31994R2991

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 09/12/1994 pag. 0002 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0084
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0084


REGOLAMENTO (CE) N. 2991/94 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), prevede all'articolo 6 una definizione unica del burro che può essere ammesso all'intervento;

considerando che, inoltre, gli articoli 35 bis e 36 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (5), prevedono la determinazione di norme di commercializzazione per tutti i prodotti del settore; che tali norme, segnatamente per la margarina, possono prevedere la classificazione per qualità, tenuto conto delle esigenze di commercializzazione e delle condizioni specifiche in cui si trovano i prodotti;

considerando che lo sviluppo delle tecniche di produzione e delle attese dei consumatori porta ad una sempre maggiore diversificazione del mercato dei grassi solidi destinati all'alimentazione umana;

considerando che i prodotti di cui al presente regolamento si devono ritenere prodotti concorrenti, essendo comparabili sotto il profilo di alcune caratteristiche, in particolare l'aspetto e l'utilizzazione;

considerando che la determinazione di norme di commercializzazione per i prodotti lattiero-caseari e non lattieri-caseari con una classificazione chiara e distinta, corredata di regole sulla denominazione, può quindi consentire la stabilità dei mercati agricoli in questione, contribuendo a garantire un equo tenore di vita per la popolazione rurale;

considerando che l'elemento essenziale di questi prodotti è il loro tenore di grasso; che i prodotti aventi un tenore di grasso, in peso, minimo del 10 % e inferiore al 90 % e destinati al consumo umano comprendono la grande maggioranza dei prodotti esistenti sul mercato, in particolare quelli destinati al consumatore finale;

considerando che una classificazione uniforme dell'insieme dei prodotti interessati agevola la scelta del consumatore fra profotti che, pur essendo comparabili in base al tenore di materia grassa in generale, si distinguono in funzione della materia grassa vegetale e/o animale impiegata;

considerando che occorre estendere il campo d'applicazione del regolamento a tutti i prodotti concorrenti con un tenore di grasso, in peso, minimo del 10 % e inferiore al 90 %, destinati alla consegna al consumatore finale nello stato in cui si trovano;

considerando che, pur garantendo la libertà di fabbricazione di prodotti aventi tenori di grasso diversi, è opportuno evitare qualsiasi confusione da parte del consumatore e, in base all'esperienza acquisita per il latte, limitare l'impiego dei termini « burro » e « margarina » a talune categorie di prodotti aventi un tenore di grasso chiaramente definito;

considerando inoltre che una simile disciplina comunitaria contribuisce, allo sviluppo del commercio in condizioni di concorrenza leale;

considerando che per esigenze di chiarezza è necessario stabilire le denominazioni di tutti i prodotti in oggetto; che la riduzione del tenore di grasso deve risultare dalla denominazione;

considerando che è quindi opportuno prevedere che i prodotti siano immessi in consumo finale solo se conformi ai requisiti dal presente regolamento; che i prodotti non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere consegnati o ceduti al consumatore finale ma senza utilizzare le denominazioni di vendita riservate;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (6), nonché delle disposizioni comunitarie emanate nel settore veterinario ed in quello delle derrate alimentari, al fine di garantire il rispetto delle norme igieniche e di etichettatura delle derrate alimentari;

considerando che è necessario prevedere alcune disposizioni complementari a quelle della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione delle derrate alimentari nonché la relativa pubblicità (7); che ciò riguarda, in particolare, l'indicazione del tenore totale di grasso nonché alcuni componenti di grassi composti da varie materie grasse vegetali e animali;

considerando che, per assicurare la coerenza del regime, è opportuno prescrivere per i prodotti importati dai paesi terzi requisiti equivalenti;

considerando che occorre prevedere che gli Stati membri determinino i controlli e le sanzioni appropriati contro le violazioni del presente regolamento;

considerando che le norme previste dal presente regolamento lasciano del tutto impregiudicata la classificazione tariffaria dei prodotti in questione;

considerando l'opportunità di prevedere un termine sufficientemente lungo per consentire l'adattamento alle disposizioni previste di tutti i prodotti presenti sul mercato e l'esaurimento delle scorte degli imballaggi la cui etichettatura è conforme alla legislazione nazionale precedentemente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per:

a) i grassi lattieri dei codici NC 0405 e ex 2106,

b) i grassi del codice NC ex 1517,

c) i grassi composti da prodotti vegetali e/o animali dei codici NC ex 1517 e ex 2106,

aventi un tenore, in peso, di grassi superiore al 10 % e inferiore al 90 % e destinati al consumo umano.

