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La decisione mira a rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea per combattere in maniera più efficace il terrorismo e la criminalità transfrontaliera. Si concentra in particolare sugli scambi automatizzati di informazioni, ma anche su eventi di rilievo e sulla lotta al terrorismo.
La decisione scaturisce da un trattato multilaterale firmato nel 2005 da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria. È stata poi trasformata in uno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri. Il Consiglio dell’Unione europea ha successivamente adottato la decisione di Prüm e le sue norme di attuazione.
PUNTI CHIAVE
La decisione stabilisce regole in merito:
all’accesso automatizzato ai profili DNA e ai dati dattiloscopici1 e ad alcuni dati nazionali di immatricolazione dei veicoli;
alla fornitura di dati relativi a eventi importanti;
alla trasmissione delle informazioni per la prevenzione di reati terroristici;
ad altre misure per potenziare la cooperazione di polizia transfrontaliera.
Creazione di banche dati nazionali e accesso automatizzato ai dati
Gli Stati membri devono istituire schedari nazionali di analisi del DNA in modo da poter svolgere indagini su eventuali reati.
Dati di riferimento costituiti da una parte di DNA non-codificante2 e da un numero di riferimento che non consente di identificare una persona devono essere messi a disposizione di altri Stati membri per effettuare una consultazione automatizzata3.
Le consultazioni vengono eseguite tramite punti di contatto nazionali confrontando i profili DNA4, ma solo per i singoli casi e sulla base di un sistema di riscontro positivo o negativo5.
Gli Stati membri devono inoltre rendere disponibili i dati di riferimento dei propri sistemi di identificazione automatizzati delle impronte digitali.
Le ricerche vengono effettuate mediante raffronto dei dati dattiloscopici e, analogamente alle consultazioni sul DNA, solo caso per caso e in base a un sistema di riscontro positivo o negativo.
I punti di contatto nazionali devono inoltre avere accesso a determinati dati nazionali di immatricolazione dei veicoli tramite ricerche online automatizzate.
Fornitura di dati relativi a eventi importanti
In caso di eventi importanti che coinvolgono più di uno Stato membro, i paesi interessati devono fornirsi reciprocamente dati non personali6, come richiesto allo scopo di prevenire reati e mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza.
I dati personali possono essere trasmessi solo se si presuppone che le persone interessate costituiscano una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici o se si ritiene che commetteranno reati in occasione di tali eventi. I dati possono essere utilizzati solo in relazione all’evento per cui sono stati forniti e devono essere cancellati una volta raggiunti gli scopi, e, in ogni caso, non oltre un anno dalla loro fornitura.
Fornitura di informazioni per combattere il terrorismo
In singoli casi e con determinate restrizioni, gli Stati membri possono fornirsi reciprocamente i seguenti dati mirati alla prevenzione di attacchi terroristici:
cognome e nomi;
data e luogo di nascita;
una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione che verranno commessi dei reati.
Altre misure per rafforzare la cooperazione tra forze di polizia transfrontaliera
Gli Stati membri possono effettuare pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte per prevenire i reati e mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza sul territorio di un determinato Stato membro.
Gli Stati membri devono prestarsi assistenza reciproca in caso di raduni e altri grandi eventi analoghi, disastri e gravi incidenti.
Dati dattiloscopici. Immagini di impronte digitali e di impronte digitali latenti (ossia impronte invisibili a occhio nudo e che devono essere analizzate da personale competente), impronte palmari, incluse quelle latenti, e modelli di tali immagini che vengono memorizzati e gestiti in una banca dati automatizzata.
DNA non-codificante. Regioni cromosomiche che non sono espresse geneticamente, e che, pertanto, non hanno nessuna proprietà funzionale per un organismo.
Consultazione automatizzata. Una procedura di accesso online per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri.
Profilo DNA. Un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato.
