31979L0409

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 25/04/1979 pag. 0001 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0202
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0125
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0125
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0161
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0161


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici

( 79/409/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973 , concernente un programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 4 ) , prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli , completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , del 17 maggio 1977 , concernente il proseguimento e l ' attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 5 ) ;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione , in certi casi rapidissima , della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell ' ambiente naturale , in particolare poichù minaccia gli equilibri biologici ;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici ; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l ' efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale , che implica responsabilità comuni ;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri , a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima , della scarsa densità di popolazione , della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell ' isola ;

considerando che , quindi , la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia ;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere , nel funzionamento del mercato comune , gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita , di sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata , ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato ;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull ' entità della popolazione aviaria , e cioè alle ripercussioni delle attività umane , in particolare alla distruzione e all ' inquinamento degli habitat , alla cattura e all ' uccisione da parte dell ' uomo , al commercio che ne consegue , e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie ;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei ; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all ' adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile ;

considerando che la preservazione , il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli ; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione ; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente ;

considerando che , per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo , è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta , tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni ;

considerando che , a causa del livello di popolazione , della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità , talune specie possono formare oggetto di atti di caccia , ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione , semprechù vengano stabiliti ed osservati determinati limiti ; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente ;

considerando che i mezzi , impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonchù l ' inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell ' eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate ;

considerando che , data l ' importanza che possono avere talune situazioni particolari , occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinare condizioni e sotto il controllo della Commissione ;

considerando che la conservazione dell ' avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi , per cui si rendono necessari lavori scientifici , lavori che permetteranno inoltre di valutare l ' efficacia delle misure prese ;

considerando che si deve curare , in consultazione con la Commissione , che l ' eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali ;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l ' applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva ;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati ; che , per facilitare l ' attuazione dei provvedimenti necessari ; bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso scientifico e tecnico ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato . Essa si prefigge la protezione , la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento .

2 . Essa si applica agli uccelli , alle uova , ai nidi e agli habitat .

3 . La presente direttiva non si applica alla Groenlandia .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all ' articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche , scientifiche e culturali , pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative .

Articolo 3

1 . Tenuto conto delle esigenze di cui all ' articolo 2 , gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare , mantenere o ristabilire , per tutte le specie di uccelli di cui all ' articolo 1 , una varietà e una superficie di habitat .

2 . La preservazione , il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure :

a ) istituzione di zone di protezione ;

b ) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all ' interno e all ' esterno delle zone di protezione ;

c ) ripristino dei biotopi distrutti ;

d ) creazione di biotopi .

Articolo 4

1 . Per le specie elencate nell ' allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l ' habitat , per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione .

A tal fine si tiene conto :

a ) delle specie minacciate di sparizione ;

b ) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat ;

c ) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata ;

d ) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat .

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione .

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie , tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva .

2 . Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell ' allegato I che ritornano regolarmente , tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione , di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione . A tale scopo , gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d ' importanza internazionale .

3 . Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinchù essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinchù le zone di cui al paragrafo 1 , da un lato , e 2 , dall ' altro , costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva .

4 . Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire , nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 , l ' inquinamento o il deterioramento degli habitat , nonchù le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo . Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l ' inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione .

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9 , gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all ' articolo 1 , che comprenda in particolare il divieto :

a ) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo ;

b ) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi ;

c ) di raccogliere le uova nell ' ambiente naturale e di deternerle anche vuote ;

d ) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva ;

e ) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura .

Articolo 6

1 . Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 , gli Stati membri vietano , per tutte le specie di uccelli menzionate all ' articolo 1 , la vendita , il trasporto per la vendita , la detenzione per la vendita nonchù l ' offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti , nonchù di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall ' uccello , facilmente riconoscibili .

2 . Per le specie elencate nell ' allegato III/1 , le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate , purchù gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati .

3 . Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio , per le specie elencate nell ' allegato III/2 , le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo , purchù gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati .

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione , con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire , per quanto è ragionevolmente possibile prevedere , a mettere in pericolo il livello di popolazione , la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell ' insieme della Comunità . Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare , secondo la Commissione , ad uno dei rischi summenzionati , la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata , nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione . Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio , ne informa lo Stato membro .

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso .

4 . Per le specie di cui all ' allegato III/3 , la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status .

