Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove
Gazzetta ufficiale n. L 012 del 18/01/2000 pag. 0016 - 0023
DIRETTIVA 1999/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1999 relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), (1) considerando che l'articolo 174 del trattato prescrive un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'utilizzazione razionale dell'energia si iscrive tra i principali mezzi per conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento ambientale; (2) considerando che l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico; (3) considerando che, ai sensi del protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici concordato nella conferenza di Kyoto del dicembre 1997, la Comunità ha accettato l'obiettivo di ridurre le emissioni di una serie di gas ad effetto serra dell'8 % rispetto ai livelli del 1990 durante il periodo 2008-2012; (4) considerando che la Commissione, riconoscendo l'importanza delle autovetture quale fonte di emissioni di CO2, ha proposto una strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare il risparmio di carburante delle autovetture; che nelle conclusioni del 25 giugno 1996 il Consiglio ha accolto l'impostazione sostenuta dalla Commissione; (5) considerando che l'informazione svolge un ruolo fondamentale nel gioco delle forze di mercato; che, fornendo informazioni precise, puntuali ed omogenee sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture, si può influire sulla scelta dei consumatori indirizzandoli verso l'acquisto di autovetture che consumano meno carburante e, di conseguenza, emettono meno CO2, incoraggiando quindi i costruttori a cercare di ridurre i consumi delle autovetture prodotte; (6) considerando che la presenza di etichette su veicoli d'occasione nei punti vendita potrebbe orientare gli acquirenti di autovetture nuove verso veicoli a basso consumo, dato che questa caratteristica sarà presa in considerazione al momento della rivendita del veicolo; che è pertanto opportuno, nell'ambito del primo riesame della presente direttiva, prevedere l'estensione del campo di applicazione ai veicoli usati contemplati dalla direttiva 93/116/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore(4); (7) considerando che è pertanto necessario sviluppare un'etichetta relativa al risparmio di carburante destinata a tutte le autovetture nuove esposte presso i punti vendita; (8) considerando che tale etichetta dovrebbe fornire informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2, determinati in base alle norme arnonizzate e ai metodi di cui alla direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa alle emissioni di biossido di carbonio e al consumo di carburante dei veicoli a motore(5); (9) considerando che è necessario rendere disponibili ulteriori informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 di tutte le versioni di autovetture nuove, sotto forma di dati presentati in modo appropriato sia presso i punti vendita sia presso enti designati da ciascuno Stato membro; che potranno avvalersi di tali informazioni sia i consumatori che decidono l'acquisto ancor prima di recarsi in una sala d'esposizione sia coloro che per acquistare un'autovettura non si servono dei servizi di una concessionaria né visitano le sale d'esposizione; (10) considerando che è importante che in ogni punto vendita i potenziali clienti siano messi al corrente di quali siano i modelli di autovetture più efficienti sotto il profilo del consumo di carburante disponibili presso il punto vendita stesso; (11) considerando che tutti i testi promozionali e, se del caso, tutto il restante materiale promozionale utilizzato nella commercializzazione delle autovetture nuove dovrebbe contenere i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei modelli di autovetture cui si riferisce, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità, affinché i consumatori possano effettuare una scelta consapevole. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE(6), che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 80/1268/CEE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/61/CEE(7) ed i veicoli speciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino della direttiva 70/156/CEE; 2) "autovettura nuova", un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione; 3) "certificato di conformità" il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE; 4) "punto vendita", una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali. Le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico rientrano nella presente definizione; 5) "consumo ufficiale di carburante", il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, di cui all'allegato VIII, della direttiva 70/156/CEE, apposto sul certificato di omologazione CE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e/o versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e/o versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo; 6) "emissioni specifiche ufficiali di CO2" per una data autovettura, le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, di cui all'allegato VIII della direttiva 70/156/CEE e apposte sul certificato di omologazione CE del veicolo o figuranti nel certificato di conformità. Se più varianti e/o versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di CO2 di tale modello si basano sulla variante e/o versione che presenta le più elevate emissioni ufficiali di CO2 nell'ambito del gruppo; 7) "etichetta relativa al risparmio di carburante", un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, figurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 della vettura su cui è apposta l'etichetta; 8) "guida al risparmio di carburante", una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove; 9) "materiale promozionale", tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari; 10) "marca", la denominazione commerciale del costruttore, indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione; 11) "modello", la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura; 12) "tipo", "variante" e "versione", i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dall'allegato II.B della direttiva 70/156/CEE, e identificati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione. Articolo 3 Gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta relativa al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 conforme ai requisiti di cui all'allegato I sia apposta in modo visibile su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita ovvero affissa nelle vicinanze delle stesse. Articolo 4 Fatta salva l'elaborazione, da parte della Commissione, di una guida su Internet a livello comunitario, gli Stati membri provvedono affinché sia redatta, in consultazione con i costruttori almeno una volta all'anno, una guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 conforme ai requisiti di cui all'allegato II. La guida deve essere portatile, compatta e disponibile gratuitamente al pubblico su richiesta, sia presso i punti vendita, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro. L'autorità o le autorità di cui all'articolo 8 possono cooperare nell'elaborazione della guida. Articolo 5 Gli Stati membri provvedono affinché per ciascuna marca di autovettura sia esposto un poster (o in alternativa uno schermo di visualizzazione) con l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III. Articolo 6 Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 dei modelli di autovetture cui si riferisce e sia conforme ai requisiti di cui all'allegato IV. Gli Stati membri provvedono in modo opportuno affinché nel materiale promozionale diverso da quello sopracitato siano riportati i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli cui si riferisce. Articolo 7 Gli Stati membri vietano che su etichette, guide, poster o materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 siano apposti altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 non conformi al