SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

26 settembre 2013 ( *1 )

«Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica — Riduzione di un contributo finanziario — Appalti pubblici di lavori — Conformità delle operazioni alle disposizioni dell’Unione — Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Articolo 2 — Nozione di “sovvenzione diretta” — Nozione di “impianti sportivi, ricreativi e peril tempo libero”»

Nella causa C‑115/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1o marzo 2012,

Repubblica francese, rappresentata da E. Belliard, N. Rouam e G. de Bergues, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Dintilhac e A. Steiblytė, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus (relatore), M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 aprile 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione la Repubblica francese chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2011, Francia/Commissione (T‑488/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), recante il rigetto del suo ricorso volto all’annullamento della decisione C (2010) 5229 della Commissione, del 28 luglio 2010, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo del documento unico di programmazione dell’obiettivo n. 1 per un intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica, in Francia (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 1260/1999

2

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), al suo articolo 12, rubricato «Compatibilità», così dispone:

«Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi (...) devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti (...) l’aggiudicazione di appalti pubblici (...)».

La direttiva 93/37/CEE

3

La direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), entrata in vigore il 31 gennaio 2006. Tuttavia, in considerazione dell’epoca cui risalgono i fatti, alla presente controversia continua ad applicarsi la direttiva n. 93/37.

4

L’articolo 1, lettera a), di tale direttiva definisce gli «appalti pubblici di lavori» come «contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all’allegato II o di un’opera di cui alla lettera c) oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice».

5

L’articolo 2 della stessa direttiva così dispone:

«1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50% un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2.   Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi».

Fatti

6

I fatti all’origine della presente controversia, quali esposti ai punti da 1 a 13 della sentenza impugnata, possono essere così riassunti.

7

Con decisione C (2010) 3493, del 21 dicembre 2000, la Commissione ha approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione della Martinica a titolo dell’obiettivo n. 1 in Francia, per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, il quale prevede una partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un importo di EUR 17 150 000, a titolo della misura «Aiuti diretti alle imprese turistiche e agli altri operatori turistici».

8

Nel corso del 2003, la Société martiniquaise des villages de vacances (in prosieguo: la «SMVV»), che gestisce il villaggio vacanze «Les Boucaniers» del Club Méditerranée in Martinica (in prosieguo: il «club Les Boucaniers»), ha deciso di intraprendere in detto villaggio lavori di ristrutturazione e ampliamento.

9

Il 3 agosto 2004, il consiglio regionale della Martinica si è pronunciato in favore della concessione di una sovvenzione regionale pari a EUR 2 492 750 a titolo del suddetto progetto di ristrutturazione e di ampliamento del club Les Boucaniers, il cui committente era la SMVV e il cui costo totale era stimato in EUR 49 981 446.

10

Con decisione C (2004) 4142, del 18 ottobre 2004, la Commissione ha stabilito nella misura di EUR 12 460 000 il livello di partecipazione comunitaria al suddetto progetto.

11

Il 24 marzo 2005, la Regione Martinica e la SMVV hanno stipulato la convenzione di sviluppo regionale per tale progetto.

12

Dal 25 giugno al 13 luglio 2007, la Corte dei conti delle Comunità europee ha compiuto l’audit del progetto di cui trattasi. Con lettera in data 11 febbraio 2008, essa ha trasmesso alla Repubblica francese alcuni accertamenti preliminari del suo audit. Essa ha rilevato, in particolare, il mancato rispetto del procedimento di aggiudicazione degli appalti pubblici riguardo ai lavori di ristrutturazione e ampliamento, applicabile in conseguenza del fatto che il progetto in questione era stato finanziato in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici. Ad avviso della Corte dei conti, considerate la sovvenzione del FESR, la sovvenzione regionale e la sovvenzione statale nella misura di EUR 16 690 000, quest’ultima sotto forma di sgravi fiscali ai sensi dell’articolo 199 undecies B del Code général des impôts (Codice generale delle imposte) francese, il progetto risultava finanziato per il 63,33% con capitali pubblici. Al riguardo, la Corte dei conti ha richiamato, in particolare, l’articolo 2 della direttiva 93/37.