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all ' articolo 18 , paragrafo 1 , essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all ' articolo 16 , ai fini di una decisione in merito all ' iscrizione di tali specie nell ' allegato III/2 .

Nell ' attesa di tale decisione , gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti , salvo restando il paragrafo 3 .

Articolo 7

1 . In funzione del loro livello di popolazione , della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nelle ' allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale . Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione .

2 . Le specie dell ' allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva .

3 . Le specie dell ' allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate .

4 . Gli Stati membri si accertano che l ' attività venatoria , compresa eventualmente la caccia col falco , quale risulta dall ' applicazione delle disposizioni nazionali in vigore , rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile , per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime , in particolare delle specie migratrici , con le disposizioni derivanti dall ' articolo 2 . Essi provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione nù durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza . Quando si tratta di specie migratrici , essi provedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull ' applicazione pratica della loro legislazione pratica della loro legislazione sulla caccia .

Articolo 8

1 . Per quanto riguarda la caccia , la cattura o l ' uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva , gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo , impianto e metodo di cattura o di uccisione , in massa o non selettiva o che possa portare localmente all ' estinzione di una specie , in particolare a quelli elencati nell ' allegato IV , lettera a ) .

2 . Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell ' allegato IV , lettera b ) .

Articolo 9

1 . Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti , gli Stati membri possono derogare agli articoli 5 , 6 , 7 e 8 per le seguenti ragioni ;

a ) - nell ' interesse della salute e della sicurezza pubblica ,

- nell ' interesse della sicurezza aerea ,

- per prevenire gravi danni alle colture , al bestiame , ai boschi , alla pesca e alle acque ,

- per la protezione della flora e della fauna ;

b ) ai fini della ricerca e dell ' insegnamento , del ripopolamento e della reintroduzione nonchù per l ' allevamento connesso a tali operazioni ;

c ) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura , la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità .

2 . Le deroghe dovranno menzionate :

- le specie che formano oggetto delle medesime ,

- i mezzi , gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata ,

- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte ,

- l ' autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi , impianti e metodi possano essere utilizzati , entro quali limiti , da quali persone ,

- i controllo che saranno effettuati .

3 . Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull ' applicazione del presente articolo .

4 . In base alle informazioni di cui dispone , in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3 , la Commissione vigila costantemente affichù le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva . Essa prende adeguate iniziative in merito .

Articolo 10

1 . Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione , la gestione e l ' utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all ' articolo 1 .

2 . Un ' attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell ' allegato V . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo .

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinchù l ' eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo Stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali . Essi consultano al riguardo la Commissione .

Articolo 12

1 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni , a decorrere dalla scadenza del termine di cui all ' articolo 18 , paragrafo 1 , una relazione sull ' applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva .

2 . La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1 . La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione . La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri .

Articolo 13

L ' applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all ' articolo 1 .

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva .

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I a V al progresso scientifico e tecnico , nonchù le modifiche di cui all ' articolo 6 , paragrafo 4 , secondo comma , sono adottate conformemente alla procedura di cui all ' articolo 17 .

Articolo 16

1 . Ai fini delle modifiche di cui all ' articolo 15 , è istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 17

1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è adito dal presidente , ad iniziativa di quest ' ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell ' urgenza della questione . Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . a ) La Commissione adotta le misure previste , se conformi al parere del comitato .

b ) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , allo scadere di un periodo di 3 mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio è stato adito , questo non ha deliberato , le misure proposte vengono adottate dalla Commissione .

Articolo 18

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 2 aprile 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . FRANÇOIS-PONCET

( 1 ) GU n . C 24 dell ' 1 . 2 . 1977 , pag . 3 , e GU n . C 201 del 23 . 8 . 1977 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . C 163 dell ' 11 . 7 . 1977 , pag . 28 .

( 3 ) GU n . C 152 del 29 . 6 . 1977 , pag . 3 .

( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 40 .

