Regolamento (CE) n. 1261/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto concerne i contratti di fornitura delle barbabietole nonché le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole
Gazzetta ufficiale n. L 178 del 30/06/2001 pag. 0046 - 0047
Regolamento (CE) n. 1261/2001 della Commissione del 27 giugno 2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto concerne i contratti di fornitura delle barbabietole nonché le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1260/2001 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole, definisce come parti contraenti da un lato i venditori di barbabietole e dall'altro i fabbricanti di zucchero. Il venditore può produrre le barbabietole che vende ovvero acquistarle da un produttore. Data l'importanza del contratto nel sistema delle quote, soltanto il contratto stipulato tra il fabbricante e il produttore può essere considerato come un contratto di fornitura ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento. (2) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che il fabbricante può riportare parte della propria produzione alla campagna saccarifera successiva, in conto della produzione di detta campagna. Di conseguenza, il fabbricante può essere obbligato a stipulare per tale campagna saccarifera contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola soltanto per la quantità di zucchero compresa nella sua quota di base che non risulta ancora prodotta. Pertanto, occorre adattare l'obbligo previsto all'articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento in caso di riporto. (3) Per il buon funzionamento del sistema delle quote, è opportuno precisare le nozioni "prima della semina" e "prezzo minimo" di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001. (4) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che i fabbricanti di zucchero, al momento dell'acquisto delle barbabietole destinate ad essere trasformate in zucchero nell'ambito della quota massima e che sono atte a tale trasformazione, hanno l'obbligo di pagare almeno un prezzo minimo adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. (5) La qualità e, di conseguenza, il valore delle barbabietole dipendono soprattutto dal loro tenore di zucchero. (6) Il sistema più adatto per determinare il valore delle barbabietole di qualità diversa dalla qualità tipo consiste nello stabilire una scala di maggiorazioni e di riduzioni espresse in percentuale del prezzo minimo. (7) In considerazione dell'esperienza che gli interessati hanno acquisito nel corso di un periodo assai lungo, è opportuno lasciar loro la possibilità di prevedere nei contratti o negli accordi interprofessionali una definizione delle barbabietole che sono atte ad essere trasformate in zucchero. Un prontuario comunitario può essere fissato per le barbabietole che in tutta la Comunità sono considerate atte alla trasformazione in zucchero. È opportuno stabilire riduzioni supplementari nel caso in cui tale definizione si riferisca ad un tenore di zucchero inferiore al più basso tenore di zucchero indicato nel prontuario comunitario nonché prevedere la possibilità per gli Stati membri di stabilire detta definizione in caso di mancato accordo tra le parti contraenti. (8) A causa segnatamente delle condizioni climatiche, il valore industriale delle barbabietole prodotte in Italia differisce sensibilmente da quello delle barbabietole prodotte nel nord della Comunità. Occorre pertanto tener conto di detta differenza di valore industriale delle barbabietole. (9) Le modalità d'applicazione previste dal presente regolamento sostituiscono quelle fissate dai regolamenti (CEE) n. 246/68 della Commissione, del 29 febbraio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti alla differenziazione dei contratti di fornitura di barbabietole(2), (CEE) n. 2497/69 della Commissione, del 12 dicembre 1969, relativo alle maggiorazioni e riduzioni applicabili ai prezzi della barbabietola(3) e (CEE) n. 2571/69 della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativo alle riduzioni applicabili in Italia ai prezzi della barbabietola(4). Tali regolamenti debbono pertanto essere abrogati. (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è considerato come contratto di fornitura il contratto stipulato tra il fabbricante di zucchero e il venditore di barbabietole che produce le barbabietole messe in vendita. Articolo 2 In applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, quando un fabbricante riporta parte della propria produzione alla campagna saccarifera successiva in virtù dell'articolo 14 dello stesso regolamento, la quota di base di tale fabbricante è diminuita per la campagna in questione del quantitativo riportato. Articolo 3 Si considerano stipulati prima della semina soltanto i contratti conclusi prima della semina e - anteriormente al 1o aprile in Italia e in Grecia, - anteriormente al 1o maggio negli altri Stati membri. Articolo 4 Il prezzo minimo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è adattato per ogni fornitura di barbabietole applicando le maggiorazioni o le riduzioni fissate in base all'articolo 5 del presente regolamento. Articolo 5 1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per 1/10 per cento di tenore di saccarosio, è: a) aumentato come minimo di: i) 0,9 % per i tenori superiori al 16,0 % e inferiori o uguali al 18,0 %; ii) 7 % per i tenori superiori al 18,0 % e inferiori o uguali al 19,0 %; iii) 0,5 % per i tenori superiori al 19,0 % e inferiori o uguali al 20,0 %; b) diminuito al massimo di: i) 0,9 % per i tenori inferiori al 16,0 % e superiori o uguali al 15,5 %; ii) 1,0 % per i tenori inferiori al 15,5 % e superiori o uguali al 14,5 %. Per le barbabietole con tenori di saccarosio superiori al 20,0 % si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20,0 %. 2. In deroga al paragrafo 1, in Italia le percentuali di aumento e di diminuzione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono moltiplicate per il coefficiente 0,75. Articolo 6 1. I contratti e gli accordi interprofessionali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono prevedere, rispetto alle maggiorazioni e alle riduzioni di cui all'articolo 5: a) maggiorazioni supplementari per tenori di saccarosio superiori al 20,0 % e b) riduzioni supplementari per tenori di saccarosio inferiori al 14,5 %. Detti contratti e accordi possono prevedere, per le barbabietole con un tenore di saccarosio inferiore al 14,5 %, una definizione delle barbabietole atte alla trasformazione in zucchero se nei suindicati contratti e accordi sono fissate riduzioni supplementari per i tenori di saccarosio inferiori al 14,5 % e superiori o uguali al tenore minimo di saccarosio previsto in tale definizione. Se i contratti e gli accordi non prevedono la definizione di cui al secondo comma, lo Stato membro interessato può stabilire tale definizione. In tal caso esso fissa contemporaneamente le riduzioni supplementari di cui a detto comma. 2. In deroga al paragrafo 1, in Italia il prezzo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 per 1/10 per cento di tenore di saccarosio, è diminuito al massimo dello 0,75 % per i tenori inferiori al 14,5 %. Articolo 7 I regolamenti (CEE) n. 246/68, (CEE) n. 2497/69 e (CEE) n. 2571/69 sono abrogati. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2001. Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/02. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU L 53 dell'1.3.1968, pag. 37. (3) GU L 316 del 17.12.1969, pag. 15. (4) GU L 321 del 23.12.1969, pag. 30.