13

Con lettera del 20 maggio 2008, la Repubblica francese ha contestato, fra l’altro, che i suddetti sgravi fiscali potessero essere considerati come una sovvenzione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37. Inoltre, essa ha sostenuto che i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del club Les Boucaniers non costituivano lavori riguardanti impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. Pertanto, detti lavori non sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione di tale articolo.

14

Il 28 luglio 2010, attraverso la decisione controversa, la Commissione ha stabilito di sopprimere integralmente la partecipazione finanziaria del FESR assegnata al progetto di ristrutturazione e ampliamento del club Les Boucaniers.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

15

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2010, la Repubblica francese ha chiesto l’integrale annullamento della decisione controversa.

16

A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica francese ha dedotto quattro motivi. Il primo verteva sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/97, in quanto la Commissione aveva presupposto che gli appalti di lavori aggiudicati per la ristrutturazione e l’ampliamento del club Les Boucaniers costituissero appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici. Il secondo motivo riguardava la violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, in cui la Commissione era incorsa avendo ritenuto che i lavori in questione riguardassero un appalto concernente edifici relativi ad impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero ai sensi della medesima disposizione. Il terzo motivo concerneva una violazione dell’obbligo di motivazione, dato che la Commissione non aveva esposto in modo chiaro ed inequivocabile le ragioni per le quali i lavori di ristrutturazione e ampliamento del club Les Boucaniers costituivano lavori relativi a impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37. Il quarto motivo, dedotto in via subordinata, riguardava una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione avrebbe applicato un tasso di rettifica del 100% della sovvenzione erogata dal FESR.

17

Il Tribunale ha respinto tutti questi motivi e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

18

Per quanto riguarda il primo motivo, ai punti da 25 a 33 della sentenza impugnata, il Tribunale ha innanzitutto esaminato l’argomento della Repubblica francese, fondato su una giurisprudenza consolidata in materia di aiuti di Stato, secondo cui la nozione di «sovvenzione» deve essere intesa come comprendente soltanto prestazioni positive.

19

In proposito, al punto 27 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che la nozione di sovvenzione, sebbene menzionata nella giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, nel contesto della definizione della nozione di aiuti di Stato, non è stata specificamente definita nell’ambito di tale giurisprudenza.

20

Esso ha inoltre ricordato, al punto 28 della sentenza impugnata, che l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione impone di tenere conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Al punto successivo di tale sentenza, il Tribunale ha osservato che lo scopo della direttiva 93/37 è di escludere al contempo sia il rischio che gli offerenti o i candidati nazionali siano preferiti nell’attribuzione di appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sia la possibilità che un ente finanziato o controllato dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche.

21

In particolare, riguardo all’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario all’articolo 2 della direttiva 93/37, il Tribunale ha rilevato, ai punti 30 e 31 della sentenza impugnata, che detto articolo mira a evitare che talune amministrazioni aggiudicatrici tentino di eludere la disciplina degli appalti pubblici affidando ad organismi privati il compito di far procedere all’esecuzione di lavori che, di fatto, rientrano in appalti pubblici e che tali amministrazioni aggiudicatrici sovvenzionano direttamente in misura superiore al 50%. Il Tribunale ha precisato che, in sostanza, non vi è differenza fra il caso in cui un’amministrazione aggiudicatrice stipuli essa stessa un contratto con un’impresa e il caso in cui essa sovvenzioni direttamente, in misura superiore al 50%, un appalto di lavori da essa non aggiudicato. Pertanto, ad avviso del Tribunale, il suddetto articolo 2 è volto a garantire un’aggiudicazione imparziale dell’appalto nel caso in cui gli enti pubblici detengano un’influenza determinante. Di conseguenza, al punto 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la nozione di sovvenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37 deve essere interpretata in modo funzionale ed ampio.

22

Il Tribunale ha concluso che l’effetto utile della direttiva 93/37 non sarebbe pienamente preservato se l’applicazione del regime da essa istituito potesse essere esclusa per il solo fatto che i costi per il finanziamento di un appalto fossero ridotti non già attraverso prestazioni positive di un ente pubblico, ma attraverso sgravi fiscali, e che la nozione di «sovvenzione» di cui al suo articolo 2, paragrafo 2, non esclude che gli sgravi fiscali in questione consentano, come le prestazioni positive, di ridurre i costi di finanziamento di un appalto.

