61989J0332

SENTENZA DELLA CORTE DEL 28 FEBBRAIO 1991. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ANDRE MARCHANDISE, JEAN-MARIE CHAPUIS E SA TRAFITEX. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE MONS - BELGIO. - INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 3, LETTERA F, 5, 30-36, 59-66 E 85 DEL TRATTADO CEE - NORMATIVA NAZIONALE CHE VIETA L'IMPIEGO DI LAVORATORI NELLE VENDITE AL DETTAGLIO LA DOMENICA DOPO LE ORE 12. - CAUSA C-332/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01027
edizione speciale svedese pagina I-00087
edizione speciale finlandese pagina I-00099


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa relativa al riposo domenicale dei lavoratori nel settore del commercio al dettaglio - Ammissibilità - Disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi ed alla concorrenza - Inapplicabilità

((Trattato CEE, artt. 3, lett. f), 5, 30, 34, 59-66 e 85))

Massima


L' art. 30 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro subordinato prestato negli esercizi commerciali al dettaglio la domenica dopo le ore 12.

Infatti, una siffatta normativa, che non ha per oggetto la disciplina degli scambi e che incida tanto sulla vendita di prodotti nazionali quanto su quella di prodotti importati persegue uno scopo giustificato alla luce del diritto comunitario in quanto, essendo intesa a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socioculturali nazionali o regionali, costituisce espressione di determinate scelte politiche ed economiche. Gli effetti restrittivi sugli scambi eventualmente riconducibili ad essa non appaiono eccessivi rispetto allo scopo perseguito.

Altrettanto dicasi per il divieto sancito dall' art. 34 del Trattato, dal momento che una normativa del genere si applica, sulla base di criteri obiettivi, a tutti gli esercizi commerciali di un determinato settore senza operare distinzioni tra le merci che il consumatore intende utilizzare in loco e quelle che egli desideri esportare.

Peraltro non sono ad essa applicabili né gli artt. 59-66 né il combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del Trattato.

Parti


Nel procedimento C-332/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Mons (Belgio) nella causa penale dinanzi ad essa pendente contro

André Marchandise,

Jean-Marie Chapuis,

SA Trafitex,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5, 30-36, 59-66 e 85 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, R. Joliet, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per i sigg. André Marchandise, Jean-Marie Chapuis e la SA Trafitex, dagli avv.ti Francis Bauduin, del foro di Bruxelles, e Jean Wagener, del foro di Lussemburgo,

- per la Commissione, dai sigg. René Barents, membro del servizio giuridico, e Hervé Lehman, funzionario francese messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali presentate dai sigg. A. Marchandise e J.-M. Chapuis e dalla SA Trafitex, rappresentati dagli avv.ti F. Bauduin e Tailleur, del foro di Bruxelles, e dalla Commissione, all' udienza del 26 settembre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 22 novembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 5 ottobre 1989, pervenuta in cancelleria il successivo 27 ottobre, la Cour d' appel di Mons (Belgio) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5, 30-36, 59-66 e 85 del medesimo Trattato, per essere messa in grado di valutare la compatibilità con le dette disposizioni di una normativa nazionale che vieta il lavoro domenicale negli esercizi commerciali al dettaglio dopo le ore 12.

2 Il combinato disposto degli artt. 11 e 14, n. 1, della legge belga 16 marzo 1971 concernente il lavoro sancisce il divieto di occupare lavoratori subordinati negli esercizi commerciali al dettaglio la domenica dopo le ore 12. Aggiunge l' art. 53 della stessa legge che l' inosservanza di tale divieto da parte del datore di lavoro è punita con pene reclusive e pecuniarie.

3 I sigg. André Marchandise e Jean-Marie Chapuis, rispettivamente, amministratore e impiegato della società Trafitex, venivano perseguiti su azione penale promossa dal Pubblico ministero per avere rispettivamente occupato, tra il 14 settembre 1986 e il 14 dicembre 1986, nove dipendenti in un grande magazzino al dettaglio la domenica dopo le ore 12, contravvenendo alle disposizioni della legge 16 marzo 1971 concernente il lavoro.