disposto della presente direttiva, che possano essere fonte di confusione per i potenziali consumatori di autovetture nuove. Articolo 8 Gli Stati membri notificano alla Commissione l'autorità o le autorità competenti responsabili dell'attuazione e dell'applicazione del programma di informazione dei consumatori di cui alla presente direttiva. Articolo 9 Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate. A supporto del processo di adeguamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'efficacia delle disposizioni della presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 10 entro il 18 gennaio 2001. Inoltre, secondo la procedura di cui all'articolo 10, la Commissione adotta misure atte a: a) precisare ulteriormente il formato dell'etichetta di cui all'articolo 3 modificando l'allegato I; b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all'articolo 4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di carburante; c) formulare raccomandazioni per consentire l'applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale di cui al primo comma dell'articolo 6. Articolo 10 Comitato La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se alla scadenza di un termine di tre mesi dalla data di trasmissione al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione. Articolo 11 Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Articolo 12 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. GIi Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 13 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999. Per il Parlamento europeo La Presidente N. FONTAINE Per il Consiglio Il Presidente S. HASSI (1) GU C 305 del 3.10.1998, pag. 2 e GU C 83 del 25.3.1999, pag. 1. (2) GU C 40 del 15.2.1999, pag. 45. (3) Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 252), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 1999 (GU C 123 del 4.5.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 4 novembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 39. (5) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione. (6) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25). (7) Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72). Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 1994. ALLEGATO I DESCRIZIONE DELL'ETICHETTA RELATIVA AL RISPARMIO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2 Gli Stati membri devono garantire che tutte le etichette relative al risparmio di carburante sul loro territorio presentino almeno i seguenti requisiti: 1) abbiano un formato standardizzato che consenta un immediato riconoscimento da parte del consumatore; 2) abbiano dimensioni di 297 mm × 210 mm (A4); 3) rechino un riferimento al modello e al tipo di carburante dell'autovettura su cui sono apposti; 4) rechino la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino. Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE(1); 5) contengano la seguente dicitura relativa alla disponibilità della guida al consumo di carburante e alle emissioni di CO2: "È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture;"; 6) contengano le seguenti diciture: "Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre." (1) Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/617/CEE (GU L 357 del 7.12.1989, pag. 28). ALLEGATO II DESCRIZIONE DELLA GUIDA RELATIVA AL RISPARMIO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2 Gli Stati membri devono provvedere affinché la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 contenga almeno le seguenti informazioni: 1) un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove che possono essere acquistati negli Stati membri su base annuale, raggruppati per marca e in ordine alfabetico. Se in uno Stato membro la guida è aggiornata più di una volta all'anno, questa deve contenere van elenco di tutti i modelli di autovetture nuove disponibili alla data di pubblicazione dell'aggiornamento; 2) per ogni modello figurante nella guida, la menzione del tipo di carburante e del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso in litri per 100 chilometri (1/100 km) o chilometri per litro (km/l), o in più rapporti indicati al primo decimale. Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) ed approssimato al numero intero più vicino. Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE; 3) un elenco dei dieci modelli di autovetture nuove più effficienti in termini di consumo di carburante, in ordine crescente di emissioni specifiche di CO2, per ciascun tipo di carburante. Nell'elenco devono figurare il modello, il valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante ed alle emissioni specifiche ufficiali di CO2; 4) consigli agli automobilisti circa il fatto che un uso corretto e una regolare manutenzione dell'autovettura nonché il comportamento al volante (ad esempio uno stile di guida non aggressivo, velocità moderate, frenate anticipate, corretta pressione dei pneumatici, riduzione dei tempi di attesa con il motore acceso, veicolo non sovraccaricato) permettono di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dell'autovettura; 5) una spiegazione degli effetti delle emissioni di gas ad effetto serra, del rischio del cambiamento climatico e del ruolo svolto in questo contesto dagli autoveicoli, nonché un riferimento ai diversi carburanti disponibili sul mercato ed alle loro implicazioni ambientali in base ai dati scientifici più recenti ed alle norme di legge; 6) un riferimento all'obiettivo comunitario per le emissioni medie di CO2 nelle nuove autovetture e la data entro la quale questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto; 7) un riferimento alla guida della Commissione relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 su Internet, laddove disponibile. ALLEGATO III DESCRIZIONE DEL POSTER DA ESPORRE PRESSO I PUNTI VENDITA Gli Stati membri devono provvedere affinché il poster rispetti i seguenti requisiti minimi: 1) il poster ha una dimensione minima di 70 cm × 50 cm; 2) i dati contenuti sono di facile lettura; 3) i modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i modelli sono elencati in ordine crescente di emissioni di CO2, con il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco; 4) per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Le emissioni specifiche ufficiali di CO2 sono espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino. Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE. Riportiamo di seguito il formato suggerito: >PIC FILE= "L_2000012IT.002202.EPS"> 5) sulla guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 figura il seguente testo: "È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture"; 6) sul poster figura il seguente testo: "Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre"; 7) il poster sarà integralmente aggiornato almeno ogni sei mesi. Tra un aggiornamento e l'altro le nuove vetture verranno inserite alla fine dell'elenco. ALLEGATO IV PRESENTAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONSUMO DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2 NEL MATERIALE PROMOZIONALE Gli Stati membri devono provvedere affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i seguenti requisiti minimi: 1) essere di facile lettura ed in pari evidenza rispetto alle informazioni principali fornite nel materiale promozionale; 2) essere facilmente comprensibili anche ad una lettura superficiale; 3) deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutti i modelli presentati nell'opuscolo. Se sono specificati più modelli, è indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuno dei modelli specificati o l'intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato. Il consumo è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale. Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva 80/181/CEE. Se il materiale promozionale contiene solo un riferimento alla marca e non ad una versione o ad un modello particolare, non devono essere forniti dati relativi al consumo di carburante.