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La direttiva 93/109/CE stabilisce le modalità dettagliate in base alle quali i cittadini dell’UE residenti in uno Stato membro dell’UE di cui non sono cittadini possono esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo (PE) in tale paese.
La direttiva definisce i requisiti che un cittadino di un altro Stato membro deve soddisfare per votare o candidarsi nel proprio paese di residenza. La persona deve:
La direttiva è stata modificata nel 2013 per semplificare le procedure di presentazione delle candidature dei candidati che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. In precedenza, i cittadini dell’UE che si trovavano in questa situazione dovevano fornire un certificato del loro paese di cittadinanza attestante che non erano stati esclusi dalla candidatura alle elezioni del PE in quel paese. Dal 2014, i cittadini dell’UE che presentano la loro candidatura alle elezioni possono fornire una dichiarazione invece del certificato. Le autorità dello Stato membro di residenza devono mettersi in contatto con il paese di cittadinanza per verificare la validità della dichiarazione. Per garantire una comunicazione efficiente, ciascuno Stato membro deve designare un punto di contatto responsabile della notifica delle informazioni relative a tali candidati.
I cittadini dell’UE possono esercitare il diritto di voto e di eleggibilità sia nello Stato membro di residenza che nel loro paese d’origine. Nessuno può votare più di una volta o candidarsi in più di uno Stato membro nella stessa elezione.
Gli elettori possono essere iscritti nelle liste elettorali del loro paese di residenza solo se ne fanno richiesta in anticipo. Negli Stati membri in cui i cittadini sono legalmente obbligati a votare, gli elettori non cittadini che chiedono di essere iscritti nelle liste elettorali sono soggetti allo stesso obbligo.
Per essere iscritti nelle liste elettorali, gli elettori stranieri devono presentare gli stessi documenti degli elettori nazionali. Devono inoltre fornire ulteriori informazioni sotto forma di dichiarazione formale.
I ricorsi di cui dispongono i cittadini nazionali devono essere accessibili anche ai cittadini stranieri cui sia stata negata l’iscrizione nelle liste elettorali o la cui candidatura sia stata respinta.
Nessuna disposizione della direttiva 93/109/CE può pregiudicare le norme di ciascuno Stato membro relative al diritto di voto o di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono al di fuori del suo territorio elettorale.
La direttiva 93/109/CE sarà abrogata dalla direttiva (UE) 2025/1788 (cfr. sintesi) a decorrere dal .
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del , relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del , pagg. 34-38).
Le successive modifiche alla direttiva (UE) 93/109/EC sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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