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La direttiva è intesa a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente nonché a promuovere una transizione verso un’economia circolare in tutta l’Unione europea (Unione) attraverso l’introduzione di una combinazione di misure per i prodotti contemplati dalla direttiva, in particolare, garantendo che i prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative disponibili e a costi abbordabili non possano essere immessi sul mercato.
La direttiva mette in atto la strategia dell’Unione sulla plastica, elemento importante per la transizione dell’Unione verso un’economia circolare.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a determinati prodotti di plastica monouso, prodotti a partire dalla plastica oxo-degradabile1 e ad attrezzi da pesca contenenti plastica. I prodotti di plastica monouso sono fatti in tutto o in parte di plastica e sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati.
Restrizioni di mercato
I seguenti prodotti di plastica monouso non possono essere immessi sul mercato:
posate (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette);
piatti;
cannucce e bastoncini cotonati (tranne quelli utilizzati con dispositivi medici impiantabili attivi o dispositivi medici di altro tipo);
agitatori per bevande;
aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
contenitori per alimenti in polistirene espanso (ossia scatole con o senza coperchio) per il consumo immediato senza ulteriore preparazione, generalmente consumati direttamente dal contenitore o pronti per il consumo immediato senza ulteriore preparazione;
prodotti realizzati con plastica oxo-degradabile;
contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; e
tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
adottare misure per ridurre il consumo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali non esistono alternative (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato); e
monitorare il consumo di tali prodotti monouso nonché le misure adottate e riferire alla Commissione europea sui progressi compiuti.
La direttiva impone una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di tali prodotti entro il 2026 (rispetto all’anno di riferimento 2022).
Quanto alle riduzioni del consumo, la Commissione ha adottato un atto di esecuzione, la decisione di esecuzione (UE) 2022/162, riguardante il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione.
Raccolta differenziata e requisiti di progettazione per le bottiglie di plastica monouso
La direttiva fissa un obiettivo di raccolta pari al 90 % per il riciclaggio di bottiglie di plastica monouso entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77 % entro il 2025).
Il materiale utilizzato per produrre queste bottiglie dovrebbe essere costituito da almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET) e il 30 % a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie).
Quelle i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immesse sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.
La decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 definisce le modalità di calcolo, verifica e comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande.
Requisiti di marcatura
Alcuni prodotti in plastica monouso immessi sul mercato devono recare una marcatura visibile, chiaramente leggibile e indelebile sull’imballaggio o sul prodotto stesso. Tali prodotti comprendono:
assorbenti e tamponi igienici;
salviette umidificate;
prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; e
tazze per bevande.
Tali etichette dovrebbero comunicare ai consumatori le informazioni seguenti:
le modalità corrette di smaltimento dei rifiuti per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le modalità di smaltimento dei rifiuti che dovrebbero essere evitate; e
la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura per tali articoli.
Responsabilità estesa del produttore
La direttiva si basa sul principio «chi inquina paga». I produttori dovranno coprire i costi riguardanti:
la raccolta dei rifiuti e la rimozione dei rifiuti dispersi;
la raccolta dei dati in relazione a salviette umidificate, palloncini, prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; nonché
le misure di sensibilizzazione per i seguenti prodotti di plastica monouso:
contenitori per alimenti e bevande,
contenitori per bevande,
tazze,
pacchetti e involucri,
sacchetti in materiale leggero, e
prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
Per le salviette umidificate e i palloncini, sono applicati tali obblighi con l’esclusione dei costi di raccolta.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a:
garantire che siano in vigore le norme sulla responsabilità estesa del produttore relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica; e
monitorare e valutare tali attrezzi da pesca nell’ottica di definire obiettivi di raccolta a livello dell’Unione.
La decisione di esecuzione (UE) 2021/958 definisce le norme sul formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni pertinenti nonché sul formato per la relazione di controllo della qualità per quanto riguarda gli attrezzi da pesca immessi sul mercato e i rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri.
Sistemi di informazione e comunicazione
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2267 stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
Misure di sensibilizzazione
Gli Stati membri devono inoltre adottare misure volte a:
informare i consumatori e incoraggiare un comportamento responsabile da parte di questi ultimi al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti sopraelencati; e
informare i consumatori della disponibilità di prodotti alternativi riutilizzabili e dell’impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti di prodotti in plastica monouso.
Orientamenti della Commissione
Nel giugno 2021, la Commissione ha pubblicato gli orientamenti sui prodotti in plastica monouso per garantire che i requisiti della direttiva siano applicati correttamente e uniformemente in tutta l’Unione.
Gli orientamenti forniscono chiarimenti sui termini principali utilizzati nella direttiva e offrono esempi di prodotti in plastica monouso compresi o meno nel suo ambito di applicazione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
Le restrizioni di mercato e le disposizioni sulla marcatura dei prodotti si applicano dal , mentre i requisiti di progettazione dei prodotti per i tappi e i coperchi dei contenitori per bevande in plastica monouso si applicano dal .
Le misure sulla responsabilità estesa del produttore per i prodotti del tabacco con filtri e i filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco si applicano dal .
Plastica oxo-degradabile. Materie plastiche contenenti additivi che, attraverso l’ossidazione, comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU L 155 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione di esecuzione (UE) 2022/162 della Commissione, del , recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti di plastica monouso e delle misure adottate dagli Stati membri per ottenere tale riduzione (GU L 26 del , pag. 19).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2267 della Commissione, del , che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sui rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri e dei filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco (GU L 455 del , pag. 32).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1752 della Commissione, del , recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande (GU L 349 del , pag. 19).
Decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del , che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 211 del , pag. 51).
Le successive modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2021/958 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del , che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente (GU L 428 del , pag. 57).
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del , pag. 3).