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sostenere misure e investimenti per ridurre le emissioni nei settori del trasporto stradale e dell’edilizia, riducendo i costi per le famiglie, le microimprese e gli utenti vulnerabili dei trasporti, particolarmente interessati dall’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici e del trasporto stradale nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (si veda la sintesi);
finanziare il sostegno diretto temporaneo al reddito per le famiglie vulnerabili e gli utenti dei trasporti.
PUNTI CHIAVE
Famiglie, microimprese e utenti vulnerabili dei trasporti
La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra al fine di promuovere la riduzione delle emissioni, anche a partire dagli edifici e dal trasporto su strada. I tre gruppi destinatari del Fondo sociale per il clima sono identificati dal regolamento (UE) 2023/955 poiché significativamente interessati dall’impatto dei costi del nuovo scambio di quote di emissione per gli edifici e il trasporto su strada:
le famiglie vulnerabili che si trovano ad affrontare la povertà energetica, comprese quelle a reddito basso e medio-basso, e che non hanno i mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano;
le microimprese vulnerabili, ovvero quelle che non dispongono dei mezzi per ristrutturare l’edificio che occupano, acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici;
gli utenti vulnerabili dei trasporti, vale a dire persone e famiglie che sperimentano la povertà dei trasporti, comprese quelle a reddito basso e medio-basso, e che non dispongono dei mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici.
Piani sociali per il clima
Ciascuno Stato membro deve presentare alla Commissione europea il proprio piano sociale per il clima, previa consultazione delle autorità locali e regionali, delle parti economiche e sociali e della società civile. I piani devono riguardare misure e investimenti per affrontare l’impatto dei prezzi del carbonio per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale sulle famiglie, le microimprese e gli utenti vulnerabili dei trasporti, al fine di garantire riscaldamento, raffrescamento e mobilità accessibili.
Misure e investimenti ammissibili
I piani possono includere il sostegno alle seguenti misure e investimenti da prevedere per impatti duraturi:
ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali;
accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali;
contribuire alla decarbonizzazione, ad esempio attraverso l’elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici fornendo accesso a sistemi efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi abbordabili;
integrare la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabile, anche mediante le comunità di energia rinnovabile, le comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi, al fine di promuovere la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile;
offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci sotto il profilo dei costi, sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia e l’efficienza energetica, nonché sulla mobilità e sulle alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili;
fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali;
infrastrutture pubbliche e private, compresi l’acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento e sviluppo di un mercato dei veicoli di seconda mano a emissioni zero;
incentivi per l’uso di trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili;
sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.
Nei propri piani gli Stati membri possono includere il sostegno diretto al reddito alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Tale sostegno diretto:
deve essere temporaneo e diminuire nel corso del tempo;
non rappresentare più del 37,5 % dei costi totali stimati del piano.
Finanziamento
Al fondo è assegnato un massimo di 65 miliardi di euro dal al . Inoltre, gli Stati membri devono contribuire almeno al 25 % dei costi totali stimati dei loro piani.
Gli Stati membri possono richiedere il trasferimento di risorse al Fondo dai programmi della politica di coesione in regime di gestione concorrente, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1060. Gli Stati membri possono anche trasferire ai programmi della politica di coesione fino al 15 % della loro dotazione.
Informazioni
Coloro che ricevono un sostegno dal fondo devono essere informati sulla provenienza dei fondi, anche nel momento in cui beneficiano di questi fondi tramite intermediari. Le informazioni dovrebbero includere l’emblema dell’Unione e le parole «finanziato dall’Unione europea — Fondo sociale per il clima».
Trasparenza
La Commissione deve trasmettere senza indebito ritardo i piani presentati dagli Stati membri e le decisioni, contemporaneamente e a parità di condizioni al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Entrerà in vigore il .
CONTESTO
Il regolamento modifica l’articolo 26 (trasferimento delle risorse) del regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi dell’Unione (2021-2027).
Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del , pag. 32).
Le correzioni successive alla direttiva 2003/87/CE sono state incluse nel testo di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del , pag. 159).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali [COM(2021) 102 final del ].
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del , pag. 17).
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU L 433 I del , pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’].
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del , pag. 82).
Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del , relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del , pag. 1).