12008E215

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE QUINTA: AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE - TITOLO IV: MISURE RESTRITTIVE - Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE)

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0144 - 0144


Articolo 215

(ex articolo 301 del TCE)

1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.

2. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

3. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

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