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La Danimarca e il trattato sull'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 348 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0001


(1) LA DANIMARCA E IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (92/C 348/01)

Il Consiglio europeo ha rammentato che l'entrata in vigore del trattato firmato a Maastricht richiede la ratifica da parte di tutti i dodici Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, ed ha riaffermato l'importanza di concludere il processo quanto prima possibile, senza ridiscutere il presente testo, come previsto nell'articolo R del trattato.

Il Consiglio europeo ha preso nota del fato che il 30 ottobre la Danimarca ha presentato agli Stati membri un documento intitolato «La Danimarca in Europa», che pone in evidenza, come particolarmente importanti, i seguenti punti:

- la dimensione «politica della difesa»;

- la terza fase dell'Unione economica e monetaria;

- la cittadinanza dell'Unione;

- la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni;

- l'apertura e la trasparenza del processo decisionale comunitario;

- l'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà;

- la promozione della cooperazione tra Stati membri nella lotta contro la disoccupazione.

Considerate queste premesse, il Consiglio europeo ha convenuto la seguente serie di disposizioni, che sono pienamente compatibili con il trattato, che sono intese a risolvere le preoccupazioni danesi e che si applicano pertanto esclusivamente alla Danimarca e non ad altri Stati membri attuali o futuri:

a) decisione relativa ad alcuni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea (allegato 1). Questa decisione avrà effetto alla data di entrata in vigore del trattato sull'Unione europea;

b) dichiarazioni che figurano nell'allegato 2.

Il Consiglio europeo ha preso inoltre conoscenza delle dichiarazioni unilaterali di cui all'allegato 3, che accompagneranno la ratifica danese del trattato sull'Unione europea.

(1) Conlusioni della presidenza - Edimburgo, 11 e 12 dicembre 1992, parte B.

ALLEGATO 1

DECISIONE DEI CAPI DI STATO E DI GOVERNO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO EUROPEO, CONCERNENTE ALCUNI PROBLEMI ATTINENTI AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SOLLEVATI DALLA DANIMARCA I capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, i cui governi sono firmatari del trattato sull' Unione europea, che riunisce Stati indipendenti e sovrani aventi liberamente deciso, in conformità dei vigenti trattati, di esercitare in comune alcune delle loro competenze,

- desiderando risolvere, in conformità del trattato sull'Unione europea, i problemi particolari ora esistenti specificamente per la Danimarca e da essa esposti nel memorandum «La Danimarca in Europa» del 30 ottobre 1992,

- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo in materia di sussidiarietà e trasparenza,

- avendo preso conoscenza delle dichiarazioni del Consiglio europeo di Edimburgo relative alla Danimarca,

- prendendo atto delle dichiarazioni unilaterali fatte dalla Danimarca nella stessa occasione, che accompagneranno il suo strumento di ratifica,

- prendendo atto che la Danimarca non intende avvalersi delle seguenti disposizioni in modo tale da ostacolare il rafforzamento della cooperazione e dell'azione degli Stati membri nel rispetto del trattato e nel quadro dell'Unione europea e dei suoi obiettivi,

decidono quanto segue:

SEZIONE A

Cittadinanza

Le disposizioni della parte seconda del trattato che istituisce la Comunità europea riguardanti la cittadinanza dell'Unione conferiscono ai cittadini degli Stati membri diritti e tutela complementari come precisato nella parte stessa. Questi ultimi non si sostituiscono in alcun modo alla cittadinanza del singolo Stato. La questione se una persona abbia cittadinanza di uno Stato membro è definita esclusivamente in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato.

SEZIONE B

Unione economica e monetaria

1. Il protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea attribuisce alla Danimarca il diritto di notificare al Consiglio delle Comunità europee la sua posizione in merito alla partecipazione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. La Danimarca ha notificato che non parteciperà alla terza fase. Tale modifica avrà effetto a partire dal momento in cui si applicherà la presente decisione.

2. Di conseguenza la Danimarca non parteciperà alla moneta unica e non sarà vincolata dalle norme in materia di politica economica che si applicano esclusivamente agli Stati membri partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e manterrà i poteri di cui dispone attualmente in materia di politica monetaria in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, compresi i poteri spettanti alla Banca nazionale di Danimarca nel settore della politica monetaria.

3. La Danimarca parteciperà pienamente alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria e continuerà a partecipare alla cooperazione in materia di politica dei cambi nell'ambito del sistema monetario europeo.

SEZIONE C

Politica in materia di difesa

I capi di Stato e di governo prendono atto che, accogliendo l'invito dell'Unione europea occidentale (UEO), la Danimarca ha assunto lo status di osservatore presso tale organizzazione. Essi prendono altresì atto che il trattato sull'Unione europea non impegna in alcun modo la Danimarca a diventare membro dell'UEO. Di conseguenza la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e iniziative dell'Unione con implicazioni in materia di difesa, ma non ostacolerà lo sviluppo di una più stretta cooperazione tra gli Stati membri in questo settore.

SEZIONE D

Giustizia e affari interni

La Danimarca parteciperà appieno alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni in base alle disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

SEZIONE E

Disposizioni finali

1. La presente decisione ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato sull'Unione europea; il periodo di validità è determinato in virtù degli articoli Q e N, paragrafo 2 di detto trattato.