23

Ai punti 34 e 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, da un lato, richiamato altri atti del diritto dell’Unione nei quali la nozione di sovvenzione non è stata definita come una prestazione unicamente positiva e, dall’altro, ha respinto l’argomento della Repubblica francese basato sui lavori preparatori e relativo all’introduzione iniziale della disposizione che è divenuta l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37.

24

In seguito, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento della Repubblica francese secondo cui gli sgravi fiscali in questione non avevano carattere diretto, come richiesto dal citato articolo 2, paragrafo 1. Esso si è basato sulla circostanza che detti sgravi erano direttamente collegati all’appalto di lavori in questione e agli investimenti a tal uopo realizzati.

25

Per quanto riguarda il secondo motivo, ai punti da 42 a 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha innanzitutto vagliato l’argomento della Repubblica francese secondo cui gli impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero del villaggio vacanze di cui trattasi hanno un carattere meramente accessorio e i lavori hanno avuto ad oggetto, in sostanza, un’azienda alberghiera con ristorazione.

26

Dopo aver osservato che i suddetti lavori rientrano in un progetto unitario consistente nella ristrutturazione completa del club Les Boucaniers, il Tribunale, al punto 43 della sentenza impugnata, ha dichiarato che, al fine di accertare se gli appalti di lavori in questione avessero ad oggetto lavori edili relativi a tali impianti, occorre basarsi non sui lavori effettuati, ma sulla destinazione complessiva di tale club.

27

A tale riguardo, al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto propria la valutazione effettuata dalla Commissione secondo cui il club Les Boucaniers è un concetto integrato che include al contempo l’alloggio, la ristorazione, le attività sportive, ricreative e per il tempo libero nonché le attrezzature comuni. Esso ha rilevato che, anche ammesso che le superfici e il numero dei dipendenti del club Les Boucaniers siano in gran parte ricollegabili all’alloggio e alla ristorazione, quest’ultimo è caratterizzato dalle attività che costituiscono il concetto fondamentale del villaggio vacanze e rappresentano la parte essenziale e, comunque, necessaria di tale concetto. Pertanto, il Tribunale ha concluso che il club Les Boucaniers in quanto tale riveste il carattere di impianto sportivo, ricreativo e per il tempo libero in senso ampio. Esso ha inoltre aggiunto che, nel caso di specie, non occorre determinare quale sia l’oggetto dei contratti di appalto in questione, bensì esaminare se il progetto in parola rientri in qualcuna delle categorie contemplate dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37.

28

Poi, al punto 50 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, in quanto troppo restrittiva, la ripartizione dei costi dei lavori operata dalla Repubblica francese, secondo la quale soltanto il 10,6% del costo dei lavori relativi alla ristrutturazione e all’ampliamento del club Les Boucaniers riguardava gli impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero.

29

Ai punti 53 e 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la NACE è irrilevante per l’interpretazione della nozione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, quale prevista all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37.

30

Infine, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la nozione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37 non implicava la sussistenza di un collegamento con le necessità tradizionali degli enti pubblici o con missioni di interesse generale. Al riguardo, ai punti da 58 a 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che tale nozione, anche se fa parte di un elenco ristretto, non è in quanto tale limitata da un qualsivoglia criterio e deve essere interpretata in modo funzionale e ampio, al fine di garantire che l’effetto utile della direttiva 93/37 non sia compromesso. Secondo il Tribunale, un’interpretazione restrittiva della nozione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero non può essere conforme agli obiettivi di tale direttiva.

31

In merito al terzo motivo, il Tribunale, ai punti da 69 a 71 della sentenza impugnata, ha concluso che, alla luce delle spiegazioni fornite nella decisione controversa e durante il procedimento amministrativo, la Commissione ha sufficientemente motivato il proprio ragionamento.

32

Riguardo al quarto motivo, al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, poiché i lavori in questione costituivano un progetto unitario, l’importo del contributo finanziario oggetto dell’irregolarità constatata include l’importo totale del contributo previsto per il progetto. Di conseguenza, l’integralità del finanziamento del progetto è stata interessata da un’irregolarità, di modo che l’integralità del contributo finanziario è stata erroneamente imputata al FESR. Il Tribunale ha pertanto dichiarato che la rettifica non doveva essere limitata sulla base del principio di proporzionalità.

