61999J0120

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 ottobre 2001. - Repubblica italiana contro Consiglio dell'Unione europea. - Politica agricola comune - Pesca - Tonno rosso - Regolamento (CE) n. 49/1999 - Motivazione - Totale ammissibile delle catture (TAC) - Ripartizione del TAC tra gli Stati membri - Principio della stabilità relativa - Constatazione dei dati di base - Situazione economica complessa - Potere discrezionale - Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico - Adesione della Comunità - Influenza sulla ripartizione del TAC tra gli Stati membri - Principio di non discriminazione. - Causa C-120/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-07997


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata

[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

2. Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Regime di quote di pesca - Ripartizione tra gli Stati membri del volume delle catture disponibili - Principio di stabilità relativa - Attuazione nel caso di uno stock gestito nell'ambito di un'organizzazione internazionale - Obbligo del Consiglio di basarsi su un numero determinato di annate - Insussistenza - Potere discrezionale del legislatore comunitario nell'accertare dati di fatto - Sindacato giurisdizionale - Limiti

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 49/1999, art. 2, n. 1]

3. Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Regime di quote di pesca - Influenza dell'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico sulla ripartizione fra gli Stati membri del totale ammissibile di catture - Facoltà del Consiglio di tener conto dell'eccedenza delle catture effettuate da uno Stato membro nel corso del 1997 in occasione dell'adozione del regolamento n. 49/1999, che stabilisce la ripartizione della parte di catture di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo assegnata alla Comunità nel 1999 - Misura priva del carattere di sanzione punitiva

(Regolamento del Consiglio n. 49/1999, art. 2, n. 2)

4. Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Regime di quote di pesca - Ripartizione fra gli Stati membri del volume delle catture disponibili - Attribuzione, tramite il regolamento n. 49/1999, delle quote di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per il 1999 - Principio di non discriminazione - Mancanza di violazione

(Regolamento del Consiglio n. 49/1999, art. 2, n. 2)

Massima


1. La motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si deve accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui gli Stati membri sono stati strettamente associati al procedimento di elaborazione dell'atto controverso e conoscono, pertanto, il contesto in cui è stato emanato.

Il fatto che un atto si discosti da una norma più generale rafforza normalmente l'esigenza della motivazione, in quanto i destinatari dell'atto devono essere in grado di valutare le ragioni che hanno indotto l'istituzione interessata a discostarsi dalla norma di cui trattasi, nonché l'ampiezza e la portata della deroga a quest'ultima. Tale esigenza è tanto più importante in quanto la deroga realizza una modifica della situazione esistente, tale da pregiudicare gli interessi di tali destinatari.

( v. punti 28-29, 53 )

2. Non è stato mai stabilito, nella legislazione comunitaria né nella giurisprudenza della Corte, che l'applicazione del principio della stabilità relativa a uno stock di pesce di cui non sono stati fissati in precedenza né il totale ammissibile di catture né il contingente imponga, in ogni caso, che le quote di cattura si basino su un numero determinato di campagne di pesca piuttosto che su un solo anno. Infatti, la flessibilità riguardo al periodo di riferimento da prendere in considerazione è particolarmente importante nei casi in cui tale stock è gestito nell'ambito di un'organizzazione internazionale della pesca e qualora la fissazione delle percentuali di ripartizione all'interno della Comunità discenda normalmente da decisioni adottate nell'ambito di tale organizzazione.

Peraltro, il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale nelle situazioni implicanti la necessità di valutare una situazione economica complessa, come in materia di politica agricola comune e di pesca. Tale potere non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di fatto. Di conseguenza, nel controllare l'esercizio di tale competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se esso non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se l'autorità di cui trattasi non abbia manifestamente superato i limiti del proprio potere discrezionale.

( v. punti 42, 44 )

3. Con la sua adesione alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, come emendata dal protocollo firmato a Parigi il 10 luglio 1984, la Comunità, conformemente all'art. XIV, n. 6, di tale convenzione, si è surrogata ai diritti e agli obblighi degli Stati membri che erano già parte di questa. Pertanto, la Comunità era pienamente autorizzata a discutere, nell'ambito dei negoziati condotti in seno alla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico relativi al contingente comunitario per i quali era la sola competente, di tutti i parametri pertinenti, comprese le conseguenze degli eccessi di pesca effettuati da taluni Stati membri, prima della data della sua adesione a detta organizzazione. La Comunità era quindi vincolata dalle precedenti raccomandazioni della detta commissione e, in particolare, dalla raccomandazione n. 96-14 che stabilisce il principio di una riduzione delle quote di pesca se, nel corso di un determinato periodo di gestione, una parte contraente ha superato i propri limiti di cattura. Infatti, le riduzioni per gli eccessi di pesca nel 1997 sono state poste a carico della Comunità, in detrazione al suo contingente disponibile per il 1999.

Per tale ragione, uno Stato membro non può rivendicare un proprio ruolo nelle deliberazioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico circa il modo di prendere in considerazione gli eccessi di pesca, in quanto i negoziati relativi a tale problema sono pienamente assunti dalla Comunità. Lo stesso Stato non può neanche invocare, in tale contesto, il riconoscimento di un autonomo diritto di difesa. Infatti, è solo mediante la difesa dell'interesse comunitario, che rientra nell'ambito della sola responsabilità della Comunità e delle sue istituzioni, che gli interessi di tale Stato, come quelli degli altri Stati membri, hanno potuto essere presi in considerazione.

Al momento dell'adozione del regolamento n. 49/1999, che stabilisce la ripartizione della parte di catture di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo assegnata alla Comunità per il 1999, giustamente, senza affatto superare i limiti del suo potere discrezionale, il Consiglio, posto dinanzi alla necessità di addebitare agli Stati membri interessati le riduzioni per gli eccessi di pesca effettuati da questi ultimi nel 1997, ma che sono state direttamente imputate alla Comunità dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, ha potuto far gravare su uno Stato le conseguenze dei suoi eccessi di pesca del 1997, queste ultime comunque mitigate da un meccanismo di solidarietà comunitaria. Una misura del genere volta ad evitare che uno Stato membro tragga vantaggio, in futuro, dagli eccessi di pesca effettuati nel passato non ha il carattere di una sanzione punitiva.