Il tenore di grassi, escluso il sale aggiunto, deve essere almeno pari ai due terzi dell'estratto secco.

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti che conservano una consistenza solida ad una temperatura di 20 °C e sono spalmabili.

3. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1898/87 e quelle emanate nel settore veterinario e delle derrate alimentari, per garantire il rispetto delle norme igieniche e di salubrità dei prodotti e tutelare la salute delle persone e degli animali.

Articolo 2

1. Possono essere forniti o ceduti al consumatore finale senza trasformazioni, direttamente o attraverso ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti definiti all'articolo 1 e conformi ai requisiti di cui all'allegato.

2. Le denominazioni di vendita di questi prodotti sono definite nell'allegato, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2 o l'articolo 5.

Le denominazioni di vendita di cui all'allegato sono riservate ai prodotti ivi definiti.

Tuttavia, il presente paragrafo non si applica:

- alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

- ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90 %.

Articolo 3

1. A integrazione delle disposizioni della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 contengono le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita definita all'allegato;

b) il tenore, in percentuale del peso, di grassi totale all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato;

c) il tenore, in percentuale del peso totale, di grassi vegetali, lattieri o di altri grassi animali, in ordine di peso descrescente, all'atto dell'impiego nella fabbricazione dei grassi composti di cui all'allegato, parte C;

d) per i prodotti contemplati nell'allegato, la percentuale di sale deve figurare in maniera particolarmente leggibile nell'elenco degli ingredienti.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a) per i prodotti di cui alla parte B dell'allegato, punto 3 possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture « minarina » e « halvarina ».

3. La denominazione di vendita di cui al paragrafo 1, lettera a) può essere utilizzata congiuntamente a uno o più termini per designare la specie di pianta e/o tipo di animale da cui provengono i prodotti o l'utilizzazione prevista di questi ultimi, nonché ad altri termini relativi ai metodi di trasformazione, purché detti termini non siano incompatibili con altre disposizioni comunitarie , in particolare il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (8). Possono inoltre essere utilizzate le indicazioni relative all'origine geografica, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari (9).

4. Il termine « vegetale » può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione di vendita nell'allegato, parte B, a condizione che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2 % del tenore di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie vegetale.

5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere facilmente comprensibili e devono essere apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

6. Per quanto riguarda le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono essere introdotte per talune forme di pubblicità misure particolari, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 4

La dicitura « tradizionale » può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione « burro » prevista nell'allegato, parte A, punto 1, quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.

Ai sensi del presente articolo il termine « crema di latte o panna » designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.

Articolo 5

1. Per i prodotti di cui all'allegato, sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.

2. In deroga al paragrafo 1 è permesso aggiungere:

a) le diciture « a tenore di grassi » o « alleggerito » per prodotti indicati nell'allegato con un tenore di grassi superiore al 41 % e non superiore al 62 %;

b) le diciture « a basso tenore di grassi », « light » o « leggero » per prodotti di cui all'allegato, aventi un tenore di grassi inferiore o pari al 41 %.

Le diciture « a tenore di grassi » o « alleggerito », « a basso tenore di grassi », « light » o « leggero » possono, tuttavia, sostituire rispettivamente i termini « tre quarti » e « metà » di cui all'allegato.

Prima che sia trascorso il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, basandosi su una relazione della Commissione, riesamina l'applicazione del presente paragrafo.

3. In deroga al paragrafo 1 e per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le diciture di cui al paragrafo 1 potranno continuare ad essere apposte sui prodotti che già ne beneficiano al 31 dicembre 1993 e che sono legittimamente commercializzati sul mercato di uno Stato membro.

