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Fondo sociale per il clima

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/955 che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Come parte del pacchetto Pronti per il 55 %, istituisce il Fondo sociale per il clima, progettato per essere utilizzato dagli Stati membri dell’Unione europea (Unione) per:

  • sostenere misure e investimenti per ridurre le emissioni nei settori del trasporto stradale e dell’edilizia, riducendo i costi per le famiglie, le microimprese e gli utenti vulnerabili dei trasporti, particolarmente interessati dall’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici e del trasporto stradale nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (si veda la sintesi);
  • finanziare il sostegno diretto temporaneo al reddito per le famiglie vulnerabili e gli utenti dei trasporti.

PUNTI CHIAVE

Famiglie, microimprese e utenti vulnerabili dei trasporti

La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra al fine di promuovere la riduzione delle emissioni, anche a partire dagli edifici e dal trasporto su strada. I tre gruppi destinatari del Fondo sociale per il clima sono identificati dal regolamento (UE) 2023/955 poiché significativamente interessati dall’impatto dei costi del nuovo scambio di quote di emissione per gli edifici e il trasporto su strada:

  • le famiglie vulnerabili che si trovano ad affrontare la povertà energetica, comprese quelle a reddito basso e medio-basso, e che non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano;
  • le microimprese vulnerabili, ovvero quelle che non dispongono dei mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano, acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici;
  • gli utenti vulnerabili dei trasporti, vale a dire persone e famiglie che sperimentano la povertà dei trasporti, comprese quelle a reddito basso e medio-basso, e che non dispongono dei mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici.

Piani sociali per il clima

Ciascuno Stato membro deve presentare alla Commissione europea il proprio piano sociale per il clima, previa consultazione delle autorità locali e regionali, delle parti economiche e sociali e della società civile. I piani devono riguardare misure e investimenti per affrontare l’impatto dei prezzi del carbonio per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale sulle famiglie, le microimprese e gli utenti vulnerabili dei trasporti, al fine di garantire riscaldamento, raffrescamento e mobilità accessibili.

Misure e investimenti ammissibili

I piani possono includere il sostegno alle seguenti misure e investimenti da prevedere per impatti duraturi:

  • ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali;
  • accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali;
  • contribuire alla decarbonizzazione, ad esempio attraverso l’elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici fornendo accesso a sistemi efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi abbordabili;
  • integrare la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabile, anche mediante le comunità di energia rinnovabile, le comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi, al fine di promuovere la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile;
  • offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci sotto il profilo dei costi, sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia e l’efficienza energetica, nonché sulla mobilità e sulle alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili;
  • fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali;
  • infrastrutture pubbliche e private, compresi l’acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento e sviluppo di un mercato dei veicoli di seconda mano a emissioni zero;
  • incentivi per l’uso di trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili;
  • sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.

Nei propri piani gli Stati membri possono includere il sostegno diretto al reddito alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Tale sostegno diretto:

  • deve essere temporaneo e diminuire nel corso del tempo;
  • non rappresentare più del 37,5 % dei costi totali stimati del piano.

Finanziamento

Al fondo è assegnato un massimo di 65 miliardi di euro dal al . Inoltre, gli Stati membri devono contribuire almeno al 25 % dei costi totali stimati dei loro piani.

Gli Stati membri possono richiedere il trasferimento di risorse al Fondo dai programmi della politica di coesione in regime di gestione concorrente, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1060. Gli Stati membri possono anche trasferire ai programmi della politica di coesione fino al 15 % della loro dotazione.

Informazioni

Coloro che ricevono un sostegno dal fondo devono essere informati sulla provenienza dei fondi, anche nel momento in cui beneficiano di questi fondi tramite intermediari. Le informazioni dovrebbero includere l’emblema dell’Unione e le parole «finanziato dall’Unione europea — Fondo sociale per il clima».

Trasparenza

La Commissione deve trasmettere senza indebito ritardo i piani presentati dagli Stati membri e le decisioni, contemporaneamente e a parità di condizioni al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Entrerà in vigore il .

CONTESTO

Il regolamento modifica l’articolo 26 (trasferimento delle risorse) del regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi dell’Unione (2021-2027).

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del , pag. 1).

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