4 In data 1 giugno 1988, il Tribunal correctionnel di Charleroi dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e li condannava a pene di ammenda e, in via sussidiaria, di arresto, con beneficio della sospensione condizionale della pena per il sig. Jean-Marie Chapuis. Nella stessa sentenza, la società Trafitex veniva dichiarata civilmente responsabile per le pene pecuniarie inflitte.

5 Investita dell' appello proposto avverso tale sentenza da tutte le suddette parti, la Cour d' appel di Mons, Quarta Sezione, pronunciandosi in veste di giudice di secondo grado nelle materie di competenza del Tribunal correctionnel, emetteva un' ordinanza con la quale sottoponeva alla Corte una questione pregiudiziale del seguente tenore:

"Se le disposizioni degli artt. 1, 11, 14, n. 1, 53, 54, 57, 58 e 59 della legge 16 marzo 1971, modificata in particolare dalla legge 20 luglio 1978 e dal regio decreto 23 ottobre 1978, n. 15, violino gli artt. 3, lett. f), 5, 30-36, 59-66 e 85 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957".

6 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico e degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

7 Preliminarmente, deve rilevarsi che, sebbene non spetti alla Corte, nell' ambito di un procedimento pregiudiziale, pronunciarsi sulla compatibilità di una norma nazionale con il Trattato, essa è invece competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione derivanti dal diritto comunitario che possano metterlo in grado di valutare tale compatibilità per dirimere la controversia sottopostagli.

Sull' art. 30 del Trattato CEE

8 Il giudice nazionale mira in sostanza a stabilire se disposizioni che vietano il lavoro domenicale negli esercizi commerciali al dettaglio costituiscano misure d' effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell' art. 30 del Trattato.

9 Va anzitutto osservato che una normativa nazionale che vieta il lavoro domenicale prestato dai dipendenti negli esercizi commerciali al dettaglio non ha per oggetto la disciplina degli scambi. Essa può nondimeno comportare effetti restrittivi sulla circolazione delle merci. Infatti, pur essendo poco probabile che la chiusura domenicale di talune categorie di esercizi induca i consumatori a rinunciare definitivamente all' acquisto di prodotti disponibili durante gli altri giorni della settimana, ciò non toglie che il divieto di cui trattasi può negativamente ripercuotersi sul volume delle vendite e, di conseguenza, delle importazioni.

10 Va poi constatato che una normativa di questo tipo incide tanto sulla vendita di prodotti nazionali quanto su quella di prodotti importati. In linea di principio, la vendita dei prodotti importati da altri Stati membri non è quindi resa più difficile della vendita dei prodotti nazionali (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 novembre 1989, Torfaen Borough Council/B & Q plc, causa C-145/88, Racc. pag. 3851).

11 In quella sentenza, la Corte ha in sostanza affermato, pronunciandosi su un' analoga normativa nazionale che vietava l' apertura domenicale di esercizi commerciali al minuto, che un siffatto divieto è incompatibile con il principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato soltanto se gli eventuali ostacoli derivantine per gli scambi comunitari vadano al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito e purché questo scopo sia legittimo con riguardo al diritto comunitario.

12 Ciò premesso, si deve constatare, in primo luogo, che una normativa come quella de qua persegue uno scopo giustificato alla luce del diritto comunitario. Infatti, la Corte ha già precisato nella citata sentenza 23 novembre 1989 che le discipline nazionali sugli orari di vendita al minuto sono espressione di determinate scelte politiche ed economiche, in quanto sono intese a garantire una ripartizione degli orari di lavoro e di riposo rispondente alle peculiarità socio-culturali nazionali o regionali, la cui valutazione spetta, nella fase attuale del diritto comunitario, agli Stati membri.

13 In secondo luogo, si deve rilevare che gli effetti restrittivi sugli scambi eventualmente riconducibili ad una siffatta disciplina non appaiono eccessivi rispetto allo scopo perseguito.

14 La questione deferita va pertanto risolta dichiarando che l' art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro subordinato prestato la domenica dopo le ore 12.

