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Plastica monouso: lotta contro l’impatto ambientale

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva è intesa a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente nonché a promuovere una transizione verso un’economia circolare in tutta l’Unione europea (Unione) attraverso l’introduzione di una combinazione di misure per i prodotti contemplati dalla direttiva, in particolare, garantendo che i prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative disponibili e a costi abbordabili non possano essere immessi sul mercato.
  • La direttiva mette in atto la strategia dell’Unione sulla plastica, elemento importante per la transizione dell’Unione verso un’economia circolare.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a determinati prodotti di plastica monouso, prodotti a partire dalla plastica oxo-degradabile* e ad attrezzi da pesca contenenti plastica. I prodotti di plastica monouso sono fatti in tutto o in parte di plastica e sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati.

Restrizioni di mercato

  • I seguenti prodotti di plastica monouso non possono essere immessi sul mercato:
    • posate (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette);
    • piatti;
    • cannucce e bastoncini cotonati (tranne quelli utilizzati con dispositivi medici impiantabili attivi o dispositivi medici di altro tipo);
    • agitatori per bevande;
    • aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
    • contenitori per alimenti in polistirene espanso (ossia scatole con o senza coperchio) per il consumo immediato senza ulteriore preparazione, generalmente consumati direttamente dal contenitore o pronti per il consumo immediato senza ulteriore preparazione;
    • prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile;
    • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; e
    • tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Riduzione del consumo

  • In linea con la politica sui rifiuti dell’Unione, gli Stati membri dell’Unione sono tenuti a:
    • adottare misure per ridurre il consumo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali non esistono alternative (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato); e
    • monitorare il consumo di tali prodotti monouso nonché le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.
  • La direttiva impone una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di tali prodotti entro il 2026 (rispetto all’anno di riferimento 2022).
  • Quanto alle riduzioni del consumo, la Commissione ha adottato un atto di esecuzione, la decisione di esecuzione (UE) 2022/162, riguardante il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione.

Raccolta differenziata e requisiti di progettazione per le bottiglie di plastica monouso

  • La direttiva fissa un obiettivo di raccolta pari al 90 % per il riciclaggio di bottiglie di plastica monouso entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77 % entro il 2025).
  • Il materiale utilizzato per produrre queste bottiglie dovrebbe essere costituito da almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET) e il 30 % a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).
  • Quelle i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immesse sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
  • La decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 definisce le modalità di calcolo, verifica e comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande.

Requisiti di marcatura

  • Alcuni prodotti in plastica monouso immessi sul mercato devono recare una marcatura visibile, chiaramente leggibile e indelebile sull’imballaggio o sul prodotto stesso. Tali prodotti comprendono:
    • assorbenti e tamponi igienici;
    • salviette umidificate;
    • prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; e
    • tazze per bevande.
  • Tali etichette dovrebbero comunicare ai consumatori le informazioni seguenti:
    • le modalità corrette di smaltimento dei rifiuti per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le modalità di smaltimento dei rifiuti che dovrebbero essere evitate; e
    • la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura per tali articoli.

Responsabilità estesa del produttore

  • La direttiva si basa sul principio «chi inquina paga». I produttori dovranno coprire i costi riguardanti:
    • la raccolta dei rifiuti e la rimozione dei rifiuti dispersi;
    • la raccolta dei dati in relazione a salviette umidificate, palloncini, prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; nonché
    • le misure di sensibilizzazione per i seguenti prodotti di plastica monouso:
      • contenitori per alimenti e bevande,
      • contenitori per bevande,
      • tazze,
      • pacchetti e involucri,
      • sacchetti in materiale leggero, e
      • prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
  • Per le salviette umidificate e i palloncini, sono applicati tali obblighi con l’esclusione dei costi di raccolta.
  • Gli Stati membri sono inoltre tenuti a:
    • garantire che siano in vigore le norme sulla responsabilità estesa del produttore relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica; e
    • monitorare e valutare tali attrezzi da pesca nell’ottica di definire obiettivi di raccolta a livello dell’Unione.
  • La decisione di esecuzione (UE) 2021/958 definisce le norme sul formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni pertinenti nonché sul formato per la relazione di controllo della qualità per quanto riguarda gli attrezzi da pesca immessi sul mercato e i rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri.

Sistemi di informazione e comunicazione

La decisione di esecuzione (UE) 2021/2267 stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

Misure di sensibilizzazione

Gli Stati membri devono inoltre adottare misure volte a:

  • informare i consumatori e incoraggiare un comportamento responsabile da parte di questi ultimi al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti sopraelencati; e
  • informare i consumatori della disponibilità di prodotti alternativi riutilizzabili e dell’impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti di prodotti in plastica monouso.

Orientamenti della Commissione

  • Nel giugno 2021, la Commissione ha pubblicato gli orientamenti sui prodotti in plastica monouso per garantire che i requisiti della direttiva siano applicati correttamente e uniformemente in tutta l’Unione.
  • Gli orientamenti forniscono chiarimenti sui termini principali utilizzati nella direttiva e offrono esempi di prodotti in plastica monouso compresi o meno nel suo ambito di applicazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 3 luglio 2021.
  • Le restrizioni di mercato e le disposizioni sulla marcatura dei prodotti si applicano dal 3 luglio 2021, mentre i requisiti di progettazione dei prodotti per i tappi e i coperchi dei contenitori per bevande in plastica monouso si applicano dal 3 luglio 2024.
  • Le misure sulla responsabilità estesa del produttore per i prodotti del tabacco con filtri e i filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco si applicano dal 5 gennaio 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Plastica oxo-degradabile. Materie plastiche contenenti additivi che, attraverso l’ossidazione, comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione, del 4 febbraio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione (GU L 26 del 7.2.2022, pag. 19).

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2267 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 32).

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione, del 1o ottobre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande (GU L 349 del 4.10.2021, pag. 19).

Decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 51).

Le successive modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2021/958 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 57).

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.04.2022

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