( v. punti 63-65, 73, 75 )

4. Una discriminazione consiste unicamente nell'applicare norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell'applicare la stessa norma a situazioni diverse. Al momento dell'adozione del regolamento n. 49/1999, che stabilisce la ripartizione della parte di catture di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo assegnata alla Comunità, il Consiglio ha pienamente preso in considerazione le differenze esistenti tra gli Stati membri interessati, poiché la ripartizione del contingente comunitario di tonno rosso per il 1999 tiene conto tanto del principio della stabilità relativa delle attività di pesca di detti Stati quanto dei superamenti eventuali che questi ultimi avrebbero effettuato nel corso del 1997. Il Consiglio non ha quindi affatto violato il principio della parità di trattamento.

( v. punti 80-81 )

Parti


Nella causa C-120/99,

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dai sigg. P.G. Ferri e D. Del Gaizo, avvocati dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M. Sims e dal sig. I. Díez Parra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

da

Repubblica francese, rappresentata dal sig. J.-F. Dobelle e dalle sig.re K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e F.P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1998, n. 49/1999, che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock (GU 1999, L 13, pag. 54), nonché della tabella dell'allegato allo stesso, relativa al tonno rosso,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 10 maggio 2001, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal sig. D. Del Gaizo, il Consiglio dalla sig.ra M. Sims e dal sig. F.P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente, il Regno di Spagna dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e la Commissione dal sig. T. van Rijn,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 giugno 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 10 aprile 1999, la Repubblica italiana ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1998, n. 49/1999, che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock (GU 1999, L 13, pag. 54), nonché della tabella dell'allegato allo stesso, relativa al tonno rosso.

2 Con ordinanze del presidente della Corte 14 settembre e 24 novembre 1999, la Commissione delle Comunità europee, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

Il contesto normativo

Le norme internazionali

3 L'obiettivo principale della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, firmata a Rio de Janeiro (Brasile) il 14 maggio 1966 ed entrata in vigore il 21 marzo 1969 (in prosieguo: la «convenzione»), è quello di garantire la conservazione e la gestione ottimali delle risorse di tonnidi dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti. Tale obiettivo viene raggiunto tramite un'accresciuta collaborazione tra le parti contraenti al fine di conservare le popolazioni di tonnidi a livelli che consentano le catture massime sostenibili per scopi alimentari ed altri fini.

4 Le parti contraenti hanno pertanto convenuto di istituire una commissione, denominata Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in prosieguo: l'«ICCAT»), con il compito di vigilare sulla realizzazione degli obiettivi della convenzione. Ai sensi dell'art. VIII, n. 1, lett. a), di quest'ultima, l'ICCAT è autorizzata, in particolare, sulla base dei risultati di indagini scientifiche, a «formulare raccomandazioni intese a mantenere le popolazioni di tonnidi e di specie affini che possono essere pescate nella zona della convenzione a livelli che consentano le catture massime sostenibili». Queste raccomandazioni sono applicate dalle parti contraenti alle condizioni stabilite nell'art. VIII, nn. 2 e 3, della convenzione.

5 L'art. VIII, n. 2, della convenzione stabilisce che, in linea di principio, le raccomandazioni dell'ICCAT entrano in vigore per tutte le parti contraenti «sei mesi dopo la data in cui essa è stata notificata loro dalla commissione», mentre il n. 3 della medesima disposizione precisa le condizioni per l'entrata in vigore delle raccomandazioni nei casi in cui una o più parti contraenti presentino obiezioni entro tale termine di sei mesi.

6 L'art. IX, n. 1, della convezione così dispone:

«Le parti contraenti hanno convenuto di adottare ogni disposizione necessaria per garantire l'applicazione della presente convenzione. Ogni parte contraente comunica alla commissione, ogni due anni o ogni volta che la commissione lo richiede, un resoconto dei provvedimenti adottati a tal fine».

7 A causa dello sfruttamento eccessivo degli stock, scientificamente dimostrato, l'ICCAT a partire dal 1994 ha adottato diverse raccomandazioni dirette ad imporre un limite massimo alla cattura di tonno rosso:

- la raccomandazione n. 94-11, sulla gestione della pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottata nel corso della IX riunione straordinaria dell'ICCAT svoltasi a Madrid (Spagna) nel novembre/dicembre 1994 ed entrata in vigore il 2 ottobre 1995, volta a limitare le catture di tonno rosso nel 1995 al livello massimo realizzato da ciascuna delle parti contraenti nel 1993 o nel 1994 e ad adottare, a partire dal 1996, le misure necessarie per ridurre le catture del 25% rispetto al livello di cattura, riduzione da realizzare entro il 1998 (in prosieguo: la «raccomandazione n. 94-11»);

- la raccomandazione sulle misure supplementari di gestione della pesca del tonno rosso dell'Atlantico orientale, adottata nel corso della XIV riunione ordinaria dell'ICCAT svoltasi a Madrid nel novembre 1995 ed entrata in vigore il 22 giugno 1996, che stabilisce, per il periodo 1996-1998, quote specifiche di pesca per la Repubblica francese a causa del livello eccezionale di catture raggiunto dai pescherecci francesi nel 1994 (in prosieguo: la «raccomandazione del 1995»);

- la raccomandazione n. 96-14, sull'applicazione nella pesca di tonno rosso dell'Atlantico e di pesce spada dell'Atlantico settentrionale, adottata nel corso della X riunione straordinaria dell'ICCAT svoltasi a San Sebastián (Spagna) nel novembre 1996, comunicata ufficialmente alle parti contraenti il 3 febbraio 1997 ed entrata in vigore il 4 agosto seguente, che stabilisce in particolare il principio della riduzione dei limiti annui di cattura per il periodo di gestione successivo qualora, nel corso di un anno determinato (a partire dal 1997), una parte contraente superi i propri limiti di cattura (in prosieguo: la «raccomandazione n. 96-14»). Tale riduzione è pari al 100% dell'importo che eccede tale limite di cattura e può essere portata al 125% qualora una parte contraente ecceda il proprio limite di cattura durante due periodi di gestione consecutivi;