Conclusioni delle parti

33

La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella sua interezza, e

statuire essa stessa in via definitiva sulla controversia, annullando la decisione controversa, oppure rinviare la causa al Tribunale.

34

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare irricevibile il secondo capo del primo motivo e il primo capo del terzo motivo dell’impugnazione o, in subordine, respingerli e respingere l’impugnazione nel suo complesso, e

condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

35

A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica francese deduce tre motivi.

Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto relativo all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37

Argomenti delle parti

36

Il primo motivo sollevato dalla Repubblica francese a sostegno della sua impugnazione si suddivide in due capi.

37

Col primo capo del primo motivo, tale Stato membro sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha ritenuto che le misure di sgravio fiscale potevano essere qualificate come «sovvenzioni», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37.

38

Secondo la Repubblica francese, la qualificazione operata dal Tribunale è contraria alla lettera dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37 e contraddice la volontà del legislatore dell’Unione di limitare la nozione di sovvenzione alle prestazioni positive. In primo luogo, essa rimprovera al Tribunale di essersi allontanato dalla definizione tradizionale di tale nozione, quale fatta propria dalla Corte in materia di aiuti di Stato. In assenza di elementi contrari nella direttiva in questione, la suddetta nozione dovrebbe essere definita con riguardo al significato comune del termine «sovvenzione» affinché il principio della certezza del diritto sia rispettato. In secondo luogo, essa afferma che la sua interpretazione è corroborata dal fatto che la stesura finale di tale disposizione differisce dalle varie proposte dei lavori preparatori, nelle quali in particolare si utilizzava il termine «finanzino» al posto di «sovvenzionino». In terzo luogo, essa aggiunge che la necessità, invocata dal Tribunale, di preservare l’effetto utile di una disposizione non può spingersi fino a dare a tale disposizione un’interpretazione funzionale che vada al di là della lettera di quest’ultima.

39

Col secondo capo del primo motivo, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha ritenuto che uno sgravio fiscale ha carattere diretto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37, dato che tale sgravio era stato concesso proprio in ragione dell’appalto di lavori in questione, benché non fosse stato concesso né al committente, né all’appaltatore, né al gestore o al proprietario dell’azienda di cui trattasi.

40

Tale Stato membro fa valere che gli sgravi fiscali in questione erano stati accordati ai soci, persone fisiche, delle società in nome collettivo che avevano investito negli appalti di lavori di ristrutturazione e di ampliamento del club Les Boucaniers. Detti sgravi fiscali avrebbero certamente avuto l’effetto di incentivare gli investimenti, ma non avrebbero direttamente alleggerito i costi dei lavori.

41

La Commissione sostiene che il primo capo del primo motivo dev’essere dichiarato infondato e che il secondo capo dev’essere dichiarato irricevibile o, in via subordinata, respinto in quanto infondato.

Giudizio della Corte

42

Occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37 impone alle amministrazioni aggiudicatrici il rispetto delle disposizioni di tale direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50% un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

43

Con il primo capo del primo motivo, la Repubblica francese fa essenzialmente valere che, ai sensi di tale disposizione, la nozione di sovvenzione comprende unicamente le sovvenzioni positive e, pertanto, non può comprendere gli sgravi fiscali.

44

Poiché la suddetta nozione non è stata definita nella direttiva 93/37, essa, in assenza di un richiamo al diritto degli Stati membri, deve ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla disposizione in cui essa figura (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Pie Optiek, C‑376/11, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

45

La Repubblica francese non contesta né l’enunciazione degli obiettivi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37 operata dal Tribunale ai punti da 29 a 31 della sentenza impugnata, né che detti obiettivi, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, depongano a favore di un’interpretazione ampia della nozione di sovvenzione. Per contro, mediante la sua argomentazione essa contesta sostanzialmente a detto giudice, nel momento in cui quest’ultimo ha inteso tale nozione in senso ampio e funzionale in modo da comprendere gli sgravi fiscali, di avere oltrepassato i limiti di ciò che è consentito quando si compie un’interpretazione teleologica.

