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Controlli per garantire la sicurezza dei veicoli e dei loro rimorchi

SINTESI DI:

Direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva si prefigge di migliorare la sicurezza stradale fissando requisiti minimi per i controlli tecnici periodici dei veicoli e dei loro rimorchi nell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La legge si applica ai veicoli in grado di raggiungere velocità superiori a 25 km/h nelle seguenti categorie:

  • autovetture e veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1), da sottoporre a controlli quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
  • veicoli della categoria M1 impiegati come taxi o ambulanze, autobus o minibus (M2, M3), autoveicoli pesanti (N2, N3) e rimorchi pesanti (O3, O4), da sottoporre a controlli un anno dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni anno;
  • trattori veloci di velocità nominale superiore a 40 km/h (T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b) e utilizzati in ambito commerciale, da sottoporre a controlli quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Motocicli potenti

I veicoli a due o tre rute (categoria L) con un motore a combustione superiore a 125 cm3 saranno sottoposti a controlli dal 2022 a meno che le statistiche sulla sicurezza stradale per i cinque anni precedenti dimostrino che lo stesso livello di sicurezza stradale potrebbe essere raggiunto con misure alternative.

Controlli tecnici prima della scadenza dei termini

In determinate circostanze, i veicoli potrebbero dover essere sottoposti a controlli prima della debita scadenza:

  • dopo un incidente;
  • quando cambia il titolare del certificato di immatricolazione;
  • al raggiungimento di 160 000 km;
  • qualora la sicurezza stradale sia gravemente compromessa.

Deroghe

Le seguenti tipologie di veicoli possono essere escluse dai controlli tecnici:

  • veicoli di interesse storico;
  • veicoli diplomatici;
  • veicoli utilizzati da forze armate, polizia, dogana, vigili del fuoco o solo per attività agricole e forestali;
  • veicoli utilizzati esclusivamente nelle isole piccole.

Centri di controllo approvati

Ogni Stato membro dell’Unione deve predisporre centri di controllo approvati e conformi, mentre gli ispettori devono soddisfare criteri di competenza ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi.

Valutazione delle anomalie

  • Le anomalie sono classificate come lievi, gravi o pericolose. Una lieve anomalia non è sufficiente perché un veicolo non superi un controllo.
  • Se le anomalie sono pericolose, l’uso del veicolo su strade pubbliche può essere sospeso fino a quando il guasto non viene eliminato.

Certificato di revisione

Quando un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro è reimmatricolato, il suo certificato deve essere riconosciuto dagli altri Stati membri, anche se la proprietà è cambiata.

Entro il 2021, i centri di controllo saranno tenuti a condividere le informazioni pertinenti con l’autorità nazionale del proprio Stato membro.

Piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli

La fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma elettronica europea di informazioni sui veicoli devono essere esaminati.

Frode

  • Per individuare le frodi sui contachilometri (manipolando il dispositivo utilizzato per misurare la distanza percorsa), occorre che le informazioni relative al precedente controllo siano messe a disposizione degli ispettori.
  • La manomissione della distanza percorsa di un veicolo è considerata un reato punibile.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme si applicano a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del , pag. 51).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/45/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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