21.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/3


DIRETTIVA 2012/6/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che modifica la direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato nelle sue conclusioni l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l'economia europea e la necessità di un forte impegno comune per ridurre gli oneri amministrativi nell'ambito dell'Unione europea.

(2)

La contabilità è stata individuata come uno dei settori chiave in cui gli oneri amministrativi a carico delle società all'interno dell'Unione possono essere ridotti.

(3)

La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (3) definisce le microimprese, le piccole e le medie imprese. Tuttavia, dalle consultazioni con gli Stati membri è emerso che i criteri dimensionali per le microimprese contenuti in tale raccomandazione potrebbero essere troppo elevati a fini contabili. Pertanto, è opportuno introdurre un sottogruppo di microimprese, le cosiddette «microentità», per includere le società con criteri dimensionali inferiori, rispetto a quelli previsti per le microimprese, per quanto riguarda il totale dello stato patrimoniale e l'importo netto del volume di affari.

(4)

Nella maggior parte dei casi le microentità operano a livello locale o regionale e non sono presenti a livello transfrontaliero o lo sono in maniera limitata. Inoltre, esse svolgono un ruolo importante per la creazione di nuovi posti di lavoro, per promuovere la ricerca e lo sviluppo e per creare nuove attività economiche.

(5)

Le microentità dispongono di risorse limitate per rispettare gli stringenti obblighi di legge. Tuttavia, esse sono spesso soggette agli stessi obblighi di informativa finanziaria delle società più grandi. Tali norme creano a loro carico un onere che non è proporzionato alle loro dimensioni ed è pertanto sproporzionato per le imprese più piccole rispetto alle imprese più grandi. Pertanto, dovrebbe essere possibile esonerare le microentità da taluni obblighi che potrebbero imporre loro un onere amministrativo ingiustificatamente alto. Tuttavia, le microentità dovrebbero continuare a essere soggette agli obblighi nazionali di tenuta delle registrazioni che mostrano le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria.

(6)

Visto che il numero di società a cui si applicheranno i criteri dimensionali stabiliti dalla presente direttiva varierà molto da uno Stato membro all'altro e visto che le attività delle microentità hanno una rilevanza nulla o limitata sul commercio transfrontaliero e sul funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dei diversi effetti di tali criteri in fase di attuazione della presente direttiva a livello nazionale.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni nel decidere come o se attuare un regime destinato alle microentità nel quadro della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (4).

(8)

Le microentità devono tener conto dei proventi e degli oneri imputabili all'esercizio al quale i conti si riferiscono, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento di tali proventi e oneri. Tuttavia, il calcolo dei ratei e risconti dell'attivo e dei ratei e risconti del passivo può risultare oneroso per le microentità. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare le microentità dal calcolo e dalla presentazione di tali voci soltanto nella misura in cui tale esonero riguardi oneri diversi dalle spese per materie prime e sussidiarie, dalle rettifiche di valore, dalle spese per il personale e dalle imposte. In tal modo gli oneri amministrativi connessi al calcolo di valori relativamente ridotti possono essere diminuiti.

(9)

La pubblicazione dei conti annuali può risultare onerosa per le microentità. Al contempo, gli Stati membri devono assicurare il rispetto della presente direttiva. Di conseguenza, è opportuno consentire agli Stati membri di esonerare le microentità dall'obbligo generale di pubblicazione, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese, in modo che sia possibile ottenerne una copia su richiesta. In tali casi non si applicherebbe l'obbligo previsto all'articolo 47 della direttiva 78/660/CEE di pubblicare qualsiasi documento contabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE (5).

(10)

Lo scopo della presente direttiva è consentire agli Stati membri di creare un contesto semplificato di informativa finanziaria per le microentità. L’utilizzo del valore equo può determinare la necessità di fornire indicazioni dettagliate per spiegare i criteri adottati nella determinazione del valore equo di determinate voci. Visto che il regime destinato alle microentità prevede un’informativa molto limitata da fornire in nota integrativa, gli utilizzatori dei conti delle microentità non saprebbero se gli importi riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico includano il valore equo. Di conseguenza, per garantire a tali utilizzatori la certezza a questo proposito, gli Stati membri non dovrebbero consentire o richiedere alle microentità che utilizzano una qualsiasi delle esenzioni loro accordate ai sensi della presente direttiva di effettuare valutazioni al valore equo nell'elaborazione dei loro conti. Le microentità che desiderano o necessitano di avvalersi del valore equo potranno continuare a farlo utilizzando altri regimi ai sensi della presente direttiva laddove uno Stato membro consente o richiede tale utilizzo.

(11)

Al momento di decidere come o se attuare un regime destinato alle microentità nell'ambito della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri dovrebbero garantire che le microentità che devono essere consolidate a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati (6), dispongano di dati contabili sufficientemente dettagliati a tale scopo e che le esenzioni di cui alla presente direttiva non pregiudichino l'obbligo di redigere conti consolidati a norma della direttiva 83/349/CEE.

