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Il regolamento (UE) 2024/3011 mira a migliorare l’efficienza e la corretta amministrazione della giustizia e ad assicurare che l’indagine o il perseguimento di reati siano svolti dallo Stato membro dell’Unione europea (Unione) più adatto. In particolare, esso si prefigge di evitare inutili procedimenti penali paralleli (del medesimo indagato e degli stessi fatti) in diversi Stati membri.
Pertanto, il regolamento stabilisce norme comuni sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri.
PUNTI CHIAVE
Lotta contro i reati transfrontalieri
L’Unione ha istituito una serie di strumenti di cooperazione giudiziaria per contribuire alla lotta contro i reati transfrontalieri. Tra questi vi sono:
l’istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e della rete giudiziaria europea.
Il presente regolamento è il primo strumento dell’Unione relativo al trasferimento di un procedimento penale da uno Stato membro all’altro.
Norme comuni per il trasferimento dei procedimenti penali
L’autorità richiedente può decidere di richiedere il trasferimento dei procedimenti in un altro Stato membro se ritiene che l’obiettivo di un’amministrazione efficace e corretta della giustizia, che comprende una valutazione della proporzionalità del trasferimento, possa essere meglio garantito mediante lo svolgimento del relativo procedimento penale in un altro Stato membro. Ai fini di tale richiesta, l’autorità richiedente tiene conto, in particolare, di un elenco di determinati criteri che includono, tra gli altri aspetti:
la commissione del reato nel territorio dello Stato membro in cui il procedimento deve essere trasferito o il verificarsi della maggior parte dei suoi effetti o di una parte sostanziale del danno in tale territorio;
uno o più indagati o imputati sono cittadini o residenti di tale Stato membro;
uno o più indagati o imputati sono presenti nello Stato membro in cui il procedimento deve essere trasferito e tale Stato membro si rifiuta di consegnare tali persone;
la maggior parte delle prove pertinenti ai fini dell’indagine si trova nello Stato membro o la maggior parte dei testimoni pertinenti risiede in tale Stato;
nello Stato membro è in corso un procedimento penale nei confronti dell’indagato o dell’imputato per fatti identici o parzialmente identici o per altri fatti, per cui tale Stato diventa responsabile del procedimento.
La richiesta di trasferimento del procedimento penale deve essere redatta dall’autorità richiedente utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I del regolamento.
L’autorità richiesta ha sessanta giorni di tempo per accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale. Tale termine può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.
Il trasferimento dei procedimenti penali non dovrebbe essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
Nella misura in cui tale giurisdizione non sia già prevista dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto, la giurisdizione per il procedimento penale può essere derivata esclusivamente sulla base del regolamento conformemente ai motivi specifici elencati.
Una volta che il procedimento penale è stato trasferito, l’autorità richiesta deve applicare il proprio diritto e le proprie procedure nazionali. La pena applicabile al reato sarà quella prevista dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto, a meno che tale diritto disponga diversamente.
Un indagato, un imputato o una vittima può altresì, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale, proporre alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto che il procedimento penale sia trasferito conformemente al presente regolamento
La comunicazione tra l’autorità richiedente e l’autorità richiesta deve avvenire attraverso il sistema informatico decentrato. L’autorità richiedente e l’autorità richiesta devono consultarsi reciprocamente per garantire l’applicazione efficace del regolamento. Le consultazioni possono aver luogo anche prima di presentare la richiesta di trasferimento dei procedimenti.
Misure di salvaguardia
Prima di emettere la richiesta di trasferimento, l’autorità richiedente deve tenere in debita considerazione gli interessi legittimi dell’indagato/imputato, nonché quelli della vittima.
L’indagato/imputato deve essere informato, in una lingua a lui comprensibile, sull’intenzione di trasferire il procedimento e deve avere l’opportunità di esprimere il proprio parere. Dovrebbero inoltre essere informati della richiesta emessa e della decisione di accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale, nonché del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Lo stesso obbligo si applica alle vittime, siano esse persone fisiche o giuridiche, che risiedono/si trovano nello Stato membro richiedente e ricevono informazioni sul procedimento penale.
L’indagato/imputato e la vittima hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato membro richiesto contro la decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il presente regolamento si applicherà a partire dal . L’articolo 24, relativo all’uso del sistema informatico decentrato, inizierà ad essere applicato dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione per la sua istituzione.
Regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul trasferimento dei procedimenti penali (GU L, 2024/3011, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Raccomandazione (UE) 2023/681 della Commissione, dell’, sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione C/2022/8987 (GU L 86 del , pag. 44).
Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell’accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, ).
Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell’, pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del , pag. 89).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2016/680 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del , pag. 39).
Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del , pag. 138).
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del , pag. 6).
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’, pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU L 297 del , pag. 1).
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del , pag. 4).
Raccomandazione 2013/C 378/02 della Commissione del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (GU C 378 del , pag. 8).
Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’, pag. 1).
Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del , pag. 57).
Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’ordine di protezione europeo (GU L 338 del , pag. 2).
Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del , pag. 1).
Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del , sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del , pag. 42).
Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del , relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’, pag. 42).
Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del , relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU L 327 del , pag. 27).
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del , relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del , pag. 102).
Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del , relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del , pag. 16).
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del , relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro (GU L 190 del , pag. 1).