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Regolamento (CE) n. 2157/2001, relativo allo statuto della Società europea
Regolamento (CE) n. 2157/2001
La SE con sede sociale in un paese dell’Unione è disciplinata:
Una SE si costituisce a partire da almeno due società costituite in paesi diversi del SEE, può perciò essere costituita solo a partire da una base preesistente. Deve essere dotata di un capitale minimo di 120 000 euro, e può essere creata nei seguenti modi.
| Fusione (per costituire una SE) | Società per azioni | Almeno 2 società devono provenire da diversi paesi del SEE |
| Costituzione di una holding europea | Società per azioni pubbliche o private | Almeno 2 società devono provenire da diversi paesi del SEE o devono avere una affiliata o succursale in un altro paese dell’UE per un periodo di almeno 2 anni |
| Costituzione di una società europea affiliata | Aziende e altre entità giuridiche | Almeno 2 entità devono provenire da diversi paesi del SEE o devono avere una affiliata o succursale in un altro paese dell’UE per un periodo di almeno 2 anni |
| Conversione | Società per azioni | La società deve avere una affiliata in un diverso paese del SEE per un periodo di almeno 2 anni |
Una SE:
L’iscrizione e la liquidazione di una SE sono pubblicate, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli statuti della SE possono prevedere due diversi sistemi organizzativi:
Le SE sono soggette a tasse e oneri in tutti i paesi SEE in base alle regole applicabili in tali paesi.
Il regolamento di modifica (UE) 2020/699 introduce un’eccezione temporanea alle norme che disciplinano le SE [e le società cooperative europee (SCE), create ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003]. Poiché le misure di confinamento e il distanziamento sociale dovute alla Covid-19 rendono difficile per le SE e le SCE organizzare le proprie assemblee generali entro 6 mesi dalla fine del proprio esercizio finanziario, come richiesto dalla legge, tale misura temporanea consente alle SE e alle SCE di tenere le loro assemblee generali entro 12 mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, ma non oltre il .
Direttiva 2001/86/CE
Per ulteriori informazioni consultare:
Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’, relativo allo statuto della società europea (SE) (GU L 294 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2157/2001 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del , pag. 22).
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