2. La Danimarca può in qualsiasi momento, conformemente alle sue norme costituzionali, informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi in tutto o in parte della presente decisione. In tal caso la Danimarca applicherà integralmente tutte le pertinenti misure in vigore in tale momento adottate nell'ambito dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DICHIARAZIONE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE, CONSUMATORI, AMBIENTE E RIPARTIZIONE DEL REDDITO

1. Il trattato sull'Unione europea non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano misure di protezione più rigorose, compatibili con il trattato CE

- nel settore delle condizioni di lavoro e della politica sociale (articolo 118 A, paragrafo 3 del trattato CE ed articolo 2, paragrafo 5 dell'accordo sulla politica sociale concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito);

- per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori (articolo 129 A, paragrafo 3 del trattato CE);

- per il perseguimento degli obiettivi di protezione ambientale (articolo 130 T del trattato CE).

2. Le disposizioni introdotte dal trattato sull'Unione europea, comprese le disposizioni sull'Unione economica e monetaria, permettono ad ogni Stato membro di determinare la sua politica nazionale in materia di ripartizione del reddito e mantenere o migliorare i vantaggi della sicurezza sociale.

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

Il Consiglio europeo prende atto che la Danimarca rinuncerà al diritto di esercitare la presidenza dell'Unione ogniqualvolta si tratti di elaborare e mettere in atto decisioni ed azioni dell'Unione aventi implicazioni nel settore della difesa. Si applicano le regole normalmente vigenti per la sostituzione del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Tali regole si applicano altresì in materia di rappresentanza dell'Unione nell'ambito di organizzazioni e conferenze internazionali, nonché presso paesi terzi.

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONI UNILATERALI DELLA DANIMARCA CHE ACCOMPAGNERANNO LO STRUMENTO DANESE DI RATIFICA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DI CUI PRENDERANNO CONOSCENZA GLI ALTRI UNDICI STATI MEMBRI DICHIARAZIONE SULLA CITTADINANZA

DELL'UNIONE

1. La cittadinanza dell'Unione è un concetto politico e giuridico completamente diverso da quello di cittadinanza secondo la costituzione del Regno di Danimarca e il sistema giuridico danese. Nessuna disposizione del trattato sull'Unione europea comporta o prevede l'impegno di creare una cittadinanza dell'Unione nel senso di cittadinanza di uno Stato nazione. Pertanto non si pone per la Danimarca il problema della partecipazione a tale processo.

2. La cittadinanza dell'Unione non conferisce di per sé in alcun modo al cittadino di un altro Stato membro il diritto di ottenere la cittadinanza danese o altri diritti, doveri, privilegi o vantaggi propri della cittadinanza danese in virtù delle norme costituzionali, giuridiche e amministrative della Danimarca. La Danimarca rispetterà tutti i diritti specifici espressamente previsti nel trattato e applicabili ai cittadini degli Stati membri.

3. I cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea hanno in Danimarca il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali come previsto all'articolo 8 B del trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca intende introdurre norme legislative che garantiscano ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo in tempo utile, prima delle prossime elezioni del 1994. La Danimarca non intende accettare che le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo possano sfociare nell'adozione di norme che intacchino i diritti già concessi da questo paese al riguardo.

4. Fatte salve le altre disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, l'articolo 8 E prevede l'accordo unanime di tutti i membri del Consiglio delle Comunità europee, vale a dire di tutti gli Stati membri, per adottare qualsiasi disposizione atta a rafforzare o completare i diritti di cui alla parte seconda del trattato CE. Inoltre, qualsiasi decisione unanime del Consiglio, prima di entrare in vigore, dovrà essere adottata in tutti gli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. In Danimarca una siffatta adozione, in caso di trasferimento della sovranità, secondo la definizione contenuta nella costituzione danese, richiede una maggioranza dei cinque sesti dei membri del Folketing o una maggioranza dei membri del Folketing unitamente a una maggioranza dei voti espressi in un referendum.

DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI

L'articolo K 9 del trattato sull'Unione europea prevede l'accordo unanime di tutti i membri del Consiglio dell'Unione europea, ossia di tutti gli Stati membri, per l'adozione di decisioni che rendano applicabile l'articolo 100 C del trattato che istituisce la Comunità europea ad azioni pertinenti a settori contemplati dall'articolo K 1, punti da 1 a 6. Inoltre qualsiasi decisione unanime del Consiglio, prima di entrare in vigore, deve essere adottata in tutti gli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. In Danimarca una siffatta adozione, in caso di trasferimento della sovranità secondo la definizione contenuta nella costituzione danese, richiede una maggioranza dei cinque sesti dei membri del Folketing o una maggioranza dei membri del Folketing unitamente a una maggioranza dei voti espressi in un referendum.

DICHIARAZIONE FINALE

La decisione e le dichiarazioni che precedono costituiscono una risposta al referendum danese del 2 giugno 1992 sulla ratifica del trattato di Maastricht. Per quanto riguarda la Danimarca, gli obiettivi di detto trattato nei quattro settori menzionati nelle parti da A a D della decisione devono essere considerati sulla base dei suddetti documenti, che sono compatibili con il trattato e non mettono in discussione gli obiettivi in esso contemplati.