46

Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, il termine «sovvenzionare» nel suo significato comune indica semplicemente il concedere un vantaggio. Pertanto, tale termine non si limita, di norma, a significare prestazioni positive. Inoltre, una siffatta interpretazione non è contraddetta da una qualsivoglia definizione cosiddetta «tradizionale» della nozione di sovvenzione, alla quale si riferisce tale Stato membro e che sarebbe asseritamente applicabile nella materia degli aiuti di Stato.

47

Anche l’argomento della Repubblica francese secondo cui l’interpretazione operata dal Tribunale ha contraddetto l’intenzione del legislatore dell’Unione in quanto non ha preso in considerazione la genesi dell’articolo 2 della direttiva 93/37 deve essere respinto.

48

Infatti, l’impiego in tale disposizione del termine «sovvenzionino» e non del verbo «finanzino», usato dalla Commissione nella sua proposta dell’articolo 1 bis della direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 210, pag. 1), che corrisponde all’articolo 2 della direttiva 93/37, non può essere sufficiente, in assenza di altri elementi, ad evidenziare una volontà del legislatore dell’Unione di limitare detto termine alle sole sovvenzioni positive, con esclusione, in particolare, degli sgravi fiscali.

49

Alla luce di quanto precede, si deve costatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto quando ha considerato che talune misure di sgravio fiscale potessero essere qualificate come sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37. Il primo capo del primo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato.

50

Riguardo al secondo capo di tale motivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la Repubblica francese mira a mettere nuovamente in discussione non gli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale nella sentenza impugnata, bensì la qualificazione giuridica dei fatti da esso adottata, vale a dire la qualificazione degli sgravi fiscali accordati come sovvenzione «diretta» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37.

51

Poiché da una giurisprudenza costante risulta che la Corte è competente a controllare la suddetta qualificazione giuridica (v., in particolare, sentenza del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C-136/92 P, Racc. pag. I-1981, punto 49), occorre concludere che tale capo del primo motivo è ricevibile.

52

Nel merito, occorre osservare che dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37 risulta chiaramente che la nozione di «sovvenzione diretta» fa riferimento non alle persone, bensì all’opera in questione. Del resto, un’interpretazione restrittiva di tale nozione consentirebbe a un’amministrazione aggiudicatrice di eludere l’articolo 2 della direttiva 93/37 e, in tal modo, di sottrarsi agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

53

A tale riguardo si deve ricordare che il Tribunale ha rilevato, al punto 36 della sentenza impugnata, che gli sgravi fiscali erano direttamente connessi all’appalto di lavori in questione, non erano volti ad alleviare taluni oneri generali dei soggetti interessati ed erano stati accordati dalla Repubblica francese al progetto di ristrutturazione e ampliamento del club Les Boucaniers specificamente per la realizzazione di tali lavori.

54

Si deve rilevare che, in tale contesto, il Tribunale ha giustamente riferito il carattere diretto di una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 93/37 al finanziamento del progetto e agli investimenti a tal fine realizzati.

55

Di conseguenza, dev’essere respinto anche il secondo capo del primo motivo formulato dalla Repubblica francese e, quindi, tale motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale, in quanto avrebbe snaturato il contenuto della decisione controversa e avrebbe sostituito la propria motivazione a quella della Commissione

Argomenti delle parti

56

Con il secondo motivo, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale ha snaturato il contenuto della decisione controversa e ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione. Secondo detto Stato membro, lo snaturamento consiste nel fatto che il Tribunale ha considerato che la Commissione si è fondata non già sulla natura dei lavori effettuati, ma sulla destinazione complessiva del club Les Boucaniers, per stabilire se l’appalto di lavori di ristrutturazione e di ampliamento di tale villaggio vacanze rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37.

57

A tale riguardo, la Repubblica francese osserva che è stato soltanto nel corso della fase orale dinanzi al Tribunale che la Commissione ha ammesso che non si dovevano prendere in considerazione i lavori intrapresi nel club Les Boucaniers, bensì la destinazione complessiva di quest’ultimo.

58

La Commissione ritiene questo motivo infondato.

Giudizio della Corte

59

Riguardo al controllo dello snaturamento che la Repubblica francese sostiene di ravvisare nell’affermazione del Tribunale di cui al punto 43 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione ha analizzato l’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37 poiché ha esaminato, nella decisione controversa, il progetto consistente nella ristrutturazione completa del club Les Boucaniers e tale esame si era fondato non già sui lavori intrapresi, bensì sulla destinazione complessiva di detto club, occorre sottolineare che, per costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve risultare in modo palese dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in particolare, sentenza del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C-551/03 P, Racc. pag. I-3173, punto 54).

