201807200432012792018/C 276/373792018CJC27620180806IT01ITINFO_JUDICIAL20180608282921

Causa C-379/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 giugno 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Land Berlin


C2762018IT2810120180608IT0037281292

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 giugno 2018 — Deutsche Lufthansa AG / Land Berlin

(Causa C-379/18)

2018/C 276/37Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG

Resistente: Land Berlin

Altre parti: Berliner Flughafen Gesellschaft mbH; Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme alla direttiva 2009/12/CE ( 1 ) del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, in particolare ai suoi articoli 3 e 6, paragrafi da 3 a 5, nonché all’articolo 11, paragrafi 1 e 7, una norma nazionale la quale preveda che il sistema dei diritti aeroportuali deciso dal gestore aeroportuale debba essere sottoposto all’autorità di vigilanza indipendente per la sua approvazione, senza vietare al gestore aeroportuale e agli utenti dell’aeroporto di stabilire diritti diversi da quelli approvati dall’autorità di vigilanza.

2)

Se sia conforme alla direttiva citata un’interpretazione della normativa nazionale secondo la quale a un utente dell’aeroporto è preclusa l’impugnazione dell’approvazione del sistema di diritti aeroportuali da parte dell’autorità di vigilanza indipendente, ma è consentito proporre ricorso contro il gestore aeroportuale, facendo in tal sede valere che i diritti aeroportuali stabiliti nel sistema di cui trattasi non corrispondono a equità.


( 1 ) GU 2009, L 70, pag. 11.