- la raccomandazione n. 98-5, sulla limitazione delle catture di tonno rosso nell'Atlantico orientale e in Mediterraneo, adottata nel corso della XI riunione straordinaria dell'ICCAT svoltasi a Santiago de Compostela (Spagna) nel novembre 1998 ed entrata in vigore il 20 agosto 1999, che fissa il totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC») per il tonno rosso a 32 000 tonnellate metriche per il 1999 e a 29 500 tonnellate metriche per il 2000, mentre per gli stessi anni è stata assegnata alla Comunità europea una quota pari, rispettivamente, a 20 165 e a 18 590 tonnellate metriche (quota calcolata sulla base dei dati non rivisti relativi alle catture realizzate nel 1993 e nel 1994, tenendo conto dei dati annui più elevati) (in prosieguo: la «raccomandazione n. 98-5»), e

- la raccomandazione supplementare n. 98-13, sull'applicazione nella pesca di tonno rosso e di pesce spada dell'Atlantico, adottata anch'essa nel corso dell'XI riunione straordinaria dell'ICCAT, ed entrata in vigore il 21 giugno 1999, che prevede in particolare di detrarre dalle quote di cattura del 1999 i quantitativi pescati nel 1997 eccedenti la quota di cattura disponibile per quest'ultimo anno (in prosieguo: la «raccomandazione n. 98-13»).

8 La Repubblica italiana ha aderito alla convenzione il 6 agosto 1997. Precedentemente, essa era già membro di un'organizzazione internazionale che perseguiva obiettivi analoghi a quelli dell'ICCAT: il Consiglio generale della pesca per il Mediterraneo (in prosieguo: il «CGPM»). Nel maggio 1995 tale organizzazione aveva adottato la risoluzione n. 95/1, il cui terzo punto era redatto in termini quasi identici a quelli della raccomandazione n. 94-11.

9 Con decisione del Consiglio 9 giugno 1986, 86/238/CEE (GU L 162, pag. 33), è stata approvata l'adesione della Comunità alla convenzione, come modificata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione, firmato a Parigi il 10 luglio 1984, adesione che è divenuta effettiva il 14 novembre 1997. Conformemente all'art. XIV, n. 6, della convenzione, nella versione risultante da detto protocollo, la Comunità è subentrata a tale data ai diritti e agli obblighi degli Stati membri che erano già parti della convenzione. Di conseguenza, essa ha sostituito questi ultimi in seno all'ICCAT.

La normativa comunitaria

10 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 4 giugno 1998, n. 1181 (GU L 164, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 3760/92»), all'art. 8, n. 4, dispone quanto segue:

«Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

i) determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture nonché le condizioni associate a tali limitazioni di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale. Per la fissazione di detti totali si terrà conto degli obiettivi e strategie di gestione eventualmente definiti in conformità del paragrafo 3;

ii) ripartisce la possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati; tuttavia, su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, si può tener conto degli sviluppi registratisi dal 1983 in materia di minicontingenti e di scambi regolari di contingenti, nel rispetto dell'equilibrio globale delle ripartizioni;

iii) laddove la Comunità istituisce nuove possibilità di pesca per un tipo di pesca o gruppi di tipi di pesca precedentemente non disciplinato nel quadro della politica comune della pesca, definisce le modalità di ripartizione tenendo conto degli interessi di tutti gli Stati membri;

iv) può inoltre stabilire, caso per caso, le condizioni di adeguamento delle possibilità di pesca da un anno all'altro;

v) può, sulla scorta di pareri scientifici, apportare agli obiettivi e alle strategie di gestione gli adeguamenti transitori eventualmente necessari;

vi) determina le possibilità di pesca da assegnare a paesi terzi nonché le condizioni specifiche in cui devono essere effettuate le catture».

11 Il regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1997, n. 65/98, che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1998, la relativa distribuzione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock (GU 1998, L 12, pag. 145, e rettifica in GU 1998, L 152, pag. 10), all'art. 1, secondo e terzo comma, dispone quanto segue:

«Esso stabilisce, per il 1998, i TAC, le percentuali comunitarie, i contingenti e le condizioni specifiche di pesca, come indicato nell'allegato.

La Commissione negozierà nell'ambito dell'ICCAT la revisione delle cifre relative alle catture degli Stati membri allo scopo di consentire il successivo adeguamento dei contingenti di tonno rosso loro assegnati. Una volta raggiunto l'accordo nell'ambito dell'ICCAT, la Commissione adeguerà tempestivamente i contingenti previsti nel presente regolamento».

12 Per il 1998 l'allegato al regolamento n. 65/98 prevede quanto segue riguardo al tonno rosso:

- La Comunità dispone di un contingente complessivo di 4 452 tonnellate nell'Oceano Atlantico a est di 45° longitudine ovest, ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

Grecia: 3 tonnellate

Spagna: 3 809 tonnellate

Francia: 400 tonnellate

Portogallo: 180 tonnellate

Altri Stati membri (a titolo di catture accessorie): 60 tonnellate

- La Comunità dispone di un contingente complessivo di 11 621 tonnellate nel Mediterraneo, ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

Grecia: 272 tonnellate

Spagna: 2 033 tonnellate

Francia: 4 850 tonnellate

Italia: 4 145 tonnellate

Portogallo: 321 tonnellate.

13 L'art. 2 del regolamento n. 49/1999 dispone quanto segue:

«1. Le percentuali della ripartizione tra gli Stati membri della parte assegnata alla Comunità per lo stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo sono fissate nel modo seguente:

- Francia: 33,89%

- Grecia: 1,77%

- Italia: 26,75%

- Portogallo: 3,23%

- Spagna: 34,35%

2. Tuttavia, per il 1999, i TAC, le parti disponibili per la Comunità, i contingenti e le condizioni specifiche per il tonno rosso e il pesce spada sono fissati come indicato nell'allegato».

14 Il suddetto allegato non distingue, per quanto riguarda il tonno rosso, tra le catture effettuate nell'Oceano Atlantico ad est di 45° longitudine ovest e quelle effettuate nel Mediterraneo. Esso assegna alla Comunità un contingente disponibile di 16 136 tonnellate (su un TAC complessivo di 32 000 tonnellate), ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

Grecia: 126 tonnellate

Spagna: 5 555 tonnellate

Francia: 6 413 tonnellate

Italia: 3 463 tonnellate

Portogallo: 519 tonnellate

Altri Stati membri (a titolo di catture accessorie): 60 tonnellate.

I fatti all'origine del ricorso

15 La controversia all'origine del ricorso in esame risulta dall'applicazione da parte della Comunità delle raccomandazioni dell'ICCAT e dai conseguenti effetti sulla ripartizione tra gli Stati membri delle quote di cattura del tonno rosso.

