Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza di sanità pubblica a livello di Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2372 relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza di sanità pubblica a livello di Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce un quadro di misure da attivare in caso di emergenza di sanità pubblica, affinché l’Unione europea (Unione) possa adottare le misure necessarie ad assicurare la disponibilità e la fornitura sufficienti e tempestive di contromisure mediche di rilevanza per le crisi.

PUNTI CHIAVE

Preparazione e reazione nel settore della sanità

Ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce un quadro di emergenza in caso di emergenza di sanità pubblica. Possono essere attivate le seguenti misure:

  • istituzione di un consiglio per le crisi sanitarie;
  • monitoraggio, approvvigionamento e acquisto di contromisure mediche e di materie prime di rilevanza per le crisi;
  • l’attivazione di piani di ricerca e innovazione di emergenza, compreso il ricorso alle reti di sperimentazione clinica e alle piattaforme di condivisione dei dati a livello dell’Unione;
  • finanziamenti di emergenza dell’Unione;
  • misure riguardanti la produzione, la disponibilità e la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi, che comprendono la creazione di un inventario della produzione e degli impianti di produzione, delle materie prime, dei materiali di consumo, delle attrezzature e delle infrastrutture di rilevanza per le crisi, nonché misure per aumentarne la produzione nell’Unione.

Attivazione

  • In caso di emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento che attiva il quadro di emergenza ove appropriato per la situazione economica.
  • Il quadro viene attivato per sei mesi, ma può essere prolungato.

Consiglio per le crisi sanitarie

  • Se vengono attivate misure di emergenza, un consiglio per le crisi sanitarie coordina le azioni del Consiglio, della Commissione, degli organismi e delle agenzie dell’Unione competenti e degli Stati membri dell’Unione, per garantire la fornitura e l’accesso alle contromisure mediche di rilevanza per le crisi.
  • Il consiglio è composto dalla Commissione e da un rappresentante di ciascuno Stato membro.
  • La Commissione consulta il consiglio quando possibile prima di intervenire e riferisce al consiglio sulle azioni intraprese.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del , relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza di sanità pubblica a livello dell’Unione (GU L 314 del , pag. 64).

ultimo aggiornamento

Top