Tachigrafi nel settore dei trasporti su strada
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 165/2014 — normative sui tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
- Il regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce le prescrizioni per la costruzione, l’installazione, l’uso, il collaudo,e il controllo dei tachigrafi* utilizzati nel trasporto su strada nell’Unione europea (Unione).
- Il regolamento (UE) 2020/1054 modifica ed estende il campo di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014 per prendere in considerazione — per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi — le leggi dell’Unione sul distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, la direttiva 96/71/CE sull’osservanza delle norme dell’Unione relative al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, la direttiva 2014/67/UE sull’applicazione della direttiva 96/71/CE e la direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (si veda la sintesi delle tre direttive).
PUNTI CHIAVE
I tachigrafi devono essere installati su tutti i veicoli di più di 3,5 tonnellate impiegati nel trasporto di merci su strada e sui veicoli che possono trasportare più di 9 persone (compreso il conducente), con alcune eccezioni. A partire dal 1o luglio 2026 i tachigrafi dovranno essere installati anche sui veicoli di più di 2,5 tonnellate.
I tachigrafi digitali registrano i seguenti dati:
- distanza percorsa e velocità;
- misurazione del tempo;
- punto di inizio, punto finale e posizione ogni tre ore (se collegato a un sistema di navigazione satellitare);
- identità del conducente;
- attività del conducente;
- dati di controllo, di calibratura e di riparazione del tachigrafo;
- anomalie* e guasti*.
I tachigrafi analogici devono registrare almeno la distanza, la velocità, il tempo e l’attività del conducente.
L’accesso ai dati memorizzati nel tachigrafo può essere concesso in qualsiasi momento alle autorità di controllo competenti e all’impresa di trasporto interessata.
Sono visualizzate le seguenti informazioni:
- ora;
- modalità di funzionamento;
- attività del conducente;
- periodo di guida del conducente continuo in corso e/o periodo cumulato di interruzione in corso;
- dati relativi alle segnalazioni;
- dati relativi all’accesso guidato da menù.
I tachigrafi digitali inviano ai conducenti un segnale di avviso quando viene superato il periodo massimo di guida continuo consentito, al fine di agevolare il rispetto della legislazione.
Il trattamento dei dati personali deve essere eseguito unicamente ai fini della verifica della conformità al presente regolamento e ad altri regolamenti pertinenti.
Tachigrafi intelligenti
- I veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 15 giugno 2019 devono essere dotati di un tachigrafo intelligente. I tachigrafi intelligenti sono collegati a un sistema di navigazione satellitare e muniti di tecnologia di comunicazione a distanza, al fine di agevolare i controlli su strada mirati.
- Inoltre, il regolamento di modifica (UE) 2020/1054 impone alla Commissione europea di adottare, mediante atti di esecuzione, la specifica tecnica su una seconda versione del tachigrafo intelligente.
- Secondo il regolamento di modifica (UE) 2020/1054 a partire da agosto 2023 i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere dotati della seconda versione del tachigrafo intelligente. La seconda versione presenta numerosi miglioramenti rispetto alla prima, tra i quali la registrazione dell’attraversamento delle frontiere, la registrazione della posizione del veicolo al carico/scarico o l’implementazione del sistema di autenticazione fornito da Galileo.
- I paesi dell’Unione hanno tempo fino ad agosto 2024 per formare le rispettive autorità di controllo nella gestione della tecnologia di comunicazione a distanza. I dati possono essere memorizzati unicamente per la durata di un controllo su strada e devono essere eliminati al più tardi entro tre ore, a meno che non indichino un’eventuale uso improprio del tachigrafo.
Omologazione
I tachigrafi sono soggetti a omologazione, che è concessa dagli organismi designati dai paesi dell’Unione in base a funzionalità, interoperabilità, sicurezza e conformità.
Installazione
I tachigrafi possono essere installati solo da installatori o società autorizzati dalle autorità competenti di ogni paese dell’Unione. I componenti e qualsiasi connessione vulnerabile devono essere sigillati come specificato nella scheda di omologazione.
Il tachigrafo deve essere ispezionato almeno ogni due anni.
Inoltre, il regolamento di modifica (UE) 2020/1054 richiede che:
- i sigilli rimossi o infranti vengano sostituiti da un installatore o da una società autorizzati senza ritardi ingiustificati e al più tardi entro sette giorni dalla loro rimozione o rottura;
- qualora i sigilli siano stati rimossi o rotti a fini di controllo, essi possono essere sostituiti da un funzionario di controllo munito di attrezzature di sigillatura e di un marchio particolare unico senza indebito ritardo.
Carte del conducente e fogli di registrazione
In base al regolamento (UE) n. 165/2014
- I conducenti devono essere in possesso di una carta del conducente rilasciata dall’autorità competente del paese dell’Unione, valida per non più di cinque anni. Essa è oggetto di riconoscimento reciproco tra tutti i paesi dell’Unione.
- Gli operatori dei trasporti e i conducenti sono responsabili del buon uso dei tachigrafi digitali e delle carte del conducente. È vietato falsificare, occultare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione o registrati nel tachigrafo oppure sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dal tachigrafo.
- Gli operatori dei trasporti garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione adeguata per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi e non devono fornire loro alcun incentivo che possa incoraggiarne l’uso improprio.
- In caso di funzionamento difettoso del tachigrafo, l’operatore dei trasporti deve farlo riparare da un installatore autorizzato non appena le circostanze lo consentano e il conducente deve allo stesso tempo conservare una registrazione manuale delle attività.
In base al regolamento di modifica (UE) 2020/1054, il foglio di registrazione o la scheda del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente o si renda necessario per introdurre il simbolo del paese dopo aver attraversato una frontiera.
Conformità
- I funzionari di controllo muniti degli strumenti necessari e degli adeguati poteri giuridici vengono nominati dai paesi dell’Unione per garantire conformità con il regolamento.
- I paesi dell’Unione devono inoltre accordarsi assistenza reciproca al fine di garantire conformità e stabiliscono un regime sanzionatorio effettivo, proporzionato, dissuasivo e non discriminatorio applicabile alle violazioni.
- Un forum sul tachigrafo consente il dialogo sulle questioni tecniche concernenti i tachigrafi tra gli esperti dei paesi dell’Unione.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
- Il regolamento (UE) n. 165/2014 si applica dal 2 marzo 2016.
- Il regolamento di modifica (UE) 2020/1054 si applica dal 20 agosto 2020.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
Tachigrafo: apparecchio destinato all’installazione sui veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare i dettagli del movimento, compresa la velocità di tali veicoli, e dei determinati periodi di attività dei loro conducenti.
Anomalia: operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale potenzialmente risultante da un tentativo di frode.
Guasto: operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale potenzialmente risultante dal cattivo o mancato funzionamento di un apparecchio.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 165/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 07.10.2020