16 In seguito all'adesione della Comunità alla convenzione, emendata dal protocollo firmato a Parigi il 10 luglio 1984, il Consiglio ha infatti adottato due regolamenti diretti a trasporre nell'ordinamento giuridico comunitario le raccomandazioni dell'ICCAT: il regolamento n. 65/98, che recepisce le raccomandazioni n. 94-11 e del 1995, e il regolamento n. 49/1999, che recepisce le raccomandazioni nn. 96-14, 98-5 e 98-13.

17 Con il regolamento n. 65/98, che non viene contestato nel presente ricorso, il Consiglio fissa i TAC del tonno rosso e del pesce spada per il 1998 e ripartisce tra gli Stati membri il contingente comunitario disponibile, conformemente alle disposizioni dell'art. 8, n. 4, lett. ii), del regolamento n. 3760/92.

18 Il regolamento n. 49/1999 realizza fondamentalmente la stessa operazione del regolamento n. 65/98; tuttavia, la sua sfera di applicazione ratione temporis non è limitata ad un solo anno. Infatti, l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999 fissa, in generale, le percentuali per la ripartizione tra gli Stati membri del contingente comunitario dello stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, mentre il n. 2 di detta disposizione stabilisce un regime ad hoc della ripartizione di tale stock per il solo 1999. Per conoscere sia il TAC di tonno rosso per il 1999, sia la ripartizione tra gli Stati membri del contingente comunitario disponibile, espressi in termini quantitativi, occorre far riferimento all'allegato del regolamento n. 49/1999.

19 Le percentuali di ripartizione di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999 sono state fissate in base al medesimo criterio di ripartizione seguito dall'ICCAT, sicché le quote di cattura sono state attribuite sulla base di dati non rivisti delle catture realizzate dagli Stati membri interessati nel 1993 o nel 1994, prendendo in considerazione per ciascuno Stato membro il dato annuale più elevato.

20 Dal punto 12 del controricorso del Consiglio emerge che la ripartizione tra gli Stati membri del contingente comunitario disponibile di tonno rosso nel corso del 1999 è stata effettuata nel modo seguente:

a) innanzi tutto, il Consiglio ha detratto dal contingente comunitario di 20 165 tonnellate una quota, pari a 60 tonnellate, da tenere a disposizione di tutti gli Stati membri, eccetto quelli cui veniva assegnato un contingente specifico, per tenere conto delle catture accessorie nell'ambito di altre attività di pesca;

b) il Consiglio ha poi convertito in cifre assolute i contingenti degli Stati membri espressi in percentuali e ne ha detratto, per i cinque Stati membri maggiormente interessati alla pesca di tonno rosso, ossia la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, i quantitativi pescati nel 1997 da tali Stati che superano i limiti massimi di cattura autorizzati (vale a dire 4 029 tonnellate, di cui 2 666 tonnellate per la sola Repubblica italiana)

c) infine, il Consiglio ha effettuato una compensazione a beneficio degli Stati membri che erano stati maggiormente colpiti dalla riduzione del loro contingente a causa delle suddette detrazioni; così il Consiglio ha deciso di introdurre un regime di solidarietà in base al quale 850 tonnellate di tonno rosso sono state detratte dai contingenti assegnati a tre Stati membri, vale a dire il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica portoghese, e ridistribuite fra la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana nella misura, rispettivamente, di 100 e di 750 tonnellate.

21 Contro detto regolamento n. 49/1999 la Repubblica italiana ha proposto il ricorso in esame. Essa, per chiedere l'annullamento parziale di tale regolamento, sostiene che è stata danneggiata sia dalla ripartizione permanente in percentuali del TAC di tonno rosso, prevista dall'art. 2, n. 1, sia dalla ripartizione quantitativa per il 1999, prevista, a sua volta, dal n. 2 della stessa disposizione.

Sui motivi invocati dalla Repubblica italiana a sostegno della sua domanda di annullamento dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999

22 La Repubblica italiana invoca tre motivi a sostegno della sua domanda di annullamento dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999. Essi sono relativi al difetto di motivazione di cui sarebbe inficiata tale disposizione, alla violazione congiunta dell'art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE), dei principi generali sulla gerarchia delle fonti del diritto e dell'art. 8, n. 4, lett. ii), del regolamento n. 3760/92, nonché alla palese inadeguatezza dei criteri adottati per l'attuazione del principio della «stabilità relativa».

Sul primo motivo

23 Col primo motivo la Repubblica italiana sostiene, a titolo principale, che la sola motivazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999 si troverebbe nel quarto considerando di quest'ultimo, ai sensi del quale «è necessario stabilire la percentuale attribuita a ciascuno Stato membro per le catture dello stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo». A suo giudizio, si tratterebbe di una motivazione del tutto apparente, essendo evidente che il TAC, destinato ad essere sfruttato dagli Stati membri, dev'essere oggetto di una ripartizione in quote nazionali.

24 Nell'invocare la regola giurisprudenziale per cui la necessità e l'adeguatezza della motivazione dipendono dal contenuto della disposizione in questione, il governo italiano sostiene che una motivazione specifica è necessaria quanto alle modalità di ripartizione del TAC tra gli Stati membri. Dato che questa motivazione manca nel caso di specie, la disposizione controversa dovrebbe essere annullata per vizio di forma.

25 Il Consiglio, sostenuto su tale punto dalla totalità degli intervenienti, contesta la mancanza di motivazione nella fattispecie.

26 Infatti, da un lato, il quarto considerando del regolamento n. 49/1999 costituirebbe solo un elemento parziale della motivazione dell'art. 2, n. 1, di quest'ultimo, in quanto l'atto nel suo insieme deve essere considerato nel più ampio contesto degli obblighi internazionali della Comunità in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine e, in particolare, alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e delle raccomandazioni dell'ICCAT menzionate, rispettivamente, al primo e al secondo considerando del regolamento n. 49/1999.

27 D'altro lato, risulterebbe da una consolidata giurisprudenza della Corte e, in particolare, dalle sentenze 9 novembre 1995, causa C-466/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (II) (Racc. pag. I-3799), e 17 luglio 1997, causa C-183/95, Affish (Racc. pag. I-4315), che la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) non impone all'istituzione comunitaria da cui promana l'atto controverso di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti. Sarebbe sufficiente che l'atto impugnato evidenziasse «nella sua essenza» lo scopo perseguito da tale istituzione, il che avverrebbe nel caso di specie.

