di verifica da parte di terzi sono gestiti da un’organizzazione che non partecipa alla catena di produzione o di approvvigionamento della materia prima interessata. Inoltre alcuni di questi sistemi sono spesso utilizzati per verificare il rispetto di determinate norme o regole, ma non si spingono necessariamente fino alla certificazione del prodotto stesso.
Il presente documento di orientamento è rivolto principalmente ai portatori di interessi che valutano la possibilità di ricorrere alla certificazione o a sistemi di verifica da parte di terzi, in ragione del loro potenziale valore aggiunto nel fornire informazioni complementari, ad esempio per quanto riguarda le coordinate di geolocalizzazione e il sostegno alla valutazione del rischio, effettuata dagli operatori nell’ambito dell’esercizio di dovuta diligenza, che stabilisce che i prodotti interessati sono legali e a deforestazione zero. L’EUDR non obbliga: 1) gli operatori ad avvalersi di tali sistemi, 2) i produttori a sottoscriverli e 3) i paesi produttori a sviluppare tali sistemi. Il ricorso a sistemi di verifica da parte di terzi non è un obbligo giuridico, bensì una decisione volontaria dell’operatore. Se gli operatori decidono di avvalersi di tali sistemi, il presente documento di orientamento è concepito per aiutarli a valutare in che misura tali sistemi possano contribuire a soddisfare i requisiti dell’EUDR.
La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi possono svolgere un ruolo importante nell’incoraggiare pratiche agricole e forestali sostenibili e un approvvigionamento responsabile, nel promuovere la trasparenza della catena di approvvigionamento e nel favorire la conformità. Si noti che i sistemi di autodichiarazione che non si avvalgono di procedure di attestazione da parte di terzi esulano dall’ambito di applicazione del presente documento di orientamento, e sono per definizione meno solidi a causa della mancanza di indipendenza e imparzialità.
Il presente documento di orientamento è pertinente anche per le autorità nazionali competenti, in quanto sottolinea che tali sistemi (benché possano essere utilizzati nella procedura di valutazione del rischio di cui all’articolo 10) non possono sostituire la responsabilità dell’operatore per quanto riguarda la dovuta diligenza a norma dell’articolo 8. Ciò significa che il ricorso a tali sistemi non implica una «corsia verde», in quanto l’operatore è comunque tenuto a esercitare la dovuta diligenza ed è ritenuto responsabile in caso di mancato rispetto degli obblighi di dovuta diligenza sanciti dall’EUDR.
Esiste una grande diversità di sistemi in termini di portata, obiettivi, struttura e metodi operativi. Una distinzione importante è costituita 1) dal fatto che si avvalgano o meno di una procedura di attestazione da parte di terzi; essi si trovano così raggruppati in certificazioni e sistemi di verifica da parte di terzi da un lato, e 2) in sistemi di autodichiarazione dall’altro. Questi ultimi esulano dall’ambito di applicazione del presente documento di orientamento, e sono per definizione meno solidi a causa della mancanza di indipendenza e imparzialità.
a) Il ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi
Nel valutare se utilizzare le informazioni fornite da una certificazione o da un sistema di verifica da parte di terzi nella procedura di valutazione del rischio di cui all’articolo 10, come prova del fatto che il prodotto è legale e a deforestazione zero, l’operatore dovrebbe in una prima fase determinare se le norme del sistema siano conformi alle pertinenti disposizioni dell’EUDR. A tale riguardo, è opportuno sottolineare che gli operatori possono anche utilizzare sistemi di verifica da parte di terzi o certificazioni per conformarsi soltanto a determinati requisiti del regolamento.
La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi prevedono di norma che gli organismi terzi siano in grado di dimostrare la propria capacità di svolgere valutazioni sottoponendosi a un processo di accreditamento che stabilisce le norme relative alle competenze di coloro che effettuano le verifiche e ai sistemi cui devono attenersi gli organismi di certificazione. I prodotti certificati o verificati recano generalmente un’etichetta con il nome e il tipo dell’organismo di certificazione o di verifica e i requisiti per il processo di audit. Il sistema può anche richiedere che i partner includano tali informazioni nei documenti formali che accompagnano la spedizione. Solitamente questi organismi saranno in grado di fornire informazioni in merito alla portata della certificazione e al modo in cui è stata applicata nel paese di produzione dei prodotti interessati, compresi particolari concernenti la natura e la frequenza delle verifiche in loco.
La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi possono essere valutati in funzione di tre elementi principali: 1) «le norme pertinenti», ossia requisiti operativi, ambito di applicazione, procedure, politiche per le imprese che aderiscono a tali sistemi; 2) «l’attuazione da parte dei sistemi», ossia la misura in cui le norme sono attuate, tra l’altro con l’adozione delle misure necessarie per garantire la conformità anche tramite verifiche; 3) «le caratteristiche della governance», vale a dire la valutazione della credibilità dei sistemi quali trasparenza, processi di garanzia, vigilanza ecc. L’operatore dovrebbe riesaminare periodicamente tali informazioni, soprattutto in relazione ai requisiti dell’EUDR.
