30.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/70


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro

(2010/191/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il corso legale delle banconote in euro è disciplinato dall’articolo 128 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel capo relativo alla politica monetaria. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione ha competenza esclusiva per quanto attiene alla politica monetaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro («gli Stati membri partecipanti»).

(2)

Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (1), le monete metalliche in euro sono le uniche monete metalliche aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti.

(3)

Sussiste in questo periodo una certa incertezza nell’area dell’euro in merito alla portata del corso legale e alle sue conseguenze.

(4)

La presente raccomandazione si fonda sulle conclusioni principali della relazione redatta dal gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei ministeri delle Finanze e delle banche centrali nazionali dell’area dell’euro.

(5)

Decorsi tre anni dall’adozione la Commissione riesaminerà l’attuazione della presente raccomandazione e valuterà la necessità di eventuali misure di regolamentazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   Definizione comune del corso legale

Ove esiste un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete in euro comporta:

a)

l’obbligo di accettazione:

il creditore di un’obbligazione di pagamento non può rifiutare le banconote e le monete in euro, eccettuato il caso in cui le parti abbiano convenuto mezzi di pagamento diversi;

b)

l’accettazione al valore nominale pieno:

il valore monetario delle banconote e delle monete in euro è pari all’importo indicato su di esse;

c)

il potere di estinguere l’obbligazione di pagamento:

un debitore può liberarsi dall’obbligazione di pagamento proponendo al creditore banconote e monete in euro.

2.   Accettazione dei pagamenti in banconote e monete in euro nelle operazioni al dettaglio

L’accettazione delle banconote e monete in euro come mezzo di pagamento deve costituire la norma nelle operazioni al dettaglio. Un rifiuto è possibile solo se motivato dal principio di buona fede, (per esempio il dettagliante non è in grado di dare il resto).

3.   Accettazione delle banconote di grosso taglio nelle operazioni al dettaglio

Le banconote di grosso taglio devono essere accettate in quanto mezzi di pagamento nelle operazioni al dettaglio. Un rifiuto è possibile solo se motivato dal principio di buona fede (per esempio il valore nominale della banconota proposta è sproporzionato rispetto all’importo dovuto al creditore del pagamento).

4.   Assenza di spese supplementari imposte all’uso di banconote e monete in euro

Non devono essere imposte spese supplementari ai pagamenti con banconote e monete in euro.

5.   Banconote in euro macchiate dai sistemi intelligenti di neutralizzazione delle banconote (Intelligent Banknote Neutralisation Systems — IBNS)

Le banconote in euro macchiate dall’inchiostro di sicurezza dei sistemi intelligenti di neutralizzazione delle banconote (IBNS) hanno corso legale, tuttavia gli Stati membri sono tenuti a comunicare attivamente alle parti interessate (banche, commercianti, pubblico) che le banconote macchiate devono essere restituite alle banche centrali nazionali, in quanto molto verosimilmente provengono da un furto.

6.   Distruzione integrale da parte di singoli delle banconote e delle monete emesse

Gli Stati membri non devono proibire né punire la distruzione integrale di piccole quantità di banconote o di monete in euro compiuta da privati, devono tuttavia proibire la distruzione non autorizzata di ingenti quantità di banconote e di monete in euro.

7.   Mutilazione di banconote e monete a fini artistici

Gli Stati membri non devono incoraggiare la mutilazione delle banconote o delle monete in euro a fini artistici, ma sono tenuti a tollerarla. Le banconote o le monete mutilate non devono più essere considerate idonee alla circolazione.

8.   Competenza in merito alla decisione di distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione

La decisione di distruggere monete in euro idonee alla circolazione non deve spettare ai singoli Stati separatamente. Prima di distruggere monete in euro idonee alla circolazione, le competenti autorità nazionali devono consultare il sottocomitato delle monete in euro del comitato economico e finanziario e informarne il gruppo di lavoro dei direttori delle zecche.

9.   Corso legale delle monete da 1 e 2 cent e regole di arrotondamento

Negli Stati membri ove sono stati adottati sistemi di arrotondamento e i prezzi di conseguenza arrotondati ai prossimi 5 cent, le monete da 1 e 2 eurocent devono continuare ad avere corso legale ed essere accettate in quanto mezzi di pagamento. Gli Stati membri devono tuttavia evitare di adottare nuove regole di arrotondamento, poiché esse influenzano negativamente il potere di estinguere un’obbligazione di pagamento attraverso la proposta dell’importo esatto dovuto e possono, in determinate circostanze, generare spese supplementari sui pagamenti in contanti.

10.   Corso legale delle monete in euro da collezione

Gli Stati devono adottare tutte le misure ritenute adeguate al fine di evitare che le monete in euro da collezione siano utilizzate come mezzi di pagamento (per esempio mediante una confezione speciale, una comunicazione chiara, l’uso di metalli preziosi, un prezzo di vendita superiore al valore nominale).

Gli Stati membri dell’area dell’euro, la Banca centrale europea, le associazioni nazionali di categoria e dei consumatori sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.