( 5 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

ALLEGATO I

* Italiano *

1 . Gavia immer * Strolaga maggiore *

2 . Calonectris diomedea * Berta maggiore *

3 . Hydrobates pelagicus * Uccello delle tempeste *

4 . Oceanodroma leucorrhoa * Uccello delle tempeste codaforcuta *

5 . Phalacrocorax carbo sinensis * Cormorano ( razza continentale )

6 . Botaurus stellaris * Tarabuso *

7 . Nycticorax nycticorax * Nitticora *

8 . Ardeols ralloides * Sgarza ciuffetto *

9 . Egretta garzetta * Garzetta *

10 . Egretta alba * Airone bianco maggiore *

11 . Ardea purpurea * Airone rosso *

12 . Ciconia nigra * Cicogna nera *

13 . Ciconia ciconia * Cicogna bianca *

14 . Plegadis falcinellus * Mignattaio *

15 . Platalea leucorodia * Spatola *

16 . Phoenicopterus ruber * Fenicottero *

17 . Cygnus , colombianus bewickii ( Cygnus bewickii ) * Cigno minore *

18 . Cygnus cygnus * Cigno selvatico *

19 . Anser albifrons flavirostris * Oca lombardella ( razza di Groenlandia ) *

20 . Branta leucopsis * Oca facciabianca *

21 . Arythya nycroca * Moretta tabacata *

22 . Oxyura leucicephala * Gobbo rugginoso *

23 . Pernis apivorus * Falco pecchiaiolo *

24 . Milvus migrans * Nibbio bruno *

25 . Milvus milvus * Nibbio reale *

26 . Haliaaetus albicilla * Aquila di mare *

27 . Gypaetus barbatus * Avvoltoio degli agnelli *

28 . Neophron percnopterus * Capovaccaio *

29 . Gyps fulvus * Grifone *

30 . Aegypius monachus * Avvoltoio *

31 . Circaetus gallicus * Biancone *

32 . Circus aeroginosus * Falco di palude *

33 . Circus cyaneus * Albanella reale *

34 . Circus pygargus * Albanella minore *

35 . Aquila chrysaetus * Aquila reale *

36 . Hieraaetus pennatus * Aquila minore *

37 . Hieraaetus fasciatus * Aquila del Bonelli *

38 . Pandion haliaaetus * Falco pescatore *

39 . Falco eleonorae * Falco della regina *

40 . Falco biarmicus * Lanario *

41 . Falco peregrinus * Falco pellegrino *

42 . Porphyrio porphyrio * Pollo sultano *

43 . Grus grus * Gru *

44 . Tetrax tetrax ( Otis tetrax ) * Gallina prataiola *

45 . Otis tarda * Otarda *

46 . Himantopus himantopus * Cavaliere d ' Italia *

47 . Recurvirostra avosetta * Avocetta *

48 . Burhinus oedicnemus * Occhione *

49 . Glareola pratincola * Pernice di mare *

50 . Charadrius morinellus ( Endromias morinellus ) * Piviere tortolino *

51 . Pluvialis apricaria * Piviere dorato *

52 . Gallinago media * Croccolone *

53 . Tringa glareola * Piro-piro boschereccio *

54 . Phalaropus lobatus * Falarope becco sottile *

55 . Larus genei * Gabbiano roseo *

56 . Larus audouinii * Gabbiano corso *

57 . Gelochelidon nilotica * Sterna zampenere *

58 . Sterna sandvicensis * Beccapesci *

59 . Sterna dougallii * Sterna del Dougall *

60 . Sterna hirundo * Sterna comune *

61 . Sterna paradisaea * Sterna codalunga *

62 . Sterna albifrons * Fraticello *

63 . Chelidonias niger * Mignattino *

64 . Pterocles alchata * Grandule *

65 . Bubo bubo * Gufo reale *

66 . Nyctea scandiaca * Gufo delle nevi *

67 . Asio flammeus * Gufo di palude *

68 . Alcedo atthis * Martin pescatore *

69 . Dryocopus martius * Picchio nero *

70 . Dendrocopus leucotus * Picchio dorsobianco *

71 . Luscinia svecica * Pettazzurro *

72 . Sylvia undata * Magnanina *

73 . Sylvia nisoria * Bigia padovana *

74 . Sitta whiteheadi * Picchio muratore corso *

ANSERIFORMES

1 . Anser fabalis * Oca granaiola *

2 . Anser anser * Oca selvatica *

3 . Branta canadensis * Oca del Canada *

4 . Anas penelope * Fischione *

5 . Anas strepera * Canapiglia *

6 . Anas crecca * Alzavola *

7 . Anas platyrhynchus * Germano reale *

8 . Anas acuta * Codone *