Per quanto riguarda i requisiti dell’EUDR, nella misura in cui ciò sia pertinente per le informazioni fornite dalla certificazione o dal sistema di verifica da parte di terzi, gli operatori dovrebbero ad esempio esaminare i seguenti aspetti della certificazione o dei sistemi di verifica da parte di terzi nell’ambito del punto 1) «norme pertinenti»:
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validità, autenticità e pertinenza dell’ambito di applicazione della certificazione o della verifica da parte di terzi (ad esempio se riguarda le materie prime interessate e i prodotti interessati disciplinati dall’EUDR), |
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inclusione e rispetto dei pertinenti requisiti legali, come l’allineamento alla definizione di «deforestazione zero» e alla data limite del 31 dicembre 2020, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 dell’EUDR, |
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valutazione del rischio di non conformità per quanto riguarda la legalità e i requisiti di deforestazione zero del prodotto interessato, |
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tracciabilità dei prodotti interessati, anche mediante geolocalizzazione all’appezzamento, |
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possibilità di mescolare materiali di origine nota e di origine sconosciuta all’interno del modello della catena di custodia (non accettabile ai sensi dell’EUDR) (17). Un prodotto interessato con certificazione della catena di custodia può anche contenere materiali certificati e non certificati provenienti da una varietà di fonti; in tal caso occorre ottenere informazioni per verificare se siano stati effettuati controlli sulla parte non certificata e se tali controlli dimostrino adeguatamente la conformità ai requisiti dell’EUDR. È quindi necessario completare la procedura di dovuta diligenza per il prodotto interessato nella sua totalità, |
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possibilità di utilizzare l’equilibrio di massa nel caso in cui i prodotti conformi siano mescolati con prodotti di origine sconosciuta (non accettabile ai sensi dell’EUDR) (18), |
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capacità del sistema di fornire le informazioni richieste corredate di elementi di prova «adeguatamente probanti e verificabili», come si stabilisce all’articolo 9. |
In secondo luogo, nell’ambito del punto 2) «l’attuazione da parte dei sistemi», gli operatori dovrebbero prendere in considerazione:
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accessibilità delle informazioni relative alla governance del sistema, coinvolgimento dei portatori di interessi nel sistema e sintesi degli audit, |
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banca dati gratuita e accessibile al pubblico concernente i titolari di certificazioni, il loro ambito di applicazione, la validità, la data di sospensione o di cessazione dello stato di certificazione e le relative relazioni di audit, |
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controlli trasparenti, periodici, casuali e indipendenti (anche attraverso audit) che vertano sulla conformità della certificazione o del sistema di verifica da parte di terzi alle proprie norme, regole e procedure, |
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controllo della quantità e dell’origine dei materiali certificati lungo tutta la catena di approvvigionamento, compreso ad esempio l’uso di analisi anatomiche, chimiche o del DNA per verificare le informazioni sulla tracciabilità del prodotto o della catena di approvvigionamento, |
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controlli effettivi per la verifica dei volumi nelle catene di approvvigionamento (19), |
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uso di timbri/dichiarazioni simili che si riferiscono a tipi diversi di sistemi, |
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relazioni comprovate esistenti su possibili carenze o problemi della certificazione o del sistema di verifica da parte di terzi in questione nei paesi da cui provengono le materie prime interessate o i prodotti interessati, |
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relazioni circostanziate esistenti su un determinato produttore o commerciante che utilizza la certificazione o il sistema di verifica da parte di terzi in questione. |
Nell’ambito del punto 3) «sulla governance dei sistemi», gli operatori dovrebbero prendere in considerazione:
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potenziale conflitto di interessi, |
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portata e risultanze dei controlli sulle frodi e sulla corruzione, |
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conformità della certificazione o del sistema di verifica da parte di terzi alle norme internazionali o europee (ad esempio, le pertinenti guide ISO), |
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conseguenze e sanzioni in caso di infrazioni nonché misure correttive, anche in termini di sospensione della certificazione fino all’adozione di misure correttive, tenendo conto pure della rapidità della procedura di revoca e ripristino dell’autorizzazione a rilasciare la certificazione per i prodotti, |
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inclusione di disposizioni sul coinvolgimento dei portatori di interessi, anche consentendo e promuovendo (se del caso) la partecipazione dei piccoli proprietari terrieri al sistema, |
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informazioni sull’indipendenza degli organismi terzi che rilasciano i pertinenti servizi di certificazione o verifica in qualità di organismi accreditati. Le garanzie o le dichiarazioni del sistema, dei revisori facenti parte del sistema o di revisori terzi incaricati dal sistema di svolgere le sue procedure di garanzia non dovrebbero essere considerate isolatamente, né ritenute conclusive. È opportuno prendere in considerazione, se ragionevolmente disponibili, i pareri di altri portatori di interessi pertinenti, compresi i partecipanti al sistema, i sindacati, le associazioni dei lavoratori e dei piccoli proprietari terrieri, la società civile e le organizzazioni non governative, nonché le organizzazioni terze di audit e di garanzia. |
b) Informazioni generali
La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi sono pubblici o privati, a seconda del rispettivo modello di governance, ossia che siano gestiti dallo Stato oppure no; possono essere obbligatori o facoltativi, a seconda che siano giuridicamente vincolanti. I sistemi privati sono utilizzati volontariamente dall’operatore, mentre quelli pubblici sono spesso (ma non necessariamente) obbligatori e istituiti dai paesi di provenienza dei prodotti. La certificazione e i sistemi di verifica da parte di terzi, sia pubblici che privati, mirano a offrire un riconoscimento alle buone norme ambientali tramite la certificazione; in questo senso molti di essi hanno contribuito notevolmente ad accrescere la sostenibilità della produzione agricola in tutto il mondo.