60

Orbene, si deve osservare che, sebbene sia possibile interpretare la decisione controversa nel senso proposto dalla Repubblica francese, la valutazione divergente della stessa che è stata compiuta dal Tribunale non fa ancora apparire alcuno snaturamento del suo contenuto (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2011, Activision Blizzard Germany/Commissione, C-260/09 P, Racc. pag. I-419, punto 54).

61

In tale contesto, in mancanza di elementi che attestino un errore materiale commesso dal Tribunale nella lettura della decisione controversa, non si deve ritenere che tale lettura costituisca uno snaturamento oppure una sostituzione della motivazione di tale decisione.

62

Ne consegue che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto relativo all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37

Argomenti delle parti

63

Con il terzo motivo, che si suddivide in due capi, la Repubblica francese contesta la qualificazione dell’appalto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del club Les Boucaniers come appalto riguardante lavori edili relativi a un impianto sportivo, ricreativo e per il tempo libero ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37.

64

Quanto al primo capo del terzo motivo, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che la nozione di impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37 doveva essere interpretata in senso ampio, non limitata agli impianti volti a rispondere alle necessità tradizionali degli enti pubblici, vale a dire alle necessità collettive degli utenti.

65

La Repubblica francese sostiene che una limitazione di questo tipo, anche se non è espressamente menzionata dall’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, deriva da un’interpretazione sistematica in rapporto alla formulazione e all’oggetto della suddetta disposizione, nonché alle altre categorie di appalti in essa contemplati. La Repubblica francese sottolinea che l’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37 consiste nell’assoggettare alle regole previste dalla medesima direttiva quegli appalti di lavori per i quali sussista un rischio concreto di elusione di queste ultime da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Secondo detto Stato membro, solo gli appalti aventi ad oggetto impianti volti a rispondere alle necessità collettive degli utenti presentano un rischio di questo tipo. Infatti, tutte le altre categorie di appalti annoverate all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37 hanno in comune il fatto di avere ad oggetto edifici volti a rispondere alle suddette necessità.

66

La Commissione sostiene che il primo capo del terzo motivo è irricevibile in quanto volto a modificare l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.

67

In via subordinata, la Commissione fa valere che detto primo capo è infondato.

68

Con la seconda parte di tale motivo, la Repubblica francese sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che la nozione di «appalti di lavori» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 93/37 dovesse essere interpretata indipendentemente dalla nozione di «appalti pubblici di lavori» di cui all’articolo 1, lettera a), della medesima direttiva e che, di conseguenza, la Commissione non avesse violato l’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva quando aveva ritenuto che l’appalto di lavori in questione rientrasse nell’ambito di applicazione di tale disposizione benché tale appalto non presentasse un interesse economico diretto per l’amministrazione aggiudicatrice.

69

Secondo la Repubblica francese, la nozione di «appalti di lavori» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 93/37 deve essere interpretata alla luce della nozione di «appalto pubblico di lavori», il che implica che un siffatto appalto venga eseguito nell’interesse economico diretto dell’amministrazione aggiudicatrice (sentenza del 25 marzo 2010, Helmut Müller, C-451/08, Racc. pag. I-2673, punti da 50 a 52). Detto Stato membro puntualizza che l’appalto relativo alla ristrutturazione del club Les Boucaniers non può essere considerato come avente un siffatto interesse economico diretto per il solo fatto che tale ristrutturazione contribuisce allo sviluppo turistico ed economico della Martinica. Esso sostiene che l’articolo 2 della suddetta direttiva contempla esclusivamente gli appalti di lavori che, se fossero stipulati da un’amministrazione aggiudicatrice, rientrerebbero negli appalti pubblici di lavori ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale direttiva.

70

La Commissione chiede conclusivamente che tale capo sia respinto.