28 A tal proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenze 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I-8237, punto 82, e 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. pag. I-8855, punto 65).

29 Al tempo stesso, la Corte ha precisato la portata di tale obbligo affermando che la necessità della motivazione doveva essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza Italia e Sardegna Lines/Commissione, citata, punto 65). Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui gli Stati membri sono stati strettamente associati al procedimento di elaborazione dell'atto controverso e conoscevano pertanto il contesto in cui è stato emanato (v. sentenza 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-3081, punto 50).

30 Nella fattispecie, la Repubblica italiana non ha dimostrato che il Consiglio avrebbe inadempiuto tale obbligo di motivazione.

31 Infatti, da un lato, il Consiglio indica chiaramente il contesto nel quale è intervenuta la ripartizione tra gli Stati membri del contingente comunitario disponibile dello stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, in quanto i primi tre considerando del regolamento n. 49/1999 operano un rinvio esplicito, rispettivamente, alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alle raccomandazioni obbligatorie dell'ICCAT e all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92.

32 Dall'altro, risulta dai documenti del fascicolo presentato alla Corte e, in particolare, dalla relazione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 9 dicembre 1998, allegata al ricorso della Repubblica italiana, che quest'ultima è stata strettamente associata alla preparazione dell'XI riunione straordinaria dell'ICCAT, nel corso della quale sono state adottate le raccomandazioni nn. 98-5 e 98-13, nonché alle discussioni che hanno portato all'adozione del regolamento n. 49/1999.

33 Alla luce di quanto sopra, la Repubblica italiana non poteva ignorare le ragioni che hanno determinato la ripartizione tra gli Stati membri del TAC di tonno rosso, in quanto il Consiglio ha semplicemente trasposto nell'ordinamento giuridico comunitario i criteri accolti dall'ICCAT.

34 Di conseguenza, si deve respingere il primo motivo relativo al difetto di motivazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999.

Sul secondo motivo

35 La Repubblica italiana invoca, in subordine, un secondo motivo di illegittimità dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999. Esso è relativo all'asserita violazione da parte del Consiglio del principio della stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro.

36 Rilevando che, a differenza del regolamento n. 65/98, il regolamento n. 49/1999 non contiene nel preambolo alcun riferimento esplicito all'art. 8, n. 4, lett. ii), del regolamento n. 3760/92, il governo italiano sostiene infatti che il Consiglio ha inteso ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri senza applicare questo principio fondamentale della politica comune della pesca. Da un lato, da tale osservazione deriverebbe un vizio di motivazione ancor più grave di quello rilevato nel primo motivo, in quanto il Consiglio non indicherebbe le ragioni di tale scelta derogatoria nel preambolo del regolamento n. 49/1999. Dall'altro, vi sarebbe stata violazione dell'atto normativo generale di rango superiore, in quanto il Consiglio avrebbe derogato al principio della stabilità relativa senza far riferimento alla stessa base giuridica del regolamento n. 3760/92 che contiene tale principio, vale a dire all'art. 43 del Trattato.

37 A tal proposito, occorre confutare a priori l'argomento secondo il quale il Consiglio avrebbe inteso derogare al principio della stabilità relativa adottando la disposizione impugnata.

38 Infatti, da un lato, è pacifico che, quando si fa riferimento a una disposizione di un atto, tale riferimento riguarda tutti gli elementi costitutivi di siffatta disposizione, di modo che il rinvio all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92 implica necessariamente il rinvio a tutti i punti di cui è costituito tale paragrafo, salvo espressa disposizione in senso contrario. Poiché tale disposizione espressa manca nella fattispecie, il rinvio all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92 include necessariamente un rinvio al punto ii) di detto paragrafo, che enuncia il principio della «stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati».

39 D'altro lato, risulta dal contesto normativo e fattuale del ricorso in esame, come esso è stato esposto, in particolare ai punti 16-20 della presente sentenza, che il Consiglio non ha affatto inteso derogare al principio della stabilità relativa nella fattispecie, poiché ha fissato le percentuali di ripartizione dello stock comunitario di tonno rosso di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999 in base al medesimo criterio di ripartizione seguito dall'ICCAT, sicché le quote di cattura sono state attribuite sulla base dei dati non rivisti delle catture realizzate dagli Stati membri interessati nel 1993 o nel 1994, prendendo in considerazione per ciascuno Stato membro il dato annuale più elevato.

40 Di conseguenza, si deve respingere anche il secondo motivo di annullamento dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999.

Sul terzo motivo

41 In ulteriore subordine, la Repubblica italiana invoca il carattere manifestamente inadeguato dei criteri adottati per l'attuazione del principio della stabilità relativa. Il governo italiano addebita al Consiglio di avere fissato le percentuali di ripartizione del TAC sulla base dei dati di cattura relativi ad un solo anno, del resto non recente, anziché dei dati relativi alle catture di più anni, che sarebbero più vantaggiosi a detto Stato membro.

42 A tal proposito, occorre anzitutto constatare che non è stato mai stabilito, nella legislazione comunitaria né nella giurisprudenza della Corte, che l'applicazione del principio della stabilità relativa a uno stock di pesce di cui non sono stati fissati in precedenza né il TAC né il contingente imponga, in ogni caso, che le quote di cattura si basino su un numero determinato di campagne di pesca piuttosto che su un solo anno. Infatti, la flessibilità riguardo al periodo di riferimento da prendere in considerazione è particolarmente importante nei casi in cui tale stock è gestito nell'ambito di un'organizzazione internazionale della pesca e qualora la ripartizione delle percentuali all'interno della Comunità discenda normalmente da decisioni adottate nell'ambito di tale organizzazione.

43 Inoltre, va rilevato che è erroneo asserire che, nella fattispecie, il Consiglio si sarebbe fondato sui dati di cattura di un solo anno, poiché risulta a sufficienza dal fascicolo che sono stati considerati due anni per fissare le percentuali di ripartizione del TAC tra gli Stati membri, vale a dire il 1993 e il 1994, avendo il Consiglio preso in considerazione per ciascuno Stato membro interessato il dato annuale più elevato.