Tuttavia, la valutazione d’impatto che ha preceduto l’EUDR, basata su altri studi pertinenti, ha individuato anche una serie di problemi relativi a tali sistemi: ad esempio il fatto che essi presentano livelli diversi di trasparenza e differenti norme, procedure e sistemi di garanzia della qualità, nonché altri problemi riguardanti il monitoraggio, la divulgazione delle informazioni e l’applicazione. Nel corso degli anni in cui i sistemi hanno operato sono state espresse preoccupazioni anche in merito all’efficienza e all’integrità dei sistemi di catena di custodia e alla loro vulnerabilità alle frodi. La mancanza di audit indipendenti costituisce inoltre una debolezza di alcuni sistemi privati. Uno studio specifico, svolto per conto della Commissione, sulla certificazione e i sistemi di verifica nel settore forestale e dei prodotti derivati dal legno ha formulato conclusioni analoghe, che segnalano mancanza di trasparenza e il rischio di informazioni parziali o addirittura fuorvianti (20).
I sistemi di verifica pubblici e obbligatori, che prevedono misure vincolanti, possono contenere norme rigorose, in termini sia di copertura che di attuazione. È fondamentale che essi si estendano a tutti gli operatori economici di un paese (compresa l’immissione sul mercato e le esportazioni) per evitare le scappatoie e le falle che potrebbero derivare dalla presenza di operatori economici non compresi nel sistema. I sistemi possono inoltre consentire un’integrazione più efficace dei piccoli proprietari terrieri offrendo il sostegno necessario per superare il problema dei costi, spesso percepito grave, in quanto per ottenere la certificazione le PMI sono svantaggiate nelle economie di scala rispetto agli operatori e ai commercianti di dimensioni maggiori.
Per quanto riguarda l’affidabilità e la pertinenza dei sistemi sia pubblici che privati, tutti gli elementi applicabili delle loro norme dovrebbero essere in linea con l’EUDR (dovrebbero cioè collocarsi a un livello uguale o superiore), in particolare per quanto riguarda la definizione di deforestazione zero, i requisiti di geolocalizzazione e la trasparenza e la legalità della produzione.
In tale contesto è importante osservare che non tutti i sistemi comprendono norme e valutazioni relative alla legalità della produzione della materia prima interessata; pertanto può essere pertinente verificare quali requisiti di legalità siano contemplati dai sistemi, in termini sia di leggi trattate, sia di criteri o indicatori su cui si fonda la valutazione della conformità. I sistemi possono a esempio differire per quanto riguarda le definizioni di ciò che si deve considerare «legale» o «legge» pertinente nel paese di produzione, oppure gli indicatori che si devono prendere in considerazione per valutare i rischi di illegalità.
Anche il processo decisionale e la governance interni, compresa la partecipazione diretta degli attori della catena di approvvigionamento che chiedono e detengono la certificazione o acquisiscono e utilizzano prodotti certificati per soddisfare le richieste dei clienti, sono elementi che incidono sull’attuazione, l’applicazione e la credibilità di qualsiasi sistema pertinente.
Per agevolare ulteriormente gli scambi commerciali e la conformità all’EUDR, sarà stilato un repertorio dei sistemi di certificazione con informazioni trasparenti sulla portata dei sistemi esistenti, cui potranno fare riferimento gli operatori economici nell’esercizio della dovuta diligenza per l’immissione e la messa a disposizione di prodotti sul mercato dell’UE, nonché le autorità competenti nell’esecuzione dei controlli pertinenti.
Per conoscere ulteriori elementi pertinenti di tutte le forme di certificazione e verifica da parte di terzi, si rinvia alla valutazione d’impatto della Commissione (21), agli orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (22) e alle conclusioni dello studio della Commissione sulla certificazione e i sistemi di verifica nel settore forestale e dei prodotti derivati dal legno (23).
11. USO AGRICOLO
1. Introduzione
L’articolo 3, lettera a), dell’EUDR vieta di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, o di esportare da esso, le materie prime interessate e i prodotti interessati, a meno che non siano a deforestazione zero. Ai sensi dell’articolo 2, punto 13), lettera a), si definiscono «a deforestazione zero» i prodotti interessati che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 (24). Secondo l’articolo 2, punto 3), si intende per «deforestazione» la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta.
Nel considerando 36 dell’EUDR si legge che la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti al fine di chiarire l’interpretazione della definizione di «uso agricolo», in particolare in relazione alla conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l’uso agricolo. Anche il considerando 31 del regolamento sul ripristino della natura (25) menziona questi orientamenti.