(12)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle microentità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 78/660/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 78/660/CEE

La direttiva 78/660/CEE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

1.   Gli Stati membri possono esonerare da taluni obblighi stabiliti dalla presente direttiva in conformità dei paragrafi 2 e 3 le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti (microentità):

a)

totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR;

b)

importo netto del volume di affari: 700 000 EUR;

c)

numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10.

2.   Gli Stati membri possono esonerare le società di cui al paragrafo 1 da uno o dalla totalità dei seguenti obblighi:

a)

l'obbligo di presentare le voci «Ratei e risconti attivi» e «Ratei e risconti passivi» in conformità degli articoli 18 e 21;

b)

lo Stato membro che si avvalga dell'opzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo può consentire a tali società, unicamente in relazione ad altri oneri di cui al paragrafo 3, lettera b), punto vi), di discostarsi dall'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), riguardo alla rilevazione dei «ratei e risconti attivi» e dei «ratei e risconti passivi», a condizione che ciò sia indicato nella nota integrativa o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

c)

l'obbligo di redigere la nota integrativa in conformità degli articoli da 43 a 45, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 43, paragrafo 1, punto 13, della presente direttiva, nonché dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE (7), figurino in calce allo stato patrimoniale;

d)

l'obbligo di preparare la relazione annuale in conformità dell'articolo 46 della presente direttiva, a condizione che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, figurino in nota integrativa o, in conformità della lettera c) del presente paragrafo, in calce allo stato patrimoniale;

e)

l'obbligo di pubblicare conti annuali in conformità degli articoli da 47 a 50 bis, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale in essi contenute siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro interessato. Allorché l'autorità competente non è il registro centrale, il registro di commercio o il registro delle imprese, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE (8), l'autorità competente è tenuta a comunicare al registro le informazioni depositate.

3.   Gli Stati membri possono consentire alle società di cui al paragrafo 1:

a)

di redigere soltanto uno stato patrimoniale in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le voci precedute da lettere di cui agli articoli 9 o 10, se applicabili. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera a), sono escluse dallo stato patrimoniale le voci E dell'“Attivo” e D del “Passivo” di cui all'articolo 9 o le voci E e K di cui all'articolo 10;

b)

di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le seguenti voci, se applicabili:

i)

importo netto del volume di affari;

ii)

altri proventi;

iii)

spese per materie prime e sussidiarie;

iv)

spese per il personale;

v)

rettifiche di valore;

vi)

altri oneri;

vii)

imposte;

viii)

utile o perdita.

4.   Gli Stati membri non consentono o richiedono l'applicazione della sezione 7 bis alle microentità che si avvalgono di una qualsiasi delle esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   Per quanto riguarda le società di cui al paragrafo 1, i conti annuali redatti in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 si considerano in grado di fornire il quadro fedele richiesto dall'articolo 2, paragrafo 3, e, di conseguenza, l'articolo 2, paragrafi 4 e 5, non si applica a siffatti conti.

6.   Se una società alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui al paragrafo 1, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 2, 3 e 4 soltanto se si verifica nell'esercizio corrente e anche nel precedente.

7.   Nel caso degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati al paragrafo 1 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di qualsiasi direttiva che stabilisca tali importi.

8.   Il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dalle attività di cui alle voci da A a E dell'“Attivo” dell'articolo 9 o dalle attività di cui alle voci da A a E dell'articolo 10. Ove si applichi il paragrafo 2, lettera a), il totale dello stato patrimoniale di cui al paragrafo 1, lettera a), è composto o dalle attività di cui alle voci da A a D dell'“Attivo” dell'articolo 9 o dalle attività di cui alle voci da A a D dell'articolo 10.

2)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono prescrivere schemi specifici per i conti annuali delle società d'investimento nonché per quelli delle società di partecipazione finanziaria, purché tali schemi diano per queste società un quadro equivalente a quello di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui all'articolo 1 bis in relazione alle società d'investimento o alle società di partecipazione finanziaria.»;

3)

l'articolo 53 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 53 bis

Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 1 bis, 11 e 27, all’articolo 43, paragrafo 1, punti 7 bis e 7 ter, e agli articoli 46, 47 e 51 in relazione alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva se e quando decidono di avvalersi di una facoltà concessa dall'articolo 1 bis della direttiva 78/660/CEE, tenendo conto in particolare della situazione a livello nazionale riguardante il numero di società che rientrano nei criteri dimensionali fissati al paragrafo 1 di tale articolo. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Relazione

Entro 10 aprile 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microentità che tenga conto in particolare della situazione a livello nazionale relativamente al numero di società che rientrano nei criteri dimensionali e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 (GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 111) e posizione del Consiglio in prima lettura del 12 settembre 2011 (GU C 337 E del 18.11.2011, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 [(GU …)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2012.

(3)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(4)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(5)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

Nota editoriale: Il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.

(6)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(7)  Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1).

Nota editoriale: Il titolo della direttiva 77/91/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 12 del trattato di Amsterdam e all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 58, secondo comma, del trattato.

(8)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 54, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

Nota editoriale: Il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.»;