Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite - Dichiarazione della Commissione
Gazzetta ufficiale n. L 344 del 28/12/2001 pag. 0076 - 0082
Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 settembre 2001, considerando quanto segue: (1) È opportuno che la direttiva 91/308/CEE(4) (in prosieguo: "la direttiva"), che rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. In questo modo la direttiva dovrebbe non soltanto riflettere le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da attività criminose. (2) L'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario. Tali provvedimenti non dovrebbero imporre restrizioni che vadano al di là di quanto sia giustificato per garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi. (3) La direttiva non stabilisce chiaramente quale sia lo Stato membro alle cui autorità le succursali di enti creditizi e finanziari aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette, né quale sia lo Stato membro le cui autorità sono competenti a garantire che tali succursali si conformino alla direttiva. Spetta alle autorità dello Stato membro nel quale è ubicata la succursale ricevere le segnalazioni ed esercitare le responsabilità predette. (4) È opportuno che questa assegnazione di competenza venga recepita nella direttiva tramite una modifica delle definizioni di "ente creditizio" e "ente finanziario". (5) Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per il fatto che le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureaux de change") e delle imprese di trasferimento di fondi (money remittance offices) sono suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. Queste attività dovrebbero già rientrare nel campo di applicazione della direttiva. Per fugare qualunque dubbio in materia, la direttiva dovrebbe confermare chiaramente l'inclusione di queste attività. (6) Per garantire la copertura massima possibile del settore finanziario, si dovrebbe chiarire che la direttiva si applica alle attività delle imprese di investimento come definite nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari(5). (7) La direttiva obbliga gli Stati membri a combattere unicamente il riciclaggio dei proventi di reati connessi al traffico di stupefacenti. Negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati "base" o "presupposto", tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio. (8) L'ampliamento della gamma dei reati di base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto, la direttiva dovrebbe essere adeguata in tal senso. (9) Nell'azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato(6), gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell'azione comune, costituiscono reati base ai fini della criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite. (10) L'eliminazione della criminalità organizzata in particolare è strettamente collegata con la lotta al riciclaggio di capitali. Pertanto il catalogo dei reati presupposti dovrebbe essere aggiornato di conseguenza. (11) La direttiva impone obblighi in particolare per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette. Ampliare il divieto di riciclaggio contenuto nella direttiva è più appropriato ed in linea con la filosofia del piano d'azione del gruppo ad alto livello contro la criminalità organizzata(7). (12) In data 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea(8). La predetta azione comune rispecchia l'accordo degli Stati membri sulla necessità di un'impostazione comune in questo settore. (13) In ogni Stato membro il settore finanziario, ed in particolare gli enti creditizi, provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva. Da indizi certi risulta che l'intensificazione dei controlli ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose. (14) I riciclatori di denaro hanno manifestato la tendenza ad avvalersi di enti non finanziari. Tale tendenza è stata confermata dai lavori del GAFI sulle tecniche e tipologie del riciclaggio. (15) Gli obblighi stabiliti dalla direttiva in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. (16) I notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali. (17) Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti. (18) I servizi direttamente comparabili devono essere trattati allo stesso modo se forniti da un qualsiasi professionista incluso nella direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal trattato sull'Unione europea, nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della direttiva. (19) La direttiva fa riferimento, da un lato, alle "autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio" alle quali devono essere presentate le segnalazioni delle operazioni sospette e, dall'altro, alle autorità responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull'attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva ("autorità competenti"). È inteso che la direttiva non obbliga gli Stati membri a istituire dette "autorità competenti" qualora non esistano, e che gli ordini degli avvocati e gli altri organismi di autoregolamentazione dei liberi professionisti non rientrano fra le "autorità competenti". (20) Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti, per tenere debitamente conto dell'obbligo di riservatezza che vincola detti professionisti ai loro clienti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare l'ordine degli avvocati o qualunque altro organismo di autoregolamentazione dei liberi professionisti come organo a cui questi professionisti segnalano eventuali casi di riciclaggio. Le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi professionali e dette autorità devono essere determinate dagli Stati membri, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 91/308/CEE è così modificata: 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 Ai fini della presente direttiva si intende per: A) 'ente creditizio': un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE(9), nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità; B) 'ente finanziario': 1) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'elenco che figura nell'allegato I della direttiva 2000/12/CE; sono incluse le attività degli uffici dei cambiavalute (bureau de change) e delle imprese di trasferimento di fondi ('money transmission/remittance offices'); 2) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE(10), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE(11); 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. La presente definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità; C) 'riciclaggio': le seguenti azioni commesse intenzionalmente: - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni, - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, - la partecipazione ad uno degli atti di cui ai trattini precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo; D) 'beni': i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi; E) 'attività criminosa': qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave. Costituiscono reati gravi almeno: - ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna, - le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI(12), - la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee(13), - la corruzione, - un reato che possa fruttare consistenti proventi e sia punibile con una severa pena detentiva in base al diritto penale dello Stato membro. Anteriormente al 15 dicembre 2004 gli Stati membri modificano la definizione di cui al presente trattino per allinearla alla definizione di reato grave di cui all'azione comune 98/699/GAI del 3 dicembre 1998. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, anteriormente al 15 dicembre 2004, una proposta di direttiva recante modifica in tal senso della direttiva 91/308/CEE. Gli Stati membri possono indicare ogni altro reato come attività criminosa ai fini della presente direttiva; F) 'autorità competenti': le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull'attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva." 2) È inserito il seguente articolo: "Articolo 2 bis Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva vengano imposti ai seguenti enti: 1) enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, lettera a); 2) enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, lettera b); nonché alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale: 3) revisori, contabili esterni e consulenti tributari; 4) agenti immobiliari; 5) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera: a) assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali; ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe; b) o, agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare; 6) commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e case d'asta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 15000 EUR; 7) case da gioco." 