Gli obiettivi principali del presente capitolo sono pertanto i seguenti:
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chiarire la definizione di foresta, la misurazione dei parametri tecnici utilizzati per definire la «foresta» ai sensi dell’EUDR in termini di superficie, altezza media e copertura arborea, in particolare nei casi in cui gli alberi delimitano superfici agricole o si sovrappongono a esse (sezione 3); |
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chiarire il significato delle espressioni «superfici agricole messe a riposo» e «piantagioni agricole» di cui all’articolo 2, punto 5), dell’EUDR, in particolare le condizioni alle quali le superfici agricole che sono state, ad esempio, messe a riposo o a maggese, oppure sono utilizzate per determinati vivai rimangono a «uso agricolo» ai fini dell’articolo 2, indipendentemente dalle caratteristiche del terreno, al fine di chiarire le condizioni per la conversione della foresta in superficie agricola (sezioni 3 e 4); |
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fornire orientamenti sulle circostanze in cui, nonostante una copertura arborea osservata dopo il 31 dicembre 2020 (data limite di cui all’articolo 2, punto 13, dell’EUDR), la superficie dovrebbe essere considerata a «uso agricolo» (sezione 4); |
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chiarire le situazioni in cui una superficie che rientra nella definizione di «foresta» non dovrebbe essere considerata convertita a «uso agricolo» ma ad altri usi del suolo, in particolare:
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fornire un’interpretazione dell’espressione «uso agricolo» ai sensi dell’EUDR, tenendo conto delle definizioni stabilite nella legislazione dell’UE applicabile e delle note esplicative concordate a livello internazionale (sezioni 4, 4.c e 4.d); |
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chiarire gli usi combinati e sinergici delle superfici con copertura arborea che rientrano nelle definizioni dell’EUDR, quali i sistemi agroforestali, agrosilvicoli, silvopastorali e agrosilvopastorali (sezione 4.d); |
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chiarire i diversi tipi di uso del suolo nella stessa zona e l’uso di mappe e registri catastali (sezione 5). |
2. Chiarimento della conversione della foresta in terreni la cui destinazione non è un uso agricolo.
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Legislazione pertinente: EUDR — Considerando (36) e articolo 2, punti 3), 5), 13) — Definizioni e articolo 3, lettera a) — Divieti |
A norma dell’articolo 2, punto 3), dell’EUDR, il termine «deforestazione» significa la conversione di una foresta a uso agricolo e dovrebbe quindi essere inteso come una modifica dell’uso del suolo da «foresta», ai sensi dell’articolo 2, punto 4), dell’EUDR (illustrato nel dettaglio nella sezione 3), a «uso agricolo», ai sensi dell’articolo 2, punto 5), dell’EUDR (illustrato nel dettaglio nelle sezioni 4, 4.c e 4.d). A tale riguardo, l’estensione della conversione ad uso agricolo è irrilevante; tale conversione rende la materia prima in questione, prodotta su tali terreni, non conforme se la deforestazione si è verificata dopo il 31 dicembre 2020.
La classificazione di un’area come «disboscata» si basa su un criterio oggettivo: se la foresta sia stata convertita per un uso e una finalità specifici, indipendentemente dall’uso registrato legalmente e dai limiti geografici dell’appezzamento o dalla questione di chi o cosa sia all’origine della deforestazione.
Ai fini del regolamento, la conversione di una foresta in altri usi del suolo che non rientrano nella definizione di «uso agricolo» significa che tale conversione non rientra nella definizione di «deforestazione» (per spiegazione dettagliata di «uso agricolo» cfr. sezione 4). Ciò comprende la conversione delle foreste in aree di infrastrutture urbane quali linee elettriche, strade, città e insediamenti, per siti industriali non agricoli o per la diffusione delle energie rinnovabili.
Neppure la conversione dei terreni forestali rientra nella definizione di «deforestazione» dell’EUDR se la finalità primaria della conversione e del successivo uso del suolo non è l’uso agricolo, ma, ad esempio, la diffusione delle energie rinnovabili, l’uso industriale, il ripristino della biodiversità, la prevenzione degli incendi boschivi, il benessere degli animali in condizioni climatiche estreme o la gestione di specie esotiche invasive. Le attività agricole accessorie possono avere luogo quando sono essenziali per sostenere la finalità primaria della conversione e dell’uso del suolo dopo la conversione (cfr. sezione 4.a), o se l’attività agricola non modifica l’uso prevalente della foresta (cfr. sezione 4.b).
La responsabilità dell’applicazione delle disposizioni spetta agli Stati membri. Nell’applicare i presenti orientamenti ai singoli casi, gli Stati membri dovrebbero far sì che le circostanze specifiche di ciascun caso siano prese in debita considerazione, tenendo conto anche delle disposizioni pertinenti del trattato. Nei casi in cui le attività siano trascurabili, tenendo conto di tutte le circostanze in gioco, si dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità.