44 Infine, è costante giurisprudenza che il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale nelle situazioni implicanti la necessità di valutare una situazione economica complessa, come in materia di politica agricola comune e di pesca. Tale potere non riguarda esclusivamente la natura e la portata dei provvedimenti da adottare, ma anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di fatto. Di conseguenza, nel controllare l'esercizio di tale competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se esso non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se l'autorità di cui trattasi non abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale (v., in particolare, in tal senso, sentenze 27 giugno 1989, causa 113/88, Leukhardt, Racc. pag. 1991, punto 20; 19 febbraio 1998, causa C-4/96, NIFPO e Northern Ireland Fishermen's Federation, Racc. pag. I-681, punti 41 e 42, e 5 ottobre 1999, causa C-179/95, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-6475, punto 29).

45 Nella fattispecie, la ricorrente non ha affatto dimostrato che il Consiglio avrebbe agito in maniera manifestamente inadeguata nell'esercizio del proprio potere discrezionale.

46 Infatti, da un lato, il Consiglio si è fondato sui dati che gli erano stati comunicati dall'ICCAT e sulle raccomandazioni, vincolanti per la Comunità, che tale organizzazione aveva adottate.

47 Dall'altro, la scelta del 1993 e del 1994 come anni di riferimento per la fissazione delle percentuali di ripartizione interna della quota comunitaria di tonno rosso non sembra irragionevole in quanto è a partire dal 1995 che tanto l'ICCAT, mediante l'entrata in vigore della raccomandazione n. 94-11, quanto il CGPM, di cui la Repubblica italiana faceva allora parte, hanno fissato limiti, peraltro identici, alle catture di tonnidi. Come la Commissione ha giustamente osservato, la scelta di anni di riferimento più recenti da parte del Consiglio avrebbe penalizzato gli Stati membri che hanno ottemperato alle raccomandazioni dell'ICCAT sulla limitazione delle catture.

48 Il Consiglio non ha violato quindi i limiti del proprio potere discrezionale e il motivo relativo ad un'applicazione erronea del principio della stabilità relativa va respinto.

49 Risulta dalle considerazioni che precedono che la domanda diretta all'annullamento dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999 dev'essere interamente respinta.

Sui motivi invocati dalla Repubblica italiana a sostegno della sua domanda di annullamento dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 49/1999 e della tabella relativa al tonno rosso allegata a tale regolamento

50 Alla stregua dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999, la Repubblica italiana sostiene, in via principale, che l'art. 2, n. 2, di tale regolamento e la tabella sulla ripartizione tra gli Stati membri del contingente comunitario di tonno rosso per il 1999 allegata a quest'ultimo sono viziati da difetto di motivazione. In subordine, essa deduce in sostanza la violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, la violazione di vari principi giuridici generali e delle garanzie fondamentali in materia di sanzioni, nonché un errore manifesto quanto all'applicazione della convenzione.

Sul primo motivo

51 Col primo motivo la Repubblica italiana sostiene, in via principale, che la sola motivazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 49/1999 si troverebbe nel quinto considerando del regolamento stesso, ai sensi del quale «per il 1999 è opportuno effettuare una ripartizione ad hoc tra gli Stati membri a causa delle circostanze speciali determinate dall'adesione della Comunità all'ICCAT». A suo giudizio, si tratterebbe di nuovo di una motivazione soltanto apparente, che non darebbe conto delle reali ragioni della ripartizione derogatoria stabilita dalla tabella relativa al tonno rosso dell'allegato a detto regolamento, costituite, essenzialmente, dalla volontà del Consiglio di applicare alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna e alla Repubblica italiana le riduzioni dettate dall'ICCAT per il superamento dei contingenti di cattura nel 1997.

52 Per il Consiglio, invece, la motivazione sarebbe sufficiente in quanto, alla stregua dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999, il n. 2 di detta disposizione dovrebbe essere collocato nel più ampio contesto degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine e, più in particolare, nella scia della raccomandazione n. 98-5 la quale, al punto 4, contiene una disposizione esplicita relativa alle riduzioni in caso di superamento dei contingenti. Pertanto, non sarebbe utile includere una dichiarazione specifica che precisi i termini per i singoli calcoli effettuati al fine di determinare la quota definitiva di ciascuno Stato membro, in quanto l'obiettivo fondamentale perseguito dal Consiglio emerge da detto regolamento e, in particolare, dal primo, secondo e quinto considerando. Secondo il Consiglio, tale dichiarazione è tanto più superflua in quanto, nel caso di specie, la ripartizione prevista dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 49/1999 ha natura ad hoc e vale solo per il 1999.

53 A tal riguardo, si deve fin da ora respingere l'argomento, implicito nel controricorso del Consiglio, secondo il quale la motivazione di un atto, o di una parte di un atto, potrebbe essere più succinta per il suo carattere circoscritto e per il fatto che presenterebbe, rispetto ad una norma determinata, un carattere derogatorio. Al contrario, il fatto che detto atto si scosti da una norma più generale rafforza normalmente l'esigenza della motivazione in quanto i destinatari dell'atto devono essere in grado di valutare le ragioni che hanno indotto l'istituzione interessata a scostarsi dalla norma di cui trattasi, nonché l'ampiezza e la portata della deroga a quest'ultima. Tale esigenza è tanto più importante in quanto la deroga realizza una modifica della situazione esistente, tale da pregiudicare gli interessi di tali destinatari.

54 Tuttavia, nel caso di specie, la Repubblica italiana non ha dimostrato che l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 49/1999 non è sufficientemente motivato.

55 Infatti, da un lato, detto regolamento opera un rinvio esplicito agli obblighi internazionali assunti dalla Comunità in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine e, in particolare, alle raccomandazioni vincolanti dell'ICCAT, in quanto l'ottavo considerando del regolamento n. 49/1999 precisa in particolare che tale organizzazione ha stabilito un sistema di detrazioni dei quantitativi pescati in eccesso «diverso dal sistema previsto dal regolamento (CE) del Consiglio 6 maggio 1996, n. 847, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti» (GU L 115, pag. 3).

56 D'altro lato, come è già stato rilevato al punto 32 della presente sentenza, la Repubblica italiana è stata associata strettamente alla preparazione dell'XI riunione straordinaria dell'ICCAT, come alle discussioni che hanno portato all'adozione del regolamento n. 49/1999.

