31981D0945

81/945/CEE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 1981, concernente un regime di aiuti che il governo belga intende accordare a favore di investimenti effettuati da una società belga per la creazione di un impianto di produzione di argon (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 25/11/1981 pag. 0039 - 0041


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1981

concernente un regime di aiuti che il governo belga intende accordare a favore di investimenti effettuati da una società belga per la creazione di un impianto di produzione di argon

( Il testo in lingua francese e olandese è il solo facente fede )

( 81/945/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 93 , paragrafo 2 , primo comma ,

dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni , ai sensi del citato articolo 93 ,

I

considerando che la legge belga 17 luglio 1959 e il relativo decreto reale d ' applicazione 17 agosto 1959 ( 1 ) hanno istituito aiuti generali all ' economia belga , consistenti in particolare in abbuoni del tasso d ' interesse sui prestiti contratti per effettuare gli investimenti , in garanzie statali , a copertura dei prestiti bancari , a tasso di interesse agevolato , contratti dalle imprese , e nella esenzione quinquennale dall ' imposta fondiaria ;

considerando che , dopo aver esaminato la legge belga secondo la procedura di cui all ' articolo 93 , paragrafo 1 e 2 , del trattato CEE , la Commissione aveva rilevato che , poichù in tale legge non erano fissati obiettivi industriali o regionali e gli aiuti potevano essere erogati per investimenti da effettuarsi da qualsiasi impresa in qualsivoglia regione o industria , le misure previste costituivano un regime generale di aiuti , che come tale non poteva beneficiare di una deroga ai sensi dell ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera a ) o c ) : che , mancando di tale specificazione la Commissione non era in grado di valutare gli effetti del regime suddetto negli scambi tra Stati membri o sulla concorrenza , nù quindi di accertarne la compatibilità con il Mercato comune ;

considerando che , per quanto concerne tali regimi di aiuti generali è politica consolidata della Commissione accettarli purchù ricorra una delle due condizioni , cioè , che lo Stato membro le notifichi un piano regionale o settoriale di applicazione oppure , qualora ciò si impossibile , i più importanti casi individuali di applicazione ;

considerando che , nella decisione 75/397/CEE ( 2 ) , la Commissione chiedeva al governo del Regno del Belgio di comunicarle , preventivamente ed in tempo utile , i più impotanti casi individuali di applicazione della legge 17 luglio 1959 , che istituisce misure destinate a favorire l ' espansione economica e la creazione di nuove industrie , in modo da poter decidere sulla compatibilità di tali misure con il mercato comune ;

II

considerando che con telescritto dell ' 8 febbraio 1979 , il governo belga ha informato la Commissione della propria intenzione di applicare gli aiuti previsti da detta legge a favore degli investimenti di un ' impresa chimica ad Anversa ;

considerando che la società beneficiaria di questi aiuti è filiale di un gruppo specializzato nella produzione di gas industriale ; che l ' impresa belga occupa 118 persone e che nel 1977 ha realizzato un fatturato di 1,5 miliardi di FB ;

considerando che l ' aiuto prospettato dal governo belga è destinato a facilitare la realizzazione di un investimento per la creazione di un impianto di produzione di argon della capacità di 10 milioni di m3 annui ; che l ' investimento prospettato creerebbe due nuovi posti di lavoro ;

considerando che l ' aiuto previsto dal governo belga assumerebbe la forma di abbuono di interesse del 4 % per la durata di 6 anni su un credito corrispondente ai 2/3 dell ' investimento ( 154 milioni di FB ) ; che secondo le autorità belghe , tale misura corrisponde ad una sovvenzione equivalente al 12 % dell ' investimento ;

considerando che l ' impresa beneficiaria esporta il 32 % della propria produzione negli altri Stati membri ; che la realizzazione del progetto di investimento prospettato farebbe del Belgio il primo produttore di argon della Comunità ; che il 90 % della produzione dei nuovi impianti è destinato ad essere esportato verso la Francia e la Germania ;

III

considerando che secondo la posizione del governo belga si tratterebbe di un normale sviluppo dell ' insediamento dell ' impresa beneficiaria ad Anversa ;

considerando che tale governo ha fatto inoltre presente che l ' impresa beneficiaria deve provvedere al finanziamento di investimenti da realizzare all ' estero , per cui l ' aiuto a favore dell ' impianto di Anversa potrebbe alleviare l ' onere globale del finanziamento a carico dell ' impresa ;

