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Emissioni dei veicoli e durabilità delle batterie (Euro 7): prescrizioni tecniche e norme di certificazione

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/1257 sull’omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Lo scopo del regolamento (UE) 2024/1257 è quello di ridurre ulteriormente le emissioni degli inquinanti atmosferici derivanti dai gas di scarico e dai freni, fissando norme più rigide sui limiti di emissione, sul consumo di carburante ed energia elettrica e sulla durabilità delle batterie per i veicoli stradali a livello dell’Unione europea (Unione).
  • Modifica il regolamento (UE) 2018/858 sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (si veda la sintesi).
  • Esso abroga:
    • i regolamenti (CE) n. 715/2007 sulla riduzione dell’inquinamento causato dai veicoli a motore leggeri (si veda la sintesi) e n. 595/2009 sulle norme di certificazione dei veicoli pesanti (Euro VI) (si veda la sintesi);
    • il regolamento (UE) n. 582/2011;
    • il regolamento (UE) 2017/1151 (si veda la sintesi);
    • il regolamento (UE) 2017/2400 relativo alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli pesanti (si veda la sintesi); e
    • il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

PUNTI CHIAVE

  • Nell’ambito del Green Deal europeo e in conformità con l’impegno dell’Unione nei confronti dell’accordo di Parigi sull’azione per il clima, il regolamento stabilisce nuove norme dell’Unione, note come Euro 7, rinforzando ulteriormente le norme sulle emissioni inquinanti dei veicoli stradali ed estendendone l’ambito di applicazione, ad esempio includendo le emissioni diverse da quelle dallo scarico emesse dall’abrasione degli pneumatici e dai freni dei veicoli.
  • Affianca il regolamento (UE) 2019/631 (si veda la sintesi), che richiede l’eliminazione delle emissioni di CO2 dal tubo di scappamento delle autovetture nuove (M1, N1) entro il 2035.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

  • veicoli leggeri (auto e furgoni delle categorie M1 e N1); e
  • veicoli pesanti (camion e autobus delle categorie M2, M3, N2, N3 e rimorchi delle categorie O3 e O4).

Limiti di emissione e prove

Il regolamento comprende una serie di misure che riguardano i limiti di emissione e le prove.

  • Stabilisce i limiti delle emissioni di scarico Euro 7 per le seguenti categorie di veicoli:
    • veicoli M1 e N1, stessi limiti di Euro 6, con il limite del numero di particelle che ora include le particelle superiori a 10 mm;
    • veicoli M2, M3, N2 e N3, sono introdotti limiti più severi in materia di inquinanti, anche per alcuni di essi che non sono stati ancora disciplinati, come il protossido di azoto.
  • Richiede una prova delle emissioni di guida reali per tutte le categorie di veicoli a motore, insieme a prove in laboratorio del motore nel caso di veicoli pesanti.
  • Introduce procedure di prova per misurare il consumo di carburante ed energia elettrica per tutte le categorie di veicoli a motore.
  • Introduce limiti per le emissioni diverse da quelle dallo scarico, quali l’emissione di particolato dai freni e l’abrasione degli pneumatici per tutte le categorie di veicoli a motore.

Prescrizioni relative alla durabilità della batteria

Il regolamento:

  • stabilisce prescrizioni prestazionali minime sulla durabilità delle batterie di trazione nei veicoli elettrici ibridi elettrici e plug-in;
  • fissa soglie per lo stato di salute della batteria durante il ciclo di vita del veicolo.

Obblighi dei costruttori

Il regolamento:

  • richiede ai costruttori di progettare i veicoli affinché rispettino i limiti di emissione per tutta la durata di vita di un veicolo;
  • impone l’installazione di sistemi di monitoraggio a bordo e di monitoraggio del consumo di carburante/energia a bordo;
  • vieta la manomissione e impianti di manipolazione1 o strategie di manipolazione;
  • richiede la comunicazione dei dati ambientali e un passaporto ambientale del veicolo.

Omologazione2 e vigilanza del mercato

Il regolamento:

  • fissa i termini per l’omologazione e l’immatricolazione dei veicoli conformi;
  • autorizza le autorità a svolgere controlli sulla conformità della produzione, sulla conformità in servizio e sulle attività della vigilanza del mercato;
  • consente ai produttori di piccole serie una certa flessibilità nelle prove.

Comunicazione e riesame

Il regolamento richiede una comunicazione periodica e un riesame della sua attuazione ed efficacia.

Allineamento con le norme delle Nazioni Unite (ONU)

Il regolamento:

  • punta ad allineare le prescrizioni tecniche con la normativa sui veicoli delle Nazioni Unite, ove applicabile; e
  • consente l’adozione di limiti/prescrizioni del regolamento delle Nazioni Unite nel diritto dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento si applica a partire dal ai nuovi tipi di veicoli delle categorie M1 e N1 e a componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli delle categorie M1 o N1 omologati ai sensi del presente regolamento.
  • Si applica a partire dal ai nuovi veicoli delle categorie M1 e N1 e a componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti di tali veicoli.
  • Si applica a partire dal ai nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 e a componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 omologati ai sensi del presente regolamento.
  • Si applica a partire dal ai nuovi veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 e a componenti, i sistemi e le entità tecniche indipendenti di tali veicoli.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Impianto di manipolazione. qualsiasi elemento di progetto che comporti la mancata conformità del veicolo alle prescrizioni di cui al presente regolamento durante la guida ma non in fase di prova regolamentare, anche se il veicolo risulta conforme in sede di prova, o che manipoli i dati relativi ai sensori, al consumo di carburante o di energia elettrica, all’autonomia elettrica o alla durabilità della batteria;
  2. Omologazione. procedura con cui un’autorità competente certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente soddisfa le pertinenti norme amministrative e i requisiti tecnici.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (OJ L, 2024/1257, ).

ultimo aggiornamento:

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