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Vini e prodotti vitivinicoli — denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione

SINTESI DI:

Regolamento delegato (UE) 2019/33 — domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso stabilisce le regole per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nonché per l’etichettatura e la presentazione nel settore vitivinicolo.
  • Integra le regole definite nel regolamento (UE) n. 1308/2013

PUNTI CHIAVE

Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

  • La denominazione di origine protetta (DOP) identifica il nome di una regione, un luogo specifico o, in casi eccezionali, un paese, utilizzato per descrivere un prodotto le cui qualità e caratteristiche sono essenzialmente dovute a un particolare ambiente geografico e che devono essere prodotte all’interno di una determinata area geografica utilizzando competenze tecniche riconosciute e registrate. Tutti i prodotti vitivinicoli con status di DOP devono essere prodotti esclusivamente con uve provenienti dalla zona in questione.
  • L’indicazione geografica protetta (IGP) si riferisce a un’indicazione che fa riferimento a una regione, a un luogo specifico o, in casi eccezionali, a un paese, utilizzato per descrivere un prodotto che possiede una qualità, una reputazione o altre caratteristiche specifiche che possono essere attribuite a tale origine geografica. Tutti i prodotti con status di IGP devono essere prodotti con almeno l’85 % delle uve provenienti da tale area geografica.

Norme per DOP e IGP

Il regolamento stabilisce norme che riguardano:

  • la domanda di protezione;
  • la procedura di opposizione, le regole sulle restrizioni all’uso delle DOP e delle IGP dopo una procedura di opposizione;
  • le modifiche del disciplinare di produzione;
  • la cancellazione della protezione;
  • l’utilizzo dei simboli, delle indicazioni e delle abbreviazioni, compreso l’utilizzo di loghi e indicazioni nazionali oltre alle relative deroghe.

Menzioni tradizionali

Le menzioni tradizionali vengono utilizzate per:

  • indicare che il prodotto ha lo status DOP o IGP in virtù del diritto dell’UE e della legislazione di uno Stato membro;
  • indicare un metodo di produzione o di invecchiamento, la qualità, il colore, il tipo di luogo o un evento particolare legato alla storia di un prodotto vitivinicolo recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta.

Norme per le menzioni tradizionali

Il regolamento stabilisce norme che riguardano:

  • le domande di protezione e procedura di esame, comprese la lingua e l’ortografia della menzione tradizionale, le condizioni di validità e di esame da parte della Commissione europea;
  • la procedura di opposizione;
  • la protezione — compresa la relazione con i marchi commerciali e gli omonimi1;
  • modifiche e cancellazioni.

Etichettatura e presentazione

Il regolamento riguarda inoltre le regole per l’etichettatura e la presentazione in relazione a:

  • «presentazione delle indicazioni obbligatorie», al fine di aiutare i consumatori a comprendere meglio il carattere specifico dei prodotti del settore vitivinicolo e per garantire il riconoscimento da parte dei produttori della qualità dei loro prodotti, le etichette dei prodotti del settore vitivinicolo devono contenere una serie di informazioni tra cui:
    • la categoria del prodotto vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013;
    • la menzione DOP o IGP per i vini che recano tali denominazioni e il relativo nome;
    • il titolo alcolometrico effettivo;
    • indicazione della provenienza;
    • Indicazione dell’imbottigliatore, per i vini spumanti, del produttore o del venditore, per i vini importati l’importatore;
    • il tenore di zucchero per i vini spumanti.
  • «indicazioni facoltative». Possono includere:
    • annata;
    • varietà di uve;
    • tenore di zucchero (per vini diversi dagli spumanti);
    • menzioni tradizionali per i vini recanti denominazione DOP o IGP;
    • il simbolo dell’UE indicante una DOP o una IGP;
    • indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
    • indicazione dell’azienda;
  • determinati tipi di bottiglia e dispositivi di chiusura.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato dal .

CONTESTO

Questo regolamento delegato è stato adottato parallelamente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 che stabilisce norme per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013. Mira a semplificare, chiarire, completare e armonizzare le norme procedurali specifiche per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche per renderle coerenti con altri prodotti agricoli e alimentari.

Ulteriori approfondimenti:

TERMINI CHIAVE

  1. Omonimo: parole che hanno la stessa ortografia o pronuncia ma significati o origini diverse.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 del , pag. 2).

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Si veda la versione consolidata.

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