IV

considerando che , di conseguenza , l ' aiuto progettato dal governo belga è atto a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri e minaccia di falsare la concorrenza , ai sensi dell ' articolo 92 , paragrafo 1 , del trattato CEE , favorendo l ' impresa di cui trattasi o la produzione delle relative merci ;

considerando che la summenzionata disposizione del trattato prevede che sono incompatibili con il Mercato comune gli aiuti rispondenti ai criteri in essa enunciati ; che le deroghe a tale incompatibilità , previste dall ' articolo 92 , paragrafo 3 , specificano obiettivi da perseguire nell ' interesse della Comunità e non nell ' interesse del singolo beneficiario ; che queste deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell ' analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuti , che , in particolare , tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che , in mancanza di essi , il gioco delle forze del mercato non permetterebbe di ottenere , di per sè , dalle imprese beneficiarie ch ' esse adottino un comportamente tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe ;

considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicassero una contropartita equivarrebbe a consentire perturbazioni degli scambi e distorsione della concorrenza fra gli Stati membri , senza alcun giovamento per l ' interesse della Comunità , e a tollerare nel contempo ingiustificati vantaggi di alcuni Stati membri ;

considerando che , nell ' applicare i principi sopra formulati ai casi individuali di attuazione di aiuti generali , la Commissione deve accertare che esiste , da parte del singolo beneficiario , una contropartita consistente nel fatto che la concessione dell ' aiuto è necessaria per promuovere il conseguimento di uno degli obiettivi fissati dall ' articolo 92 , paragrafo 3 ; che quando non sia possibile fornire tale dimostrazione , e in particolare quando l ' investimento sovvenzionato fosse realizzato senza modifiche , è evidente che l ' aiuto non contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe ma sarebbe destinato ad aumentare il potere finanziario dell ' impresa di cui trattasi ;

considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell ' impresa beneficiaria dell ' aiuto ;

considerando che il governo belga non è stato in grado di fornire e la Commissione di riscontrare alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l ' aiuto di cui trattasi possiede i requisiti necessari per l ' applicazione di una delle deroghe previste dall ' articolo 92 , paragrafo 3 , del trattato CEE ;

considerando inoltre che , sebbene il Belgio abbia attualmente un tasso di disoccupazione così alto che la Commissione ha concesso una deroga a favore di un programma di aiuti all ' occupazione per il motivo che l ' economia belga soffre di serie perturbazioni , ciò non significa che qualsiasi altro aiuto di qualsivoglia natura proposto dal governo belga possa automaticamente beneficiare di una delle deroghe di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , perchù ciascun aiuto notificato deve essere considerato nei suoi aspetti peculiari e particolari , alla luce dei criteri specifici stabiliti ;

considerando che , per quanto riguarda la deroga di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettere a ) e c ) , a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni , va rilevato che la zona di Anversa gode tuttora di una situazione socio-economica migliore di quella di altre regioni del Belgio , che nei limiti in cui esiste anche ad Anversa il problema generale della disoccupazione , apposite misure in merito sono già previste nel regime generale sull ' incremento dell ' occupazione e pertanto non sussiste alcun motivo per concedere un ' ulterore deroga per l ' aiuto in oggetto , sostenendo che esso promuoverà o faciliterà lo sviluppo della zona suddetta , il che non sostituisce inoltre l ' obiettivo specifico del presente aiuto ;

considerando che , per quanto concerne le deroghe di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera b ) , l ' investimento in oggetto non possiede caratteristiche peculiari tali da poter essere qualificato come un progetto di comune interesse europeo o destinato a porre rimedio ad un grave turbamento nell ' economia di uno Stato membro , ossia un progetto per cui sarebbe giustificata una deroga , ai sensi dell ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera b ) , all ' incompatibilità degli aiuti stabilita dall ' articolo 92 , paragrafo 1 ;

considerando infine che per quanto riguarda la deroga all ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera c ) , del trattato CEE , a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche » , dall ' esame della situazione del mercato del gas industriale risulta che le forze del mercato dovrebbero bastare da sole , senza interventi pubblici , ad assicurare un normale sviluppo di questa attività ; che inoltre , dato che il 90 % della produzione totale di argon dell ' impesa sarà esportato verso altri Stati membri , la concessione dell ' aiuto rischia di alterare gli scambi in misura contraria all ' interesse comune ;

considerando che , tenuto conto di quanto precede , il progetto di aiuto del governo belga non presenta i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste all ' articolo 92 , paragrafo 3 , del trattato CEE ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio non può dare esecuzione al proprio progetto , comunicato alla Commissione con telescritto dell ' 8 febbraio 1979 di concedere il beneficio di aiuti previsti dalla legge del 17 luglio 1959 « per favorire l ' espansione economica e la creazione di nuove industrie » a favore di determinati investimenti da realizzare per la produzione di argon in una impresa chimica situata ad Anversa .

Articolo 2

Il Regno del Belgio informa la Commissione , nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione , delle disposizioni che adotta per conformarvisi .

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 10 novembre 1981 .

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

( 1 ) Monitore belga del 29 agosto 1959 .

( 2 ) GU n . L 177 dell ' 8 . 7 . 1975 , pag . 13 .