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Trasferimento dei procedimenti penali

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/3011 sul trasferimento dei procedimenti penali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2024/3011 mira a migliorare l’efficienza e la corretta amministrazione della giustizia e ad assicurare che l’indagine o il perseguimento di reati siano svolti dallo Stato membro dell’Unione europea (Unione) più adatto. In particolare, esso si prefigge di evitare inutili procedimenti penali paralleli (del medesimo indagato e degli stessi fatti) in diversi Stati membri.

Pertanto, il regolamento stabilisce norme comuni sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri.

PUNTI CHIAVE

Lotta contro i reati transfrontalieri

L’Unione ha istituito una serie di strumenti di cooperazione giudiziaria per contribuire alla lotta contro i reati transfrontalieri. Tra questi vi sono:

Il presente regolamento è il primo strumento dell’Unione relativo al trasferimento di un procedimento penale da uno Stato membro all’altro.

Norme comuni per il trasferimento dei procedimenti penali

L’autorità richiedente può decidere di richiedere il trasferimento dei procedimenti in un altro Stato membro se ritiene che l’obiettivo di un’amministrazione efficace e corretta della giustizia, che comprende una valutazione della proporzionalità del trasferimento, possa essere meglio garantito mediante lo svolgimento del relativo procedimento penale in un altro Stato membro. Ai fini di tale richiesta, l’autorità richiedente tiene conto, in particolare, di un elenco di determinati criteri che includono, tra gli altri aspetti:

  • la commissione del reato nel territorio dello Stato membro in cui il procedimento deve essere trasferito o il verificarsi della maggior parte dei suoi effetti o di una parte sostanziale del danno in tale territorio;
  • uno o più indagati o imputati sono cittadini o residenti di tale Stato membro;
  • uno o più indagati o imputati sono presenti nello Stato membro in cui il procedimento deve essere trasferito e tale Stato membro si rifiuta di consegnare tali persone;
  • la maggior parte delle prove pertinenti ai fini dell’indagine si trova nello Stato membro o la maggior parte dei testimoni pertinenti risiede in tale Stato;
  • nello Stato membro è in corso un procedimento penale nei confronti dell’indagato o dell’imputato per fatti identici o parzialmente identici o per altri fatti, per cui tale Stato diventa responsabile del procedimento.
La richiesta di trasferimento del procedimento penale deve essere redatta dall’autorità richiedente utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I del regolamento.

L’autorità richiesta ha sessanta giorni di tempo per accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale. Tale termine può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.

Il trasferimento dei procedimenti penali non dovrebbe essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Nella misura in cui tale giurisdizione non sia già prevista dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto, la giurisdizione per il procedimento penale può essere derivata esclusivamente sulla base del regolamento conformemente ai motivi specifici elencati.

Una volta che il procedimento penale è stato trasferito, l’autorità richiesta deve applicare il proprio diritto e le proprie procedure nazionali. La pena applicabile al reato sarà quella prevista dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto, a meno che tale diritto disponga diversamente.

Un indagato, un imputato o una vittima può altresì, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale, proporre alle autorità competenti dello Stato richiedente o dello Stato richiesto che il procedimento penale sia trasferito conformemente al presente regolamento

La comunicazione tra l’autorità richiedente e l’autorità richiesta deve avvenire attraverso il sistema informatico decentrato. L’autorità richiedente e l’autorità richiesta devono consultarsi reciprocamente per garantire l’applicazione efficace del regolamento. Le consultazioni possono aver luogo anche prima di presentare la richiesta di trasferimento dei procedimenti.

Misure di salvaguardia

  • Prima di emettere la richiesta di trasferimento, l’autorità richiedente deve tenere in debita considerazione gli interessi legittimi dell’indagato/imputato, nonché quelli della vittima.
  • L’indagato/imputato deve essere informato, in una lingua a lui comprensibile, sull’intenzione di trasferire il procedimento e deve avere l’opportunità di esprimere il proprio parere. Dovrebbero inoltre essere informati della richiesta emessa e della decisione di accettare o rifiutare il trasferimento del procedimento penale, nonché del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Lo stesso obbligo si applica alle vittime, siano esse persone fisiche o giuridiche, che risiedono/si trovano nello Stato membro richiedente e ricevono informazioni sul procedimento penale.
  • L’indagato/imputato e la vittima hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato membro richiesto contro la decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il presente regolamento si applicherà a partire dal . L’articolo 24, relativo all’uso del sistema informatico decentrato, inizierà ad essere applicato dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione per la sua istituzione.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul trasferimento dei procedimenti penali (GU L, 2024/3011, ).

ultimo aggiornamento:

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