9 . Anas querquedula * Marzaiola *

10 . Anas clypeata* Mestolone *

11 . Aythya ferina * Moriglione *

12 . Aythya fuligula * Moretta *

GALLIFORMES

13 . Lagopus lagopus scoticus et hibernicus * Pernice bianca di Scozia *

14 . Lagopus mutus * Pernice bianca *

15 . Alectoris graeca * Coturnice *

16 . Alectoris rufa * Pernice rossa *

17 . Perdix perdix * Starna *

18 . Phasianus colchicus * Fagiano *

GRUIFORMES

19 . Fulica atra * Folaga *

CHARADRIIFORMES

20 . Lymnocryptes minimus * Frullino *

21 . Gallinago gallinago * Beccaccino *

22 . Scolopax rusticola * Beccaccia *

COLUMBIFORMES

23 . Columba livia * Piccione selvatico *

24 . Columba palumbus * Colombaccio *

25 . Cygnus olor * Cigno reale *

26 . Anser brachyrhynchus * Oca zamperose *

27 . Anser albifrons * Oca lombardella *

28 . Branta bernicla * Oca colombaccio *

29 . Netta rufina * Fistione turco *

30 . Aythya marila * Moretta grigia *

31 . Somateria mollissima * Edredone *

32 . Clangula hyemalis * Moretta codona *

33 . Melanitta nigra * Orchetto marino *

34 . Melanitta fusca * Orco marino *

35 . Bucephala clangula * Quattrocchi *

36 . Mergus serrator * Smergo minore *

37 . Mergus merganser * Smergo maggiore *

38 . Bonasia bonasia ( Tetrastes bonasia ) * Francolino di monte *

39 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix ) * Fagiano di monte

40 . Tetrao urogallus * Gallo cedrone *

41 . Alectoris barbara * Pernice di Sardegna *

42 . Coturnix coturnix * Quaglia *

43 . Meleagris gallopavo * Tacchino selvatico *

44 . Rallus aquaticus * Porciglione *

45 . Gallinula chloropus * Gallinella d ' acqua *

46 . Haematopus ostralegus * Beccaccia di mare *

47 . Pluvialis apricaria * Piviere dorato *

48 . Pluvialis squatarola * Pivieressa *

49 . Vanellus vanellus * Pavoncella *

50 . Calidris canutus * Piovanello maggiore *

51 . Philomachus pugnax * Combattente *

52 . Limosa limosa * Pittima reale *

53 . Limosa lapponica * Pittima minore *

54 . Numenius phaeopus * Chiurlo piccolo *

55 . Numenius arquata * Chiurlo *

56 . Tringa erythropus * Totano moro *

57 . Tringa totanus * Pettegola *

58 . Tringa nebularia * Pantana *

59 . Larus ridibundus * Gabbiano comune *

60 . Larus camus * Gavina *

61 . Larus fuscus * Gabbiano zafferano *

62 . Larus argentatus * Gabbiano reale *

63 . Larus marinus * Mugnaiaccio *

64 . Columba oenas * Colombella *

65 . Streptopelia decaoctoa * Tortora dal collare orientale *

66 . Streptopelia turtur * Tortora *

67 . Alauda arvensis * Lodola *

68 . Turdus merula * Merlo *

69 . Turdus pilaris * Cesena *

70 . Turdus philomelos * Tordo *

71 . Turdus iliacus * Tordo sassello *

72 . Turdus viscivorus * Tordela *

* Belgique/België * Danmark * Deutschland * France * Ireland * Italia * Luxembourg * Nederland * United Kingdom *

25 . Cynus olor * * * + * * * * * * *

26 . Anser brachyrhynchus * + * + * * * + * * * * + *

27 . Anser albifrons * + * + * + * + * + * * * + * + *

28 . Branta bernicla * * + * + * * * * * * *

29 . Netta rufina * * * * + * * * * * *

30 . Aythya marila * + * + * + * + * + * * * + * + *

31 . Somateria mollissima * * + * * + * + * * * * *

32 . Clangula hyemalis * * + * * + * + * * * * + *

33 . Melanitta nigra * * + * + * + * + * * * * + *

34 . Melanitta fusca * * + * + * + * + * * * * + *

35 . Bucephala clangula * * + * * + * + * * * * + *

36 . Mergus serrator * * + * * * + * * * * *

37 . Mergus merganser * * + * * * + * * * * *

38 . Bonasia bonasia ( Tetrastes bonasia ) * * * * + * * * * * *

39 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix * + * * +* * +* * * + * * * + *