Articolo 6

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversificati. Esse devono consentire la valutazione dei livelli di qualità diversificati in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri si avvalgono di tale facoltà assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti dalle presenti disposizioni possano utilizzare, in condizioni non discriminatorie, le diciture che, in virtù di dette disposizioni, attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) possono essere completate da un riferimento al livello di qualità del prodotto in oggetto.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il controllo dell'applicazione di tutti i criteri di cui al paragrafo 1, primo comma, che consentono di determinare i livelli di qualità. Il controllo si estende al prodotto finale e deve essere eseguito in modo regolare e frequente, da uno o più enti di diritto pubblico designati dallo Stato membro, o da un ente riconosciuto e soggetto alla vigilanza del medesimo. Gli stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli enti da essi designati.

Articolo 7

I prodotti importati nella Comunità devono essere conformi al presente regolamento nei casi previsti all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 8

Secondo la procedura di cui all'articolo 9 sono adottate le modalità d'applicazione del presente regolamento, che possono includere in particolare:

- l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino, in base agli elenchi trasmessi alla Commissione dagli Stati membri;

- i metodi d'analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1;

- le modalità del prelievo di campioni;

- le modalità di raccolta delle informazioni statistiche concernenti i mercati dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 9

Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, le pertinenti misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 e all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 10

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e, eventualmente, dei relativi provvedimenti nazionali di esecuzione. Gli Stati membri ne informano la Commissione anteriormente al 1o gennaio 1997.

Articolo 11

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1996.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, possono essere forniti o ceduti fino al 31 dicembre 1997 i prodotti presenti sul mercato di uno Stato membro alla data del 31 dicembre 1995 e non conformi ai requisiti di cui all'allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 36 del 14. 2. 1992, pag. 12 e GU n. C 62 del 4. 3. 1993, pag. 10.

(2) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, p. 236.

(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 64.

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/94 (GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1).

(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9).

(6) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU n. L 28 dell'11. 2. 1988, pag. 1).

(7) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27).

(8) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

(9) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

"" ID="1">A. Grassi lattieri> ID="2">1. Burro> ID="3">Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80 %, ma inferiore al 90 %, e tenori massimi d'acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del 2 %."> ID="1">I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale; tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.> ID="3">Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del 62 %."> ID="3">Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del 41 %."> ID="2">2. Burro tre quarti (1)()> ID="3">Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:"> ID="3">- inferiori al 39 %,"> ID="2">3. Burro metà (2)()> ID="3">- superiori al 41 % e inferiori al 60 %,"> ID="3">- superiori al 62 % e inferiori all'80 %."> ID="2">4. Grasso lattiero da spalmare X %""

>

"" ID="1">B. Grassi> ID="2">1. Margarina> ID="3">Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80 %, ma inferiore al 90 %."> ID="1">I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di grassi.> ID="3">Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %."> ID="2">2. Margarina tre quarti (3)()> ID="3">Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %."> ID="3">Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:"> ID="2">3. Margarina metà (4)()> ID="3">- inferiori al 39 %,"> ID="3">- superiori al 41 % e inferiori al 60 %,"> ID="2">4. Grasso da spalmare X %> ID="3">- superiori al 62 % e inferiori all'80 %.""

>

"" ID="1">C. Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali> ID="2">1. Mélange> ID="3">Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80 % e inferiore al 90 %."> ID="1">I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua derivati da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore di grassi.> ID="3">Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e inferiore al 62 %."> ID="3">Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %."> ID="2">2. Tre quarti mélange (5)()> ID="3">Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:"> ID="3">- inferiori al 39 %,"> ID="2">3. Metà mélange (6)()> ID="3">- superiori al 41 % e inferiori al 60 %,"> ID="3">- superiori al 62 % e inferiori all'80 %."> ID="2">4. Miscela di grassi da spalmare X %""

>

Nota: I grassi lattieri dei prodotti menzionati nell'allegato possono essere modificati solo mediante procedimenti fisici.

(1)() Corrispondente in lingua danese a « smoer 60 ».

(2)() Corrispondente in lingua danese a « smoer 40 ». (3)() Corrispondente in lingua danese a « margarine 60 ».

(4)() Corrispondente in lingua danese a « margarine 40 ». (5)() Corrispondente in lingua danese a « blandingsprodukt 60 ».

(6)() Corrispondente in lingua danese a « blandingsprodukt 40 ».