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Trattamento delle acque reflue urbane (dal 2027)

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2024/3019 concernente il trattamento delle acque reflue urbane

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva (UE) 2024/3019 rivede le norme dell’Unione europea (Unione) sul trattamento delle acque reflue urbane nell’ambito del piano d’azione sull’inquinamento zero e degli obiettivi del Green Deal europeo.
  • Le nuove norme rafforzano i requisiti per la raccolta, il trattamento e lo scarico di acque reflue urbane, al fine di proteggere l’ambiente e la salute umana, in linea con l’approccio «One Health». Inoltre, la direttiva rivista estende l’ambito di applicazione dei requisiti sul riutilizzo dell’acqua e sulla neutralità energetica per il trattamento delle acque reflue, stabilendo norme per il monitoraggio delle acque reflue per quanto riguarda i parametri sanitari e per l’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, e rafforzando il principio «chi inquina paga».
  • Essa sostituirà la direttiva 91/271/CEE a decorrere dal .

PUNTI CHIAVE

Reti fognarie

  • Gli Stati membri dell’Unione devono raccogliere e trattare le acque reflue provenienti da tutti gli agglomerati1 di popolazione superiore a 1 000 abitanti equivalenti (a.e.) , che corrisponde a una riduzione della soglia di 2 000 rispetto alle norme precedenti.
  • Tutti gli agglomerati di 2 000 a.e. o più sono provvisti di reti fognarie e tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria.
  • Gli agglomerati compresi tra 1 000 e 2 000 a.e. devono rispettare tali obblighi entro il .
  • Sono necessari piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per gli agglomerati di 100 000 a.e. o più entro il 2033, con una scadenza del 2039 per gli agglomerati a rischio, ossia con a.e. tra 10 000 e 100 000.

Trattamento secondario (rimozione della materia organica biodegradabile)

  • Entro il 2035, per gli agglomerati di oltre 1 000 a.e., deve essere eseguito un trattamento secondario prima dello scarico nell’ambiente.
  • Sono previste deroghe, anche per gli Stati membri in cui la copertura delle reti fognarie è molto bassa e occorre quindi più tempo per fornire gli investimenti significativi necessari.

Trattamento terziario (rimozione dei nutrienti azoto e fosforo)

  • Sono stati stabiliti livelli di rimozione più severi per azoto e fosforo.
  • Il trattamento terziario sarà applicato nel 30 % degli impianti di trattamento per gli agglomerati di 150 000 a.e. o più entro la fine del 2033 e nel 70 % di tali impianti di trattamento entro la fine del 2036.
  • Entro il 2039 sarà applicato un trattamento terziario in tutti gli impianti di trattamento per gli agglomerati pari o superiori a 150 000 a.e.
  • Tutti gli impianti di trattamento degli agglomerati di 10 000 a.e. o più devono essere contemplati a partire dal 2045, con obiettivi intermedi fissati per il 2033, il 2036 e il 2039.

Trattamento quaternario (rimozione di microinquinanti)

  • Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di 150 000 a.e. o più soddisfino i requisiti pertinenti per il trattamento quaternario entro il:
    • per gli scarichi provenienti dal 20 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
    • per gli scarichi provenienti dal 60 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
    • per gli scarichi provenienti da tutti questi impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
  • In base al principio «chi inquina paga», i produttori di prodotti che portano all’inquinamento delle acque reflue urbane da parte di microinquinanti devono contribuire almeno all’80 % dei costi di tale ulteriore trattamento attraverso un regime di responsabilità estesa del produttore.

Riutilizzo dell’acqua

  • Gli Stati membri devono promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate per tutti gli scopi, in particolare nelle zone soggette a stress idrico, garantendo al contempo che esse non abbiano un impatto sulla salute umana o sull’ambiente. Ciò integra il regolamento per il riutilizzo dell’acqua (si veda la sintesi). L’insieme di queste misure svolge un ruolo importante nella riduzione dell’estrazione di acqua dolce.

Neutralità energetica

  • Gli audit energetici degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane più grandi e delle reti fognarie devono essere effettuati ogni quattro anni.
  • La direttiva stabilisce un obiettivo nazionale di neutralità energetica per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per 10 000 a.e. o più per produrre energia da fonti rinnovabili entro il 2045, sulla base di regolari audit energetici, con obiettivi intermedi progressivi.
  • Questa energia rinnovabile può essere prodotta in loco o altrove ed è possibile acquistare fino al 35 % (dell’obiettivo finale) di energia non fossile da fonti esterne a determinate condizioni.

Monitoraggio delle acque reflue in base ai parametri per la salute pubblica

La direttiva richiede agli Stati membri di elaborare un elenco di parametri rilevanti per la salute pubblica durante il monitoraggio delle acque reflue urbane, che potrebbe includere SARS-CoV-2 e sue varianti, virus della poliomielite e virus influenzale.

Accesso ai servizi igienico-sanitari

La direttiva rivista prevede che gli Stati membri adottino misure entro il 2029 per migliorare l’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti, in particolare per le persone vulnerabili ed emarginate. Ciò integra i requisiti nella rifusione della direttiva sull’acqua potabile per includere l’accesso all’acqua (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme devono essere applicate a partire dal , con alcune eccezioni.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Agglomerato. Area in cui la popolazione espressa in abitanti equivalenti, combinata o meno con le attività economiche, è sufficientemente concentrata da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso uno o più impianti di trattamento di acque reflue urbane o verso uno o più punti di scarico finali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (GU L, 2024/3019, ).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2024/3019 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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