Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 13/02/1975 pag. 0001 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0038
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0048
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0006
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/75 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1975 relativo all ' istituzione di un centro europeo per la sviluppo della formazione professionale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economica e sociale ( 2 ) , considerando che , in virtù dell ' articolo 128 del trattato , il Consiglio ha fissato , con decisione del 2 aprile 1963 ( 3 ) , i principi generali per l ' attuazione di una politica comune di formazione professionale ; considerando che , conformemente all ' articolo 118 del trattato , la Commissione ha il comito di promuovere una stretta collaborazione fra gli Stati membri in formazione ed al perfezionamento professionali ; considerando che il Consiglio , nella risoluzione del 21 gennaio 1974 , relativa ad un programma di azione sociale ( 4 ) , ha stabilito , fra le sue finalità , l ' attuazione di una politica comune di formazione professionale , per raggiungere progressivamente i suoi obiettivi essenziali , in particolare il ravvicinamento dei livelli di formazione , segnatamente creando un centro europeo di formazione professionale ; che , inoltre , il Consiglio ha conferito priorità a questo obiettivo ; considerando che l ' attuazione di una politica comune di formazione professionale presenta problemi sempre più complessi la cui soluzione implica un ' ampia adesione degli ambienti interessati e più particolarmente delle parti sociali ; considerando che la creazione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione - organismo distinto dai servizi della Commissione , ai quali esso deve peraltro fronire la pi ampia cooperazione - è necessaria per un ' efficace attuazione di questa politica comune e che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici richiesti per la creazione di un centro del genere ; considerando che il centro è istituito nell ' ambito delle Comunità europee e opera nel rispetto del diritto comunitario ; che è opportuno precisare le condizioni in base alle quali si applicano talune disposizioni di carattere generale , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 È istituito un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale , quindi seguito denominato « il centro » . Il centro è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giurdica riconosciuta alle persone giuridiche . Il centro non persegue scopi di lucro e ha sede a Berlino Ovest . Articolo 2 1 . Il centro ha il compito di fornire il suo contributo alla Commissione per favorire , a livello comunitario , la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua . A questo scopo , nell ' ambito degli orientamenti definiti dalla Comunità , esso contribuisce con la sua attività scientifica e tecnica all ' attuazione di una politica comune di formazione professionale . 2 . Il centro ha in particolare il compito di : - raccogliere una documentazione selettiva che si riferisca in particolare ai dati attuali , ai recenti sviluppi e alle ricerche nei campi in questione , nonchù ai probemi alle strutture della formazione professionale ; - contribuire alla sviluppo e al coordinamento della ricerc nei suddetti settori ; garantire la diffusione di ogni documentazione e informazione utile ; promuovere e appoggiare le iniziative volte ad agevolare un ' impostazione concertata dei problemi di formazione professionale . In tale ambito l ' azione del centro riguarderà in particolare il problema del ravvicinamento dei livelli di formazione professionale allo scopo di prevenire in particolare al reciproco riconoscimento dei certificati e degli altri titoli che sanzionano la conclusione della formazione professionale ; - costituire un luogo per le parti interessate . 3 . Nella sua attività il centro tiene conto dei legami esistenti tra la formazione professionale e gli altri settori della formazione . Articolo 3 1 . Il centro prende i provvedimenti necessari per assolvere i suoi compiti . Esso può in particolare : - organizzare corsi e seminari ; - concludere contratti di studio e fare eseguire o , se necessario , eseguire progetti pilota o progetti specifici che contribuiscano all ' attuazione del progamma di lavoro del centro ; - provvedere all' edizione e alla diffusione di tutta la documentazione utile e in particolare di un bollettino comunitario sulla formazione professionale . 2 . Nell ' adempimento dei suoi compiti j il centro stabilisce i contatti appropriati , in particolare con organismi specializzati , sia pubblici che privati , nazionali od internazionali , con le amministrazioni pubbliche e gli istituti di formazione nonchù con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori . Articolo 4 1 . Il centro è gestito da un consiglio di amministrazione composto di 30 membri di cui a ) nove membri rappresentano i governi degli stati membri b ) nove membri rappresentano le organizzazioni professionali dei datori di lavoro c ) nove membri rappresentano le organizzazioni sindacali dei lavoratori d ) tre membri rappresentano la Commissione . I membri di cui alle lettere a ) , b ) e c ) sono nominati dal Consiglio , uno per ogni Stato membro per ciascuna delle suddette categorie . I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati . 2 . il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile . Al termine del mandato o in caso di dimissioni , i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso od alla loro sostituzione . 3 . Il consiglio di amministrazione designa tra i suoi membri , per la durata di un anno , il presidente e tre vicepresidenti . 4 . il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte all ' anno o su richiesta di almeno un terzo dei membri . 5 . Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei membri . Articolo 5 Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su pare della Commissione . Esso decide in merito alla creazione di gruppi di lavoro ad hoc , in funzione delle necessità del programma annuale di attività . Esso informa regolarmente la Commissione in merito alle attività del centro . Articolo 6 1 . Il direttore del centro è nominato dalla Commissione , in base ad un elenco di candidati presentato dal consiglio di amministrazione . 2 . Il pandato del direttore ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile . Articolo 7 1 . Il direttore attua le decisioni del consiglio di amministrazione ed è incaricato della gestione giornaliera de centro . Egli assicura la rappresentanza giuridica del centro . 2 . Prepara ed organizza i lavori del consiglio di amministrazione ed assicura la segretaria delle riunioni . 3 . Provvede al coordinamento delle attività , dei gruppi di lavoro . 4 . Ha autorità sul personale che assume e revoca dall ' incarico . 5 . Rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione . Articolo 8 1 . In base ad un progetto presentato dal direttore , il consiglio di amministrazione stabilisce , d ' intesa con la Commissione , il programma di lavoro annule . Il programma tiene conto delle necessità prioritarie indicate dalle istituzioni della Comunità . 2 . Il centro programma le proprie attività tenendo conto di quelle svolte da altri organismo che operano nel campo della formazione professionale . Articolo 9 Il consiglio di amministrazione adotta , entro e non oltre il 31 marzo , la relazione generale annua sulle attività e sulla situazione finanziaria del centro e la trasmette alla Commissione . Articolo 10 Il consiglio di amministrazione elabora per ogni esercizio finanziario , che concide con l ' anno civile , uno stato delle entrate e delle spese che deve risultare in pareggio . Articolo 11 1 . Il consiglio di amministrazione invia alla Commissione , entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno , lo stato di previsione delle entrate e delle spese . La Commissione invia al Consiglio tale stato , che comporta una tabella dell ' organico , unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee . 2 . Ogni anno è iscritta nel bilancio delle Comunità europee , ad una linea di bilancio specifica , una sovvenzione destinata al centro . La procedura vigente per il storni degli stanziamenti da un capitolo all ' altro è applicata allo stanziamento relativo a tale sovvenzione . L ' autorità di bilancio la tabella dell ' organico del centro . 3 . Il consiglio di amministrazione approva , prima dell ' inizio dell ' esercizio finanziario , lo stato delle entrate e delle spese , adeguandolo alla sovvenzione accordata dall ' autorità di bilancio . La Commissione trasmette all ' autorità di bilancio lo stato delle spese approvato . Articolo 12 1 . Le disposizioni finanziarie applicabili al centro sono adottate a norma dell ' articolo 209 del trattato . 2 . Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione invia alla Commissione e alla commissione di controllo i conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese del centro per l ' esercizio trascorso . La Commissione di controllo li esamina , come previsto dall ' articolo 206 , secondo comma , del trattato . 3 . La Commissione presenta entro e non oltre il 31 ottobre al Consiglio e al Parlamento europeo i conti e la relazione della commissione di controllo nonchù le proprie osservazioni . Il consiglio e il Parlamento europeo danno atto dell ' esecuzione del bilancio al consiglio di amministrazione del centro secondo le procedure di cui all ' articolo 206 , quarto comma , del trattato . 4 . Il controllo dell ' impegno e del pagamento di tutte le spese nonchù il controllo della costatazione e della riscossione di tutte le entrate del centro sono esercitati dal controllore finanziario della Commissione . Articolo 13 Le disposizioni relative al presonale del centro sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione . Articolo 14 I membri del consiglio di amministrazione , il direttore ed il personale del centro , nonchù ogni persona che partecipi alle attività del contro sono tenuti , anche dopo la cessazione delle loro funzioni , a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale . Articolo 15 il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile al centro . Articolo 16 Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile al centro . Articolo 17 1 . La responsabilità contrattuale del centro è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa . La corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dal centro . 2 . In materia di responsabilità extra contrattuale , il centro deve risarcire , conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri , i danni cagionati dal centro o dai suoi agenti nell ' esercizio delle loro funzioni . La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni . 3 . La responsabilità personale degli agenti nei confronti del centro è regolata dalle disposizioni relative al personal del centro . Articolo 18 Qualsiasi atto del centro , implicito o esplicito , può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro , qualsiasi membro del consgilio di amministrazione o qualsiasi terza persona , direttamente e individualmente interessata , al fine di controllarne la legittimità . L ' interessato deve adire la Commissione entro quindici giorni , a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell ' atto impugnato . La commissione prende una decisione entro un mese . La mancanza di una decisione entro tale termine è da considerarsi come decisioni implicita di reiezione . Articolo 19 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorni successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 10 febbraio 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . FITZGERALD ( 1 ) GU n . C 127 del 18 . 10 . 1974 , pag . 20 . ( 2 ) GU n . C 125 del 16 . 10 . 1974 , pag . 41 . ( 3 ) GU n . 63 del 20 . 4 . 1963 , pag . 1338/63 . ( 4 ) GU n . C 13 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 .