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Le nuove norme rafforzano i requisiti per la raccolta, il trattamento e lo scarico di acque reflue urbane, al fine di proteggere l’ambiente e la salute umana, in linea con l’approccio «One Health». Inoltre, la direttiva rivista estende l’ambito di applicazione dei requisiti sul riutilizzo dell’acqua e sulla neutralità energetica per il trattamento delle acque reflue, stabilendo norme per il monitoraggio delle acque reflue per quanto riguarda i parametri sanitari e per l’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, e rafforzando il principio «chi inquina paga».
Essa sostituirà la direttiva 91/271/CEE a decorrere dal .
PUNTI CHIAVE
Reti fognarie
Gli Stati membri dell’Unione devono raccogliere e trattare le acque reflue provenienti da tutti gli agglomerati1 di popolazione superiore a 1 000 abitanti equivalenti (a.e.) , che corrisponde a una riduzione della soglia di 2 000 rispetto alle norme precedenti.
Tutti gli agglomerati di 2 000 a.e. o più sono provvisti di reti fognarie e tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria.
Gli agglomerati compresi tra 1 000 e 2 000 a.e. devono rispettare tali obblighi entro il .
Sono necessari piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per gli agglomerati di 100 000 a.e. o più entro il 2033, con una scadenza del 2039 per gli agglomerati a rischio, ossia con a.e. tra 10 000 e 100 000.
Trattamento secondario (rimozione della materia organica biodegradabile)
Entro il 2035, per gli agglomerati di oltre 1 000 a.e., deve essere eseguito un trattamento secondario prima dello scarico nell’ambiente.
Sono previste deroghe, anche per gli Stati membri in cui la copertura delle reti fognarie è molto bassa e occorre quindi più tempo per fornire gli investimenti significativi necessari.
Trattamento terziario (rimozione dei nutrienti azoto e fosforo)
Sono stati stabiliti livelli di rimozione più severi per azoto e fosforo.
Il trattamento terziario sarà applicato nel 30 % degli impianti di trattamento per gli agglomerati di 150 000 a.e. o più entro la fine del 2033 e nel 70 % di tali impianti di trattamento entro la fine del 2036.
Entro il 2039 sarà applicato un trattamento terziario in tutti gli impianti di trattamento per gli agglomerati pari o superiori a 150 000 a.e.
Tutti gli impianti di trattamento degli agglomerati di 10 000 a.e. o più devono essere contemplati a partire dal 2045, con obiettivi intermedi fissati per il 2033, il 2036 e il 2039.
Trattamento quaternario (rimozione di microinquinanti)
Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di 150 000 a.e. o più soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento quaternario entro il:
per gli scarichi provenienti dal 20 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
per gli scarichi provenienti dal 60 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
per gli scarichi provenienti da tutti questi impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
In base al principio «chi inquina paga», i produttori di prodotti che portano all’inquinamento delle acque reflue urbane da parte di microinquinanti devono contribuire almeno all’80 % dei costi di tale ulteriore trattamento attraverso un regime di responsabilità estesa del produttore.
Riutilizzo dell’acqua
Gli Stati membri devono promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate per tutti gli scopi, in particolare nelle zone soggette a stress idrico, garantendo al contempo che esse non abbiano un impatto sulla salute umana o sull’ambiente. Ciò integra il regolamento per il riutilizzo dell’acqua (si veda la sintesi). L’insieme di queste misure svolge un ruolo importante nella riduzione dell’estrazione di acqua dolce.
Neutralità energetica
Gli audit energetici degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane più grandi e delle reti fognarie devono essere effettuati ogni quattro anni.
La direttiva stabilisce un obiettivo nazionale di neutralità energetica per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per 10 000 a.e. o più per produrre energia da fonti rinnovabili entro il 2045, sulla base di regolari audit energetici, con obiettivi intermedi progressivi.
Questa energia rinnovabile può essere prodotta in loco o altrove ed è possibile acquistare fino al 35 % (dell’obiettivo finale) di energia non fossile da fonti esterne a determinate condizioni.
Monitoraggio delle acque reflue in base ai parametri per la salute pubblica
La direttiva richiede agli Stati membri di elaborare un elenco di parametri rilevanti per la salute pubblica durante il monitoraggio delle acque reflue urbane, che potrebbe includere SARS-CoV-2 e sue varianti, virus della poliomielite e virus influenzale.
Accesso ai servizi igienico-sanitari
La direttiva rivista prevede che gli Stati membri adottino misure entro il 2029 per migliorare l’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, in particolare per le persone vulnerabili ed emarginate. Ciò integra i requisiti nella rifusione della direttiva sull’acqua potabile per includere l’accesso all’acqua (si veda la sintesi).
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme devono essere applicate a partire dal , con alcune eccezioni.
Agglomerato. Area in cui la popolazione espressa in abitanti equivalenti, combinata o meno con le attività economiche, è sufficientemente concentrata da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso uno o più impianti di trattamento di acque reflue urbane o verso uno o più punti di scarico finali.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (GU L, 2024/3019, ).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2024/3019 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L, 2024/1203, ).
Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del , pag. 26).
Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del , pag. 164).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d’azione dell’Unione europea: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final del ].
Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua (GU L 177 del , pag. 32).
Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del , pag. 82).
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22).
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del , pag. 17).
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (GU L 20 del , pag. 7).
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 , pag. 19).
Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348, del , pag. 84).
Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del , pag. 37).
Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del , pag. 1).
Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del , pag. 19).
Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del , pag. 1).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque (GU L 327 del , pag. 1).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del , pag. 7).
Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del , pag. 6).