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Pratiche commerciali sleali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2005/29/CE:
    • definisce le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori vietate nell’Unione europea (Unione);
    • si applica a qualsiasi omissione o atto direttamente collegato alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto* da parte di un professionista ai consumatori* tutelando gli interessi economici dei consumatori prima, durante e dopo lo svolgimento di un’operazione commerciale;
    • garantisce lo stesso grado di protezione a tutti i consumatori indipendentemente dal luogo di acquisto o di vendita nell’Unione.
  • La direttiva (UE) 2019/2161 modifica la direttiva 2005/29/CE per una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, facendo fronte ai nuovi sviluppi del mercato, in particolare il marketing online.

PUNTI CHIAVE

  • Le pratiche commerciali sleali sono le pratiche:
    • contrarie agli obblighi imposti dalla diligenza professionale*; e
    • idonee a falsare in misura rilevante il comportamento di acquisto del consumatore medio.
  • Alcuni consumatori godono di un livello di protezione più elevato a causa della loro particolare vulnerabilità alla pratica o al prodotto, dell’età (bambini o anziani), dell’ingenuità o del loro stato di infermità mentale o fisica.
  • La direttiva 2005/29/CE distingue due categorie di pratiche commerciali che sono sleali se inducono il consumatore medio ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe assunto: le pratiche commerciali ingannevoli (per azione od omissione) e le pratiche commerciali aggressive.
  • Inoltre, l’allegato I della direttiva 2005/29/CE contiene un elenco di pratiche commerciali che sono vietate in ogni caso («lista nera»).

Pratiche commerciali ingannevoli

Azioni ingannevoli

Una pratica commerciale è ingannevole se contiene informazioni false o non veritiere oppure può ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione può essere corretta, e portarlo ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe assunto. Fra gli esempi di simili azioni troviamo informazioni false o ingannevoli riguardanti:

  • l’esistenza o la natura del prodotto;
  • le caratteristiche principali del prodotto (la sua disponibilità, i benefici, i rischi, la composizione, l’origine geografica, i risultati che si possono attendere dal suo uso, ecc.);
  • la portata degli impegni del professionista (in codici di condotta ai quali il professionista ha accettato di vincolarsi);
  • il prezzo o l’esistenza di uno specifico vantaggio in termini di prezzo;
  • la necessità di una manutenzione o riparazione.

La direttiva di modifica (UE) 2019/2161 introduce una norma specifica che fa fronte alle pratiche ingannevoli in cui le merci sono commercializzate come identiche mentre, in realtà, la loro composizione è significativamente diversa tra vari Stati membri (il che è spesso definito come «duplice livello di qualità» delle merci).

Omissioni ingannevoli

  • Una pratica è ingannevole anche qualora le informazioni rilevanti necessarie affinché il consumatore medio prenda una decisione di acquisto consapevole siano omesse o fornite in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo e possano indurlo ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe preso.
  • La direttiva 2005/29/CE fornisce un elenco generale di informazioni che dovrebbero essere considerate rilevanti, quali il prezzo e le caratteristiche principali del prodotto. La direttiva di modifica (UE) 2019/2161 prevede obblighi aggiuntivi per le vendite online, ad esempio obblighi per i mercati online* di informare i consumatori in merito ai parametri principali che determinano la classificazione* dei prodotti presentati come risultato di una ricerca e l’obbligo di informare se, e in che modo, è verificata l’autenticità delle recensioni dei consumatori.

Pratiche commerciali aggressive

  • Le decisioni di acquisto assunte dai consumatori devono essere prese liberamente. Una pratica è aggressiva e sleale qualora, tramite molestie, coercizione o indebito condizionamento* limita considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio e lo induce ad assumere una decisione di acquisto che non avrebbe altrimenti preso.
  • Per stabilire se una pratica commerciale è aggressiva o meno, occorre tenere conto di vari elementi tra cui si contano:
    • la natura, il luogo e la durata della pratica;
    • il possibile ricorso alla minaccia fisica o verbale;
    • lo sfruttamento, da parte del professionista, di una circostanza specifica di gravità tale (ad esempio una morte o una grave malattia) da alterare la capacità di valutazione del consumatore al fine di influenzarne la decisione rispetto al prodotto;
    • le eventuali condizioni non contrattuali sproporzionate, imposte al consumatore che intende esercitare i propri diritti contrattuali (quali la risoluzione o la modifica di un contratto).
  • L’allegato I della direttiva 2005/29/CE contiene un elenco di 35 pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali.

Pratiche vietate in ogni caso («lista nera»)

  • La direttiva 2005/29/CE contiene un elenco di pratiche commerciali che sono vietate in ogni caso. La direttiva di modifica (UE) 2019/2161 ha aggiunto all’elenco diverse pratiche aggiuntive che vietano la pubblicazione di recensioni dei consumatori false, la pubblicità nascosta nei risultati di ricerca e la rivendita di biglietti che il professionista ha acquistato utilizzando strumenti automatizzati (noti come «bot»).

Ricorso e sanzioni

  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2161 aggiunge un obbligo per gli Stati membri di garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi individuali (ad esempio, risarcimento, riduzione del prezzo ecc.) quando vengono danneggiati da pratiche commerciali sleali.
  • Gli Stati membri dell’Unione sono tenuti a introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per punire i professionisti che infrangono le disposizioni nazionali riguardanti le pratiche commerciali sleali.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2161 introduce criteri da applicare quando sono irrogate sanzioni. Stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni fino ad almeno il 4 % del fatturato annuo del professionista o 2 milioni di EUR se le informazioni sul fatturato non sono disponibili laddove le autorità di diversi paesi stiano collaborando su gravi infrazioni transnazionali che interessano i consumatori in diversi Stati membri.

Documento di orientamento

Nel 2021, la Commissione europea ha pubblicato orientamenti aggiornati relativi all’attuazione e all’applicazione della direttiva 2005/29/CE. Tali orientamenti spiegano concetti e norme fondamentali e offrono esempi concreti derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da giudici e amministrazioni nazionali, al fine di rendere più agevole l’applicazione per le autorità nazionali e garantire una maggiore certezza del diritto per i professionisti. Gli orientamenti riguardano le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2161.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2005/29/CE doveva essere recepita negli Stati membri entro il 12 giugno 2007. Gli Stati membri dovevano applicare le norme della direttiva entro il 12 dicembre 2007.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2161 doveva essere recepita negli Stati membri entro il 28 novembre 2021. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le norme della direttiva dal 28 maggio 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Prodotto: qualsiasi merce o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e i contenuti digitali.
Consumatore: un soggetto che, nelle pratiche commerciali oggetto della direttiva 2005/29/CE, agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Diligenza professionale: rispetto alle pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori.
Mercato online: un servizio che utilizza un software (compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione) gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.
Classificazione: rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione.
Indebito condizionamento: sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia a tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

Le modifiche successive alla direttiva 2005/29/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Un «New Deal» per i consumatori [COM(2018) 183 final dell’11.4.2018].

Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (GU C 526 del 29.12.2021, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 28.05.2022

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