3. Definizione di «foresta»
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Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2, punto 4) — Definizioni |
A norma dell’articolo 2, punto 4), dell’EUDR, una superficie è considerata «foresta» se presenta le caratteristiche seguenti:
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terreno di oltre 0,5 ettari — l’area boschiva descritta dal perimetro della copertura arborea raggiunge almeno 0,5 ettari; |
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alberi di altezza superiore a 5 metri — la cima degli alberi raggiunge un’altezza media pari o superiore a 5 metri; |
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copertura arborea superiore al 10 % — il rapporto tra la copertura arborea del popolamento di alberi e la superficie occupata dal popolamento di alberi è superiore al 10 %; |
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alberi capaci di raggiungere queste soglie in situ — superfici con giovani alberi che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10 % e/o un’altezza di 5 metri, ma che si prevede le raggiungeranno in futuro. Comprende in particolare le zone temporaneamente scoperte a causa del taglio a raso nell’ambito di una pratica di gestione forestale o di calamità naturali, e che si prevede si rinnovino; |
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sono esclusi i terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano — la foresta è contraddistinta sia dalla presenza di alberi sia dall’assenza di altri usi prevalenti del suolo (cfr. di seguito e sezione 4). |
Le caratteristiche relative all’estensione del terreno, all’altezza media e alla copertura arborea devono essere presenti o in condizioni tali da poter raggiungere le soglie simultaneamente in situ.
Nel contesto dell’EUDR l’«uso urbano dei terreni» dovrebbe essere considerato prevalente nel caso, ad esempio, di parchi e giardini nelle aree urbane, indipendentemente dal raggiungimento delle soglie che definiscono una «foresta». Per maggiori informazioni sull’«uso agricolo» prevalente, cfr. sezione 4.
A condizione che le caratteristiche enunciate nella definizione siano soddisfatte, il termine «foresta» comprende tra l’altro:
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le superfici circondate da foreste o ad esse strettamente collegate, utilizzate per la silvicoltura, quali strade forestali, fasce tagliafuoco e altre piccole superfici aperte, a meno che non siano costituite su beni immobili individuali; |
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i terreni abbandonati generalmente da più di dieci anni con rinnovamento di alberi che soddisfano i criteri necessari per essere considerati «foresta» (vedere, al riguardo, le «superfici messe a riposo o a maggese» trattate alla sezione 4); |
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le mangrovie situate in zone di marea, indipendentemente dal fatto che tale superficie sia classificata come zona terrestre; |
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i vivai di specie forestali coltivate all’interno della superficie forestale per soddisfare le esigenze dei proprietari di foreste; |
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le superfici, situate al di fuori dei terreni forestali così definiti a norma di legge, che soddisfano i criteri della definizione di «foresta». |
La definizione di «foresta» esclude i popolamenti di alberi nei sistemi di produzione agricola. Per ulteriori informazioni cfr. le sezioni 4.c e 4.d.
4. Definizione di «uso agricolo» ed eccezioni
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Legislazione pertinente: EUDR — Articolo 2, punto 5) — Definizioni |
A norma dell’articolo 2, punto 5), dell’EUDR, una superficie è considerata a «uso agricolo» se il terreno è usato a fini agricoli.
a) Chiarimento dell’uso a fini agricoli
A norma dell’articolo 2, punto 5), il terreno è usato a fini agricoli nei seguenti casi (elenco non esaustivo):
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piantagioni agricole di cui all’articolo 2, punto 6), dell’EUDR. Per orientamenti più dettagliati sulle «piantagioni agricole», cfr. la sezione 4.c; |
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superfici agricole messe a riposo: le superfici agricole messe a riposo dovrebbero essere considerate insieme alle «superfici a maggese», come illustrato più avanti nella presente sezione; |
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allevamento del bestiame: sono comprese le superfici di pascoli temporanei o permanenti e i fabbricati agricoli per l’allevamento e la stabulazione degli animali. |
Si noti che le categorie «piantagione agricola», «superficie agricola messa a riposo» e superficie destinata all’«allevamento del bestiame» costituiscono un elenco non esaustivo di esempi di «uso agricolo».