40 . Tetrao urogallus * * * +* * +* * * + * * * + *

41 . Alectoris barbara * * * * * * + * * * *

42 . Coturnix coturnix * * * * + * * + * * * *

43 . Meleagris gallopavo * * * + * * * * * * *

44 . Rallus aquaticus * * * * + * * + * * * *

45 . Gallinula chloropus * + * * * + * * + * * * + *

46 . Haematopus ostralegus * * + * * + * * * * * *

47 . Pluvialis apricaria * + * + * * + * + * + * * + * + *

48 . Pluvialis squatarola * * + * * + * * * * * + *

49 . Vanellus vanellus * + * + * * + * + * + * * * *

50 . Calidris canutus * * + * * + * * * * * *

51 . Philomachus pugnax * * * * + * * + * * * *

52 . Limosa limosa * * + * * + * * + * * * *

53 . Limosa lapponica * * + * * + * * + * * * + *

54 . Numenius phaeopus * * + * * + * * * * * + *

55 . Numenius arquata * * + * * + * + * + * * * + *

56 . Tringa erythropus * * + * * + * * * * * *

57 . Tringa totanus * * + * * + * * + * * * + *

58 . Tringa nebularia * * + * * + * * * * * *

59 . Larus ridibundus * * + * + * * * * * * *

60 . Larus canus * * + * + * * * * * * *

61 . Larus fuscus * * + * + * * * * * * *

62 . Larus argentatus * * + * + * * * * * * *

63 . Larus marinus * * + * + * * * * * * *

64 . Columba oenas * * * * + * * * * * *

65 . Streptopelia decaoctoa * * + * + * + * * * * * *

66 . Streptopelia turtur * * * * + * * + * * * *

67 . Alauda arvensis * * * * + * * + * * * *

68 . Turdus merula * * * * + * * + * * * *

69 . Turdus pilaris * * * * + * * + * * * *

70 . Turdus philomelos * * * * + * * + * * * *

71 . Turdus iliacus * * * * + * * + * * * *

72 . Turdus viscivorus * * * * + * * * * * *

+ = Stati membri che possono autorizzare , conformemente all ' articolo 7 , paragrafo 3 , la caccia delle specie elencate .

ALLEGATO III/1

* Italiano *

1 . Anas platyrhynchus * Germano reale *

2 . Lagopus lagopus scoticus et hibernicus * Pernice bianca di Scozia *

3 . Alectoris rufa * Pernice rossa *

4 . Alectoris barbara * Pernice di Sardegna *

5 . Perdix perdix * Starna *

6 . Phasianus colchicus * Fagiano *

7 . Columba palumbus * Colombaccio *

ALLEGATO III/2

* Italiano *

8 . Anser anser * Oca selvatica *

9 . Anas penelope * Fischione *

10 . Anas crecca * Alzavola *

11 . Anas acuta * Codone *

12 . Aythya ferina * Moriglione *

13 . Aythya fuligula * Moretta *

14 . Somateria mollissima * Edredone *

15 . Lagopus mutus * Pernice bianca *

16 . Tetrao urogallus * Gallo cedrone *

17 . Fulica atra * Folaga *

ALLEGATO III/3

* Italiano *

18 . Anser albifrons * Oca lombardella *

19 . Anas clypeata * Mestolone *

20 . Aythya marila * Moretta grigia *

21 . Melanitta nigra * Orchetto marino *

22 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix ) * Fagiano di monte *

23 . Pluvialis apricaria * Piviere dorato *

24 . Lymnocryptes minimus * Frullino *

25 . Gallinago gallinago * Beccaccino *

26 . Scolopax rusticola * Beccaccia *

ALLEGATO IV

a ) - Lacci , vischio , esche uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo , registratori , apparecchi fulminanti .

- Sorgenti luminose artificiali , specchi , dispositivi per illuminare i bersagli , dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d ' immagine o di amplificatore elettronico d ' immagine per tiro notturno .

- Esplosivi .

- Reti , trappole , esche avvelenate o tranquillanti .

- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce .

b ) - Aerei , autoveicoli .

- Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h . In alto mare gli Stati membri possono autorizzare , per motivi di sicurezza , l ' uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h . Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate .

ALLEGATO V

a ) Fissazione dell ' elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica .

b ) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni , lo svernamento e la nidificazione .

c ) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell ' inanellamento .

d ) Determinazione dell ' influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni .

e ) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli .

f ) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d ' inquinamento .

g ) Studio degli effetti dannosi del ' inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli .