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Documento 52023AP0400
P9_TA(2023)0400 – Common rules promoting the repair of goods – Amendments adopted by the European Parliament on 21 November 2023 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common rules promoting the repair of goods and amending Regulation (EU) 2017/2394, Directives (EU) 2019/771 and (EU) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)) (Ordinary legislative procedure: first reading)
P9_TA(2023)0400 — Norme comuni che promuovono la riparazione dei beni — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 21 novembre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
P9_TA(2023)0400 — Norme comuni che promuovono la riparazione dei beni — Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 21 novembre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
GU C, C/2024/4233, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4233/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/4233 |
24.7.2024 |
P9_TA(2023)0400
Norme comuni che promuovono la riparazione dei beni
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 21 novembre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (COM(2023)0155 – C9-0117/2023 – 2023/0083(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/4233)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 28 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 28 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che promuovono la riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente. |
1. La presente direttiva stabilisce norme comuni che rafforzano il diritto dei consumatori alla riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima che un consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione, il riparatore gli fornisca, su richiesta, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato I su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/771. |
1. I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato I della presente direttiva su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/771. In tali casi, i produttori o l'operatore economico interessato conformemente all'articolo 5 della presente direttiva forniscono in modo chiaro al riparatore le informazioni di cui ha bisogno per compilare il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I riparatori diversi da quelli obbligati alla riparazione a norma dell'articolo 5 non sono tenuti a fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione se non intendono fornire il servizio di riparazione. |
soppresso |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari che deve sostenere per fornire le informazioni figuranti nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione . |
Se per stimare il prezzo della riparazione serve un esame fisico del prodotto, compresa una valutazione in loco, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari per tale esame fisico . |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera i bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari , gratuitamente o a fronte di un corrispettivo in denaro o di una controprestazione di altro tipo, i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità . Il produttore non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile . Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione. |
1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari i beni che sono elencati nell'allegato II, indipendentemente dal fatto che gli atti giuridici dell'Unione prevedano specifiche di riparabilità per tali beni. Il produttore non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico . Il produttore non respinge la richiesta del consumatore esclusivamente a causa di considerazioni economiche quali i costi . Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il produttore può subappaltare la riparazione. In tali casi, il produttore fornisce al riparatore tutte le informazioni pertinenti per consentirgli di adempiere ai propri obblighi. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori dell'Unione , all'obbligo adempie il suo mandatario nell'Unione. Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene . |
2. Qualora il produttore obbligato alla riparazione a norma del paragrafo 1 sia stabilito al di fuori , egli nomina , mediante mandato scritto, un mandatario per garantire il rispetto della presente direttiva. Egli provvede affinché il mandatario disponga delle risorse e del mandato necessari per adempiere agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva . |
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Qualora il produttore non abbia un mandatario nell'Unione, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Qualora non vi sia alcun importatore, all'obbligo adempie il fornitore di servizi di logistica del bene. Qualora non vi sia alcun fornitore di servizi di logistica, all'obbligo adempie il distributore del bene. |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I produttori garantiscono che i riparatori indipendenti abbiano accesso alle parti di ricambio e alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione conformemente agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II . |
3. Per tutti i beni elencati nell'allegato II della presente direttiva, i produttori garantiscono che i riparatori indipendenti, i professionisti della rigenerazione, i ricondizionatori e gli utenti finali abbiano accesso a tutte le parti di ricambio nonché a tutte le informazioni e a tutti gli strumenti relativi alla riparazione , compresi gli strumenti diagnostici, a un costo ragionevole e non discriminatorio per un periodo corrispondente almeno alla durata di vita prevista del prodotto. L'accesso agli strumenti diagnostici è fornito nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei segreti commerciali di cui all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 . |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. I produttori mettono a disposizione sui loro siti web tutte le informazioni relative alla riparazione, quali il prezzo di riparazione e dei pezzi di ricambio, per i beni elencati nell'allegato II. |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. I produttori non ostacolano la riparazione mediante tecniche contrattuali o tecniche basate su hardware o software. I produttori non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali o di seconda mano, di parti di ricambio compatibili e di parti di ricambio stampate in 3D, se conformi ai requisiti previsti dal diritto nazionale o dell'Unione. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. I produttori non possono rifiutarsi di fornire assistenza o effettuare la riparazione di un dispositivo acquistato o precedentemente riparato al di fuori delle loro reti di assistenza o distribuzione autorizzate. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II aggiornando l'elenco degli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono specifiche di riparabilità alla luce degli sviluppi legislativi. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per modificare l'allegato II aggiungendo all'elenco nuovi beni riparabili alla luce degli sviluppi legislativi o di mercato . |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché il produttore informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile, ad esempio attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 7. |
Gli Stati membri provvedono affinché il produttore o il venditore informi il consumatore del proprio obbligo di riparazione a norma dell'articolo 5 e fornisca informazioni sui servizi di riparazione gratuiti in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile, ad esempio attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 7 , sui rispettivi siti web e presso il punto vendita . |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio che consenta ai consumatori di trovare riparatori . Tale piattaforma : |
1. Gli Stati membri provvedono affinché esista almeno una piattaforma online per il loro territorio . Gli Stati membri promuovono in particolare le iniziative private volte a istituire tali piattaforme online. Una piattaforma online di questo tipo consente ai consumatori di trovare facilmente riparatori , comprese iniziative di riparazione di tipo partecipativo e i repair café, e : |
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora nel territorio di uno Stato membro esista almeno una piattaforma di proprietà privata che soddisfa i requisiti di cui al primo comma, l'obbligo di cui a tale comma è considerato soddisfatto dal rispettivo Stato membro. |
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Per i riparatori, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori l'uso della piattaforma online è gratuito. |
3. Per i riparatori, le iniziative di riparazione a livello di comunità come i repair café, i venditori di beni soggetti a ricondizionamento e gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento la registrazione alla piattaforma online è volontaria. Gli Stati membri determinano l'accesso alla piattaforma conformemente al diritto dell'Unione. Per i consumatori l'uso della piattaforma online è gratuito. |
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme online siano accessibili e affinché le informazioni fornite siano aggiornate e presentate in modo facilmente comprensibile per i consumatori. |
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il link alle piattaforme online esistenti per la riparazione nel loro territorio entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e il link a ogni nuova piattaforma online per la riparazione entro 14 giorni lavorativi dal suo lancio. La Commissione tiene una banca dati disponibile al pubblico, facilmente accessibile e leggibile meccanicamente delle piattaforme online per la riparazione registrate negli Stati membri. |
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure adeguate per informare i consumatori e gli operatori economici e i venditori interessati circa la disponibilità delle piattaforme online istituite a norma del paragrafo 1 del presente articolo e in merito al fatto che i consumatori possano accedervi facilmente. |
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quinquies. L'operatore economico pertinente o una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza dovrebbe fornire ai consumatori informazioni sulla disponibilità delle piattaforme online istituite nel loro territorio a norma del paragrafo 1 del presente articolo. |
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Misure per micro, piccole e medie imprese (PMI) |
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1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere le micro, piccole e medie imprese conformemente alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE nel rispetto dei requisiti e degli obblighi di cui alla presente direttiva. Tali misure devono includere almeno: |
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Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Misure degli Stati membri a favore della riparazione |
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1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere la riparazione. |
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2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono, ad esempio, assumere la forma di buoni di riparazione, fondi nazionali di riparazione o azioni e incentivi di altro tipo. |
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3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1. Entro il ... [12 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione rende pubbliche tali misure. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure applicabili entro il...[12 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva]. |
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4. Gli Stati membri provvedono affinché le libertà fondamentali di prestazione di servizi e di stabilimento sancite dai trattati si applichino ai prestatori di servizi di riparazione, anche in linea con la direttiva (UE) 2018/958, se del caso. Inoltre, gli Stati membri non introducono nella loro legislazione nazionale requisiti di qualificazione ingiustificati per i servizi di riparazione professionale né effettuano controlli, ispezioni o indagini ingiustificati alla luce di tali libertà fondamentali. |
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5. Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore della riparazione sia responsabile di qualsiasi difetto di conformità della parte riparata o delle parti, degli aspetti o delle caratteristiche del bene riparato esistente al momento in cui il consumatore ha ricevuto il bene riparato e che si manifesta entro un periodo minimo di almeno dodici mesi da tale momento. |
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6. Gli Stati membri vietano pratiche che impediscano ai consumatori di esercitare il loro diritto alla riparazione, tra l'altro: |
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Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri provvedono affinché le garanzie commerciali di durabilità vendute in aggiunta alla garanzia legale di conformità di cui alla direttiva (UE) 2019/771 includano sempre un diritto alla riparazione del prodotto coperto nel corso della sua durata. Nel promuovere le garanzie commerciali, i produttori provvedono affinché sia fornita in maniera chiara e precisa una sintesi delle condizioni della garanzia commerciale, in modo che i consumatori siano pienamente consapevoli dei loro diritti e non siano indotti in errore. |
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, si tenga conto dei seguenti criteri, non esaustivi e indicativi, ove appropriati: |
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Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Gli Stati membri provvedono a che, quando le sanzioni devono essere inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, esse possano essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo o giudiziario o entrambi, e per un importo massimo che sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del venditore o produttore nello Stato membro o negli Stati membri interessati. |
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 quater. Per i casi in cui deve essere inflitta una sanzione pecuniaria a norma del paragrafo 1 ter, ma le informazioni sul fatturato annuo del venditore o produttore non sono disponibili, gli Stati membri introducono la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia di almeno 2 milioni di EUR. |
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri notificano le norme e le misure di cui al paragrafo 1 alla Commissione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. |
2. Gli Stati membri notificano le norme e le misure di cui al paragrafo 1 alla Commissione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. |
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/771
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo in vigore |
Emendamento |
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La direttiva (UE) 2019/771 è modificata come segue: |
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Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1 – lettera a (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/771
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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All'articolo 13, paragrafo 2 , della direttiva (UE) 2019/771 è aggiunta la frase seguente: |
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In deroga alla prima frase del presente paragrafo, se i costi di sostituzione sono pari o superiori ai costi di riparazione, il venditore ripara il bene al fine di ripristinarne la conformità. |
"In deroga al primo comma del presente paragrafo, se i costi di sostituzione sono pari o superiori ai costi di riparazione, il venditore ripara il bene al fine di ripristinarne la conformità , a meno che la riparazione sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico o arrechi notevoli inconvenienti per il consumatore ." |
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Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1 – lettera b (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/771
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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"3 bis. Qualora scelga la riparazione come rimedio per rendere il bene conforme, il consumatore può anche indirizzare la richiesta di rendere il bene conforme direttamente al produttore. Si ritiene che l'adempimento di tale richiesta da parte del produttore esoneri il venditore dalla sua responsabilità ai sensi dell'articolo 10." |
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Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1 – lettera c (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/771
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo in vigore |
Emendamento |
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"4 bis. Se, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il bene è stato reso conforme mediante riparazione, il venditore o il produttore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità esistente dal momento in cui il consumatore riceve il bene riparato e che si manifesta entro un anno da tale momento, a condizione che gli Stati membri abbiano mantenuto o introdotto limiti temporali per la conformità del bene originale a norma dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 o 3. Ciò non si applica se il venditore ha già riparato i beni con successo conformemente all'articolo 10. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali. Il presente paragrafo lascia impregiudicati gli altri termini di cui all'articolo 10 ed eventuali altre richieste del consumatore." |
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Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1 bis (nuovo) – lettera a (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/771
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate : |
“ 1. La riparazione è effettuata : |
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Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1 bis (nuovo) – lettera b (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/771
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo in vigore |
Emendamento |
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"1 bis. La sostituzione è effettuata: |
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Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1 bis – lettera c (nuova)
Direttiva (UE) 2019/771
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo in vigore |
Emendamento |
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"4 bis. Qualora il consumatore decida, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, che sia il produttore a rendere conforme il bene mediante riparazione, per produttore si intende il venditore ai fini del presente articolo."; |
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Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/771
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo in vigore |
Emendamento |
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"1 bis. La garanzia commerciale non pregiudica il diritto del consumatore di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, di scegliere che sia il produttore a riparare un bene non conforme. Qualsiasi condizione della garanzia commerciale che dissuada il consumatore dall'esercitare il diritto di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, è da considerarsi nulla.". |
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Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 bis |
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Relazione di valutazione |
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1. Entro il ... [5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva ed esamina il suo contributo, in particolare per quanto concerne gli articoli 5, 9 bis e 12, al corretto funzionamento del mercato interno, all'elevato livello di protezione dei consumatori e al miglioramento della sostenibilità ambientale dei prodotti, come pure l'impatto sulle imprese, segnatamente le microimprese e le piccole e medie imprese. |
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Con riferimento all'articolo 7, la Commissione valuta l'efficacia delle piattaforme online per la riparazione sulla base di dati dei singoli Stati membri recanti informazioni sul numero di fornitori di servizi di riparazione attivi, sui consumatori e sul numero di transazioni effettuate. |
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2. La Commissione redige una relazione in cui presenta i principali risultati di tale valutazione e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione. |
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3. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6 non si applicano ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione conclusi prima del [ 24 mesi dall'entrata in vigore]. |
1. L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6 non si applicano ai contratti per la fornitura di servizi di riparazione conclusi prima del [ 18 mesi dall'entrata in vigore]. |
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'articolo 12 non si applica ai contratti di vendita conclusi prima del [ 24 mesi dall'entrata in vigore]. |
2. L'articolo 12 non si applica ai contratti di vendita conclusi prima del [ 18 mesi dall'entrata in vigore]. |
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [ 24 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [ 18 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [ 24 mesi dall'entrata in vigore]. |
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [ 18 mesi dall'entrata in vigore]. |
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – tabella – riga 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prezzo della riparazione o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile e prezzo massimo della riparazione |
Prezzo massimo previsto della riparazione o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile |
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – tabella – riga 10 bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se del caso, informazioni supplementari fornite spontaneamente dal riparatore |
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Allegato II – titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE CHE STABILISCONO SPECIFICHE DI RIPARABILITÀ |
ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE CHE STABILISCONO SPECIFICHE DI RIPARABILITÀ ED ELENCO DEI BENI RIPARABILI |
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Allegato II – punto 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di direttiva
Allegato II – punto 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0316/2023).
(12) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
(12) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
(14) Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(14) Direttiva 2019/882/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(15) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(15) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(16) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(16) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(17) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).
(17) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione).
(18) Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(18) Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(20) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(20) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(1 bis) Cfr. Relazione Eurobarometro Flash 388 del giugno 2014 dal titolo "Attitudes of Europeans towards waste management and resource efficiency" (Atteggiamento degli europei nei confronti della gestione dei rifiuti e dell'efficienza delle risorse).
(1 bis) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
(1 ter) Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19).
(29) …
(29) …
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4233/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)