3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva provvedano all'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare, nel caso degli enti, quando aprono un conto o libretti di deposito o offrono servizi di custodia dei beni. 2. L'identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15000 EUR, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia noto nel momento in cui è avviata l'operazione, l'ente o la persona in questione procederà all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto. 3. In deroga ai precedenti paragrafi, l'identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione vita)(14), nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d'applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l'importo del premio o dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1000 EUR o qualora sia versato un premio unico di importo non superiore a 2500 EUR. L'identificazione è effettuata qualora successivamente il premio o i premi periodici da versare nel corso di un anno vengano aumentati e eccedano il limite di 1000 EUR. 4. Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito. 5. In deroga ai precedenti paragrafi, è accertata l'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquista o vende fiches di valore pari o superiore a 1000 EUR. 6. L'obbligo di identificazione previsto dalla presente direttiva si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico allorché procedono alla registrazione e identificazione dei clienti fin dal momento dell'ingresso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati. 7. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottano congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono. 8. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva sono tenuti a procedere all'identificazione anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio. 9. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di identificazione previsti nel presente articolo qualora il cliente sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applica la presente direttiva o un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo che imponga, a parere degli Stati membri interessati, requisiti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva. 10. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1. 11. In ogni caso, gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottino misure specifiche e adeguate intese a compensare il maggior rischio di riciclaggio derivante dall'instaurazione di rapporti di affari o dall'effettuazione di un'operazione con un cliente che non è fisicamente presente a fini di identificazione ('operazioni a distanza'). Tali misure dovrebbero garantire che l'identità del cliente sia stabilita, ad esempio, attraverso la richiesta di fornire prove documentali supplementari o misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o ancora una certificazione di conferma di un ente cui si applica la presente direttiva, oppure attraverso l'effettuazione del primo pagamento relativo all'operazione tramite un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio cui si applica la presente direttiva. Le procedure di controllo interno di cui all'articolo 11, punto 1, tengono specificamente conto di tali misure." 4) Negli articoli 4, 5, 8 e 10 i termini "gli enti creditizi e finanziari" sono sostituiti da "gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva". 5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio: a) comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio; b) fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le procedure previste all'articolo 11, punto 1, lettera a. 3. Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti di cui all'articolo 2 bis, punto 5, gli Stati membri possono designare un organismo adeguato di autoregolamentazione della professione in oggetto come autorità cui vanno comunicati i fatti di cui al paragrafo 1, lettera a) ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione fra tale organismo e le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai notai, ai professionisti legali indipendenti, ai revisori, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale provvedimento compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso." 6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva si astengano dall'eseguire l'operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio prima di avere informato le autorità di cui all'articolo 6. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione. Qualora si sospetti che l'operazione in questione concreti un caso di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari dell'operazione sospettata di riciclaggio, gli enti e le persone di cui trattasi comunicano l'informazione richiesta immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione." 7) Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e all'articolo 8 è aggiunto il testo seguente: "2. La presente direttiva non impone agli Stati membri di applicare l'obbligo di cui al paragrafo 1 alle professioni indicate al secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 3." 8) L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9 La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, da parte degli enti o delle persone cui si applica la presente direttiva ovvero dei loro dipendenti o amministratori, delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori." 9) All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul cambio estero e sui mercati dei derivati finanziari informino le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio di proventi di attività illecite qualora vengano a conoscenza di fatti che possano costituire una prova di riciclaggio di tali proventi." 10) L'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva: a) instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio; b) adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni della presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi. Allorché una delle persone fisiche elencate ai punti da 3 a 8 dell'articolo 2 bis svolga la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi di cui all'articolo 11 si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica. 2. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite da quanti riciclano denaro e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette." 11) Nell'articolo 12, i termini "enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1" sono sostituiti da "enti e le persone di cui all'articolo 2 bis". Articolo 2 Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall'articolo 17 della direttiva 91/308/CEE, ad un esame particolare degli aspetti concernenti l'attuazione del quinto trattino dell'articolo 1, lettera e, il trattamento specifico degli avvocati e degli altri liberi professionisti legali, l'identificazione dei clienti nelle operazioni a distanza e le possibili implicazioni per il commercio elettronico. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2001. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente D. Reynders (1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 14. (2) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 22. (3) Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2000 (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 133), posizione comune del Consiglio del 30 novembre 2000 (GU C 36 del 2.2.2001, pag. 24) e decisione del Parlamento europeo del 5 aprile 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 2001 e decisione del Consiglio del 19 novembre 2001. (4) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. (5) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). (6) GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1. (7) GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1. (8) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1. (9) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37). (10) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7). (11) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). (12) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1. (13) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48. (14) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27). Dichiarazione della Commissione La Commissione rinnova l'impegno, assunto nel suo programma di lavoro per il 2001, di presentare prima della fine di quest'anno una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio diretta ad istituire un meccanismo di cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri e la Commissione per garantire la tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le attività illegali, anche in materia di IVA e di riciclaggio dei capitali. Questo impegno è stato confermato nella comunicazione della Commissione "Tutela degli interessi finanziari della Comunità - Lotta contro le frodi: programma d'azione 2001-2003" del 15 maggio 2001(1). (1) COM(2001) 254 defin.: cfr. punto 2.2.1.