57 Alla luce di quanto sopra, la Repubblica italiana non poteva ignorare le ragioni che hanno determinato la ripartizione tra gli Stati membri del contingente comunitario di tonno rosso per il 1999, in quanto il Consiglio ha semplicemente detratto da tale contingente, conformemente ai termini della raccomandazione n. 98-13, i quantitativi pescati in eccesso dagli Stati membri nel corso del 1997, introducendo al tempo stesso un meccanismo di solidarietà diretto a mitigare l'effetto di tale detrazione per la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana.

58 Pertanto, si deve respingere il motivo della Repubblica italiana relativo al difetto di motivazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 49/1999.

Sui motivi presentati in subordine

59 In subordine, la Repubblica italiana invoca due motivi supplementari.

60 Essa sostiene, da un lato, che la ripartizione derogatoria del contingente comunitario di tonno rosso per il 1999 non avrebbe altra giustificazione oggettiva se non quella di realizzare una disparità di trattamento tra gli Stati membri, che non può trovare fondamento nei principi e nelle norme del diritto comunitario, tra cui figura, in particolare, l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92.

61 D'altro lato, essa contesta la legittimità della riduzione dei contingenti di cattura operata nel 1999 in seguito all'applicazione delle raccomandazioni dell'ICCAT. Tale motivo comprende quattro parti. In primo luogo, secondo la Repubblica italiana le «sanzioni» che l'ICCAT intendeva applicare agli Stati membri implicano una responsabilità individuale di ogni contraente e, di conseguenza, esse non potevano costituire oggetto del negoziato previsto dal regolamento n. 65/98, che si riferisce ai contingenti veri e propri assegnati in modo stabile ai contraenti dell'ICCAT. In secondo luogo, essa rileva che, anche se si dovesse ammettere il contrario, la negoziazione delle sanzioni ICCAT poste a carico di un determinato Stato non potrebbe comunque essere effettuata senza garantire a quest'ultimo l'opportunità di tutelare la propria posizione, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. In terzo luogo, la Repubblica italiana sostiene di essere divenuta parte contraente dell'ICCAT solo nell'agosto 1997, qualche giorno dopo l'entrata in vigore della raccomandazione n. 96-14, il che pone il problema dell'applicabilità delle sanzioni ICCAT alla Repubblica italiana con riferimento al 1997. In quarto luogo, la Repubblica italiana sostiene che detta raccomandazione prevede unicamente l'applicazione della sanzione compensativa nel corso dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite di cattura. Quindi, secondo la ricorrente, le riduzioni dei limiti di cattura dovevano essere operate nel 1998 anziché nel 1999.

Sulla legittimità della riduzione dei contingenti di cattura

62 Con le prime due parti del suo secondo motivo invocato in subordine, che occorre esaminare in primo luogo, la Repubblica italiana adduce sostanzialmente che i negoziati della Comunità in seno all'ICCAT, ai quali fa riferimento l'art. 1, terzo comma, del regolamento n. 65/98, non avrebbero potuto vertere sulle riduzioni per la pesca in eccesso effettuata da taluni Stati membri nel 1997 e che, comunque, si sarebbe dovuto dare a questi ultimi la possibilità di tutelare i loro interessi nell'ambito di tali negoziati.

63 A tal proposito, occorre ricordare, in limine, che, con la sua adesione alla convenzione, emendata dal protocollo firmato a Parigi il 10 luglio 1984, la Comunità, conformemente all'art. XIV, n. 6, di tale convenzione, si è surrogata ai diritti e obblighi degli Stati membri che erano già parte di questa. Pertanto, la Comunità era pienamente autorizzata a discutere, nell'ambito dei negoziati condotti in seno all'ICCAT relativi al contingente comunitario per i quali era la sola competente, di tutti i parametri pertinenti, comprese le conseguenze degli eccessi di pesca effettuati da taluni Stati membri, prima della data della sua adesione a detta organizzazione. La Comunità era quindi vincolata dalle precedenti raccomandazioni dell'ICCAT e, in particolare, dalla raccomandazione n. 96-14, che stabilisce il principio di una riduzione delle quote di pesca se, nel corso di un determinato periodo di gestione, una parte contraente ha superato i propri limiti di cattura. Infatti, le riduzioni per gli eccessi di pesca nel 1997 sono state poste a carico della Comunità, in detrazione al suo contingente disponibile per il 1999.

64 Per tale ragione, la Repubblica italiana non può rivendicare un proprio ruolo nelle deliberazioni dell'ICCAT circa il modo di prendere in considerazione gli eccessi di pesca, in quanto i negoziati relativi a tale problema sono pienamente assunti dalla Comunità.

65 La Repubblica italiana non può neanche invocare, in tale contesto, il riconoscimento di un autonomo diritto di difesa. Infatti, è solo mediante la difesa dell'interesse comunitario, che rientra nell'ambito della sola responsabilità della Comunità e delle sue istituzioni, che gli interessi della Repubblica italiana, come quelli degli altri Stati membri, hanno potuto essere presi in considerazione.

66 Infine, occorre ricordare che la Repubblica italiana è stata strettamente associata allo svolgimento dei negoziati condotti nell'ambito dell'ICCAT poiché ha partecipato, in seno al Consiglio, alle discussioni che riguardavano tali negoziati. Essa ha quindi avuto, di fatto, ogni opportunità di presentare le sue osservazioni ed esprimere le sue eventuali obiezioni.

67 Per tali motivi, le prime due parti del secondo motivo dedotto in subordine vanno respinte.

68 Con la terza parte di tale motivo la Repubblica italiana contesta la facoltà, per il Consiglio, nella ripartizione del contingente comunitario di tonno rosso per il 1999, di tener conto delle eccedenze di cattura effettuate dall'Italia nel corso del 1997, in quanto detto Stato ha aderito alla convenzione solo due giorni dopo l'entrata in vigore della raccomandazione n. 96-14.

69 Come è già stato rilevato al punto 63 della presente sentenza, non è agli Stati membri interessati, ma proprio alla Comunità che l'ICCAT ha addebitato le riduzioni per gli eccessi di pesca effettuati nel 1997 al momento della fissazione del contingente comunitario per il 1999. Tale parte del secondo motivo invocato in subordine solleva quindi la questione se il legislatore comunitario, al momento dell'attribuzione di tale contingente ridotto agli Stati membri interessati, abbia potuto tener conto, con riferimento alla Repubblica italiana, degli eccessi di pesca realizzati dall'Italia nel corso del 1997 e detrarre dal contingente spettante a tale Stato membro secondo la percentuale stabilita dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 49/1999 il quantitativo di tali eccessi di pesca, pur mitigando peraltro le conseguenze di tale detrazione con un meccanismo di solidarietà comunitaria.

