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Potenziamento della cooperazione transfrontaliera — decisione di Prüm

SINTESI DI:

Decisione 2008/615/GAI — Cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

La decisione mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea per combattere in maniera più efficace il terrorismo e la criminalità transfrontaliera. Si concentra in particolare sugli scambi automatizzati di informazioni, ma anche su eventi di rilievo e sulla lotta al terrorismo.

La decisione scaturisce da un trattato multilaterale firmato nel 2005 da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria. È stata poi trasformata in uno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri. Il Consiglio dell’Unione europea ha successivamente adottato la decisione di Prüm e le sue norme di attuazione.

PUNTI CHIAVE

La decisione stabilisce regole in merito:

  • all’accesso automatizzato ai profili DNA e ai dati dattiloscopici1 e ad alcuni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli;
  • alla fornitura di dati relativi a eventi importanti;
  • alla trasmissione delle informazioni per la prevenzione di reati terroristici;
  • ad altre misure per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera.

Creazione di banche dati nazionali e accesso automatizzato ai dati

  • Gli Stati membri devono istituire schedari nazionali di analisi del DNA in modo da poter svolgere indagini su eventuali reati.
  • Dati di riferimento costituiti da una parte di DNA non-codificante2 e da un numero di riferimento che non consente di identificare una persona devono essere messi a disposizione di altri Stati membri per effettuare una consultazione automatizzata3.
  • Le consultazioni vengono eseguite tramite punti di contatto nazionali confrontando i profili DNA4, ma solo per i singoli casi e sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo5.
  • Gli Stati membri devono inoltre rendere disponibili i dati di riferimento dei propri sistemi di identificazione automatizzati delle impronte digitali.
  • Le ricerche vengono effettuate mediante raffronto dei dati dattiloscopici e, analogamente alle consultazioni sul DNA, solo caso per caso e in base a un sistema di riscontro positivo o negativo.
  • I punti di contatto nazionali devono inoltre avere accesso a determinati dati nazionali di immatricolazione dei veicoli tramite ricerche online automatizzate.

Fornitura di dati relativi a eventi importanti

  • In caso di eventi importanti che coinvolgono più di uno Stato membro, i paesi interessati devono fornirsi reciprocamente dati non personali6, come richiesto allo scopo di prevenire reati e mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza.
  • I dati personali possono essere trasmessi solo se si presuppone che le persone interessate costituiscano una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici o se si ritiene che commetteranno reati in occasione di tali eventi. I dati possono essere utilizzati solo in relazione all’evento per cui sono stati forniti e devono essere cancellati una volta raggiunti gli scopi, e, in ogni caso, non oltre un anno dalla loro fornitura.

Fornitura di informazioni per combattere il terrorismo

In singoli casi e con determinate restrizioni, gli Stati membri possono fornirsi reciprocamente i seguenti dati mirati alla prevenzione di attacchi terroristici:

  • cognome e nomi;
  • data e luogo di nascita;
  • una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione che verranno commessi dei reati.

Altre misure per rafforzare la cooperazione tra forze di polizia transfrontaliera

  • Gli Stati membri possono effettuare pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte per prevenire i reati e mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza sul territorio di un determinato Stato membro.
  • Gli Stati membri devono prestarsi assistenza reciproca in caso di raduni e altri grandi eventi analoghi, disastri e gravi incidenti.

A PARTIRE DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

Essa è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Dati dattiloscopici. Immagini di impronte digitali e di impronte digitali latenti (ossia impronte invisibili a occhio nudo e che devono essere analizzate da personale competente), impronte palmari, incluse quelle latenti, e modelli di tali immagini che vengono memorizzati e gestiti in una banca dati automatizzata.
  2. DNA non-codificante. Regioni cromosomiche che non sono espresse geneticamente, e che, pertanto, non hanno nessuna proprietà funzionale per un organismo.
  3. Consultazione automatizzata. Una procedura di accesso online per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri.
  4. Profilo DNA. Un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato.
  5. Sistema di riscontro positivo o negativo. Le parti si concedono reciprocamente l’accesso limitato ai dati di riferimento nelle loro banche dati nazionali sul DNA e sulle impronte digitali. Inoltre, concedono il diritto di utilizzare questi dati per condurre verifiche automatizzate di impronte digitali e profili del DNA. Le informazioni personali relative ai dati indicizzati non sono disponibili alla parte richiedente.
  6. Dati non personali. Dati contenenti profili individuali di DNA che possono essere utilizzati per stabilire una corrispondenza o concordanza, ma che non rivelano l’identità della persona interessata.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del , sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del , pag. 1).

Le successive modifiche alla decisione 2008/615/GAI sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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