22001A0727(01)

Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino

Gazzetta ufficiale n. C 209 del 27/07/2001 pag. 0001 - 0004


Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino

(2001/C 209/01)

LA REPUBBLICA ITALIANA, per conto della COMUNITÀ EUROPEA,

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 111, paragrafo 3,

vista la decisione del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino,

(1) Considerando i principi stabiliti negli accordi esistenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

(2) Considerando le disposizioni delle convenzioni monetarie bilaterali e, da ultimo, della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusa il 21 dicembre 1991.

(3) Considerando che in base al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, l'euro sostituisce dal 1o gennaio 1999, al tasso di conversione fisso, la moneta di ciascuno Stato partecipante alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

(4) Considerando che il Consiglio dell'Unione europea, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, con la propria decisione del 3 maggio 1998, ha stabilito che l'Italia è uno degli Stati membri della Comunità europea che adotta l'euro.

(5) Considerando che dal 1o gennaio 1999 la Comunità europea è competente per le materie monetarie relative agli Stati membri che adottano l'euro.

(6) Considerando che con la dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli attuali accordi con la Repubblica di San Marino che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica.

(7) Considerando che l'introduzione dell'euro rende necessaria la rinegoziazione della vigente convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusa il 21 dicembre 1991.

(8) Considerando che il Consiglio ha determinato, con la decisione del 31 dicembre 1998, le modalità per la negoziazione e la conclusione dell'accordo concernente le relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino.

(9) Considernado che tale decisione ha stabilito che la Repubblica italiana conduce i negoziati con la Repubblica di San Marino in nome della Comunità europea, che la Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati e che la Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze.

(10) Considerando che la stessa decisione ha previsto, tra i principi su cui è basata la posizione della Comunità nei negoziati, che la Repubblica di San Marino si impegni a non emettere banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni e che ciò non pregiudica il diritto della Repubblica di San Marino di emettere monete in oro denominate in scudi.

(11) Considerando che la Repubblica di San Marino può essere autorizzata a emettere monete da collezione in euro.

(12) Considerando che il Consiglio ha determinato con la decisione del 31 dicembre 1998 che gli enti finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino possono avere accesso ai sistemi di pagamento dell'area euro alle condizioni determinate con il consenso della Banca centrale europea. Considerando che appare opportuno garantire tale accesso per il tramite dei sistemi di pagamento italiani, visti gli stretti legami tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,

HANNO CONVENU QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di San Marino ha il diritto di utilizzare dal 1o gennaio 1999 l'euro come propria moneta ufficiale, in conformità con il regolamento (CE) n. 1103/97 e il regolamento (CE) n. 974/98.

La Repubblica di San Marino conferisce, a decorrere dal 1o gennaio 2002, corso legale alle banconote e alle monete in euro.

La Repubblica di San Marino si impegna a rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro e a seguire lo stesso calendario previsto dalla Repubblica italiana per l'introduzione delle banconote e monete in euro.

La Repubblica di San Marino si impegna altresì ad effettuare il ritiro delle proprie monete in lire seguendo lo stesso calendario della Repubblica italiana.

Articolo 2

La Repubblica di San Marino non emette banconote, monete o sostituti monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di tali emissioni. Le condizioni per l'emissione di un contingente limitato di monete in euro, a decorrere dal 1o gennaio 2002, e in lire, sino al 31 dicembre 2001, sono previste dalla presente convenzione negli articoli seguenti.

Articolo 3

La Repubblica di San marino può emettere dal 1o gennaio 2002 monete in euro per il valore nominale massimo annuo di 1944000 euro.

Le monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri della Comunità europea, che hanno adottato l'euro, per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristische artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale sono preventivamente comunicate dalla Repubblica di San Marino alle competenti autorità comunitarie.

Articolo 4

Il valore nominale annuo delle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell'approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

La Repubblica di San Marino comunica ogni anno alla Repubblica italiana, entro e non oltre il 1o settembre, il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo.

Articolo 5

La presente convenzione non pregiudica il diritto della Repubblica di San Marino di continuare ad emettere monete in oro denominate in scudi.

La Repubblica di San Marino può emettere monete da collezione in euro. Esse rientrano nel limite del valore nominale annuo previsto dall'articolo 3. L'emissione delle monete da collezione in euro da parte della Repubblica di San Marino è effettuata in linea con gli orientamenti previsti per le monete da collezione emesse dagli Stati membri della Comunità europea, che prevedono, in particolare, il divieto di emissione di monete da collezione in euro sino al 1 gennaio 2002 e l'adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.

Le monete da collezione e le monete in oro denominate in scudi emesse dalla Repubblica di San Marino non hanno corso legale nella Comunità europea.

Articolo 6

La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la coniazione delle monete sammarinesi.

La Repubblica di San Marino si impegna a servirsi esclusivamente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la coniazione delle sue monete, finché è in vigore la presente convenzione.

Articolo 7

La Repubblica di San Marino non può emettere monete in euro prima del 1o gennaio 2002.

La Repubblica di San Marino può emettere monete in lire sino al 31 dicembre 2001. Per tali emissioni in lire si applicano le seguenti disposizioni:

- le monete in lire, nei valori che la Repubblica di San Marino intenda coniare, sono identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi,

- le monete della Repubblica italiana e le monete della Repubblica di San Marino hanno, rispettivamente, nel territorio della Repubblica italiana e in quello della Repubblica di San Marino, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati e in quelli con le pubbliche casse,

- ciascuno dei due Stati ha lo facoltà di domandare il cambio, in valuto italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano,

- la coniazione delle monete d'oro può essere fatta per valore illimitato; tali monete hanno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino; il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non può eccedere ogni anno la somma complessiva di 3677805000 lire italiane,

- il valore nominale annuo delle monete in lire emesse dalla Repubblica di San Marino si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell'approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 106, paragarfo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea,

- ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire la falsificazione delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

Articolo 8

La Repubblica di San Marino collabora strettamente con la Comunità europea nella lotta contro la contraffazione delle banconote e delle monete in euro e per reprimere e punire le eventuali falsificazioni delle monete e delle banconote in euro che si perpetrassero nel suo territorio.

Articolo 9

Agli enti finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino può essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d'Italia con il consenso della Banca centrale europea.

Articolo 10

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione le parti intendono estinta la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusa il 21 dicembre 1991.

Articolo 11

La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle loro procedure di ratifica, di conclusione o di adozione, secondo le norme applicabili a ciascuna parte.

I competenti organi finanziari della Repubblica italiana e della Repubblica di San Marino provvederanno, di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale dell'importo previsto all'articolo 3 sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo nei due anni precedenti. La prima rivalutazione ha luogo a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Ciascuna parte e gli organismi che partecipano alla procedura che porta alla conclusione della presente convenzione possono chiedere un riesame delle disposizioni della convenzione stessa. Nel caso in cui, a seguito del riesame, risulti opportuno modificare le disposizioni della presente convenzione, si applicano le procedure e il diritto comunitario vigente.

Ciascuna parte può denunciare la presente convenzione con un preavviso di un anno.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a San Marino, il 29 novembre 2000, in duplice originale.

Per la Repubblica italiana, per conto della Comunità Europea

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Per la Repubblica di San Marino

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