Sistema di riscontro positivo o negativo. Le parti si concedono reciprocamente l’accesso limitato ai dati di riferimento nelle loro banche dati nazionali sul DNA e sulle impronte digitali. Inoltre, concedono il diritto di utilizzare questi dati per condurre verifiche automatizzate di impronte digitali e profili del DNA. Le informazioni personali relative ai dati indicizzati non sono disponibili alla parte richiedente.
Dati non personali. Dati contenenti profili individuali di DNA che possono essere utilizzati per stabilire una corrispondenza o concordanza, ma che non rivelano l’identità della persona interessata.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del , sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del , pag. 1).
Le successive modifiche alla decisione 2008/615/GAI sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla ricerca e allo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Prüm II) (GU L 2024/982 del ).
Decisione (UE) 2022/2536 del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 328 del , pag. 94).
Decisione (UE) 2022/2537 del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull’accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 328 del , pag. 96).
Decisione (UE) 2022/1014 del Consiglio, del , relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo (GU L 170 del , pag. 68).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/569 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati sul DNA (GU L 109 dell’, pag. 58).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/570 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 109 dell’, pag. 60).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/571 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Italia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 109 dell’, pag. 62).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/572 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 109 dell’, pag. 64).
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1188 del Consiglio, del , relativa all’avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 265 del , pag. 1).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/968 del Consiglio, del , relativa all’avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA (GU L 156 del , pag. 8).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1697 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 259 del , pag. 63).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/397 del Consiglio, dell’, relativa all’avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 71 del , pag. 38).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1035 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati sul DNA (GU L 185 del , pag. 27).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1801 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati sul DNA (GU L 296 del , pag. 31).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1802 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Croazia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 296 del , pag. 33).
Decisione di esecuzione (EU) 2018/1839 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Irlanda dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 298 del , pag. 15).
Decisione di esecuzione (EU) 2017/617 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati sul DNA (GU L 89 del , pag. 4).
Decisione di esecuzione (EU) 2017/618 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 89 dell’, pag. 6).
Decisione di esecuzione (EU) 2017/943 del Consiglio, del , relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE (GU L 142 del , pag. 84).
Decisione di esecuzione (EU) 2017/944 del Consiglio, del , relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lettonia e che sostituisce la decisione 2014/911/UE (GU L 142 del , pag. 87).
Decisione di esecuzione (EU) 2017/945 del Consiglio, del , relativa allo scambio automatizzato di dati sul DNA in Slovacchia, in Portogallo, in Lettonia, in Lituania, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Ungheria, a Cipro, in Polonia, in Svezia, a Malta e in Belgio e che sostituisce le decisioni 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE e 2014/410/UE (GU L 142 del , pag. 89).
Decisione di esecuzione (EU) 2017/946 del Consiglio, del , relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE (GU L 142 del , pag. 93).
Decisione di esecuzione (EU) 2017/947 del Consiglio, del , relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE (GU L 142 del , pag. 97).
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1020 del Consiglio, dell’, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Croazia (GU L 155 del , pag. 21).
Decisione di esecuzione (EU) 2017/1866 del Consiglio, del , relativa all’avvio nella Repubblica ceca dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 266 del , pag. 6).
Decisione di esecuzione (EU) 2017/1867 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 266 del , pag. 8).
Decisione di esecuzione (EU) 2017/1868 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Grecia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 266 del , pag. 10).
Decisione di esecuzione (EU) 2016/254 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Lettonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 47 del , pag. 8).
Decisione di esecuzione (EU) 2016/2047 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA (GU L 318 del , pag. 8).
Decisione di esecuzione (EU) 2016/2048 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 318 del , pag. 10).
Decisione di esecuzione (EU) 2015/2009 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Polonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 294 dell’, pag. 70).
Decisione di esecuzione (EU) 2015/2049 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Svezia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 300 del , pag. 15).
Decisione di esecuzione (EU) 2015/2050 del Consiglio, del , relativa all’avvio in Belgio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 300 del , pag. 17).
Decisione 2010/482/UE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato (GU L 238 del , pag. 1).
Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del , relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del , pag. 12).