Ai fini del regolamento, per terreni usati a fini agricoli si dovrebbero intendere le seguenti categorie di uso del suolo:
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terreni adibiti a colture temporanee: tutti i terreni utilizzati per colture con un ciclo vegetativo solitamente inferiore a un anno, comprese le colture temporanee pluriennali; |
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terreni adibiti a prati e pascoli temporanei: terreni coltivati a colture erbacee foraggere, o erba da falciatura o pascolo per un periodo inferiore a cinque anni consecutivi; |
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terreni messi a riposo o a maggese: terreni agricoli messi a riposo prolungato prima della ricoltivazione, di pratiche pastorali o dell’uso per altre attività agricole. Questa messa a riposo può iscriversi nel sistema di rotazione delle colture impiegato dalle aziende agricole o dipendere da motivi legittimi o circostanze eccezionali quali conflitti armati, danni causati da inondazioni, mancanza di acqua, indisponibilità di fattori di produzione, compresi motivi economici, sociali (malattie, problemi di successione) o giuridici (contenziosi, ecc.). NB: i terreni messi a riposo o rimasti a maggese si dovrebbero generalmente considerare destinati a «uso agricolo» per [dieci] anni. Si può tuttavia ritenere che la superficie sia destinata a «uso agricolo» per un periodo più lungo, se si dimostra che non è stato possibile riprendere le attività agricole a causa di uno dei motivi di cui sopra. Il motivo addotto deve riguardare l’intero periodo in cui i terreni sono stati messi a riposo o a maggese. Se tale circostanza è dimostrata, si dovrebbe concludere che il terreno sia destinato a costante uso agricolo, a meno che non sia ufficialmente designato come foresta dalla legislazione nazionale; |
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terreni adibiti a colture permanenti: terreni coltivati a colture a lungo termine, che non devono essere reimpiantate per diversi anni, di solito cinque o più. I terreni adibiti a colture permanenti comprendono anche i terreni utilizzati per la coltivazione di colture permanenti al coperto, come si descrive nella sezione 4.b; |
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terreni adibiti a prati e pascoli permanenti: terreni utilizzati per più di cinque anni consecutivi per il pascolo di animali o per la coltivazione o la crescita naturale di colture foraggere; |
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terreni adibiti a fabbricati agricoli e cortili: superfici occupate da fabbricati agricoli in uso (depositi, fienili, cantine, silos), fabbricati per la produzione animale (stalle, ovili, cortili avicoli) e cortili; |
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se è possibile dimostrare, mediante prove sufficientemente conclusive, che i) un appezzamento fosse destinato all’«uso agricolo» di cui sopra prima del 31 dicembre 2020, e che ii) un produttore abbia deciso di piantare boschi cedui a rotazione rapida o di impegnare il terreno ad imboschimento temporaneo prima di tale data o dopo di essa, e che tale terreno non sia interessato da alcun piano di gestione forestale o disciplinato da una normativa che imponga la gestione forestale o la protezione delle foreste su tale appezzamento, si ritiene che tale appezzamento sia destinato ad uso agricolo ai fini dell’EUDR e che il produttore possa continuare a svolgervi attività agricole; |
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le suddette categorie di uso dei terreni agricoli possono riguardare anche le superfici occupate da elementi paesaggistici, che sono incoraggiate per ragioni di biodiversità o ambientali. |
I terreni che hanno subito una conversione per una o più delle finalità principali elencate di seguito non dovrebbero essere considerati convertiti a uso agricolo se la conversione è stata effettuata per:
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prevenire, ridurre al minimo, attenuare o invertire l’impatto negativo dell’introduzione e della diffusione di specie esotiche invasive sulla biodiversità, se tale intervento è limitato a quanto strettamente necessario ed è sostenuto da piani di prevenzione, piani di gestione o mandati ufficiali, oppure |
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prevenire o ridurre al minimo e attenuare il rischio di incendi boschivi, se tale intervento è limitato a quanto strettamente necessario ed è sostenuto da piani di prevenzione degli incendi, piani di gestione forestale o mandati ufficiali, oppure |
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garantire il rispetto della normativa in materia di benessere degli animali, nei casi in cui la costruzione di strutture (permanenti e non permanenti) per ospitare animali sia necessaria a garantirne il benessere e sia limitata alla superficie minima necessaria per la costruzione, e qualora tale attività non incida sulla classificazione delle aree circostanti come foreste, oppure |
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garantire il ripristino e la successiva gestione della conservazione degli ecosistemi di elevato valore in termini di biodiversità (ad esempio determinati tipi di brughiere, zone umide o pascoli), se ciò è richiesto da un piano di conservazione o di ripristino (ad esempio un piano di gestione di un’area protetta o un piano nazionale o regionale di ripristino della natura) che attua gli obblighi derivanti da accordi multilaterali globali in materia di protezione e ripristino della natura e della biodiversità, come la convenzione sulla diversità biologica e il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, oppure |
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diffondere l’energia rinnovabile (ad esempio attraverso l’allestimento di parchi eolici e fotovoltaici), anche se le attività agricole accessorie possono avere luogo quando sono essenziali per sostenere la finalità primaria della conversione e l’uso del suolo dopo la conversione. |
b) Chiarimento dell’uso del suolo prevalente
A norma dell’articolo 2, punto 4), nel caso in cui l’uso prevalente del suolo sia l’agricoltura, il terreno non rientra nella definizione di «foresta».
Nel contesto dell’EUDR, ai fini delle esclusioni cui si fa riferimento nella definizione di «foresta» all’articolo 2, punto 4), l’«uso agricolo» dovrebbe essere considerato prevalente nei seguenti casi (elenco non esaustivo):
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pascolo stagionale (ad esempio pascolo estivo) o silvopastorale temporaneo in aree coperte da alberi che non rientrano nella categoria delle foreste primarie (ad esempio pascoli seminaturali o pascoli naturali con copertura arborea in evoluzione); |
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se a causa delle condizioni climatiche (ad esempio copertura di neve temporanea) sono limitate a un determinato periodo dell’anno, le pratiche silvopastorali o agrosilvopastorali possono essere considerate l’uso prevalente; |
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la creazione di una macchia protettiva di alberi per vari scopi ambientali o di biodiversità su una superficie ad uso prevalentemente agricolo (ad esempio pascolo), anche se la superficie raggiunge le soglie della definizione di «foresta». |
Questi casi sono diversi dalle attività agricole accessorie nel contesto della conversione ai fini del ripristino o della gestione di specie esotiche invasive, che non rientrano nell’«uso agricolo» (cfr. sopra).