70 A tal proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che, in quanto membro del CGPM, la Repubblica italiana era pienamente a conoscenza delle misure di limitazione delle catture di tonno rosso adottate a partire dall'esercizio 1995 dall'ICCAT, poiché il contingente fissato per tale Stato membro dalla raccomandazione n. 94-11, in un'epoca in cui quest'ultimo non era ancora membro dell'ICCAT, era stato confermato dalla risoluzione n. 95/1 del CGPM, adottata durante una riunione svoltasi ad Alicante (Spagna) dal 22 al 26 maggio 1995. A tal riguardo, il fatto che tale risoluzione non fosse vincolante non incide affatto sulla constatazione che la Repubblica italiana era a conoscenza del contenuto della raccomandazione n. 94-11.

71 In secondo luogo, si deve constatare che, durante la preparazione della sua adesione all'ICCAT, la Repubblica italiana ha potuto prendere completa conoscenza delle stesse misure e, più in particolare, della raccomandazione n. 96-14, che stabilisce il meccanismo di riduzione in caso di eccessi di pesca, la quale è stata adottata nel novembre 1996, ossia più di otto mesi prima della data effettiva di adesione di detto Stato membro alla convenzione.

72 In terzo luogo, occorre rilevare che, come è stato confermato dal rappresentante del governo italiano all'udienza, la Repubblica italiana non si è affatto opposta all'applicazione di dette misure di limitazione delle catture in caso di adesione, né durante la preparazione di quest'ultima, né nel corso del procedimento che ha portato all'adesione effettiva di tale Stato membro alla convenzione, in data 6 agosto 1997, e neanche con la formulazione di riserve.

73 Di conseguenza, a ragione, senza affatto superare i limiti del suo potere discrezionale, il Consiglio, posto dinanzi alla necessità di addebitare agli Stati membri interessati le riduzioni per gli eccessi di pesca effettuati da questi ultimi nel 1997, ma che sono state direttamente imputate alla Comunità dall'ICCAT, ha potuto, con riferimento alla Repubblica italiana, far gravare su tale Stato le conseguenze dei suoi eccessi di pesca del 1997, queste ultime comunque mitigate da un meccanismo di solidarietà comunitaria.

74 Per quanto riguarda più in particolare l'argomento della Repubblica italiana secondo il quale la riduzione del suo contingente per gli eccessi di pesca effettuati nel 1997 equivarrebbe a sanzionarla retroattivamente in violazione di un principio generale di diritto - in quanto la raccomandazione n. 96-14 che ha introdotto tale regime di sanzioni sarebbe entrata in vigore solamente due giorni prima della data di adesione di detto Stato membro alla convenzione e gli eccessi di pesca si sarebbero verificati prima di tale data -, è sufficiente constatare, da un lato, che la Repubblica italiana era tenuta, sin dalla sua adesione, al rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT, di cui aveva completa conoscenza prima di tale data e nei confronti delle quali non aveva espresso alcuna riserva.

75 D'altro lato, senza che occorra risolvere la questione se, nella fattispecie, la misura di riduzione per gli eccessi di pesca nel 1997 sia stata effettivamente applicata con effetto retroattivo, si deve constatare che una misura la quale è volta ad evitare che uno Stato membro tragga vantaggio, in futuro, dagli eccessi di pesca effettuati nel passato non ha il carattere di una sanzione punitiva.

76 Pertanto, è infondata la censura formulata al riguardo dalla Repubblica italiana.

77 Infine, in merito alla quarta parte del secondo motivo invocato in subordine dalla Repubblica italiana secondo la quale, ai sensi della raccomandazione n. 96-14, una riduzione per gli eccessi di pesca potrebbe essere attuata solo nel corso dell'anno successivo a quello durante il quale si è verificato il superamento del limite di cattura, occorre ricordare che la raccomandazione n. 98-13 ha derogato espressamente a tale norma prevedendo il rinvio della riduzione ad un periodo di gestione successivo al periodo che segue immediatamente quello nel corso del quale sono state effettuate le eccedenze di cattura, qualora tutti i dati relativi alle catture di tale periodo non siano disponibili al momento della fissazione dei contingenti. Conformemente ai termini di tale raccomandazione, le eccedenze di cattura realizzate nel 1997 potevano quindi essere detratte nel 1999.

78 Alla luce dei motivi che precedono, si deve respingere nella sua totalità il secondo motivo invocato in subordine.

Sulla violazione del principio di non discriminazione

79 Per quanto riguarda il primo motivo invocato in subordine, relativo alla violazione del principio di non discriminazione, occorre rilevare che la Repubblica italiana non ha fornito la prova di siffatta violazione.

80 Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, una discriminazione consiste unicamente nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe, ovvero nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse (v., in particolare, sentenze 23 febbraio 1983, causa 8/82, Wagner, Racc. pag. 371, punto 18; 13 novembre 1984, causa 283/83, Racke, Racc. pag. 3791, punto 7, e 29 aprile 1999, causa C-311/97, Royal Bank of Scotland, Racc. pag. I-2651, punto 26).

81 Ora, nella fattispecie, il Consiglio ha pienamente preso in considerazione le differenze esistenti tra gli Stati membri interessati in quanto la ripartizione del contingente comunitario di tonno rosso per il 1999 tiene conto tanto del principio della stabilità relativa delle attività di pesca di detti Stati quanto dei superamenti eventuali che questi ultimi avrebbero effettuati nel corso del 1997. Il Consiglio non ha quindi affatto violato il principio della parità di trattamento.

82 Di conseguenza, si deve respingere il primo motivo invocato in subordine dalla Repubblica italiana.

83 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere la domanda diretta all'annullamento dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 49/1999 e della tabella relativa al tonno rosso allegata a tale regolamento.

84 Pertanto, il ricorso dev'essere interamente respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

85 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio ha chiesto la condanna della Repubblica italiana che, risultata soccombente, va condannata alle spese. In applicazione del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Commissione, che sono intervenuti nella causa, sosterranno le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

3) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee sosterranno le proprie spese.