Giudizio della Corte

71

Per quanto riguarda l’irricevibilità del primo capo del terzo motivo eccepita dalla Commissione, si deve ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non abbia dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazioni è limitata, una controversia più ampia di quella di cui sia stato investito il Tribunale e che, in sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (sentenza del 1o febbraio 2007, Sison/Consiglio, C-266/05 P, Racc. pag. I-1233, punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

72

Tuttavia, risulta chiaramente dal fascicolo sottoposto alla Corte che i concetti di necessità collettive degli utenti, da un lato, e di necessità tradizionali degli enti pubblici, dall’altro, sono stati utilizzati dalla Repubblica francese come sinonimi sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia nell’ambito della sua impugnazione dinanzi alla Corte.

73

Al riguardo, anche se, come sostiene la Commissione, il concetto di «necessità collettive degli utenti» non è stato invocato con tale formulazione nel procedimento dinanzi al Tribunale, dal punto 55 della sentenza impugnata risulta che l’argomentazione della Repubblica francese in merito al concetto di «necessità tradizionali degli enti pubblici» riguardava la condizione in base alla quale solo «gli impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero che sono aperti al pubblico e non quelli che sono riservati a una cerchia di clienti privata» erano contemplati dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37. Tale condizione è sostanzialmente collegata alle necessità collettive degli utenti.

74

Pertanto, il fatto che, nell’ambito dell’impugnazione, sia stato utilizzato il concetto di necessità collettive degli utenti non comporta una modifica dell’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, il primo capo del terzo motivo è ricevibile.

75

Nel merito, occorre stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto quando non ha ritenuto che la nozione di «impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37 era limitata agli impianti volti a rispondere alle necessità collettive degli utenti.

76

Si deve osservare che, come il Tribunale ha sostanzialmente rilevato ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, una limitazione siffatta non risulta né dalla formulazione della direttiva 93/37 né dai lavori preparatori della stessa. In effetti, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37 non qualifica in alcun modo la nozione di «impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero».

77

Una limitazione di questo tipo della suddetta nozione non può fondarsi nemmeno su un’interpretazione sistematica dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37. Infatti, anche volendo ammettere che tutte le categorie di appalti menzionate da tale disposizione abbiano in comune il fatto di avere ad oggetto edifici idonei, se del caso, a rispondere alle necessità collettive degli utenti, sarebbe inevitabile constatare che da questa mera circostanza non è possibile evincere che l’idoneità a rispondere a bisogni siffatti costituisce una condizione per l’applicazione di tale disposizione.

78

Si deve pertanto dichiarare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto quando si è rifiutato di considerare che la nozione di «impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37, era limitata agli impianti volti a rispondere alle necessità collettive degli utenti. Occorre quindi respingere il primo capo del terzo motivo in quanto infondato.

79

Per quanto riguarda il secondo capo di tale motivo, si deve rilevare che il punto 64 della sentenza impugnata, al quale la Repubblica francese fa riferimento nel contesto di tale capo, costituisce parte integrante della risposta del Tribunale all’argomento secondo cui l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/37 riguarda unicamente le categorie di appalti attinenti, per loro natura, alle necessità tradizionali degli enti pubblici.

80

Occorre rilevare che è corretta l’affermazione del Tribunale, al citato punto 64 della sentenza impugnata, secondo cui mediante l’articolo 2 della direttiva 93/37 il legislatore dell’Unione ha espressamente esteso l’ambito di applicazione di tale direttiva ad alcuni appalti non pubblici determinati.

81

Pertanto, l’articolo 2 della direttiva 93/37 deve essere interpretato in modo autonomo rispetto all’articolo 1, lettera a), di tale direttiva. Si deve osservare che un’interpretazione di altro tipo restringerebbe notevolmente l’ambito di applicazione dell’articolo 2 della suddetta direttiva, il che contrasterebbe con l’obiettivo di prevenzione delle elusioni perseguito da quest’ultimo articolo.

82

Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha dichiarato che dalla definizione della nozione di appalti pubblici di lavori contenuta nell’articolo 1, lettera a), della direttiva 93/37 non risulta una condizione per l’applicazione dell’articolo 2 della direttiva 93/37 collegata alle «necessità tradizionali degli enti pubblici».

83

Di conseguenza, dev’essere respinto anche il secondo capo del terzo motivo e tale motivo dev’essere integralmente respinto in quanto infondato.

84

Posto che nessuno dei motivi dedotti dalla Repubblica francese è stato accolto, l’impugnazione dev’essere integralmente respinta.

Sulle spese

85

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, quest’ultima, che è risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.