Per contro ai fini dell’EUDR l’«uso agricolo» non dovrebbe essere considerato prevalente in caso, ad esempio, di produzione su piccola scala di sottoprodotti (ad esempio caffè) e di pascolo occasionale estensivo o su piccola scala nelle foreste, purché la produzione e le attività correlate non abbiano un effetto negativo sull’habitat forestale.
c) Definizione di «piantagione agricola»
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Legislazione pertinente: EUDR – Articolo 2, punto 6) – Definizioni |
Le «piantagioni agricole» sono incluse nella definizione di «uso agricolo» di cui all’articolo 2, punto 5), dell’EUDR.
La definizione di «piantagione agricola» di cui all’articolo 2, punto 6), dell’EUDR fa anzitutto riferimento a un «terreno con popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti», che, a sua volta, rimanda ai terreni coltivabili, comprese le colture permanenti, descritti nella sezione 4.
In secondo luogo, tale definizione si riferisce ai «sistemi agroforestali nei quali le colture crescono al riparo della copertura arborea», illustrati nella sezione 4.d, e deve essere letta in combinato disposto con l’eccezione prevista per il caso in cui l’uso prevalente del suolo non cambi. L’articolo 2, punto 6), dell’EUDR chiarisce inoltre che tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno rientrano nel concetto di «piantagione agricola», il che significa che sono comprese nella definizione di «uso agricolo».
L’articolo 2, punto 6), dell’EUDR stabilisce infine che le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di «foresta». In altre parole le superfici che soddisfano i criteri delle piantagioni agricole non rientrano nella definizione di foresta, anche se comprendono alberi come la palma da olio o l’albero della gomma.
d) Chiarimento del concetto di «sistema agroforestale»
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Legislazione pertinente: EUDR – Considerando (37) e articolo 2, punto 6) – Definizioni |
Secondo i documenti della FAO (26) «agrosilvicoltura» è un nome collettivo per i sistemi e le tecnologie destinati all’uso del suolo in cui piante perenni legnose (alberi, arbusti, palme, bambù, ecc.) sono deliberatamente utilizzate sulla stessa unità di gestione del terreno insieme a colture agricole e/o animali, in qualche forma di assetto spaziale o sequenza temporale. Nei sistemi agroforestali vi sono interazioni di natura sia ecologica che economica tra le diverse componenti. Esistono due sistemi agroforestali di base: il sistema simultaneo e quello sequenziale. I sistemi simultanei prevedono che alberi, colture o animali si sviluppino e crescano insieme sullo stesso appezzamento, mentre nei sistemi sequenziali le colture e gli alberi si alternano occupando la maggior parte dello stesso spazio, e riducendo al minimo la competizione.
L’agrosilvicoltura può designare anche pratiche forestali specifiche che integrano le attività agricole, ad esempio migliorando la fertilità del suolo, riducendo l’erosione del suolo, migliorando la gestione dei bacini idrografici o fornendo riparo e cibo al bestiame (27).
Il considerando 37 ricorda che le definizioni della FAO non considerano i sistemi agroforestali come foreste, bensì come superfici destinate a uso agricolo; tali sistemi inoltre contemplano situazioni diverse, come quelle in cui le colture crescono al riparo della copertura arborea, nonché i sistemi agrosilvicoli, silvopastorali e agrosilvopastorali.
Poiché la definizione di «foresta» di cui all’articolo 2, punto 4), dell’EUDR esclude i terreni a uso prevalentemente agricolo, si può dedurre che un terreno non può essere considerato «foresta» se è utilizzato prevalentemente nell’ambito di «sistemi agroforestali» per le finalità di cui al considerando 37. In questo caso e ai fini del regolamento, i terreni in questione devono essere considerati a «uso agricolo». Per quanto riguarda le attività agricole accessorie, comprese le attività agroforestali nel contesto del ripristino, cfr. la sezione 2.
5. Chiarimento dell’uso del suolo in caso di diversi tipi di uso del suolo sulla stessa superficie e dell’uso di registri e mappe catastali.
Nel caso in cui un appezzamento contenga sia una superficie che rientra nella definizione di «foresta» sia una superficie a «uso agricolo», le due superfici devono essere considerate separatamente. La superficie che soddisfa i criteri della definizione di «foresta» rientra nell’ambito di applicazione del regolamento, mentre la superficie che soddisfa i criteri di «uso agricolo» esula dall’ambito di applicazione del regolamento in termini di conversione.
Il fatto che la parte dell’appezzamento utilizzata per l’agricoltura sia più grande della parte dell’appezzamento considerata foresta ai sensi della definizione non è rilevante. A titolo di esempio, ciò significa che se in una proprietà di dieci ettari una superficie di due ettari può essere considerata superficie forestale in base a criteri oggettivi, mentre otto ettari sono coltivati a uso agricolo, i due ettari di foresta sono classificati come foreste, indipendentemente dal fatto che rappresentino solo il 20 % della proprietà totale.