Sull' art. 34 del Trattato CEE

15 Per altro verso, il giudice nazionale chiede, con la questione pregiudiziale, se la misura di cui trattasi costituisca una restrizione quantitativa all' esportazione ai sensi dell' art. 34 del Trattato.

16 Al riguardo, va ricordato che la Corte, nella sentenza 8 novembre 1979, Groenveld (causa 15/79, Racc. pag. 3409), ha in sostanza considerato non incompatibile con l' art. 34 del Trattato una misura nazionale che si applicava in modo obiettivo alla produzione di merci di un certo tipo senza operare distinzioni a seconda che fossero destinate al mercato nazionale o all' esportazione.

17 Occorre pertanto risolvere la suddetta parte della questione pregiudiziale nel senso che una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale dopo le ore 12 non è incompatibile con l' art. 34 del Trattato, dal momento che essa non ha per oggetto la disciplina delle correnti di scambi tra gli Stati membri e si applica, sulla base di criteri obiettivi, a tutti gli esercizi commerciali di un determinato settore senza operare distinzioni tra le merci che il consumatore intenda utilizzare in loco e quelle che egli desideri esportare.

Sugli artt. 59-66 del Trattato CEE

18 Il giudice proponente chiede altresì una valutazione della misura di cui trattasi sotto il profilo degli artt. 59-66 del Trattato. A tale proposito, si deve premettere che questi articoli si propongono di instaurare la libera prestazione dei servizi all' interno della Comunità. Precisa l' art. 60 del Trattato che sono considerate servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, ad eccezione, in particolare, dei casi in cui esse siano disciplinate da norme sulla libera circolazione delle merci.

19 Va quindi rilevato che, nella fattispecie, trattasi di una disciplina delle modalità di esercizio dell' attività di vendita al dettaglio intesa a perseguire un obiettivo di tutela sociale. In considerazione di questi suoi caratteri, la normativa de qua va esaminata, come la Corte ha sottolineato nella citata sentenza Torfaen Borough Council/B & Q plc, alla luce dell' art. 30 del Trattato. Dal che discende che le disposizioni relative alla libera circolazione dei servizi non trovano applicazione.

Sugli artt. 3, lett. f), 5 e 85, del Trattato CEE

20 Infine, il giudice nazionale chiede un vaglio delle disposizioni nazionali di cui trattasi sotto il profilo degli artt. 3, lett. f), 5 e 85, del Trattato.

21 Il riferimento fatto dal giudice nazionale a tali disposizioni nella questione sollevata deve intendersi sostanzialmente diretto a stabilire se sia compatibile o meno con gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza del combinato disposto dell' art. 5 del Trattato CEE e degli artt. 3, lett. f), e 85 del medesimo Trattato una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale negli esercizi commerciali al dettaglio.

22 Sotto tale profilo, è opportuno ricordare che gli artt. 85 e 86 del Trattato, di per sé, riguardano soltanto la condotta delle imprese e non i provvedimenti di legge o di regolamento degli Stati membri. Dalla costante giurisprudenza della Corte, tuttavia, emerge che gli artt. 85 e 86, letti congiuntamente con l' art. 5 del Trattato, fanno obbligo agli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche aventi il carattere di legge o di regolamento, idonei a rendere praticamente inefficaci le norme di concorrenza da applicarsi alle imprese. Tale caso ricorre, secondo la medesima giurisprudenza, quando uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l' art. 85, o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (v. sentenza 1 settembre 1988, van Eycke / Aspa, punto 16 della motivazione, causa 267/86, Racc. pag. 4769).

23 Nel caso di specie, si deve rilevare che non consta agli atti del procedimento alcun elemento che autorizzi a concludere che la normativa in questione sia intesa a rafforzare gli effetti di un preesistente accordo. D' altra parte, nessun elemento di tale normativa può farne escludere la natura di provvedimento statale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

24 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Mons, con sentenza 5 ottobre 1989, dichiara:

1) L' art. 30 del Trattato CEE dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro subordinato prestato la domenica dopo le ore 12.

2) L' art. 34 del Trattato dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una siffatta normativa.

3) Alla stessa normativa non si applicano né gli artt. 59-66 del Trattato né il combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del Trattato.