Nel valutare se un determinato appezzamento costituisca una foresta, le proprietà forestali effettive dovrebbero prevalere sulla designazione nei registri e nelle mappe catastali. Per dimostrare l’uso agricolo in passato, i registri e le mappe catastali possono fornire ulteriori elementi a integrazione dei dati satellitari. I piani di gestione forestale e i registri delle aree forestali designate possono inoltre risultare utili per determinare se la superficie sia una foresta attualmente priva di copertura arborea, in particolare nel caso in cui la superficie sia temporaneamente scoperta e priva di copertura arborea a causa di pratiche di gestione forestale e calamità naturali, o si trovi nei primi anni di imboschimento. L’Osservatorio dell’UE (28) istituito dalla Commissione è uno strumento gratuito che consente a tutti i portatori di interessi di determinare la copertura forestale globale nel 2020. L’Osservatorio però non è esclusivo né obbligatorio, e non ha valore giuridico. I portatori di interessi pubblici e privati possono utilizzare qualsiasi mappa o altri dati che ritengono idonei per esercitare la dovuta diligenza o svolgere controlli.
(1) Il presente documento di orientamento non sostituisce in alcun modo i riferimenti diretti agli strumenti descritti e la Commissione non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni causati da errori o dichiarazioni in esso contenuti. Solo la Corte di giustizia europea può pronunciare sentenze definitive sull’interpretazione del regolamento.
(2) GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj.
(3) Per ulteriori dettagli relativi all’attuazione, si rimanda anche alle domande frequenti disponibili al seguente indirizzo: Deforestation Regulation implementation — European Commission (europa.eu).
(4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
(6) ECLI:EU:C:2024:972.
(7) GU L, 2025/2650, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2650/oj.
(8) GU L 295, 12.11.2010, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj.
(9) Si noti che se non è stato assegnato alcun livello di rischio specifico i paesi sono considerati a rischio standard.
(10) Quelle relative all’illegalità, alla deforestazione e al degrado forestale.
(11) A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, la Commissione pubblicherà, per mezzo di atti di esecuzione, un elenco di paesi, o parti di paesi, a basso o ad alto rischio. L’ultima versione dell’elenco di paesi figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione.
(12) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj), come modificata dalla direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GU L, 2026/470, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj).
(13) Regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione (GU L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj).
(14) Per l’uso di tali indici, cfr. anche il capitolo 4 della Nota della Commissione del 12.2.2016, C (2016) 755 final (Documento di orientamento per il regolamento UE sul legno).
(15) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(16) Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1).
(17) Alcuni sistemi consentono la certificazione quando una determinata percentuale del prodotto interessato, generalmente indicata sull’etichetta, soddisfa pienamente la norma di certificazione. In tali casi è importante che l’operatore ottenga informazioni che indichino se sono stati effettuati controlli sulla parte non certificata e se tali controlli dimostrano adeguatamente la conformità per quanto riguarda la geolocalizzazione e l’elemento di deforestazione zero anche per la parte non certificata.
(18) Alcuni sistemi consentono la certificazione quando si utilizzano catene di custodia dell’equilibrio di massa. Tali prodotti misti non sono però conformi all’EUDR. Solo i prodotti pienamente conformi agli elementi di cui sopra sono consentiti ai sensi dell’EUDR; il che esclude i prodotti misti basati su determinate percentuali o sulle catene di custodia dell’equilibrio di massa.
(19) Per dimostrare che nella catena di approvvigionamento non sono presenti materie prime di origine sconosciuta o non autorizzate si può ricorrere alla certificazione della catena di custodia. In tal modo si intende generalmente garantire che solo materie prime e prodotti legali possano entrare nella catena di approvvigionamento nei «punti critici di controllo» e che sia possibile tracciare un prodotto fino al precedente detentore (che a sua volta deve essere in possesso di una tale certificazione) piuttosto che risalire al luogo di origine. Un prodotto corredato di una certificazione della catena di custodia può contenere una commistione di materiale certificato e altro materiale autorizzato proveniente da diverse fonti. Quando utilizza la certificazione della catena di custodia, l’operatore dovrebbe assicurare che tutti i materiali siano conformi ai requisiti dell’EUDR e che i controlli siano sufficienti a escludere il materiale non conforme.
(20) Commissione europea, Report: Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2021.
(21) Commissione europea, SWD (2021) 326 final.
(22) GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.
(23) Commissione europea, Report: Study on Certification and Verification Schemes in the Forest Sector and for Wood-based Products, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2021.
(24) L’altro elemento della «deforestazione zero», di cui all’articolo 2, punto 13), lettera b), riguardante i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno raccolto senza causare il degrado della foresta, esula dall’ambito di applicazione del presente capitolo, che tratta specificamente la definizione di uso agricolo.
(25) GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj.
(26) FAO, Multilingual Thesaurus on Land Tenure, capitolo 7, «Land in an agricultural, pastoral and forestry context», 2003.
(27) FAO, World Programme For The Census Of Agriculture 2020, vol. 1, pag. 120, punti 8.12.12 e 8.12.13.
(28) Osservatorio dell’UE sulla deforestazione e sul degrado forestale: https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3896/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)